Art. 21. 1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall' articolo 570 del codice penale ".
"Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall' articolo 570 del codice penale ".