Sentenza 13 novembre 2014
Massime • 1
In tema di surrogazione di copie agli originali mancanti, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga di ufficio la ricostituzione del fascicolo processuale ex art. 112 cod. proc. pen., ordinando a chi detiene le copie di atti e documenti acquisiti, ma fortuitamente dispersi, di consegnarle alla cancelleria, poiché si tratta di esplicazione di un potere finalizzato ad evitare la dispersione del compendio probatorio, e non, invece, ad una integrazione probatoria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva ordinato ai difensori di depositare copia delle cartelle cliniche sequestrate nelle indagini preliminari, che erano state affidate in custodia alla P.G. ed erano andate smarrite nel corso di un trasloco).
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- 1. Art. 112 - Surrogazione di copie agli originali mancantihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Documenti smarriti e obblighi del giudice: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2014, n. 50406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50406 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 13/11/14
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2161
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - est. Consigliere - N. 31545/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE EN e RO PE, in atti generalizzati per il reato di cui agli artt. 110, 479 e 640 cod. pen. sul ricorso proposto dal difensore dell'imputato;
avverso il decreto n. 876/14 del 23.4.14 del Giudice per le indagini preliminari di Roma:
sentita la relazione svolta dal consigliere Sandra Recchione;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento del decreto.
RITENUTO IN FATTO
1. il Giudice per le indagini preliminari di Roma, nella fase dell'udienza preliminare, emetteva un decreto ai sensi dell'art. 112 cod. proc. pen. con il quale ordinava ai difensori degli indagati ricorrenti di fornire copia delle cartelle cliniche sequestrate nell'ambito del procedimento. Tali cartelle, dopo l'acquisizione, venivano formalmente allegate al fascicolo del pubblico ministero, ma affidate in custodia alla polizia giudiziaria, che le smarriva nel corso di un trasloco. Copia di tali cartelle era stata fornita ai ricorrenti. Il giudice, preso atto della dispersione degli atti del fascicolo processuale, emetteva un decreto di ricostruzione del fascicolo ai sensi dell'art. 112 cod. proc. pen.. 2. Avverso tale decreto i difensori degli indagati proponevano ricorso deducendo l'abnormità del provvedimento emesso dal giudice dell'udienza preliminare. Si evidenziava che la rubrica dell'art. 112 cod. proc. pen. faceva riferimento ad atti del procedimento, tali dovendosi considerare "le rappresentazioni fenomeniche documentali di fatti attinenti la vicenda processuale restando esclusi oggettivamente dal novero degli atti riconducibili tutti quelli che in diverso modo rappresentino fatti esterni al processo" ed in particolare i documenti strumento di prova della ipotesi accusatoria. Si evidenziava altresì che i poteri del giudice erano limitati alla integrazione del fascicolo "del giudizio" e non potevano estendersi alla ricostituzione del "fascicolo del pubblico ministero", peraltro in assenza di alcuna richiesta. L'interpretazione proposta era avvalorata dal fatto che la norma non attribuiva tale potere al giudice dell'udienza preliminare.
In sintesi: si deduceva che il giudice nel ricostituire il fascicolo, non poteva azionare un potere, a lui non riconosciuto, di ricerca delle prove in assenza della richiesta dal pubblico ministero azionando un potere non riconducibile a quelli di integrazione probatoria assegnati al giudice dell'udienza preliminare. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Circa l'inquadramento della categoria dell'abnormità, si condivide l'autorevole indicazione offerta dalle sezioni Unite secondo cui "non si può ricorrere alla categoria dell'abnormità quando l'atto o il provvedimento che si vuole rimuovere rientri nei poteri del Giudice che lo ha adottato, e cioè discende da un potere riconosciuto o attribuito dalla legge, dato che in tal caso nessuna estraneità al sistema può evidenziarsi. Così è nell'ipotesi in cui si faccia valere l'inosservanza di norme che prevedono l'adozione di un determinato atto a date condizioni di fatto, e l'eventuale insussistenza delle stesse ne determina l'illegittimità ma non l'abnormità e, quindi, si tratterà di un provvedimento "contro norma" ma non "extra norma"" (Cass. sez. un. n. 25957 del 26/03/2009, Cc, Rv. 243590).
1.2. Nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso il decreto impugnato nella fase dell'udienza preliminare (a seguito della riserva assunta nell'udienza del 3 aprile 2014).
Durante tale fase il fascicolo del giudizio è nella piena disponibilità del giudice per le indagini preliminari che, sulla base degli atti contenuti in tale compendio, deve esercitare i suoi poteri di fase valutando la idoneità del materiale raccolto in fase investigativa a giustificare la progressione dibattimentale. Dunque il fascicolo in tale fase non è qualificabile come fascicolo "del pubblico ministero", in quanto è nella piena disponibilità del giudice, che dovrà valutarlo per decidere sulla legittimità dell'eventuale avanzamento processuale.
Tale piena disponibilità degli atti legittima la attivazione dei poteri di ricostruzione del fascicolo processuale indicati dall'art. 112 cod. proc. pen..
1.3. Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari non ha perciò esercitato un potere a lui non attribuito, ma si è limitato a disporre la ricostruzione del fascicolo processuale a sua disposizione.
Il provvedimento che dispone il versamento in atti delle copie dei documenti sequestrati non è qualificabile come attività di ricerca della prova dato che tali documenti erano già stati acquisiti al fascicolo processuale in esecuzione del decreto di sequestro del 26.4.2010.
Di qui la legittimità del decreto impugnato, che si è limitato ad ordinare la ricostituzione del compendio probatorio esistente, attraverso il legittimo esercizio dei poteri conferiti al giudice dall'art. 112 cod. proc. pen.. 1.4. Per il legittimo l'esercizio della facoltà di ricostruzione del compendio di atti a disposizione del giudice non è necessaria la richiesta del pubblico ministero, anche perché non si verte nell'area della ricerca delle prova, ma in quella della conservazione del compendio probatorio già acquisito, che impone al giudice il potere-dovere di ricostituire del fascicolo, ove gli atti risultino dispersi. Nè la facoltà esercitata può essere ricondotta all'esercizio del potere di integrazione probatoria, che pure è riconosciuto al giudice per l'udienza preliminare dagli artt. 421 bis e 422 cod. proc. pen.. Infine, nella attività di ricostituzione del fascicolo, non può distinguersi l'atto processuale in senso stretto dalla documentazione acquisita, dato che la norma risulta finalizzata ad evitare la dispersione del compendio probatorio raccolto con la attività processuale.
1.4. Il provvedimento impugnato, dunque, non può essere qualificato come abnorme, in quanto risulta emesso dal giudice nell'esercizio dei poteri di ricostituzione del fascicolo ad esso conferiti. Il decreto emesso dal Gip di Roma si presenta, inoltre, pienamente legittimo, in quanto finalizzato alla ricostruzione del fascicolo processuale deprivato per cause accidentali dei documenti in esso riversati nel corso delle indagini.
1.5. Può dunque essere affermato che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dispone la ricostituzione del fascicolo processuale in assenza di richieste di parte. Nell'esercizio della facoltà indicata dall'art. 112 cod. proc. pen. il giudice ha il potere di ordinare la ricostituzione del fascicolo di cui dispone attraverso l'ordine a chi detiene le copie di atti e documenti acquisiti, ma dispersi, di consegnarle alla cancelleria.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014