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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 05/06/2024,
DA
(cf: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.01.1968 rappresentato e difeso dall' avv. PAOLA DE MICHELI, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. GLORIA CANTONI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.04.2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON NOTE
DEPOSITATE RISPETTIVAMENTE IN DATA 17.03.2025 E 19.03.2025” 1) confermare l'assegnazione alla SIa della casa coniugale sita in AN Controparte_1
Per_ Via Indipendenza n. 30 di sua esclusiva proprietà e ove vive ancora il figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente ed il figlio maggiorenne ed economicamente Per_2
indipendente;
2) Il SI verserà a favore della SIa , quale contributo mensile al Parte_1 CP_1
Per_ mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente, un assegno di
€ 400,00 da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT nonché il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive così come indicate nel protocollo del
Tribunale di Cremona;
3) la SIa rinuncia al versamento del contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
maggiorenne da parte del SI , con conseguente revoca di Per_2 Parte_1 detto contributo, con decorrenza dal mese di Giugno 2024, attesa l'intervenuta indipendenza economica del figlio;
4) la SIa rinuncia all'assegno di contributo al mantenimento disposto nella Controparte_1
separazione da parte del SI , con conseguente revoca di detto Parte_1 contributo con decorrenza dall'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) il SI , una volta maturato il diritto al TFR, per effettiva cessazione del Parte_1
rapporto di lavoro ad oggi intercorrente, e liquidata dal datore di lavoro la somma residua dovuta a tale titolo, al netto degli eventuali anticipi versati in costanza di rapporto di lavoro, verserà alla SIa il 40% del predetto importo. La SIa accetta tale cifra Controparte_1 CP_1
così come concordata e determinata. Il SI si impegna sino alla Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro intercorrente a non richiedere ulteriori anticipi del TFR;
6) il SI stipulerà un fondo comune di investimento Azimut Parte_1
Investiments Balance Fof, o comunque prodotto similare, per un periodo di almeno dieci anni cointestato con il figlio ove si obbligherà a versare la somma di € 50,00 mensili;
Parte_2
7) con l'adempimento delle suddette condizioni i coniugi dichiarano di aver tra loro regolato tutti i rapporti derivanti dal matrimonio e quindi di non aver più nulla a che pretendere per alcun titolo o ragione;
8) Spese e compensi compensate tra le parti.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 05.06.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con n AN (CR) in data 19.09.1998 Controparte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 9, parte II, serie A, anno 1998), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_2
indipendente, e (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente indipendente, e di Per_1
essersi separato con verbale del 19.10.2012, omologato con decreto del Tribunale di Crema n. 3904 del 12.11.2012, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Il ricorrente, in particolare, domandava di revocare l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento pari a € 100,00 a favore del figlio divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_2 nonché la revoca dell'assegno stabilito in sede di separazione pari a € 50,00 a favore della moglie;
il ricorrente quantificava, inoltre, il proprio contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne Per_1 ma non economicamente indipendente, in € 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 10.09.2024, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio;
la resistente chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli nonché di disporre un assegno divorzile in proprio favore in misura non inferiore ad € 50,00 mensili, importo rivalutabile annualmente su base Istat.
Depositate le memorie ex arti. 473 bis c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 31.10.2024, ove il
Giudice delegato, su richiesta delle parti, in vista di una soluzione conciliativa, assegnava alle stesse termine fino al 22.01.2025 per depositare il testo dell'accordo eventualmente raggiunto, riservando all'esito ogni provvedimento.
All'udienza del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a tacitazione della controversia, e chiedevano al Tribunale di provvedere in conformità.
Il Giudice, quindi, assegnava alle parti termine sino al 19.03.2025 per il deposito del testo dell'accordo raggiunto e, all'esito, rimetteva la causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/04/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in AN (CR) in data 19.09.1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 9, parte II, serie A, anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_2
indipendente, e (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 19.10.2012, omologato con decreto del Tribunale di Crema n. 3904 del 12.11.2012.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
Il contributo paterno al mantenimento della prole
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Siffatto obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua finché il figlio non ha raggiunto l'indipendenza economica oppure è stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa (ex multis Cass., 03/04/2002 n. 4765; Cass. n. 19589 del
26/09/2011). Nondimeno, in materia, è ormai consolidato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti (Cass. n. 17183/2020). In particolare, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (in termini, Cass. 19135/2019). In questo quadro,
l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Nel caso di specie, pacificamente, è studente universitario, iscritto alla facoltà di Mediazione Per_1
Linguistica presso l'università Statale di Milano. Egli, dunque, ha necessità di essere sostenuto e aiutato dai genitori al fine di completare il percorso formativo e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità. Pertanto, dovendo il padre contribuire al mantenimento di , tenuto conto Per_1
delle esigenze del figlio e dei dati disponibili, si ritiene congruo ed equo il contributo al mantenimento ordinario del figlio nella misura come concordata dalle parti in € 400,00 mensili, importo rivalutabile annualmente su base Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Invero, tenuto conto che è domiciliato presso l'abitazione della madre, può essere confermata Per_1
l'assegnazione della casa coniugale.
Quanto, invece, al figlio dalla documentazione in atti risulta che egli si sta dedicando a Per_2 un'attività lavorativa;
infatti, egli è stato assunto a far data dal 4.07.2022 presso CFP di IO
CO & C. S.A.S., con contratto di apprendistato professionalizzante, contratto fisiologicamente destinato alla assunzione definitiva che garantisce al giovane una retribuzione di oltre € 900 mensili
(v. busta paga depositata in atti). Tale elemento, anche in rapporto all'età del figlio e alle sostanze del padre, così come dallo stesso rappresentate e documentate, giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, ribadito che il diritto del figlio permane nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione. D'altra parte deve considerarsi che, a fronte dell'istanza di revoca proposta dal genitore obbligato, il genitore beneficiario ha aderito, confermando l'autosufficienza del figlio. Come noto peraltro la tutela del diritto economico nella titolarità del coniuge e del figlio maggiorenne è dominata dall'iniziativa delle parti.
Ne consegue che la domanda di revoca deve essere accolta.
*
Le ulteriori condizioni pattuite
Quanto alle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, resta da precisare che, con lo scioglimento del vincolo matrimoniale il coniuge beneficiario perde automaticamente il diritto al mantenimento statuito in sede di separazione, che pertanto non sarà più dovuto con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, non dovendo il Tribunale nulla statuire in punto. Del resto, CP_1
a rinunciato espressamente al contributo di mantenimento e non ha insistito per l'assegno
[...]
divorzile.
Tanto considerato, il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti nella regolazione dei reciproci rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da contratto da AN (CR) in data Parte_1 Controparte_1
19.09.1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 9, parte II, serie A, anno 1998);
2. CONFERMA l'assegnazione a della casa coniugale sita in AN Controparte_1
(CR), in Via Indipendenza n. 30 di sua esclusiva proprietà;
3. PONE a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio mediante il versamento di una somma mensile di € 400,00 – somma annualmente Per_1
rivalutabile secondo gli indici Istat-, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo di intesa tra il Tribunale di Cremona, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona e Aiaf Lombardia Sezione di Cremona del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4. REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico del padre a favore del figlio con Per_2
decorrenza dalla mensilità di giugno 2024;
5. DÀ ATTO che una volta maturato il diritto al TFR, per effettiva Parte_1
cessazione del rapporto di lavoro ad oggi intercorrente, e liquidata dal datore di lavoro la somma residua dovuta a tale titolo, al netto degli eventuali anticipi versati in costanza di rapporto di lavoro, si impegna a versare a il 40% del predetto importo;
Controparte_1
accetta tale cifra così come concordata e determinata;
Controparte_1 [...]
