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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 4718/2025 V.G. promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata in [...], il Parte_1 C.F._1
22.02.1987, residente in [...], VIA TRE SCALINI 30/11 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MARINO
LI (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], Controparte_1 C.F._3
il 08.10.1971, residente in [...], VIA AURELIA 138, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GALVAGNA AULO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. datate
28.08.2025 in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RAPALLO (GE) il 15.05.2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione è nato in [...], in data [...], il figlio;
Per_1
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
A) I coniugi vivranno separati, continuando a prestarsi reciproco rispetto.
B) L'abitazione coniugale sita in Rapallo (Ge), Via Tre Scalini 30/11, di comproprietà dei Sigg.ri e , genitori Parte_2 Persona_2
del Sig. viene assegnata in via esclusiva alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
, che ivi continuerà ad abitare unitamente al figlio .
[...] Per_1
C) Il figlio resterà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa prevalente presso la madre con cui risiederà.
D) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
E) In ogni caso il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio due fine settimana al mese alternati, allorquando preleverà da scuola al venerdì per Per_1 riaccompagnarlo a casa della madre alla domenica sera entro le ore 20.00, salvo diverso accordo tra le Parti.
F) Per quanto concerne le festività civili e religiose, i genitori si atterranno al criterio dell'alternanza e trascorrerà il giorno della Vigilia, il giorno di Per_1
Natale e il Capodanno con la madre, mentre il giorno di Santo Stefano il giorno della Befana, la domenica di Pasqua e il giorno di Pasquetta con il padre;
per i periodi festivi si seguirà il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diverso accordo tra le Parti.
G) Per quanto attiene i ponti (es. indicativo e non esaustivo il 01 novembre, il 02 giugno ecc.), l'intera giornata verrà trascorsa nel rispetto della competenza settimanale/giornaliera del genitore, salvo diverso accordo tra le Parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 H) Per quanto attiene alle vacanze estive i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente entro il 31 di maggio di ogni anno in base alle rispettive esigenze lavorative.
I) A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, il Sig. corrisponderà, mediante accredito su conto corrente acceso Controparte_1
presso Mediobanca Premier, intestato alla Sig.ra , n. IBAN IT30I Parte_1
03058 01604 100570036014, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT pubblicati dalla Camera di Commercio del
Comune di Genova con decorrenza gennaio 2025.
J) I Sig.ri e concordano che l'assegno unico INPS Parte_1 Controparte_1 ed eventuali ulteriori previsioni e/o bonus a favore dei figli venga ovvero vengano percepiti integralmente dalla Sig.ra ; il Sig. si Pt_1 Controparte_1 rende disponibile a fornire su richiesta della Sig.ra la documentazione Pt_1
necessaria per le pratiche ISEE e similari.
K) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio , mediche non assistite dal SSN, scolastiche, sportive Per_1
e ricreative da concordarsi e documentarsi come previsto nel verbale di orientamento unanime datato 15.09.2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova, che deve intendersi quivi integralmente richiamato;
i Sig.ri e Pt_1 concordano espressamente la suddivisione tra gli stessi nella misura CP_1
del 50% ciascuno anche delle spese per la scuola, centri estivi e camp sportivi;
i
Sig.ri e si impegnano reciprocamente a rimborsare la quota di Pt_1 CP_1
propria spettanza delle spese straordinarie sostenute per entro 30 giorni Per_1 dalla data in cui la spesa è stata interamente sostenuta e documentata dall'altro genitore.
L) I coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al reciproco rilascio/rinnovo dei passaporti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 M) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nessuna somma di denaro a nessun titolo e per nessun motivo l'uno dall'altro.
N) Le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le Parti, con rinuncia da parte dei difensori che sottoscrivono il ricorso alla solidarietà professionale con suddivisione in pari quota della marca da bollo.
O) Il presente ricorso viene sottoscritto dai coniugi in data odierna onde i relativi effetti obbligatori abbiano immediata efficacia.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Rapallo, Anno 2010, Numero 3, Parte 2,
Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 4718/2025 V.G. promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata in [...], il Parte_1 C.F._1
22.02.1987, residente in [...], VIA TRE SCALINI 30/11 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MARINO
LI (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], Controparte_1 C.F._3
il 08.10.1971, residente in [...], VIA AURELIA 138, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GALVAGNA AULO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. datate
28.08.2025 in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RAPALLO (GE) il 15.05.2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione è nato in [...], in data [...], il figlio;
Per_1
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
A) I coniugi vivranno separati, continuando a prestarsi reciproco rispetto.
B) L'abitazione coniugale sita in Rapallo (Ge), Via Tre Scalini 30/11, di comproprietà dei Sigg.ri e , genitori Parte_2 Persona_2
del Sig. viene assegnata in via esclusiva alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
, che ivi continuerà ad abitare unitamente al figlio .
[...] Per_1
C) Il figlio resterà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa prevalente presso la madre con cui risiederà.
D) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
E) In ogni caso il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio due fine settimana al mese alternati, allorquando preleverà da scuola al venerdì per Per_1 riaccompagnarlo a casa della madre alla domenica sera entro le ore 20.00, salvo diverso accordo tra le Parti.
F) Per quanto concerne le festività civili e religiose, i genitori si atterranno al criterio dell'alternanza e trascorrerà il giorno della Vigilia, il giorno di Per_1
Natale e il Capodanno con la madre, mentre il giorno di Santo Stefano il giorno della Befana, la domenica di Pasqua e il giorno di Pasquetta con il padre;
per i periodi festivi si seguirà il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diverso accordo tra le Parti.
G) Per quanto attiene i ponti (es. indicativo e non esaustivo il 01 novembre, il 02 giugno ecc.), l'intera giornata verrà trascorsa nel rispetto della competenza settimanale/giornaliera del genitore, salvo diverso accordo tra le Parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 H) Per quanto attiene alle vacanze estive i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive da concordarsi preventivamente entro il 31 di maggio di ogni anno in base alle rispettive esigenze lavorative.
I) A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, il Sig. corrisponderà, mediante accredito su conto corrente acceso Controparte_1
presso Mediobanca Premier, intestato alla Sig.ra , n. IBAN IT30I Parte_1
03058 01604 100570036014, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT pubblicati dalla Camera di Commercio del
Comune di Genova con decorrenza gennaio 2025.
J) I Sig.ri e concordano che l'assegno unico INPS Parte_1 Controparte_1 ed eventuali ulteriori previsioni e/o bonus a favore dei figli venga ovvero vengano percepiti integralmente dalla Sig.ra ; il Sig. si Pt_1 Controparte_1 rende disponibile a fornire su richiesta della Sig.ra la documentazione Pt_1
necessaria per le pratiche ISEE e similari.
K) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio , mediche non assistite dal SSN, scolastiche, sportive Per_1
e ricreative da concordarsi e documentarsi come previsto nel verbale di orientamento unanime datato 15.09.2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova, che deve intendersi quivi integralmente richiamato;
i Sig.ri e Pt_1 concordano espressamente la suddivisione tra gli stessi nella misura CP_1
del 50% ciascuno anche delle spese per la scuola, centri estivi e camp sportivi;
i
Sig.ri e si impegnano reciprocamente a rimborsare la quota di Pt_1 CP_1
propria spettanza delle spese straordinarie sostenute per entro 30 giorni Per_1 dalla data in cui la spesa è stata interamente sostenuta e documentata dall'altro genitore.
L) I coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al reciproco rilascio/rinnovo dei passaporti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 M) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nessuna somma di denaro a nessun titolo e per nessun motivo l'uno dall'altro.
N) Le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le Parti, con rinuncia da parte dei difensori che sottoscrivono il ricorso alla solidarietà professionale con suddivisione in pari quota della marca da bollo.
O) Il presente ricorso viene sottoscritto dai coniugi in data odierna onde i relativi effetti obbligatori abbiano immediata efficacia.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Rapallo, Anno 2010, Numero 3, Parte 2,
Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5