Sentenza 9 gennaio 1999
Massime • 1
Non è proponibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento sospensivo del processo emanato dal giudice di merito in forza dei suoi poteri discrezionali e quindi al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 295 cod. proc. civ. per la ritenuta influenza che possa avere sul processo la decisione da deliberare a conclusione di altro giudizio (cosiddetta sospensione facoltativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
PU MA, TE DO, elettivamente domiciliate in ROMA VIA E. D'ARBOREA 12, presso lo studio dell'avvocato A. VENTURA, difesi dall'avvocato ANGELO NIGRETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA MA CONCETTA IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTÀ SUL MINORE TE AN, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato R. MACRO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE DE ZIO, giusta delega in atti;
- resistente con memorie - nonché
contro
LA MA GIOVANNA;
- intimata -
avverso l'ordinanza del G.I. del Tribunale di TRANI, depositata il 24/03/97; R.G. 987/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/06/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ con le quali si chiede che la Corte, in Camera di Consiglio, annulli, con le ulteriori conseguenze di legge, l'ordinanza in data 24/3/97, con la quale il Giudice Istruttore del Tribunale di Trani, in funzione del Giudice Unico, ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa civile n. 2004/96. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1996 IA TO e OR LI, moglie e figlia del defunto DR LI, convennero, davanti al Tribunale di Trani, IA VA LI e la madre IA CO IO, quest'ultima in nome proprio e come rappresentante legale del figlio minore d'età, DR LI, per la condanna al pagamento della somma di quattrocento milioni di lire dal de cuius ai medesimi anticipata per la ristrutturazione di un fabbricato del quale aveva conservato l'usufrutto e trasferito la nuda proprietà al figlio (a lui poi premorto) AT LI, di cui i convenuti erano gli eredi. Con altra citazione notificata il 4 marzo 1996 i convenuti avevano già promosso altro giudizio sia
contro
IA e OR LI, sia nei confronti di LO De AR (coniuge di quest'ultima) e della società Arco, proponendo, tra l'altro, domande di collazione, di accertamento della falsità del testamento di DR LI (data I .7.1991) e di esclusione della TO e di OR LI dalla successione del medesimo per indegnità.
Con provvedimento del 24 marzo 1997 il Giudice Istruttore, dinanzi al quale pendevano entrambi i procedimenti, ha ordinato la sospensione di quello promosso con la citazione notificata il 12 giugno 1996 con la seguente motivazione: "rilevato che sussiste un rapporto di influenza, se non di pregiudizialità, della causa predetta rispetto a questa controversia dipendente;
che... questa causa di pagamento è suscettibile di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. a mezzo di tale organo giudicante...".
IA TO e OR LI hanno proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di procedura civile. IA CO IO, in nome proprio e come esercente la potestà sul figlio minore DR LI, ha depositato una scrittura difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La IO ha eccepito che il ricorso, non essendo stato notificato a IA VA LI, è nei confronti di questa inammissibile.
L'eccezione è infondata.
Il ricorso è stato notificato a IA VA LI presso il suo procuratore al nome di IA VA IO. Per la giurisprudenza di questa Corte l'errore nell'indicazione del nome del destinatario dell'atto da notificare è causa di nullità della notifica soltanto se determini incertezza assoluta sulla persona (sent. n. 2152 del 1987). Nel caso in esame, poiché risulta precisato correttamente nel ricorso il nome della controparte, IA VA LI, ed eseguita la notifica di tale atto mediante consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, presso lo studio del procuratore domiciliatario, deve ritenersi che l'autore della relazione di notifica sia caduto in errore nell'indicare la medesima con il cognome della madre (IO) e che, quindi, la notifica, anche se riferita formalmente a IA VA IO, sia stata eseguita alla LI, effettiva destinataria dell'atto. 2. - Si sostiene dai ricorrenti che il Giudice istruttore ha errato perché ha ordinato la sospensione del processo, promosso con la citazione notificata il 12 giugno 1996, sebbene tra questo e l'altro giudizio instaurato anteriormente, non fosse ravvisabile un rapporto di pregiudizialità ai sensi dello art. 295 del codice di procedura civile. Osserva la Corte che, secondo l'art. 42 del codice di procedura civile (nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990 n. 353), "i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., possono essere impugnati con istanza di regolamento di competenza". Poiché la norma sul regolamento richiama l'art. 295 cit., la cui ratio è quella di evitare il conflitto tra i giudicati, il ricorso, ai sensi dell'art. 42, può proporsi solo se sia diretto a contestare l'esistenza del rapporto di pregiudizialità, inteso in senso tecnico giuridico, ravvisato dal Giudice che abbia ordinato la sospensione. Il ricorso, perciò, non è proponibile contro un provvedimento sospensivo emanato dal giudice di merito in forza dei suoi poteri discrezionali e quindi al di fuori delle ipotesi previste dall'art.295 cod. proc. civ. per la ritenuta influenza che possa avere sul processo la decisione da deliberare a conclusione di altro giudizio (c.d. sospensione facoltativa. Conf. sent. n. 5002 del 1996). Nella specie il Giudice istruttore, pur avendo citato impropriamente l'art. 295 cod. proc. civ. nel dispositivo del suo provvedimento, ha inteso sospendere il processo per avere riscontrato l'esistenza di un semplice "rapporto d'influenza", come ha affermato chiaramente in motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile avendo lo stesso Giudice considerato facoltativa la sospensione del processo ordinata.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.T.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Roma 30 giugno 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 09 GENNAIO 1999.