si impegna sino alla cessazione del rapporto di lavoro intercorrente a Parte_1
non richiedere ulteriori anticipi del TFR;
6. DÀ ATTO che si impegna a stipulare un fondo comune di Parte_1
investimento Azimut Investiments Balance Fof, o comunque prodotto similare, per un periodo di almeno dieci anni cointestato con il figlio ove si impegna a versare la Parte_2 somma di € 50,00 mensili;
7. DÀ ATTO che e con l'integrale Parte_1 Controparte_1
adempimento di quanto pattuito, dichiarano di aver definito ogni vicendevole pretesa per ogni titolo, causa o ragione in dipendenza dei rapporti patrimoniali e personali derivanti dalla loro unione e di non aver più nulla da pretendere reciprocamente;
8. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della emananda sentenza;
9. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di AN (CR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 05/06/2024,
DA
(cf: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.01.1968 rappresentato e difeso dall' avv. PAOLA DE MICHELI, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. GLORIA CANTONI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.04.2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON NOTE
DEPOSITATE RISPETTIVAMENTE IN DATA 17.03.2025 E 19.03.2025” 1) confermare l'assegnazione alla SIa della casa coniugale sita in AN Controparte_1
Per_ Via Indipendenza n. 30 di sua esclusiva proprietà e ove vive ancora il figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente ed il figlio maggiorenne ed economicamente Per_2
indipendente;
2) Il SI verserà a favore della SIa , quale contributo mensile al Parte_1 CP_1
Per_ mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente, un assegno di
€ 400,00 da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT nonché il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive così come indicate nel protocollo del
Tribunale di Cremona;
3) la SIa rinuncia al versamento del contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
maggiorenne da parte del SI , con conseguente revoca di Per_2 Parte_1 detto contributo, con decorrenza dal mese di Giugno 2024, attesa l'intervenuta indipendenza economica del figlio;
4) la SIa rinuncia all'assegno di contributo al mantenimento disposto nella Controparte_1
separazione da parte del SI , con conseguente revoca di detto Parte_1 contributo con decorrenza dall'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) il SI , una volta maturato il diritto al TFR, per effettiva cessazione del Parte_1
rapporto di lavoro ad oggi intercorrente, e liquidata dal datore di lavoro la somma residua dovuta a tale titolo, al netto degli eventuali anticipi versati in costanza di rapporto di lavoro, verserà alla SIa il 40% del predetto importo. La SIa accetta tale cifra Controparte_1 CP_1
così come concordata e determinata. Il SI si impegna sino alla Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro intercorrente a non richiedere ulteriori anticipi del TFR;
6) il SI stipulerà un fondo comune di investimento Azimut Parte_1
Investiments Balance Fof, o comunque prodotto similare, per un periodo di almeno dieci anni cointestato con il figlio ove si obbligherà a versare la somma di € 50,00 mensili;
Parte_2
7) con l'adempimento delle suddette condizioni i coniugi dichiarano di aver tra loro regolato tutti i rapporti derivanti dal matrimonio e quindi di non aver più nulla a che pretendere per alcun titolo o ragione;
8) Spese e compensi compensate tra le parti.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 05.06.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con n AN (CR) in data 19.09.1998 Controparte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 9, parte II, serie A, anno 1998), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_2
indipendente, e (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente indipendente, e di Per_1
essersi separato con verbale del 19.10.2012, omologato con decreto del Tribunale di Crema n. 3904 del 12.11.2012, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Il ricorrente, in particolare, domandava di revocare l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento pari a € 100,00 a favore del figlio divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_2 nonché la revoca dell'assegno stabilito in sede di separazione pari a € 50,00 a favore della moglie;
il ricorrente quantificava, inoltre, il proprio contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne Per_1 ma non economicamente indipendente, in € 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 10.09.2024, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio;
la resistente chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli nonché di disporre un assegno divorzile in proprio favore in misura non inferiore ad € 50,00 mensili, importo rivalutabile annualmente su base Istat.
Depositate le memorie ex arti. 473 bis c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 31.10.2024, ove il
Giudice delegato, su richiesta delle parti, in vista di una soluzione conciliativa, assegnava alle stesse termine fino al 22.01.2025 per depositare il testo dell'accordo eventualmente raggiunto, riservando all'esito ogni provvedimento.
All'udienza del 23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a tacitazione della controversia, e chiedevano al Tribunale di provvedere in conformità.
Il Giudice, quindi, assegnava alle parti termine sino al 19.03.2025 per il deposito del testo dell'accordo raggiunto e, all'esito, rimetteva la causa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/04/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in AN (CR) in data 19.09.1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 9, parte II, serie A, anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_2
indipendente, e (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 19.10.2012, omologato con decreto del Tribunale di Crema n. 3904 del 12.11.2012.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
Il contributo paterno al mantenimento della prole
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Siffatto obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua finché il figlio non ha raggiunto l'indipendenza economica oppure è stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa (ex multis Cass., 03/04/2002 n. 4765; Cass. n. 19589 del
26/09/2011). Nondimeno, in materia, è ormai consolidato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti (Cass. n. 17183/2020). In particolare, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (in termini, Cass. 19135/2019). In questo quadro,
l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Nel caso di specie, pacificamente, è studente universitario, iscritto alla facoltà di Mediazione Per_1
Linguistica presso l'università Statale di Milano. Egli, dunque, ha necessità di essere sostenuto e aiutato dai genitori al fine di completare il percorso formativo e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità. Pertanto, dovendo il padre contribuire al mantenimento di , tenuto conto Per_1
delle esigenze del figlio e dei dati disponibili, si ritiene congruo ed equo il contributo al mantenimento ordinario del figlio nella misura come concordata dalle parti in € 400,00 mensili, importo rivalutabile annualmente su base Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Invero, tenuto conto che è domiciliato presso l'abitazione della madre, può essere confermata Per_1
l'assegnazione della casa coniugale.
Quanto, invece, al figlio dalla documentazione in atti risulta che egli si sta dedicando a Per_2 un'attività lavorativa;
infatti, egli è stato assunto a far data dal 4.07.2022 presso CFP di IO
CO & C. S.A.S., con contratto di apprendistato professionalizzante, contratto fisiologicamente destinato alla assunzione definitiva che garantisce al giovane una retribuzione di oltre € 900 mensili
(v. busta paga depositata in atti). Tale elemento, anche in rapporto all'età del figlio e alle sostanze del padre, così come dallo stesso rappresentate e documentate, giustifica la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, ribadito che il diritto del figlio permane nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione. D'altra parte deve considerarsi che, a fronte dell'istanza di revoca proposta dal genitore obbligato, il genitore beneficiario ha aderito, confermando l'autosufficienza del figlio. Come noto peraltro la tutela del diritto economico nella titolarità del coniuge e del figlio maggiorenne è dominata dall'iniziativa delle parti.
Ne consegue che la domanda di revoca deve essere accolta.
*
Le ulteriori condizioni pattuite
Quanto alle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, resta da precisare che, con lo scioglimento del vincolo matrimoniale il coniuge beneficiario perde automaticamente il diritto al mantenimento statuito in sede di separazione, che pertanto non sarà più dovuto con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, non dovendo il Tribunale nulla statuire in punto. Del resto, CP_1
a rinunciato espressamente al contributo di mantenimento e non ha insistito per l'assegno
[...]
divorzile.
Tanto considerato, il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti nella regolazione dei reciproci rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da contratto da AN (CR) in data Parte_1 Controparte_1
19.09.1998 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo n. 9, parte II, serie A, anno 1998);
2. CONFERMA l'assegnazione a della casa coniugale sita in AN Controparte_1
(CR), in Via Indipendenza n. 30 di sua esclusiva proprietà;
3. PONE a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio mediante il versamento di una somma mensile di € 400,00 – somma annualmente Per_1
rivalutabile secondo gli indici Istat-, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo di intesa tra il Tribunale di Cremona, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona e Aiaf Lombardia Sezione di Cremona del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4. REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico del padre a favore del figlio con Per_2
decorrenza dalla mensilità di giugno 2024;
5. DÀ ATTO che una volta maturato il diritto al TFR, per effettiva Parte_1
cessazione del rapporto di lavoro ad oggi intercorrente, e liquidata dal datore di lavoro la somma residua dovuta a tale titolo, al netto degli eventuali anticipi versati in costanza di rapporto di lavoro, si impegna a versare a il 40% del predetto importo;
Controparte_1
accetta tale cifra così come concordata e determinata;
Controparte_1 [...]
si impegna sino alla cessazione del rapporto di lavoro intercorrente a Parte_1
non richiedere ulteriori anticipi del TFR;
6. DÀ ATTO che si impegna a stipulare un fondo comune di Parte_1
investimento Azimut Investiments Balance Fof, o comunque prodotto similare, per un periodo di almeno dieci anni cointestato con il figlio ove si impegna a versare la Parte_2 somma di € 50,00 mensili;
7. DÀ ATTO che e con l'integrale Parte_1 Controparte_1
adempimento di quanto pattuito, dichiarano di aver definito ogni vicendevole pretesa per ogni titolo, causa o ragione in dipendenza dei rapporti patrimoniali e personali derivanti dalla loro unione e di non aver più nulla da pretendere reciprocamente;
8. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della emananda sentenza;
9. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di AN (CR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato