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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170009939372000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620170009939372000 relativa a IRPEF – sanzioni anno 2011, notificata in data 06.09.2022 . La cartella di pagamento prodotta in atti indica:
- importo complessivo: € 4.431,43 (entro 60 giorni);
- ruolo reso esecutivo il 20.12.2016;
- riferimento all'atto di contestazione notificato il 10.09.2016.
Nel ricorso introduttivo e nella memoria illustrativa depositata, la ricorrente ha dedotto la prescrizione quinquennale del credito, deducendo che:
- l'atto di contestazione n. TY3COD601815/2016 non sarebbe mai stato notificato;
- anche qualora notificato il 10.09.2016, la cartella del 2022 sarebbe comunque tardiva oltre i 5 anni omessa notifica dell'atto di contestazione, richiamando la giurisprudenza sulla nullità dell'atto consequenziale privo del presupposto
- violazioni derivate dalla normativa COVID-19, sostenendo che la sospensione non si applichi ai periodi d'imposta non coincidenti col 2020
Si sono costituite Agenzia delle Entrate – DP Palermo e Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni nelle quali:
- hanno documentato la regolare notifica per compiuta giacenza dell'atto di contestazione in data 10.09.2016;
- hanno eccepito la non maturata prescrizione, essendo intervenuta la sospensione ex art. 68, D.L. 18/2020
- hanno chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla notifica dell'atto di contestazione
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate attesta che l'atto n. TY3COD601815/2016 è stato:
tentato in consegna il 10 agosto 2016; depositato presso l'ufficio postale con avviso di giacenza;
non ritirato dalla contribuente;
quindi perfezionato per compiuta giacenza il 10 settembre 2016.
Ciò risulta chiaramente dagli atti allegati alle controdeduzioni dell'Ufficio (doc. All. 2 della DP Palermo).
La procedura rispetta la normativa vigente ed è conforme al consolidato orientamento della Cassazione sulla notifica a mezzo posta con deposito e raccomandata informativa.
L'eccezione di omessa notifica è quindi infondata.
2. Sulla prescrizione del credito
La ricorrente invoca la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 472/1997, sostenendo che:
il quinquennio sarebbe decorso tra 10.09.2016 e 10.09.2021; la normativa COVID non sarebbe applicabile alle annualità 2011 (memoria illustrativa, pp. 2–5).Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto, la normativa emergenziale ha comportato una sospensione generalizzata dei termini di riscossione, ai sensi:
dell'art. 68 del D.L. 18/2020; dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Le controdeduzioni di AE e ADER ricostruiscono correttamente che il periodo 08.03.2020 – 31.08.2021
(pari a 541 giorni) sospende integralmente i termini di prescrizione, poiché l'Agente della Riscossione non poteva legalmente svolgere attività notificatoria né esecutiva. Il quinquennio naturale (scadenza 10.09.2021) risulta quindi prorogato al 04.04.2023. La cartella è stata notificata il 06.09.2022, cioè entro il termine prorogato. Pertanto, l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata.
3. Sulle ulteriori censure della ricorrente
Le ulteriori contestazioni (invalidità della proroga COVID, giurisprudenza di altre Corti territoriali, asserite violazioni del principio di legalità) non incidono sull'efficacia delle norme nazionali, né superano la correttezza della ricostruzione effettuata dagli Uffici.
La motivazione delle memorie (pp. 3–6) si risolve in mere interpretazioni difensive, prive di rilevanza nel caso concreto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1; Conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 29620170009939372000;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore: dell'Agenzia delle Entrate – DP Palermo, che liquida in € 400,00 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, lì 27.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170009939372000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620170009939372000 relativa a IRPEF – sanzioni anno 2011, notificata in data 06.09.2022 . La cartella di pagamento prodotta in atti indica:
- importo complessivo: € 4.431,43 (entro 60 giorni);
- ruolo reso esecutivo il 20.12.2016;
- riferimento all'atto di contestazione notificato il 10.09.2016.
Nel ricorso introduttivo e nella memoria illustrativa depositata, la ricorrente ha dedotto la prescrizione quinquennale del credito, deducendo che:
- l'atto di contestazione n. TY3COD601815/2016 non sarebbe mai stato notificato;
- anche qualora notificato il 10.09.2016, la cartella del 2022 sarebbe comunque tardiva oltre i 5 anni omessa notifica dell'atto di contestazione, richiamando la giurisprudenza sulla nullità dell'atto consequenziale privo del presupposto
- violazioni derivate dalla normativa COVID-19, sostenendo che la sospensione non si applichi ai periodi d'imposta non coincidenti col 2020
Si sono costituite Agenzia delle Entrate – DP Palermo e Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni nelle quali:
- hanno documentato la regolare notifica per compiuta giacenza dell'atto di contestazione in data 10.09.2016;
- hanno eccepito la non maturata prescrizione, essendo intervenuta la sospensione ex art. 68, D.L. 18/2020
- hanno chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla notifica dell'atto di contestazione
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate attesta che l'atto n. TY3COD601815/2016 è stato:
tentato in consegna il 10 agosto 2016; depositato presso l'ufficio postale con avviso di giacenza;
non ritirato dalla contribuente;
quindi perfezionato per compiuta giacenza il 10 settembre 2016.
Ciò risulta chiaramente dagli atti allegati alle controdeduzioni dell'Ufficio (doc. All. 2 della DP Palermo).
La procedura rispetta la normativa vigente ed è conforme al consolidato orientamento della Cassazione sulla notifica a mezzo posta con deposito e raccomandata informativa.
L'eccezione di omessa notifica è quindi infondata.
2. Sulla prescrizione del credito
La ricorrente invoca la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 472/1997, sostenendo che:
il quinquennio sarebbe decorso tra 10.09.2016 e 10.09.2021; la normativa COVID non sarebbe applicabile alle annualità 2011 (memoria illustrativa, pp. 2–5).Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto, la normativa emergenziale ha comportato una sospensione generalizzata dei termini di riscossione, ai sensi:
dell'art. 68 del D.L. 18/2020; dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Le controdeduzioni di AE e ADER ricostruiscono correttamente che il periodo 08.03.2020 – 31.08.2021
(pari a 541 giorni) sospende integralmente i termini di prescrizione, poiché l'Agente della Riscossione non poteva legalmente svolgere attività notificatoria né esecutiva. Il quinquennio naturale (scadenza 10.09.2021) risulta quindi prorogato al 04.04.2023. La cartella è stata notificata il 06.09.2022, cioè entro il termine prorogato. Pertanto, l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata.
3. Sulle ulteriori censure della ricorrente
Le ulteriori contestazioni (invalidità della proroga COVID, giurisprudenza di altre Corti territoriali, asserite violazioni del principio di legalità) non incidono sull'efficacia delle norme nazionali, né superano la correttezza della ricostruzione effettuata dagli Uffici.
La motivazione delle memorie (pp. 3–6) si risolve in mere interpretazioni difensive, prive di rilevanza nel caso concreto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1; Conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 29620170009939372000;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore: dell'Agenzia delle Entrate – DP Palermo, che liquida in € 400,00 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, lì 27.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE