Articolo 21 della Legge 6 marzo 1987, n. 74
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 marzo 1987
Art. 21. 1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall' articolo 570 del codice penale ".
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
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