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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5060/2022 R.G. avente ad oggetto: credito al consumo promosso da
, codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
Catania il 19.12.1961, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Sambataro giusta procura in atti opponente contro
, già società a socio unico, soggetta alla Controparte_1 Controparte_2
Direzione e Coordinamento di con sede legale in Milano (Mi), via Controparte_3
Siusi 7, 20132, codice fiscale e partita Iva , numero di iscrizione nel registro P.IVA_1
Imprese di Milano REA 1260400, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan ST EL e LL AR, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Catania, alla Via Umberto n.
296, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta con l'intervento di
REVALEA S.P.A., quale società beneficiaria a seguito di atto di scissione parziale della società , con sede in Milano, Via Caldera n. 21, Codice fiscale e Controparte_1
Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: Aderente al P.IVA_2 CP_4
Partita IVA –Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2657480 – CP_5 P.IVA_3
Iscritta all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB (codice meccanografico 19574.3)
1 – Società appartenente al Società a socio unico Controparte_6 [...]
a mezzo dei suoi procuratori Controparte_7 Controparte_3 [...] ed , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan Controparte_8 Controparte_9
ST EL e LL AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Catania, alla Via Umberto 296, giusta procura allegata all'atto di intervento;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_10
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, e per essa la mandataria Controparte_11 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - VI , in P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del procuratore Dott.ssa CP_12
rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan ST EL ed LL
[...]
AR, giusta procura in atti terze intervenienti volontarie
***
All'udienza del giorno 11.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ed il giudice ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 4.4.2022, ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 235/2022 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_13 euro 5.467,68, oltre interessi come da domanda, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 3234257 stipulato il 7.3.2013 con Controparte_14
L'opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta;
all'udienza del 5.6.2023 ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito.
Con comparsa di risposta del 12.8.2022 si è costituita in giudizio Controparte_13 contestando la fondatezza dell'opposizione.
Con atto di intervento del 23.2.2023 si è costituita in giudizio Revalea s.p.a., quale successore a titolo particolare del credito vantato dalla aderendo alle difese Controparte_13 della cedente.
2 Con ordinanza del 28.6.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato il termine per introdurre la procedura di mediazione. Indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 non è fondata.
Giova premettere che la pretesa creditoria vantata da trae origine Controparte_13 dal contratto di finanziamento n. 3234257, stipulato il 7.3.2013 tra Parte_1
e in virtù del quale è stato concesso un prestito personale di euro
[...] Controparte_14
10.756,00 da restituire in 84 rate mensili di euro 192,76. In relazione al suindicato contratto di finanziamento, l'opposta ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 5.467,78 a titolo di sorte capitale e rate scadute, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
2.1 Tanto premesso, va disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi del D.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
Nel caso di specie, con riguardo alla prima cessione, l'opposta ha depositato l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2.7.2019 con cui è stata data notizia della cessione in blocco da a cessione comprensiva dei crediti Controparte_14 Controparte_13 insoluti dalle date del 10.4.2019 e del 17.6.2019. Da tale avviso è possibile ricavare, senza margine di incertezza, che tra i crediti ceduti sia compreso il credito oggetto di causa, avendo l'opposta depositato l'estratto finale del saldo del conto alla data del 28.6.2019 per CP_14
l'importo insoluto, ovvero per il periodo indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ad ulteriore dimostrazione della titolarità del credito in capo ad Controparte_13
l'opposta ha depositato l'estratto autentico notarile del “Registro Inventario crediti acquistato non al nominale al 30 giugno 2021” con la stringa contenente i riferimenti al credito vantato nei confronti di Parte_1
3 Con riguardo agli intervenienti, Revalea s.p.a. ha depositato in giudizio l'atto di scissione parziale della società con attribuzione a Revalea s.p.a. del ramo Controparte_13
Contr
come da atto ai rogiti del notaio di Milano del 21.12.2022 e la relativa Persona_1 cessione in blocco dei crediti, pubblicata i Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17/01/2023. ha depositato, a sua volta, l'atto di fusione della società Revalea s.p.a. Controparte_10 con conseguente prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 2504 c.p.c.
Occorre inoltre evidenziare che l'opposta ha depositato la diffida inoltrata al debitore ingiunto, contenente l'indicazione del cessionario e dei passaggi che ne hanno determinato la titolarità del credito.
Per quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova della legittimazione attiva in capo all'opposta ed alle cessionarie.
2.2 Venendo al merito, non è fondato il motivo di opposizione concernente la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In diritto si osserva che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in virtù del quale incombe sull'opposto fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda e sull'opponente dare la prova del fatto estintivo (Cass. sez. un.
13533/2001).
Nel caso in esame, ha assolto all'onere probatorio su di essa Controparte_13 incombente, avendo depositato in giudizio il contratto di prestito personale concluso con ed avendo allegato l'inadempimento del debitore. Controparte_14
L'opponente, per converso, non ha fornito la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria.
Occorre precisare, peraltro, come sebbene il contratto posto a fondamento della domanda sia stato concluso con un consumatore per finalità estranee all'esercizio dell'attività professionale svolta, dal contratto non emergano clausole vessatorie, secondo quanto previsto dal d. lgs.
206/2005.
Per quanto sopra, l'opposizione proposta da va rigettata. Parte_1
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria. Le somme suindicate vanno versate in solido in favore sia della cedente che della cessionaria, stante l'unicità del collegio difensivo. 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5060/2022
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 ed in solido tra loro, che liquida in euro Controparte_13 Controparte_10
2.538,50 oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, 9 ottobre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5060/2022 R.G. avente ad oggetto: credito al consumo promosso da
, codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
Catania il 19.12.1961, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Sambataro giusta procura in atti opponente contro
, già società a socio unico, soggetta alla Controparte_1 Controparte_2
Direzione e Coordinamento di con sede legale in Milano (Mi), via Controparte_3
Siusi 7, 20132, codice fiscale e partita Iva , numero di iscrizione nel registro P.IVA_1
Imprese di Milano REA 1260400, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan ST EL e LL AR, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Catania, alla Via Umberto n.
296, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta con l'intervento di
REVALEA S.P.A., quale società beneficiaria a seguito di atto di scissione parziale della società , con sede in Milano, Via Caldera n. 21, Codice fiscale e Controparte_1
Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: Aderente al P.IVA_2 CP_4
Partita IVA –Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2657480 – CP_5 P.IVA_3
Iscritta all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB (codice meccanografico 19574.3)
1 – Società appartenente al Società a socio unico Controparte_6 [...]
a mezzo dei suoi procuratori Controparte_7 Controparte_3 [...] ed , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan Controparte_8 Controparte_9
ST EL e LL AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Catania, alla Via Umberto 296, giusta procura allegata all'atto di intervento;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_10
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, e per essa la mandataria Controparte_11 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - VI , in P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del procuratore Dott.ssa CP_12
rappresentata e difesa dagli avvocati Giovan ST EL ed LL
[...]
AR, giusta procura in atti terze intervenienti volontarie
***
All'udienza del giorno 11.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ed il giudice ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 4.4.2022, ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 235/2022 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_13 euro 5.467,68, oltre interessi come da domanda, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 3234257 stipulato il 7.3.2013 con Controparte_14
L'opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta;
all'udienza del 5.6.2023 ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito.
Con comparsa di risposta del 12.8.2022 si è costituita in giudizio Controparte_13 contestando la fondatezza dell'opposizione.
Con atto di intervento del 23.2.2023 si è costituita in giudizio Revalea s.p.a., quale successore a titolo particolare del credito vantato dalla aderendo alle difese Controparte_13 della cedente.
2 Con ordinanza del 28.6.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato il termine per introdurre la procedura di mediazione. Indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 non è fondata.
Giova premettere che la pretesa creditoria vantata da trae origine Controparte_13 dal contratto di finanziamento n. 3234257, stipulato il 7.3.2013 tra Parte_1
e in virtù del quale è stato concesso un prestito personale di euro
[...] Controparte_14
10.756,00 da restituire in 84 rate mensili di euro 192,76. In relazione al suindicato contratto di finanziamento, l'opposta ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 5.467,78 a titolo di sorte capitale e rate scadute, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
2.1 Tanto premesso, va disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi del D.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
Nel caso di specie, con riguardo alla prima cessione, l'opposta ha depositato l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2.7.2019 con cui è stata data notizia della cessione in blocco da a cessione comprensiva dei crediti Controparte_14 Controparte_13 insoluti dalle date del 10.4.2019 e del 17.6.2019. Da tale avviso è possibile ricavare, senza margine di incertezza, che tra i crediti ceduti sia compreso il credito oggetto di causa, avendo l'opposta depositato l'estratto finale del saldo del conto alla data del 28.6.2019 per CP_14
l'importo insoluto, ovvero per il periodo indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ad ulteriore dimostrazione della titolarità del credito in capo ad Controparte_13
l'opposta ha depositato l'estratto autentico notarile del “Registro Inventario crediti acquistato non al nominale al 30 giugno 2021” con la stringa contenente i riferimenti al credito vantato nei confronti di Parte_1
3 Con riguardo agli intervenienti, Revalea s.p.a. ha depositato in giudizio l'atto di scissione parziale della società con attribuzione a Revalea s.p.a. del ramo Controparte_13
Contr
come da atto ai rogiti del notaio di Milano del 21.12.2022 e la relativa Persona_1 cessione in blocco dei crediti, pubblicata i Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17/01/2023. ha depositato, a sua volta, l'atto di fusione della società Revalea s.p.a. Controparte_10 con conseguente prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 2504 c.p.c.
Occorre inoltre evidenziare che l'opposta ha depositato la diffida inoltrata al debitore ingiunto, contenente l'indicazione del cessionario e dei passaggi che ne hanno determinato la titolarità del credito.
Per quanto sopra, può dirsi raggiunta la prova della legittimazione attiva in capo all'opposta ed alle cessionarie.
2.2 Venendo al merito, non è fondato il motivo di opposizione concernente la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In diritto si osserva che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in virtù del quale incombe sull'opposto fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda e sull'opponente dare la prova del fatto estintivo (Cass. sez. un.
13533/2001).
Nel caso in esame, ha assolto all'onere probatorio su di essa Controparte_13 incombente, avendo depositato in giudizio il contratto di prestito personale concluso con ed avendo allegato l'inadempimento del debitore. Controparte_14
L'opponente, per converso, non ha fornito la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria.
Occorre precisare, peraltro, come sebbene il contratto posto a fondamento della domanda sia stato concluso con un consumatore per finalità estranee all'esercizio dell'attività professionale svolta, dal contratto non emergano clausole vessatorie, secondo quanto previsto dal d. lgs.
206/2005.
Per quanto sopra, l'opposizione proposta da va rigettata. Parte_1
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria. Le somme suindicate vanno versate in solido in favore sia della cedente che della cessionaria, stante l'unicità del collegio difensivo. 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5060/2022
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 ed in solido tra loro, che liquida in euro Controparte_13 Controparte_10
2.538,50 oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, 9 ottobre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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