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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 665 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI PRIMA Parte_1
MARGHERITA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 10.3.23 conveniva in giudizio l' dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Agrigento esponendo di aver prestato attività di bracciante per la ditta
NA TO dal 10/08/2016, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 16/12/2016 a titolo oneroso.
Riferiva che, a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale unico di accertamento dell'accertamento ispettivo contenuto nel verbale n.2020005820/DD del 29/04/2022, disconosceva il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente CP_1 per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 C.C.
Chiedeva quindi di “ritenere e dichiarare “vero e reale” il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della Ditta individuale NA TO, erroneamente
1 disconosciuto dall' -Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore CP_1 del procuratore antistatario […]”
Si costituiva eccependo la decadenza e contestando nel merito le avverse CP_1 pretese, con richiesta di rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e tramite istruttoria orale, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione In via preliminare va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata da . CP_1
Il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal
D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. CP_1
19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, al cui orientamento si aderisce, ha affermato che
"In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. n.
29070/2011).
2 Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. n. 813\2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate al caso di specie, osserva il Tribunale che parte ricorrente ha ricevuto il provvedimento di disconoscimento in data 29.7.22; è, da tale momento, ossia dalla conoscenza del disconoscimento, inizia a decorrere il termine per l'impugnazione amministrativa e giudiziaria.
Pertanto, avuto riguardo ai termini per le impugnative amministrative va rilevato che l'odierno ricorrente ha presentato il relativo ricorso amministrativo entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sempre in data 29.7.22, con formazione del silenzio rifiuto di in data 27.10.22, a nulla rilevando il rigetto tardivo del CP_1
23.11.22.
A tal proposito si osserva che la Suprema Corte, in una chiarificatrice pronuncia
(Cass. 12809/2011) ha opportunamente precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso.
Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello
"status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità
3 alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma (cfr.
Corte cost. sent. n. 192 del 2005), quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.
In sostanza, dunque, si è formato il silenzio-rigetto in data 27.10.22, momento dal quale decorrono 30 giorni per l'eventuale impugnativa di seconda istanza, da presentarsi entro il 26.11.23.
Da quest'ultima data, decorrono gli ulteriori 120 giorni a pena di decadenza per l'impugnativa giudiziale. Tale termine, deve collocarsi in data 27.3.23, a fronte del ricorso tempestivamente depositato in data 10.03.23.
L'eccezione di decadenza deve quindi essere respinta.
Per quel che concerne il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente in sede ispettiva appare opportuno premettere che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass., civ. sez. lav., n. 7995/2000; Cass. Civ. sez. lav. n. 7845/2003).
Ne consegue in tal caso che, a seguito di disconoscimento, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento di ogni diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Deve tuttavia precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti
4 segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Quanto alla valenza probatoria della documentazione prodotta, ritiene il Tribunale coperta da fede privilegiata la mera circostanza per cui le risposte fornite siano quelle effettivamente riportate in verbale, il cui contenuto intrinseco deve – ovviamente- essere vagliato alla luce dell'esame complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
Sgomberato il campo da tali questioni, come emerge dagli atti di causa, la prospettazione di compendiata nella memoria di costituzione è nel senso che, CP_1 dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe emersa la natura fittizia di alcuni rapporti di lavoro formalmente denunciati all'Istituto.
Secondo gli ispettori, incrociando le dichiarazioni raccolte dai lavoratori e dall'amministratore della società sono emerse delle forti contraddizioni relativamente, al metodo di confezionamento dei prodotti, alle mansioni svolte sia dai dichiaranti che dai colleghi di lavoro, all'individuazione degli addetti sia al lavoro sui campi che alla conduzione dei mezzi meccanici, al numero di squadre di lavoratori presenti sui terreni, ai periodi di lavoro svolti, ai soggetti che impartivano le direttive sul lavoro, alle modalità con cui venivano raggiunti i terreni da coltivare nonché ai colleghi con cui veniva effettuato il tragitto di lavoro, alle lavorazioni
5 effettuate che a volte risultavano incompatibili con i periodi di assunzione ed alla stessa differenza tra l'uva convenzionale e quella biologica.
Alcuni soggetti (compreso il ricorrente, che non ha rammentato nulla del proprio rapporto, v. dichiarazioni prodotte il 17.10.24 da ), oltre ad avere dichiarato CP_1 circostanze in contrasto con quanto affermato dall'amministratore della società, sono stati estremamente vaghi nel riferire i nomi dei colleghi di lavoro pur essendo formalmente denunciati come OTD per più anni e si sono mostrati imprecisi nel riferire i periodi in cui avrebbero svolto la loro prestazione lavorativa.
A fronte di tali deduzioni, sono stati escussi i testi (ud. ST
16.1.24) e NA TO (ud. 15.10.24)
Il teste , padre del ricorrente, ha dichiarato di essere titolare di ST un'azienda agricola con fondi ubicati nei territori comunali di Palma di Montechiaro e Licata, specificando che a decorrere dall'anno 2020 il figlio lavora stabilmente alle sue dipendenze quale bracciante agricolo, mentre in precedenza era impiegato presso altri datori di lavoro.
In particolare, con riferimento all'anno 2016, il teste ha riferito, spontaneamente e prima ancora di essere interrogato sul punto, che il figlio aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze del NA in un vigneto sito in contrada TA (ricadente nel Comune di Palma di Montechiaro, AG). Tale fondo, pur risultando di proprietà del teste medesimo, sarebbe stato oggetto di attività di raccolta da parte del ricorrente su indicazioni del menzionato NA, nell'ambito di una gestione agricola non meglio qualificata sotto il profilo imprenditoriale, atteso che lo stesso ha dichiarato di non sapere se il NA fosse titolare di un'azienda Tes_1 agricola in senso proprio.
Successivamente, il teste ha rammentato che l'attività lavorativa del figlio nel mese di agosto 2016 si sarebbe estesa ad altri vigneti riconducibili al medesimo NA, ubicati sempre nel Comune di Palma di Montechiaro, con ulteriore estensione a fondi situati nei territori comunali di Licata, Naro e Canicattì, per un arco temporale che fino al mese di dicembre dello stesso anno. Il teste ha affermato di avere personalmente constatato la partecipazione del figlio a tali lavori, sia perché lo accompagnava materialmente sui luoghi di lavoro, talvolta già alle sei del mattino, sia perché si trovava occasionalmente a transitare nelle medesime zone per esigenze connesse alla propria attività agricola.
Il teste TO NA ha dichiarato di conoscere personalmente il ricorrente in quanto impiegato alle sue dipendenze nel corso dell'anno 2016, con specifica indicazione del periodo compreso tra i mesi di agosto e dicembre. Ha qualificato la
6 propria attività come quella di commerciante all'ingrosso di uva da tavola, precisando che l'attività consiste nell'acquisto di prodotto non ancora raccolto direttamente nei vigneti, con successiva organizzazione della fase di raccolta, confezionamento e vendita. Nel delineare i termini dell'impiego del ricorrente, il testimone ha specificato che lo stesso veniva adibito alla raccolta dell'uva nei vari fondi in cui l'attività si svolgeva, ubicati nei Comuni di Palma di Montechiaro — in particolare nelle contrade Mandrianuova e TA — nonché nei territori di Naro e Canicattì, ove erano presenti coltivazioni a maturazione tardiva. Ha riferito che il ricorrente, come gli altri lavoratori impiegati, era retribuito con cadenza settimanale e in denaro contante.
Il teste ha confermato di essersi recato quotidianamente sui campi per verificare il corretto andamento delle operazioni di raccolta, sottolineando la sua presenza costante quale elemento di controllo e coordinamento del lavoro. Ha dichiarato di aver avuto, nello stesso arco temporale, un contingente di circa dodici/quattordici braccianti, tra cui ha ricordato i nominativi di e ”, precisando Per_1 Per_2 tuttavia di non essere in grado di menzionare ulteriori lavoratori, pur avendone impiegati altri. Con riferimento all'orario di lavoro, ha indicato che l'attività di raccolta si svolgeva nelle fasce orarie comprese tra le 6.30/7.00 del mattino e le 13.00/13.30, coerentemente con la prassi del settore agricolo e delle condizioni climatiche tipiche del periodo vendemmiale. Ha inoltre dichiarato di aver proceduto a una verifica della posizione lavorativa del ricorrente in occasione del ricevimento dell'intimazione testimoniale.
Le due testimonianze di (padre del ricorrente) e di NA ST
TO (asserito datore di lavoro) – devono essere vagliate con particolare attenzione sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva, della coerenza intrinseca e della capacità di resistenza alle criticità emerse in sede ispettiva.
Il verbale mette in evidenza una serie di contraddizioni e vaghezze nelle CP_1 dichiarazioni rese in sede amministrativa, tra cui anche quelle del ricorrente stesso, che non ha ricordato nulla del presunto rapporto (v. le dichiarazioni del lavoratore agli ispettori verbalizzanti depositate in data 17.10.24). Questo punto incide negativamente sulla sua credibilità, specie alla luce del fatto che un lavoratore regolarmente impiegato dovrebbe essere in grado di riferire con sufficiente chiarezza i tratti salienti del proprio lavoro.
Ulteriormente, la valutazione complessiva delle deposizioni rese dai testi e NA TO, alla luce delle risultanze istruttorie e del ST
7 contesto fattuale sotteso al giudizio, consente di formulare un giudizio negativo circa la loro attendibilità, sia sotto il profilo soggettivo della credibilità personale, sia in relazione alla coerenza e verosimiglianza oggettiva delle circostanze riferite.
Con riferimento alla deposizione del , deve innanzitutto rilevarsi che lo Tes_1 stesso è padre del ricorrente, circostanza da cui discende una posizione soggettiva fortemente connotata da un evidente interesse affettivo e familiare nella vicenda, tale da inficiare l'imparzialità della sua narrazione. Il vincolo di parentela, in assenza di riscontri esterni indipendenti, rende la testimonianza carente sotto il profilo della genuinità e della terzietà, postulati essenziali ai fini dell'apprezzamento probatorio in sede giudiziale. L'ampiezza di particolari con cui viene descritto lo svolgimento dell'attività lavorativa del figlio – senza nemmeno aver atteso la domanda specifica del Giudice sul punto - comprensiva di orari, mansioni, modalità di retribuzione, circostanze logistiche e frequenza dei controlli visivi effettuati, tradisce un intento dichiarativo costruito ad hoc per sostenere la tesi della sussistenza del rapporto lavorativo, piuttosto che una narrazione genuinamente spontanea e credibile.
Quanto al teste NA TO, pur non sussistendo nei suoi confronti un legame familiare diretto con il ricorrente, la narrazione risulta scarsamente persuasiva per più ragioni. In primo luogo, la sua posizione di datore di lavoro colpito dal verbale ispettivo da cui è scaturito il disconoscimento lo pone in una condizione di oggettiva contiguità con il ricorrente, da cui discende una convergenza di interessi idonea ad alterare la linearità e la spontaneità della deposizione.
Ulteriori elementi di perplessità emergono dalla difficoltà, da parte del NA, di ricordare i nominativi della maggior parte degli operai che sarebbero stati impiegati nello stesso periodo e nelle stesse lavorazioni del ricorrente, sebbene si tratti – secondo quanto dallo stesso affermato – di circa una dozzina di soggetti.
Tale lacuna conoscitiva stride fortemente con la capacità di dettagliare orari, località
e modalità operative del lavoro del ricorrente, inducendo a ritenere che l'attenzione del dichiarante sia stata selettivamente orientata a favore della posizione del ricorrente stesso (il teste ha infatti ammesso di aver controllato la posizione lavorativa del al ricevimento dell'intimazione testimoniale), piuttosto Tes_1 che ispirata a un ricordo effettivo ed equilibrato del complesso della forza lavoro impiegata.
Le dichiarazioni dei testimoni, inoltre, appaiono prive di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili di addetti ad attività di raccolta della frutta.
8 Non può infine omettersi di evidenziare come le dichiarazioni rese dai suddetti testi risultino in aperta dissonanza rispetto alle risultanze ispettive raccolte in sede amministrativa, che per il criterio di vicinanza cronologica devono ritenersi più affidabili.
In ultima analisi, le dichiarazioni rese in giudizio si presentano come soggettivamente inattendibili e prive di effettivi riscontri oggettivi, tali da non superare il vaglio critico richiesto al fine di infirmare la fondatezza delle risultanze amministrative, le quali restano –pertanto- prevalenti nella ricostruzione del fatto storico.
Né rilevano a tal proposito le produzioni documentali della parte ricorrente.
Infatti, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
È pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis,
Cass. n. 10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire "monca", ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Dette valutazioni confermano il quadro di “incertezza” circa il reale svolgimento dell'attività lavorativa nei periodi e con le modalità descritte.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, la parte ricorrente ha prodotto dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. al fine di giovarsi dell'esenzione in caso di soccombenza.
9 Tuttavia, secondo la Suprema Corte,“affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cpc, per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass., Sez. Lavoro, n. 16676/2020, resa proprio in ambito di contenzioso agricolo).
Del resto la disciplina in esame è espressione di una norma eccezionale, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati.
Per tale ragione, si è affermato nella giurisprudenza (Cass. Sez. Lavoro, n.
25759/2008), con riferimento all'art. 152 att. c.p.c. nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, ma con considerazioni estensibili anche alla versione attuale, che l'esonero dal pagamento delle spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali.
Ritiene quindi il Tribunale, in forza della giurisprudenza richiamata, che la controversia in esame non sia intesa ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali, come richiesto dall'art. 152 disp. att. cpc.
Le spese sono, quindi, poste ordinariamente in capo alla parte soccombente, ex art. 91 c.p.c, liquidate in euro 2.697,00 secondo i parametri ministeriali (cause di previdenza, valore fino a 5.200,00 euro, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione;
valori minimi per la semplicità delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , CP_1 liquidandole in euro 1.312,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 20/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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