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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3667/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in PALERMO, VIA G. SCIUTI n. 164, presso lo studio dell'Avv.
RO RI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIOVANNI PACINI n. 84, presso lo studio dell'Avv. CASTELLANA SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/7/25 (matrimonio celebrato in Palermo, il 28/10/2006 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nessuna somma a titolo di mantenimento è dovuta rispettivamente tra i coniugi.
3. I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione familiare sita in Palermo alla via Giusino n. 43 con cui vivranno con la madre sig.ra Le decisioni di maggiore CP_1 interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo le Pt_1 seguenti cadenze: durante la settimana il lunedì, mercoledì e venerdì accompagnandoli presso le sedi ove svolgono attività sportiva e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna alle ore 21.00; il fine settimana alternato con pernottamento presso il padre che li preleverà il venerdì alle 21.00 (dopo lo sport) e li riaccompagnerà la domenica alle 18.00 presso la madre. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, il sig. autorizza sin d'ora Pt_1 la sig.ra a trascorrere le vacanze all'estero e portare i minori con sè CP_1 in Francia.
4. Il sig. provvederà entro e non oltre il giorno 5 di ogni me- se al Pt_1 versamento della somma di € 600,00 oltre ISTAT alla sig.ra a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per i figli e (ovvero € 300,00 per Per_1 Per_2
2 ciascun figlio), obbligandosi altresì alla refusione delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Palermo, nella misura del 50%, ad esclusione delle spese mediche che verranno sostenute interamente nella misura del 100% dal sig. il quale ha una polizza assicurativa sanitaria Pt_1 che gli consente di ottenere il rimborso (seppur parziale) delle spese medi- che per i figli.
Il sig. si fa esclusivo carico del pagamento della retta relati- va alle Pt_1 sessioni di supporto pedagogico (presso l'associazione DIESSEA Studio psico- pedagogico, corrente in Palermo nella via Monti Iblei, 55) per il potenziamento dell'apprendimento di , trattandosi di minore con bisogni educativi Per_2 speciali. Tale voce di spesa viene posta a carico esclusivo del sig. alla Pt_1 sola condizione che essa venga valutata dall'“Assilt”, secondo suo insindacabile giudizio e valutazione, quale spesa rimborsabile.
Parimenti, sono da ritenersi a carico del sig. i costi relativi alle Pt_1 attività sportive dei figli, e , nella misura massima di euro 50,00 Per_2 Per_1 per ciascun figlio.
L'assegno unico verrà percepito al 50% dalla sig.ra e il restante CP_1
50% dal sig. L'indennità di frequenza erogata dall'INPS in favore di Pt_1
verrà percepita interamente dalla sig.ra che custodirà il Per_1 CP_1 libretto postale su cui è accreditata e che la utilizzerà esclusivamente per le necessità di .
5. La casa coniugale sita in Palermo alla via Giusino n. 43 Per_1
Censita al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 19 particella 3054, sub
33, pino I, int. 3, scala C, z.c. 4, categ. A/”, cl.7, vani 5,5, 102 mq, r.c. € 355,00 di proprietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata con tutti beni Parte_1 mobili e suppellettili alla sig.ra che vi vivrà insieme ai figli sino alla CP_1 loro indipendenza economica, rimanendo a carico del sig. il pagamento Pt_1 della rata del mutuo così come delle spese straordinarie come per legge. Verrà altresì assegnato alla sig.ra il box di pertinenza del predetto immobile CP_1 della sup. di 24 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 19, part.lla 3054, sub 72, Via Giusino S.n.c., piano S/1 int. 11, Z.c. 4, categ. C/6 cl. 7, mq. 22, R.C. 39,77;
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito la questione relativa alla dismissione del conto corrente cointestato n. 00001448 acceso
3 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A Filiale di via Praga – Palermo-, che dovrà ancora essere formalmente estinto, previo prelevamento da parte dei correntisti delle somme ivi residuate, da ripartirsi tra i coniugi nella misura dagli stessi congiuntamente e separatamente concordata;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Il sig. autorizza espressamente la sig.ra a trascorrer le vacanze Pt_1 CP_1 in Francia senza ulteriore autorizzazione;
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 163 P. 2, S. A, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3667/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in PALERMO, VIA G. SCIUTI n. 164, presso lo studio dell'Avv.
RO RI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIOVANNI PACINI n. 84, presso lo studio dell'Avv. CASTELLANA SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/7/25 (matrimonio celebrato in Palermo, il 28/10/2006 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nessuna somma a titolo di mantenimento è dovuta rispettivamente tra i coniugi.
3. I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione familiare sita in Palermo alla via Giusino n. 43 con cui vivranno con la madre sig.ra Le decisioni di maggiore CP_1 interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il sig. potrà esercitare il diritto di visita secondo le Pt_1 seguenti cadenze: durante la settimana il lunedì, mercoledì e venerdì accompagnandoli presso le sedi ove svolgono attività sportiva e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna alle ore 21.00; il fine settimana alternato con pernottamento presso il padre che li preleverà il venerdì alle 21.00 (dopo lo sport) e li riaccompagnerà la domenica alle 18.00 presso la madre. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, il sig. autorizza sin d'ora Pt_1 la sig.ra a trascorrere le vacanze all'estero e portare i minori con sè CP_1 in Francia.
4. Il sig. provvederà entro e non oltre il giorno 5 di ogni me- se al Pt_1 versamento della somma di € 600,00 oltre ISTAT alla sig.ra a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per i figli e (ovvero € 300,00 per Per_1 Per_2
2 ciascun figlio), obbligandosi altresì alla refusione delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Palermo, nella misura del 50%, ad esclusione delle spese mediche che verranno sostenute interamente nella misura del 100% dal sig. il quale ha una polizza assicurativa sanitaria Pt_1 che gli consente di ottenere il rimborso (seppur parziale) delle spese medi- che per i figli.
Il sig. si fa esclusivo carico del pagamento della retta relati- va alle Pt_1 sessioni di supporto pedagogico (presso l'associazione DIESSEA Studio psico- pedagogico, corrente in Palermo nella via Monti Iblei, 55) per il potenziamento dell'apprendimento di , trattandosi di minore con bisogni educativi Per_2 speciali. Tale voce di spesa viene posta a carico esclusivo del sig. alla Pt_1 sola condizione che essa venga valutata dall'“Assilt”, secondo suo insindacabile giudizio e valutazione, quale spesa rimborsabile.
Parimenti, sono da ritenersi a carico del sig. i costi relativi alle Pt_1 attività sportive dei figli, e , nella misura massima di euro 50,00 Per_2 Per_1 per ciascun figlio.
L'assegno unico verrà percepito al 50% dalla sig.ra e il restante CP_1
50% dal sig. L'indennità di frequenza erogata dall'INPS in favore di Pt_1
verrà percepita interamente dalla sig.ra che custodirà il Per_1 CP_1 libretto postale su cui è accreditata e che la utilizzerà esclusivamente per le necessità di .
5. La casa coniugale sita in Palermo alla via Giusino n. 43 Per_1
Censita al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 19 particella 3054, sub
33, pino I, int. 3, scala C, z.c. 4, categ. A/”, cl.7, vani 5,5, 102 mq, r.c. € 355,00 di proprietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata con tutti beni Parte_1 mobili e suppellettili alla sig.ra che vi vivrà insieme ai figli sino alla CP_1 loro indipendenza economica, rimanendo a carico del sig. il pagamento Pt_1 della rata del mutuo così come delle spese straordinarie come per legge. Verrà altresì assegnato alla sig.ra il box di pertinenza del predetto immobile CP_1 della sup. di 24 mq. censito al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 19, part.lla 3054, sub 72, Via Giusino S.n.c., piano S/1 int. 11, Z.c. 4, categ. C/6 cl. 7, mq. 22, R.C. 39,77;
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito la questione relativa alla dismissione del conto corrente cointestato n. 00001448 acceso
3 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A Filiale di via Praga – Palermo-, che dovrà ancora essere formalmente estinto, previo prelevamento da parte dei correntisti delle somme ivi residuate, da ripartirsi tra i coniugi nella misura dagli stessi congiuntamente e separatamente concordata;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Il sig. autorizza espressamente la sig.ra a trascorrer le vacanze Pt_1 CP_1 in Francia senza ulteriore autorizzazione;
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 163 P. 2, S. A, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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