Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 3
La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83 cod. proc. civ. - quale nella specie la memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ. - purché idoneo a dare la certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, senza che valga ad escludere la validità del conferimento della procura la circostanza che l'atto in questione sia inammissibile poiché versato in processo contumaciale, non comunicandosi l'eventuale sua abnormità o inammissibilità come scritto difensivo al negozio (mandato ad litem) che contiene.
Ai documenti provenienti da terzi estranei alla lite ben può riconoscersi valore di indizi che, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotti in causa e in concorso di altri elementi idonei a suffragarne la credibilità e l'attendibilità, possono fornire argomenti di convincimento ed essere utilizzati come fondamento di una decisione.
Interesse legale non è solo quello previsto nel 5% dal codice civile ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia preveduto dalla legge. Pertanto, qualora un ingegnere o un architetto, nel domandare la liquidazione del compenso in conformità della tariffa professionale approvata con la legge 2 marzo 1949 N. 143, faccia istanza degli "interessi legali" senza ulteriore specificazione, deve applicarsi la norma di quella tariffa in base alla quale, sui compensi dovuti ai suddetti professionisti, spettano gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto.
Commentario • 1
- 1. La liquidazione degli interessi di mora non è subordinata alla specifica richiesta del creditoreStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 15 aprile 2017
Trib. Firenze Sez. III, Sent., 24-01-2017 (Giudice A. Ghelardini) IL PRINCIPIO ENUNCIATO DAL TRIBUNALE Il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna ai pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie. Trattasi di un'operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell'autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generali. Ne consegue che la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rafaele CORONA - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Sergio DEL CORE Rel. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS UD, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PUCCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 79/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 22/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Nel novembre 1986, ID NI convenne innanzi al Tribunale di Salerno, SA UD, per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 13.350.000, oltre interessi, a titolo di compenso per l'attività professionale di progettazione della ristrutturazione di un fabbricato, di proprietà del convenuto, ubicato in località S. Cesareo del Comune di Cava dei Tirreni.
Nella contumacia del convenuto, l'adito tribunale respinse la domanda ma la sentenza venne ribaltata dalla Corte d'appello di Salerno, la quale, in accoglimento del gravame, condannò il SA, non costituitosi neanche in secondo grado, al pagamento in favore del NI della somma di lire 13.350.000, oltre interessi al tasso previsto dalla legge professionale, osservando che da diverse emergenze processuali quali la concatenazione dei fatti emergenti dalla documentazione prodotta, la qualità dell'appellante, la natura della prestazione effettuata e l'avvenuta esecuzione di rilievi tecnici presso l'immobile dell'appellato, era lecito presumere che effettivamente il SA conferì al NI l'incarico in contestazione.
UD SA chiede la cassazione della sopra riassunta sentenza con ricorso affidato a quattro motivi.
Non si è difeso l'imitato.
Motivi della decisione
Nell'ordine logico-giuridico è prioritario l'esame del terzo motivo del ricorso col quale il SA denunzia la violazione e l'errata applicazione degli artt. 83, 190 e 302 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4. Dall'epigrafe della decisione impugnata -
rileva il ricorrente - emerge che al momento della spedizione della causa a sentenza l'attore era rappresentato e difeso, in sostituzione del precedente difensore, dall'Avv. Daria Russo De Luca "in virtù di mandato a margine della memoria di replica con costituzione ex art. 302 c.p.c.". Il mandato così conferito - soggiunge - è nullo, dacché, stante la contumacia del convenuto, la memoria di replica (presentata cinque giorni prima dell'udienza di discussione) era atto processuale abnorme ed inammissibile, su cui non poteva essere apposta la procura neanche in via di interpretazione estensiva dell'art. 83 c.p.c. Tale nullità si sarebbe riversata su tutti gli atti processuali successivi. Il motivo manca di pregio.
Come ricorda lo stesso ricorrente, da tempo questa Corte, in accordo con la unanime dottrina, esclude la tassatività dell'elencazione fatta dall'art. 83 c.p.c. degli atti su cui può apporsi la procura ad litem (cfr., e plurimis, Cass. nn. 3571/1977, 10877/1992, 747/1992). Si è osservato a riguardo che scopo del rilascio della procura è quello di fornire alla controparte la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa;
tale certezza può essere fornita soltanto da documenti facenti piena prova fino a querela di falso, come appunto l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata, ai quali deve aggiungersi anche la procura rilasciata su qualunque atto processuale diverso da quelli indicati dall'art. 83 c.p.c. ma ugualmente dotato della forma scritta la cui sottoscrizione sia certificata autentica dal difensore e depositato al momento della costituzione in giudizio della parte della cui rappresentanza si tratta. Si è anche sottolineata l'inesistenza di una qualunque sanzione per la violazione del comma 3 dell'art. 83 c.p.c. In ogni caso, osserva questo Collegio, non può ignorarsi il disposto dell'art. 159, comma secondo, c.p.c., che disciplina espressamente la fattispecie dell'atto con pluralità di oggetti o contenuti, stabilendo che la nullità (ma lo stesso può dirsi per la inammissibilità per qualunque causa) di una parte non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Alla stregua di tali postulati, può affermarsi il principio secondo cui "la nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro, deceduto o sostituito per rinuncia o per altra causa, può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83 c.p.c. - quale, nella specie, la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. - senza che valga ad escludere la validità del conferimento della procura la circostanza che l'atto in questione sia nella specie inconseguente poiché versato in processo contumaciale, essendo l'atto medesimo perfettamente idoneo a realizzare lo scopo voluto dalla norma e non comunicandosi l'eventuale sua abnormità o inammissibilità come scritto defensionale al negozio (mandato ad litem) che contiene". Con i primi due motivi, suscettibili di unitario esame per la loro connessione, viene denunziata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. L'essenziale elemento presuntivo posto a base del convincimento dei giudici d'appello - si sostiene - è costituito dal fatto che il SA fosse il legittimo proprietario dell'immobile oggetto dell'elaborato progettuale di ristrutturazione redatto dal NI. Al contrario, dalla nota di trascrizione acquisita al processo risultava che il SA è proprietario non dell'intero immobile, bensì di una sola, piccola porzione. Ne risulterebbe inficiato il ragionamento seguito per ritenere raggiunta la prova logica, non potendo presumersi che taluno affidi a un professionista un incarico che riguardi la proprietà di terzi. La corte salernitana, inoltre, non avrebbe dovuto dare rilievo alle parcelle di altri due professionisti, trattandosi di documenti provenienti da terzi estranei al giudizio. La stessa corte avrebbe poi omesso di verificare - come sarebbe stato suo obbligo, attenendo agli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio - se il progetto edilizio era stato assentito da concessione o comunque prevedeva opere possibili e lecite rispetto alla normativa edilizia, l'obbligazione di un tecnico professionista essendo non di mezzi ma di risultato.
I motivi contengono censure in parte infondate e in parte manifestamente inammissibili sotto più profili.
Innanzi tutto, è preclusa in sede di legittimità qualunque questione, ancorché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, la quale non abbia formato oggetto di contraddittorio nei precedenti gradi del giudizio o implichi nuovi accertamenti e apprezzamenti di fatto non compiuti dai giudici di merito (cfr. Cass. nn. 12669/1999, 11041/2000). Avendo il SA disertato entrambi i gradi del giudizio, le agitate questioni concernenti la presunta parziale proprietà del fabbricato e la conformità o meno alla normativa edilizia delle opere contemplate nel progetto redatto dall'odierno intimato risultano per tabulas introdotte per la prima volta, e quindi inammissibilmente, solo nel presente giudizio di legittimità. Per completezza d'argomento, poiché in sentenza si parla dei "titoli di proprietà del fabbricato ... in capo al SA" e della "nota di trascrizione in favore di SA UD relativa all'immobile" in parola, senza alcuna precisazione, sarebbe stato onere del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, riportare in tale atto il contenuto del documento da cui si evincerebbe che egli è proprietario solo per una piccola quota. È poi erronea la tesi che fatto costitutivo della pretesa creditoria di professionista avente titolo nella redazione di un progetto edilizio sia la provata conformità alle norme edilizie delle opere in esso previste. Solo se è controversa la validità e utilizzabilità di un tale progetto, è necessario che, sul punto, rilevante per dirimere la disputa circa il compenso preteso e contestato, il creditore dia adeguata prova che il progetto medesimo è conforme alle norme e prescrizioni edilizie e, quindi, utilizzabile.
In secondo luogo è noto che ai documenti provenienti da terzi estranei alla lite ben può riconoscersi valore di indizi che, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotti in causa e in concorso di altri elementi che ne confortino la credibilità e l'attendibilità, quali quelli evidenziati dalla corte di merito e di cui in istorico, possono fornire argomenti di convincimento ed essere utilizzati come fondamento di una decisione (cfr. Cass. 6258/1996, 4437/1997). Col quarto e ultimo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., si addebita alla corte di avere riconosciuto gli interessi non al tasso legale richiesto dall'attore ma a quello, di importo superiore, previsto nella tariffa professionale.
Il motivo è infondato.
In effetti il NI chiese la corresponsione degli interessi legali sui compensi dovutigli. Tuttavia interesse "legale" non è solo quello previsto nel 5% dal codice civile, ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia preveduto dalla legge. Nella specie, la ricordata legge professionale prevede una maggior misura e stabilisce la decorrenza dei frutti in tal modo determinati. Appare quindi corretta, e insindacabile, la interpretazione della domanda effettuata dalla corte distrettuale. Una volta domandatasi dall'avente diritto l'applicazione della legge professionale e ritenutasi questa applicabile, il giudice non avrebbe potuto conformarvisi solo in parte (sorte capitale) e disapplicarla quanto agli interessi.
Il ricorso va in definitiva rigettato, mentre nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2002