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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 788/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in San Zenone al Parte_1 C.F._1 hin difesa dall'Avv.ta Raimonda Aliu del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Via Parte_2 C.F._2 entat ica Fiorentini del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nato l'unico figlio nato il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Che il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Persona_1 a San Zenone al Lambro in Via Chinnici n.2;
a) il padre potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche del figlio;
b) quanto alle vacanze estive i genitori si accordano di garantire alternanza;
c) quanto alle festività scolastiche le parti si accorderanno per garantire pari permanenza con entrambi i genitori garantendo l'alternanza rispetto alle feste di Pasqua, Natale, Capodanno.
2) Che a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore, il padre si impegna a versare, entro giorno 5 del mese mediante bonifico sul conto corrente bancario della moglie, la somma complessiva di € 325,00 fino al raggiungimento della indipendenza economica;
detto assegno verrà rivalutato annualmente, con adeguamento in base all'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3) Che, inoltre, si impegna a rimborsare alla moglie, a fronte dell'esibizione di opportuna documentazione giustificativa, il 50% delle spese straordinarie relative a spese: medico e medico specialistiche non mutuabili, scolastiche, parascolastiche, sportive e sociali, preventivamente concordate se superano ad euro 200,00 e in ogni caso in osservanza del protocollo della Corte d'Appello di Milano. 4) Le parti si accordano sin d'ora che la casa familiare sita a San Zenone al Lambro, Via Chinnici 2, attualmente assegnata alla IG.ra con la sentenza di separazione e, di proprietà esclusiva del IG. Parte_1 Pt_2
sarà trasferita con l'atto notarile di compravendita alla IG.ra .
[...] Parte_1
5) Le parti hanno stabilito sin d'ora il prezzo di vendita dell'immobile in euro 105.000,00 (centocinquemila/00). Il prezzo stabilito tra le parti è minore al valore commerciale dell'immobile, ma la differenza è stata ritenuta dal IG.
come pagamento di un tantum di contributo per la moglie. Pt_2
6) Le parti si accordano sin d'ora che il trasferimento della proprietà e l'atto di compravendita sarà stipulato presso il notaio Dott. , ed in ogni caso dopo la pronuncia della sentenza di divorzio congiunto. Persona_2
7) Che le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio.
8) Le parti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis 51, co. 2.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Zenone al Lambro (MI) in data 24.09.2011 e con sentenza n. 592/2021 del 05.11.2021, pubblicata l'11.11.2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
il 24.09.2011 in San Zenone al Lambro (MI) trascritto presso
[...] i San Zenone al Lambro al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di san Zenone al Lambro (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in San Zenone al Parte_1 C.F._1 hin difesa dall'Avv.ta Raimonda Aliu del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Via Parte_2 C.F._2 entat ica Fiorentini del Foro di Lodi.
Dal matrimonio è nato l'unico figlio nato il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Che il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Persona_1 a San Zenone al Lambro in Via Chinnici n.2;
a) il padre potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche del figlio;
b) quanto alle vacanze estive i genitori si accordano di garantire alternanza;
c) quanto alle festività scolastiche le parti si accorderanno per garantire pari permanenza con entrambi i genitori garantendo l'alternanza rispetto alle feste di Pasqua, Natale, Capodanno.
2) Che a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore, il padre si impegna a versare, entro giorno 5 del mese mediante bonifico sul conto corrente bancario della moglie, la somma complessiva di € 325,00 fino al raggiungimento della indipendenza economica;
detto assegno verrà rivalutato annualmente, con adeguamento in base all'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3) Che, inoltre, si impegna a rimborsare alla moglie, a fronte dell'esibizione di opportuna documentazione giustificativa, il 50% delle spese straordinarie relative a spese: medico e medico specialistiche non mutuabili, scolastiche, parascolastiche, sportive e sociali, preventivamente concordate se superano ad euro 200,00 e in ogni caso in osservanza del protocollo della Corte d'Appello di Milano. 4) Le parti si accordano sin d'ora che la casa familiare sita a San Zenone al Lambro, Via Chinnici 2, attualmente assegnata alla IG.ra con la sentenza di separazione e, di proprietà esclusiva del IG. Parte_1 Pt_2
sarà trasferita con l'atto notarile di compravendita alla IG.ra .
[...] Parte_1
5) Le parti hanno stabilito sin d'ora il prezzo di vendita dell'immobile in euro 105.000,00 (centocinquemila/00). Il prezzo stabilito tra le parti è minore al valore commerciale dell'immobile, ma la differenza è stata ritenuta dal IG.
come pagamento di un tantum di contributo per la moglie. Pt_2
6) Le parti si accordano sin d'ora che il trasferimento della proprietà e l'atto di compravendita sarà stipulato presso il notaio Dott. , ed in ogni caso dopo la pronuncia della sentenza di divorzio congiunto. Persona_2
7) Che le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio.
8) Le parti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis 51, co. 2.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Zenone al Lambro (MI) in data 24.09.2011 e con sentenza n. 592/2021 del 05.11.2021, pubblicata l'11.11.2021, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
il 24.09.2011 in San Zenone al Lambro (MI) trascritto presso
[...] i San Zenone al Lambro al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di san Zenone al Lambro (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello