Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898 si configura per la semplice mancata corresponsione dell'assegno. Ne consegue che il luogo di consumazione è quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione e cioè il domicilio del coniuge creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2003, n. 12579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12579 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 03/12/2003
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1612
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 25105/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NI, nato il [...] a Santeramo in [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 18 marzo 2002 n. 993, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Torino 13 marzo 2000 n. 798, è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 570 cc. 1 e 2 c.p. in relaz. all'art. 12 sexies L. n. 898/70, commesso in Torino dal marzo 1993 alla data odierna, e condannato con le attenuanti generiche alla pena di tre mesi di reclusione e L. 200.000 di multa;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Anna Maria De Sandro, la quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Nicola D'ARGENTO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 13 marzo 2000 n. 798 il Tribunale di Torino dichiarava NI SI colpevole del reato ascrittogli per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia EN, nata il [...], omettendo di versare alla moglie IA NI, dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarata dal Tribunale di Torino il 24 novembre 1990, l'assegno di L. 330.000 mensili con l'adeguamento ISTAT stabilito dalla sentenza - e lo condannava con le attenuanti generiche alla pena di tre mesi di reclusione e L. 200.000 di multa.
Contro tale decisione proponeva appello il difensore e ricorso per Cassazione, convertito in appello, l'imputato, deducendo eccezione d'incompetenza territoriale e di nullità della sentenza appellata per omessa motivazione sul punto nonché eccezione d'intempestività della querela e di prescrizione del reato e questione di legittimità costituzionale dell'art. 158 c. 1 c.p. in relaz. all'art. 25 cpv. Cost. e dell'art. 548 c. 3 c.p.p. in relaz. all'art. 24 cpv. Cost.; e chiedendo, nel merito, l'assoluzione del SI sia per carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo, sia per difetto di dolo. Proponeva altresì appello incidentale il P.M., chiedendo che l'imputato fosse condannato a pena congruamente aumentata. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Torino con sentenza n. 993 del 18 marzo 2002 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il SI, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 595 c. 2, 584, 179, 178 lett. c) e 185 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) per omessa notifica dell'appello incidentale del P.M. all'imputato e al difensore di fiducia;
2. violazione degli artt. 548 c. 2 u.p., 178 lett. c), 179 e 185 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) per incertezza sul rituale deposito della motivazione nei termini e nelle forme di legge.
3. violazione degli artt. 97, 177, 178 lett. c), 179, 185 e 420 ter c. 5 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) con nullità della sentenza per illegittima sostituzione del difensore di fiducia;
4. manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) sulla solvibilità dell'imputato al tempo dell'imputazione contestata;
5. erronea applicazione degli artt. 12 sexies L. 1 dicembre 1970 n. 898, 42 e 43 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la Corte
d'appello, pur prendendo atto che l'impresa artigiana gestita dall'imputato su Bari e dintorni aveva chiuso due unità locali distaccate, la prima nel 1991 e la seconda nel 1998, in coincidenza col periodo di inadempimento dell'obbligo di corresponsione l'assegno, ravvisa nel drastico ridimensionamento dell'attività lavorativa del SI volontà e consapevolezza di non adempiere al dovuto;
6. manifesta illogicità della sentenza (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché la Corte d'appello, a fronte del rilievo che il SI oltre che verso la figlia di primo letto aveva obblighi alimentari anche verso il figlio nato dalla sua nuova unione, si è limitata ad osservare che gli obblighi verso quest'ultimo non valevano a scriminare l'inadempimento di quello gravante su di lui verso la figlia;
7. erronea applicazione dell'art. 8 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) in materia di competenza per territorio nel processo penale;
8. violazione dell'art. 192 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) per erronea valutazione delle deposizioni testimoniali relative all'attività lavorativa dell'ex coniuge e alla situazione debitoria dell'imputato;
9. violazione dell'art. 158 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) per erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione del reato;
10. questioni di legittimità costituzionale dell'art. 158 c. 1 c.p. in relaz. all'art. 25 cpv. Cost. e dell'art. 548 c. 3 c.p.p. in relaz. all'art. 24 cpv. Cost., già proposte in appello, ed eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 593 e sgg. e 605 c.p.p. nonché dell'art. 535, richiamato dall'art. 598 c.p.p., ed ex ante ed eventualmente dell'art. 616 c.p.p. per contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto pongono a carico del condannato il pagamento delle spese processuali (e nel ricorso per Cassazione della sanzione pecuniaria) anche nel caso di contemporaneo rigetto dell'impugnazione incidentale del pubblico ministero.
L'impugnazione è inammissibile.
La sentenza impugnata ha rigettato l'appello incidentale del P.M. e pertanto al riguardo l'imputato è carente di interesse ad impugnare (art. 568 c. 4 c.p.p.); l'eccezione proposta col primo motivo di ricorso è, di conseguenza, inammissibile.
Il secondo motivo è palesemente infondato.
La sentenza d'appello reca in calce la certificazione del Cancelliere del deposito della velina, cioè della minuta, il 23 aprile 2002, vale a dire un giorno prima della data di scadenza del termine di deposito della motivazione fissato nel dispositivo della stessa sentenza.
Il deposito è, dunque regolarmente avvenuto nel termine e la minuta depositata è stata poi copiata nell'originale, secondo la prassi seguita in tutti gli uffici giudiziali. L'ipotesi che possano esservi state due sentenze, una in minuta e una in originale, o che vi siano state altre irregolarità nel deposito della sentenza connesse con quella certificazione è perciò totalmente destituita di fondamento. Nè le incertezze sul rituale compimento di un atto (il deposito della sentenza) possono essere dedotte come motivo d'impugnazione. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato. Correttamente la Corte d'appello ha negato il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore di fiducia per concomitanti impegni internazionali di studio.
L'impegno di studio del difensore all'estero, non diversamente dall'impegno professionale in altra sede, non costituisce causa di legittimo impedimento, bensì esercizio della facoltà di scelta di seguire l'uno o l'altro impegno, liberamente assunti dallo stesso difensore.
D'altra parte, l'art. 102 c.p.p. stabilisce che il difensore impedito può designare un proprio sostituto per tutta la durata dell'impedimento mantenendo la titolarità dell'ufficio della difesa, che trova applicazione anche qualora l'impedimento derivi da ragioni di studio, comunque connesse con la funzione professionale. La ratio della norma risponde al contemperamento del duplice interesse della Giustizia alla realizzazione integrale del diritto alla difesa, nel rispetto della sua proiezione fiduciaria, e alla trattazione tempestiva del processo, eliminando in radice una possibile conflittualità in concreto tra i due interessi;
e il riconoscimento di questa facoltà consente al difensore di graduare razionalmente i propri impegni professionali, preannunciandoli tempestivamente, e di evitare che il rinvio dell'udienza rappresenti l'unica soluzione nel caso di suo impedimento (Cass., Sez. 3^, p.u. 20 settembre 2000 n. 10941, Todaro). La norma dell'art. 420 ter u.c. c.p.p. - della quale il ricorrente assume la violazione - secondo la quale non vi è l'impossibilità assoluta di comparire per legittimo impedimento, che è condizione del rinvio dell'udienza, quando il difensore ha designato un proprio sostituto, dev'essere intesa nel senso che non spetta al difensore la facoltà discrezionale di nominarlo, bensì che questi ha il preciso dovere di indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo, perché in caso contrario l'impossibilità assoluta richiesta dalla legge non può ritenersi sussistente (Cass., Sez. U., 24 aprile 1992 n. 4708, ric. Fogliani e altri;
Sez. 3^, 22 giugno 2001 n. 35903, ric. Busalacchi); Cass., Sez. 6^, 29 giugno 2003 n. 32001, ric. Scarpignato).
Nella specie il Difensore ha operato legittimamente la scelta tra i due impegni professionali, propendendo per l'impegno di studio a livello internazionale, ma non ha provveduto alla nomina di un sostituto processuale, di cui gl'incombeva l'onere, e neppure spiegato perché gli era impossibile nominarlo, sicché mancavano in ogni caso i presupposti per il rinvio dell'udienza.
Per quanto riguarda il quarto motivo si osserva come la sentenza impugnata abbia sul punto reso adeguata motivazione. L'art. 12 sexies L. n. 898/70, introdotto dall'art. 21 L. n. 74/87, configura come reato, sanzionandolo con le pene previste dall'art. 570 c.p., la condotta del coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della medesima legge. Il richiamo all'art. 570 c.p. riguarda testualmente solo la sanzione e non anche gli elementi della fattispecie - e, in particolare, il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell'assegno (Cass., Sez. 6^, 22 gennaio 2001 n. 11005, ric. Fogliano;
Id., 13 marzo 2000 n. 7910, ric. De Palo A.) - del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per cui i due reati sono formalmente autonomi e, secondo le regole generali, qualora ricorrano in concreto gli elementi costitutivi dell'uno e dell'altro possono materialmente concorrere.
Essendo l'oggetto della tutela penale l'adempimento di un'obbligazione di natura civilistica, il reato sussiste e permane finché l'obbligazione non si estingue secondo le regole proprie del diritto civile. Si applica pertanto l'art. 1218 c.c., il quale pone a carico del debitore la prova di non aver potuto adempiere o di non aver potuto eseguire esattamente e nel tempo previsto la prestazione per causa a lui non imputabile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, la non imputabilità dell'inadempimento non può consistere nella semplice difficoltà o nella maggior onerosità sopravvenuta della prestazione (trattandosi di obbligazione pecuniaria, semplice difficoltà economica) e dev'essere pienamente provata anche con riguardo alla mancanza di colpa del debitore, che altrimenti deve ritenersi presunta (v., per tutte, Cass. civ., Sez. 1, 19 agosto 1996 n. 7604). A questi principi si è espressamente attenuta la decisione impugnata, che deve quindi ritenersi correttamente motivata, per cui il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. D'altra parte la Corte d'appello, pur in assenza di qualsiasi prova da parte dell'imputato, rimasto contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito, ha analizzato la situazione patrimoniale del SI, accertando che nel 1997 ha rimborsato un finanziamento della Banca Nazionale dell'Agricoltura dell'ammontare di L. 75 milioni e che dalla visura camerale risulta che dall'11 maggio 1985 è titolare di un'impresa artigiana, l'Ortopedia Pentathlon, che ha avuto ben due filiali, sia pure chiuse l'una nel 1991 e l'altra nel 1998.
Il ricorrente ha contestato la valutazione della Corte d'appello sul punto col suo quinto motivo d'impugnazione, che risulta tuttavia inammissibile perché introduce una censura in fatto alla ricostruzione della vicenda posta a fondamento della sentenza impugnata, sottratta per sua natura al sindacato di legittimità. Censura peraltro manifestamente infondata, perché la chiusura di una filiale non implica di per sè la cessazione dell'impresa ed è comunque irrilevante giuridicamente e di fatto rispetto all'adempimento dell'obbligazione, che aveva ed ha per oggetto il pagamento della somma di L. 330.000 mensili.
Anche il sesto motivo di ricorso appare manifestamente infondato. La decisione della Corte appare conforme a diritto e correttamente motivata in relazione al dettato della norma e in riferimento alla fattispecie concreta. La formazione di una seconda famiglia non comporta ne' sotto il profilo giuridico ne' per l'aspetto morale il venir meno degli obblighi di mantenimento gravanti sul coniuge e genitore nei confronti dei componenti della prima, che hanno pari incidenza ed esigono di essere ugualmente adempiuti nell'interesse della sopravvivenza di entrambe le unità familiari, sicché la violazione degli uni o degli altri da luogo, secondo i casi, alla commissione dei reati previsti dall'art. 12 sexies L. n. 898/70, introdotto dall'art. 21 L. n. 74/87 e dall'art. 570 c.p.. Il settimo motivo è parimenti infondato.
In materia di competenza territoriale, nell'applicazione della regola dell'art. 8 c. 1 c.p.p. al reato previsto dall'art. 12 sexies L. n. 898/70, introdotto dall'art. 21 L. n. 74/87, si deve tener conto che la condotta tipica di questo reato consiste nell'inadempimento dell'obbligazione di corrispondere l'assegno divorziale, per cui il luogo di commissione è quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione inadempiuta, ossia, trattandosi di obbligazione pecuniaria, a norma dell'art. 1182 c. 3 c.c. il luogo del domicilio del coniuge creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione. Il fatto che l'obbligazione sia presupposto di fatto del reato non incide su questa regola ne' sulla rilevanza penale della normativa civilistica dell'obbligazione stessa e, in particolare, sull'applicazione del terzo comma dell'art. 1182 c.c., che stabilisce il luogo in cui dev'essere adempiuta dettando una norma che individua il luogo in cui si verifica l'inadempimento che è l'elemento costitutivo del reato.
In generale, l'applicazione della disciplina civilistica alla fattispecie del reato previsto dall'art. 12 sexies L. n. 898/70 consegue al modo di formulazione della norma, che ricollega la sanzione penale a un fatto di natura civilistica regolato come tale dalle norme del diritto civile, per cui nella determinazione della competenza territoriale per il reato suddetto in base al luogo dell'adempimento dell'obbligazione stabilito dalla disposizione civilistica non si verifica alcuna abnorme commistione tra diritto sostanziale civile e diritto processuale penale.
Pertanto la sentenza impugnata ha correttamente deciso anche su questo punto.
L'ottavo motivo è inammissibile perché con esso il ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione di regole di valutazione e prospettando un'inconcepibile manipolazione della sentenza di primo grado nella motivazione della sentenza d'appello, contesta in realtà la fondatezza della valutazione delle testimonianze rese dalla parte offesa NI e da LU AR, proponendo una rivalutazione delle prove e, quindi, una revisione della decisione di merito che esula dalle funzioni proprie del Giudice di legittimità.
In ordine al nono motivo si osserva che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 12 sexies L. n. 898/70, costituita dal mancato adempimento dell'obbligazione di corrispondere l'assegno divorziale, lo qualifica come reato omissivo proprio, che è di natura permanente in quanto la consumazione si protrae finché l'adempimento resta dovuto e dipende dalla volontà del coniuge debitore la cessazione della situazione lesiva determinata dall'omissione dell'adempimento. Pertanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il reato per cui si procede sia permanente e che la prescrizione, il cui decorso inizia con la cessazione della permanenza, non si sia verificata (Cass., Sez. U., 12 ottobre 1993 n. 72, ric. Pulerà), e il motivo suddetto, con cui si è riproposta in questa sede la questione già decisa conformemente in appello, appare manifestamente infondata. Per quanto riguarda le eccezioni di legittimità costituzionale già proposte in appello, la decisione del Giudice di secondo grado appare assolutamente corretta.
In particolare, è manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 158 c.p., che non è in contrasto con il principio di legalità sancito dall'art. 25 c. 2 Cost. e con nessun altro dei principi indicati in detto articolo.
Peraltro, attesa la natura del reato permanente, in cui la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario sostenuto dalla volontà dell'autore di protrarre nel tempo la violazione, la disposizione per cui le cause estintive del reato operano su di esso soltanto se la permanenza sia cessata (Cass., Sez. U., 12 ottobre 1993 n. 72, ric. Pulerà) appare del tutto conseguente e ragionevole. Altrettanto manifestamente infondata è la questione d'incostituzionalità dell'art. 548 c. 3 c.p.p. in riferimento all'art. 24 Cost., perché non è in contrasto col principio di ragionevolezza la regola della notifica dell'estratto contumaciale e non della sentenza nella sua interezza, essendo la funzione di tale notifica quella di mettere l'imputato contumace a conoscenza della sentenza pronunciata nei suoi estremi essenziali, in posizione che - come ha giustamente rilevato la Corte d'appello - è del tutto corrispondente a quella dell'imputato presente all'udienza, il quale viene a conoscenza del solo dispositivo, venendo posto a conoscenza del deposito della motivazione attraverso il relativo avviso, così come l'imputato contumace.
È altresì manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 535 c. 1, richiamata dall'art. 598 c.p.p. per il giudizio d'appello.
La norma di cui si lamenta l'incostituzionalità stabilisce il principio che le spese del procedimento sono poste a carico dell'imputato solo in caso di condanna ed appare assolutamente ragionevole, per cui il confronto sul punto con la posizione del pubblico ministero in una prospettiva di parità tra accusa e difesa sul piano puramente processuale, sia pure con riferimento all'appello o, più in generale, alle impugnazioni, si rivela del tutto incongruo.
P.Q.M.
La Corte;
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004