Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2013, n. 9347
CASS
Sentenza 30 gennaio 2013

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Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado dal reato di bancarotta preferenziale, condanni l'imputato per il reato di bancarotta per distrazione, trattandosi di fatto significativamente e sostanzialmente diverso da quello contestato con l'originaria imputazione, con conseguente difetto della concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi dell'imputato, cosicché si impone l'applicazione - previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado - del disposto di cui all'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede l'invio degli atti al P.M.

Commentario1

  • 1Il creditore risponde del reato di bancarotta preferenziale se consapevole del dissesto e del vantaggio ricevuto (Cass. Pen. n. 25506/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 luglio 2025

    1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, in data 1.3.2023, aveva condannato Ca.Lu., alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta preferenziale prefallimetare, contestati ai capi A3) e B2) dell'imputazione, così diversamente qualificate dal giudice di primo grado le originarie contestazioni di bancarotta per distrazione (capo A3) e per dissipazione (capo B2) Nei capi per i quali è intervenuta condanna, in particolare, è contestata la cessione, dalla "MVS Srl in liquidazione" (da ora in avanti "MVS"), dichiarata fallita il 18.5.2017, alla ditta "Servizi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2013, n. 9347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9347
Data del deposito : 30 gennaio 2013

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