Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Rossella Pietroforte.
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Pietroforte.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
rilevato che le parti con il presente accordo hanno inteso fare discendere effetti meramente obbligatori alle pattuizioni concordate in merito ad eventuali trasferimenti immobiliari e che provvederanno a stipulare i relativi atti a seguito della pubblicazione della presente sentenza;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- i coniugi concordano per la casa familiare sita in Cerveteri (RM) via Marche n. 30 di proprietà di entrambi i coniugi al 50 per cento ciascuno che la sig.ra cederà il 50 per cento di sua Parte_1 proprietà al sig. con metodo accollo o sostituzione mutuo ancora in essere come da CP_1 normativa vigen e e spese del Sig. . CP_1 L'accordo patrimoniale stabilito al precedente punto è essenziale, funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con conseguente applicazione delle esenzioni benefici e agevolazioni previste come per legge.
- la casa coniugale resterà al Sig. con il mobilio in essa contenuto. CP_1 Per
- i figli e saranno af modo condiviso ad entrambi i genitori attualmente con residenza Per_1 presso l'abitazione del padre (casa familiare), mentre in seguito prenderanno la residenza presso l'abitazione della madre. Attualmente i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore sono totalmente paritari e decisi in base ai turni di lavoro di entrambi;
pertanto, ogni genitore provvede in maniera paritaria al mantenimento dei figli.
- qualora invece in futuro terrà i minori con sé a fine settimana alterni e almeno due pomeriggi a settimana.
- le spese scolastiche, mediche, sportive dei figli, come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno;
- le visite da parte dei nonni ai minori saranno sempre disponibili e libere, previo avviso e accordo con i genitori e in base alle esigenze personali degli stessi e dei minori;
- le parti si impegnano in ogni caso a garantire il diritto di visita dei nonni e a far mantenere rapporti costanti ai figli minori con entrambi i rami parentali;
- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 18.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso