Sentenza 2 ottobre 2012
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le relazioni di servizio redatte da ufficiali di polizia giudiziaria che riportino il contenuto di informazioni apprese da colleghi stranieri nel corso di colloqui con finalità investigative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2012, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/10/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1371
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 26711/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EZ DI N. IL 17/10/1970;
2) RA TI N. IL 13/12/1964;
3) MU EN N. IL 19/02/1971;
4) JA IR N. IL 12/05/1980;
5) ZI ER N. IL 18/10/1981;
6) UC TA N. IL 26/01/1986;
7) JO OL N. IL 21/10/1987;
avverso la sentenza n. 3785/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 31/01/2011. visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'AMBROSIO che ha concluso per:
JO OL per il rigetto;
EZ DI per l'inammissibilità; per RA TI l'annullamento con rinvio sulla confisca e rigetto nel resto;
per tutti gli altri ricorrenti il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore di JO OL, Avv. COLUCCI Angelo che insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ZI VA, IZ IN, GJ SO, OL AN, KU RA, LL AR, JA RI ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 31-1-2011, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado emessa in data 17-11-2009 dal Gup del Tribunale di Milano in ordine ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, relativamente all'importazione, ricezione, detenzione e commercializzazione di eroina, reati commessi in Italia, nel corso dell'anno 2006.
2. ZI VA deduce, con unico motivo, vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata fondato l'identificazione dell'imputato e conseguentemente la sua penale responsabilità su un elemento meramente indiziario, privo di riscontri e viziato da inutilizzabilità patologica, costituito da un'annotazione di servizio riportante de relato ciò che un operante di p.g. ha appreso da un collega bulgaro, nel corso di un colloquio avente finalità investigative e per nulla formalizzato. Non essendo stata esperita rogatoria, quest'atto è inutilizzabile, anche nel giudizio abbreviato. Nè vi è alcun altro elemento individualizzante onde la sentenza impugnata va annullata.
3. IZ IN deduce, con il primo motivo, inosservanza degli artt. 266, 267 e 271 c.p.p., in merito all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche espletate poiché i decreti autorizzativi non presentano una motivazione analitica e specifica, non dando adeguatamente ragione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dello strumento dell'intercettazione. Erroneamente poi la Corte d'appello ha considerato congrua la motivazione dei decreti del p.m., che fa riferimento all'indisponibilità delle postazioni, senza esprimere una propria valutazione critica.
3.1. Con il secondo motivo, l'IZ deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità. Non si comprende infatti il momento in cui il ricorrente avrebbe effettuato il trasferimento della droga, il luogo in cui la stessa sarebbe stata occultata e soprattutto la destinazione finale dello stupefacente. Occorre infatti tener presente che, nonostante le intercettazioni telefoniche e i servizi di osservazione, controllo e pedinamento, non è mai stata sequestrata ne' rinvenuta la sostanza stupefacente oggetto dell'imputazione. Per di più nelle telefonate intercettate non si parla mai di danaro, ne' con i presunti fornitori ne' relativamente a eventuali guadagni preventivabili attraverso lo smercio dello stupefacente.
3.2. L'IZ lamenta infine la mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che lo stato di latitanza non precluda la loro concessione e che comunque la motivazione, al riguardo, non sia adeguata.
4. SO AI lamenta violazione dell'art. 110 c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 e vizio di motivazione in merito all'identificazione del AI quale interlocutore nelle conversazioni intercettate e poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, solo sulla base della riferibilità a lui dell'utenza telefonica, benché la Corte stessa, con palese contraddizione, ammetta la possibilità che l'utenza stessa fosse in uso ad altri. Anche in ordine ai contenuti della memoria presentata dal coimputato AL, che sarebbe stato l'elemento di coordinamento tra i soggetti trasportanti e quelli riceventi la sostanza, occorre rilevare come sia logicamente impossibile ritenere che il AL, che ha indicato tutte le persone interessate alla realizzazione del traffico in disamina, non conoscesse proprio il AI, che, secondo i giudici di merito, sarebbe stato deputato a "filtrare" le telefonate e gli sms da e per l'Albania. Inoltre, al momento della consegna dello stupefacente, AL entra in rapporto direttamente con IZ e non con AI, che avrebbe dovuto essere in compagnia di quest'ultimo. Non è dato neanche comprendere quale sia stato il contributo causale apportato dal AI, il quale, nel corso delle telefonate captate, si era limitato a dire di non essere in grado di dare indicazioni in merito alla consegna, senza chiamare nessuno, nonostante avesse saputo del buon esito dell'importazione.
4.1. Il AI si duole infine della quantificazione in misura eccessiva della pena e della mancata concessione delle generiche nella massima estensione.
5. OL AN deduce, con il primo motivo,
inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione degli artt.267 e 271 c.p.p., stante l'assoluta mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni, esaurendosi l'impianto giustificativo in una serie di richiami a relazioni di p.g., anch'esse male e scarnamente motivate, perlopiù, a loro volta, in relazione a pregresse informazioni e relazioni;
in un rimando all'infinito del percorso motivazionale. È stato violato anche l'art. 268 c.p.p., comma 3, non avendo il P.M. specificato i motivi di insufficienza ed inidoneità degli impianti installati presso la procura ed argomentato in merito al ricorrere dei presupposti per il compimento delle operazioni di intercettazioni mediante impianti in dotazione alla p.g. e, in particolare, del requisito delle eccezionali ragioni di urgenza.
5.1. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla fondatezza delle imputazioni di cui ai capi 4 e 11. In merito al primo, inerente a detenzione e spaccio di 38 kg di stupefacente, il giudicante non ha spiegato i motivi per i quali abbia ritenuto che la droga detenuta dal Kerkucu, confezionata nello stesso modo di quella custodita presso la propria abitazione, debba essere imputata al OL AN. Anche in ordine al capo 11 la declaratoria di responsabilità non appare giustificata, non avendo il ricorrente accompagnato il fratello all'incontro con il fornitore e configurandosi come mera illazione l'asserto secondo cui OL NT abbia tenuto d'occhio la ND a bordo della quale vi era lo stupefacente e abbia informato il fratello dei controlli di p.g.. 5.2. L'ultimo motivo investe la sussistenza del reato associativo. È infatti, al più, ravvisabile, nei fatti in disamina, la fattispecie concorsuale poiché le singole ipotesi commissive appaiono realizzate da soggetti sempre diversi e spesso in numero inferiore a tre. Comunque non si evidenziano rapporti diretti del AN con i presunti sodali onde il delitto associativo non sussiste e non può, in ogni caso, essere ascritto al ricorrente.
6. LL RB deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rappresentando che l'identificazione del LL è quanto mai incerta, derivando semplicemente dalla circostanza che l'ignoto interlocutore sia entrato in contatto telefonico con l'ufficio esecuzioni penali del tribunale di Milano, senza che si sia appurato che si trattasse effettivamente dell'odierno ricorrente;
e da un'altra circostanza in cui, durante un servizio di o.c.p., è stato visto allontanarsi un soggetto mai bloccato e mai identificato e ricondotto arbitrariamente dai verbalizzanti all'odierno imputato. Peraltro dalle intercettazioni emerge una serie di nominativi tutti immotivatamente ricondotti al LL ma mai viene fatto il nome di quest'ultimo. D'altronde lo stupefacente sequestrato consiste in 52 KG di eroina mentre gli interlocutori captati discutevano di 50.000 lek e di documenti, "10- 15", emergendo in ciò un'insanabile contraddizione. Anche la pseudo- chiamata in correità è riferita dal coimputato AL ad un tale TI, amico di FE, individuato dai giudici nel LL in maniera forzata poiché questi non era conosciuto di persona dal chiamante in correità.
6.1. Con il secondo motivo, il LL lamenta l'illegittimità dell'acquisizione delle intercettazioni telefoniche, in particolare di quella posta a fondamento dell'identificazione del LL, in quanto mai autorizzata su quell'utenza e della quale peraltro non sono presenti a fascicolo i brogliacci;
ed anche delle altre intercettazioni in quanto presentano dei vizi in ordine al regime autorizzativo e di ascolto: vizi non sanati dalla scelta del rito abbreviato.
6.2. Con il terzo motivo, si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena non a ridosso dei minimi edittali.
7. JA RI deduce violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3 e inutilizzabilità, anche nel giudizio abbreviato, delle intercettazioni telefoniche relative all'utenza del JA, avvenute in assenza del relativo decreto autorizzativo. Non essendovi altre prove a carico dell'imputato, quest'ultimo andava assolto con formula piena.
8. KU RA deduce vizio di motivazione in ordine al reato associativo, relativamente alla ritenuta partecipazione di RA all'associazione contestata al capo 13. Al ricorrente viene ascritto il ruolo di custode stabile dello stupefacente proveniente dall'Albania. Tuttavia difetta completamente la prova della stabilità, essendo contestato al RA un solo episodio (capo 2), per di più risalente al 13-2-2006 mentre l'associazione è contestata come operante dal 1-2-2006 al 27 luglio 2006. Manca dunque la prova che già in questa fase iniziale fosse consolidata o comunque esistente la struttura associativa. Difetta dunque del tutto sia l'elemento oggettivo e cioè la prestazione stabile e continuativa su cui l'associazione fa affidamento, sia l'elemento soggettivo e cioè la consapevolezza e la volontà di attivarsi non a favore di un singolo ma di un sodalizio.
8.1. Il secondo motivo censura l'omessa motivazione e la violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, relativamente alla confisca dell'auto VW Golf tg DH657 NE e del danaro contante. In merito al veicolo, il ricorrente aveva fatto presente che esso non aveva alcun nesso pertinenziale con i reati contestati, essendo stato acquistato un anno dopo i fatti e con risorse pervenute tramite regolare finanziamento bancario. In ordine al danaro contante pari a Euro 20.000 rinvenuto nell'abitazione del ricorrente, esso apparteneva al cugino del RA, che glielo aveva affidato in custodia, come dimostrato da una ricevuta acquisita dalla polizia giudiziaria. La Corte ha ignorato tali giustificazioni, disponendo, per di più, nel caso del danaro contante, la confisca di una somma appartenente ad un terzo.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
9. Prendendo le mosse dal ricorso di ZI VA, occorre osservare come il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato. Sez. Un. 21-6-2000, Tammaro, rv 216246 ha condivisibilmente affermato che nel giudizio abbreviato non rileva l'utilizzabilità c.d. fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, sia pure assunte secundum legem, diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento, secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., in quanto, in tal caso, il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo. Non rilevano neppure le ipotesi di inutilizzabilità relativa, stabilite dalla legge con esclusivo riferimento alla fase dibattimentale. Va invece attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta patologica, inerente cioè agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché nelle procedure incidentali e in quelle negoziali di merito. Occorre dunque stabilire se, nel caso in disamina, ci si trovi in presenza di un profilo di inutilizzabilità fisiologica irrilevante nel giudizio abbreviato, o di inutilizzabilità patologica. Occorre, al riguardo, muovere dal rilievo secondo cui appare incontrovertibile che nel giudizio abbreviato siano utilizzabili le risultanze della relazioni di servizio della p.g, nella parte in cui danno atto degli accertamenti esperiti e dei relativi esiti, con esclusione di ogni considerazione di tipo valutativo formulata dagli Operanti. Le predette relazioni non sono utilizzabili nel dibattimento ma si tratta di una utilizzabilità correlata alle regole proprie della fase dibattimentale, la quale, in omaggio al principio di oralità, prevede il formarsi della prova nel contraddittorio dibattimentale, attraverso l'esame dell'ufficiale o dell'agente di p.g.. Si tratta dunque di una inutilizzabiltà fisiologica. Esula dunque dalla problematica in disamina la categoria dell'inutilizzabilità patologica, essendo i predetti atti del tutto rituali. Non sembra infatti potersi dubitare che sia consentito agli ufficiali di p.g., riportare il contenuto di informazioni apprese da colleghi stranieri, nel corso di colloqui con finalità investigative. Soltanto per la fase dibattimentale, l'art. 195 c.p.p., comma 4 pone dei limiti alla testimonianza de relato degli ufficiali di p.g. ma ciò nulla toglie alla ritualità delle predette relazioni, che sono dunque perfettamente utilizzabili. In ordine poi allo spessore dimostrativo degli elementi a carico del ricorrente, enucleagli dalle predette relazioni, occorre osservare come la relativa doglianza esuli dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez un. 13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come i rilievi difensivi fondati sulla singolarità di un unico soggetto macedone fra tutti gli altri di nazionalità albanese, non paiono tali da scalfire il quadro probatorio offerto dall'accusa, dovendosi ritenere che il ZI, proprio per le sue caratteristiche personali, potesse avere contatti con soggetti bulgari, quali i due corrieri arrestati, anche perché aveva la possibilità di procurare, oltre allo stupefacente, gli autocarri per il relativo trasporto ed operava con modalità costanti, come dimostrato dai contatti con i destinatari dello stupefacente e dalle indicazioni fornite circa il luogo di incontro con i corrieri. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enuclearle una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
10. Il primo motivo del ricorso di IZ è manifestamente infondato. Correttamente infatti, la Corte territoriale richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è idonea la motivazione per relationem dei provvedimenti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni telefoniche, sottolineando come, nel caso in disamina, essi contengano ampi ed espliciti riferimenti alle note di p.g., richiamate nelle richieste del p.m., tutte allegate, assai dettagliate quanto allo stato delle indagini, alla necessità di prosecuzione delle stesse, alle persone coinvolte vuoi per l'emergere di nuovi soggetti ai quali estendere le operazioni captative vuoi per il permanere della necessità di intercettare le conversazioni dei soggetti già coinvolti, attraverso la proroga delle intercettazioni già autorizzate. Trattasi di motivazione del tutto adeguata, in quanto idonea a render conto dell'itinerario cognitivo e valutativo seguito dal giudice, secondo l'insegnamento di Sez. un. 21-6-2000 n 7, Primavera, opportunamente richiamato dalla Corte di merito. Anche relativamente ai decreti del PM, il giudice di secondo grado ha sottolineato l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza e di inidoneità degli impianti presso la Procura, attestata dal responsabile dell'Ufficio intercettazioni. E ancora le ragioni di eccezionale urgenza svengono inferite sia dall'attualità della condotta criminosa, alla luce delle risultanze delle indagini in corso, sia dalla circostanza che gli indagati sostituivano quasi quotidianamente le utenze adottate. Trattasi di motivazione del tutto congrua. Ed anche a questo proposito, in maniera del tutto appropriata,il giudice di merito richiama il dictum delle Sezioni unite, secondo cui, una volta evidenziata l'indisponibilità delle linee, non occorre indicarne anche le cause.
10.1. Il secondo motivo del ricorso di IZ esula dall'area del deducibile in questa sede. Nel caso di specie, la Corte di merito ha evidenziato come non sussistano dubbi sulla penale responsabilità dell'imputato, alla luce delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di o.c.p., che hanno riscontrato la sua presenza come conducente dell'auto Mercedes a bordo della quale era stata portata la droga in Italia, celata in una ruota di scorta. E la Corte di merito aggiunge che l'imputato è stato poi controllato ad Assago, dopo che aveva provveduto a prelevare lo stupefacente, occultato in tal modo. Anche in ordine al capo 12, la Corte di merito richiama il contenuto delle intercettazioni telefoniche, la terminologia volutamente criptica usata, il contenuto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da AL RK e le risultanze dell'analisi dei tabulati telefonici, evidenziando come il ruolo dell'IZ sia stato quello di prendere in consegna lo stupefacente. Trattasi di motivazione del tutto adeguata e perciò insindacabile in sede di legittimità. D'altronde dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez un. 19-6-96, Di Francesco, rv 205621).
10.2. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendola Corte territoriale fatto riferimento allo stato di latitanza dell'imputato.
11. In ordine al ricorso di SO AI, occorre osservare come le doglianze formulate si collochino al di fuori dell'area individuata dall'art. 606 c.p.p., ricadendo sul terreno del merito. D'altronde, il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione implica che il ricorrente dimostri che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez un. 27-9-95, Mannino, rv 202903). Al riguardo, il giudice di secondo grado ha evidenziato come il SO abbia ricevuto, il 3-9-2006, verso le ore 13, dal LL, tramite SMS, indicazioni relative al numero di cellulare in possesso del corriere della droga e sia stato interpellato, nella serata dello stesso giorno, dal LL, che chiedeva notizie sull'incontro tra il AL e il corriere sino a che, nel corso della telefonata n. 117 delle ore 22,25, il LL e il AI commentano con soddisfazione l'avvenuto ritiro dello stupefacente. E sottolinea la Corte d'appello come si spieghi perfettamente che il AL, incaricato del materiale ritiro dello stupefacente, non abbia fatto menzione del AI nella propria memoria, non conoscendone il ruolo. D'altronde il giudice di secondo grado sottolinea come l'utenza intercettata fosse in uso al AI. E la Corte d'appello richiama anche un'ulteriore conversazione fra l'IZ e il AI in merito alla necessità di fare riaccompagnare urgentemente in Slovenia, da AL RK, un corriere della droga. E successivamente, nel corso di altra conversazione captata, i due commentavano l'avvenuto rientro dalla Slovenia del AL. Come si vede, trattasi di motivazione assai puntuale, coerente, priva di discrasie logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità.
11.1. Come in precedenza sottolineato, anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, anche in questo caso, allo stato di latitanza dell'imputato.
12. Per quanto attiene al primo motivo del ricorso presentato da OL AN si richiamano le considerazioni poc'anzi espresse in merito ai provvedimenti di autorizzazione e di proroga e ai decreti del P.M..
12.1. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, occorre osservare come esso si collochi sul piano del merito onde le determinazioni del giudice di secondo grado sfuggono al sindacato di legittimità ove sorrette da adeguata motivazione. Al riguardo, il giudice d'appello ha sottolineato come il coinvolgimento dei fratelli OL emerga dalle conversazioni telefoniche captate a partire dal 6-3-06 e fino al 24-3-06 e, per quanto attiene all'imputazione di cui al capo 11, anche dalle risultanze dei servizi di o.c.p., che hanno consentito di accertare sia gli accordi che i preparativi posti in essere dai fratelli OL per la ricezione dello stupefacente inviato dal ZI. In particolare, OL AN avrebbe fornito al fratello un fattivo contributo, dapprima avvertendolo di non fare rientro a casa, essendovi nei paraggi le forze dell'ordine e successivamente tenendo d'occhio la Fiat ND, a bordo della quale vi era la ruota appartenente all'autocarro, condotto in Italia dal corriere, che celava lo stupefacente. Trattasi di motivazione che, per la sua puntualità e precisione, non merita censure.
12.2. In ordine all'ulteriore doglianza concernente il reato associativo, è da evidenziare come la Corte di merito puntualizzi il ruolo esplicato da OL AN nell'ambito del sodalizio criminoso, consistente nel mantenersi in contatto diretto con il fornitore dello stupefacente, AZ PE, che procurava l'eroina in Albania mentre i fratelli OL provvedevano ad immetterla nel mercato italiano. OL AN collaborava poi attivamente anche nell'attività di recupero crediti, ricevendo istruzioni dal fratello, come chiaramente emerso dal tenore delle conversazioni intercettate e dai servizi di o.c.p. Non sono pertanto riscontrabili aporie logiche nel discorso motivazionale del giudice d'appello. D'altronde, la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle prove, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. un. 25-ll-'95, Facchini, rv203767). 13. Anche per quanto concerne il ricorso presentato da LL, occorre mettere in luce che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di sindacato in ordine alla valutazione delle risultanze processuali (Sez. un.24.9.2003, Petrella, rv226074). Tale evidente illogicità non può
certo essere riscontrata nel discorso motivazionale del giudice a quo che,anche in ordine alla posizione del LL, fornisce una valida giustificazione del decisum, richiamando le risultanze delle intercettazioni telefoniche, che hanno consentito di individuare gli accordi intercorsi tra il LL e i coimputati, relativamente ad una fornitura di oltre 50 kg di eroina. I servizi di appostamento espletati dalla p.g., hanno invece consentito di verificare visivamente i movimenti del LL, del quale è risultata certa la presenza sul luogo dell'arresto dei corrieri. Il giudice a quo ha anche evidenziato come non vi siano dubbi in merito all'identificazione del LL, alla luce di quanto si evince dal rapporto di servizio 11-7-06.
13.1. Il secondo motivo del ricorso presentato dal LL è generico, difettando le necessarie specificazioni circa l'utenza relativamente alla quale mancherebbe il decreto autorizzativo all'intercettazione nonché circa gli altri vizi dai quali le intercettazioni in disamina sarebbero affetti. Ad ogni modo, occorre osservare come la Corte d'appello abbia correttamente richiamato, relativamente alla mancanza, nel fascicolo del PM, di alcuni decreti autorizzativi, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione del deposito dei decreti di autorizzazione e dei verbali delle operazioni non determina inutilizzabilità, in quanto tale inosservanza non rientra fra quelle indicate tassativamente nell'art.271 c.p.p.. Del resto, nel caso di specie, le difese sono state portate a conoscenza delle disposte intercettazioni, con possibilità di ascoltare le relative registrazioni, a seguito degli adempimenti di cui all'art. 268 c.p.p., commi 4 e 6 e art. 415 bis c.p.p., senza che nulla venisse eccepito.
13.2. Anche per quanto riguarda il LL occorre sottolineare come le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena si sottraggano al sindcato di legittimità ove le relative determinazioni siano sorrette da motivazione esente da vizi logico- giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al precedente penale specifico, da cui è gravato l'imputato.
14. Il ricorso di JA AM è fondato. Il ricorrente espressamente contesta l'inesistenza di provvedimento autorizzativo alle intercettazioni telefoniche effettuate su di una ben specifica utenza, di cui riporta il numero, evidenziando che trattasi di inutilizzabilità patologica non sanata dalla richiesta di rito abbreviato. Come risulta dalla sentenza impugnata, già in appello la difesa aveva espressamente contestato che le intercettazioni erano avvenute senza i decreti autorizzativi del Gip o i decreti d'intercettazione d'urgenza del PM. In merito a questo specifico rilievo, manca, nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata, una risposta, essendosi la Corte d'appello limitata a richiamare le considerazioni svolte a proposito delle censure concernenti il mancato rinvenimento, nel fascicolo del PM, dei decreti autorizzativi. Il richiamo però non è pertinente, non avendo l'impugnante contestato il mancato rinvenimento del documento ma, più radicalmente, l'espletamento dell'intercettazione in assenza di autorizzazione. Sul punto, la sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello affinché riesamini la problematica, chiarendo se un decreto autorizzativo, relativamente all'utenza indicata, sia stato o meno emesso, e, in mancanza, verifichi se sussistano aliunde elementi di reità a carico dell'imputato di spessore tale da supportare, anche in assenza del contributo probatorio derivante dalle intercettazioni in esame, una declaratoria di responsabilità.
15. Il primo motivo del ricorso di RA KU è inammissibile, concretandosi in una censura di merito, la cui cognizione esula dall'area del giudizio di legittimità ove, sul punto, la motivazione del giudice a quo sia immune da vizi logico-giuridici. Orbene, al riguardo, la Corte d'appello ha evidenziato come la figura dell'imputato sia emersa, nel corso delle intercettazioni telefoniche, come quella di colui che si occupava dello stoccaggio dello stupefacente illegalmente introdotto in Italia nonché della successiva rivendita dello stesso. E il giudice di secondo grado si sofferma ad analizzare specificamente l'episodio relativo all'incontro con FI e LI DI, sottolineando come esso fosse legato al fatto che il RA era in possesso, quale custode, della droga. In questa prospettiva, il giudice di seconde cure individua il ruolo rivestito dal RA nel contesto del sodalizio criminoso nei termini di una stabile custodia dell'eroina, rimarcando come gli atti di causa attestino una frequentazione e una partecipazione attiva e continuativa del RA alle attività del sodalizio, anche se per un breve periodo di tempo, con intensi contatti con i coimputati e con la sua presenza, certo non fortuita, sui luoghi in cui avveniva la consegna della droga, e quindi con un contributo notevole al conseguimento degli scopi dell'associazione. Trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. 15.1. Analoghe considerazioni ineriscono al secondo motivo di ricorso, avendo la sentenza di primo grado, richiamata in via generale dai giudici d'appello, evidenziato che sussistono i presupposti per l'applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies poiché l'asserto relativo all'attribuibilità della somma in contanti sequestrata ad un cugino dimorante all'estero, che l'avrebbe lasciata in custodia all'imputato, è privo di qualunque adeguato riscontro. Anche il possesso di una autovettura di significativo valore commerciale, secondo quanto osservato dai giudici di merito, non appare congruo rispetto alle dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti.
Trattasi, anche sotto questo profilo, di motivazione congrua e scevra di aporie di carattere logico-giuridico.
16. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio nei confronti di JA AN. Gli altri ricorsi vanno dichiarati inammissibili, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di JA MI e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i reutivi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, alla udienza, il 2 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2013