Sentenza 13 marzo 2000
Massime • 1
Anche un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile è sufficiente ad integrare gli estremi del reato previsto dall'art. 12 sexies legge n.898 del 1970, atteso che, a norma del citato articolo, il reato si configura per la semplice omissione della corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che tale omissione comporti il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell'assegno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2000, n. 7910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7910 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Oreste Ciampa Presidente del 13.03.2000
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. " TO GA " N. 517
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio LA " N. 38009/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
De AL TO, n. 01.02.1948
avverso la sentenza emessa il giorno 18.06.1999 dalla Corte d'appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 18.06.1999 la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del 16.01.1998 del Pretore di Bari/Ruvo di Puglia, che aveva dichiarato De AL TO colpevole del reato di cui agli art. 12 sexies L. 898/70 e 570 cp., per essersi sottratto all'obbligo di corresponsione alla ex coniuge DE VE TA l'assegno divorzile e il contributo al mantenimento dei figli minori concordati in sede di divorzio consensuale in complessive L. 350.000, e lo aveva condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di gg. 20 di reclusione e L. 600.000 di multa.
Propone ricorso il prevenuto, deducendo che i giudici di merito sono incorsi in una erronea interpretazione e applicazione della legge penale, non tenendo nella dovuta considerazione la circostanza che il De AL non si è mai sottratto integralmente alla corresponsione dell'assegno divorzile avendo provveduto a versare le minori somme di cui poteva disporre. Invero, il precetto di cui all'art. 12 sexies della L. 898/70 deve ritenersi completo e tipizzato nella condotta di chi si sottrae integralmente al versamento dell'assegno, non rilevando invece, in quanto non presa in considerazione, la parzialità dell'inadempienza, e dovendosi, in caso di diversa interpretazione, ritenere l'illegittimità costituzionale della norma in questione (come integrata dall'art. 21 della L. 06.03.1984, n. 74) per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
(sotto i profili della non assimilabilità delle ipotesi della inadempienza totale e della inadempienza parziale e della non attribuibilità al giudice del potere di stabilire discrezionalmente la rilevanza dell'inadempimento parziale ai fini della sanzionabilità penale).
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Anzitutto deve rilevarsi che la locuzione "si sottrae", contenuta nella norma di cui all'art. 12 sexies della legge 898/70, non implica alcuna attività ulteriore rispetto alla inadempienza all'obbligo civilistico, assunta come specifico presupposto del reato, e la differenzia anzi in maniera evidente dalla diversa configurazione adottata nel cpv. art. 570 cp., e ciò per le ragioni particolari, giustificative di un diverso trattamento rispetto alla situazione del coniuge separato, date dai numerosi elementi di disomogeneità fra le due situazioni, quali evidenziati nella sentenza 472/89 della Corte cost. (possibilità di corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, persistenza del vincolo coniugale fra i separati con i conseguenti riflessi successori e la preclusione alla costituzione di altro nucleo familiare con relativi oneri economici).
Nessun dubbio poi che rientra nella legittima discrezionalità del legislatore la possibilità di sanzionare penalmente anche un mero inadempimento civilistico in casi ritenuti meritevoli di tutela particolare, e perciò giustificatamente differenziata rispetto a quella garantita in via generale, in ragione della matrice e della funzione dell'obbligazione in questione (a sua volte idonee, nella specie, a differenziarla anche, su altro versante, come si è visto, rispetto ad altri obblighi pur, nascenti dal medesimo vincolo matrimoniale).
Circa il concetto di inadempienza, è dogmaticamente pacifico che esso ricomprende sia l'ipotesi della inadempienza totale che quella della inadempienza parziale. Se così non fosse, del resto, la fattispecie in esame risulterebbe caratterizzata da minor gravità rispetto alla generale figura di cui al cpv. art. 570 cp., in contrasto con i pregnanti rilievi di cui alla cit. sent. 472/89 della Corte cost.Manifestamente infondata appare poi la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Quanto alla prospettata non assimilabilità delle ipotesi di inadempienza totale e inadempienza parziale, invero, è facile osservare che nell'ambito della unica categoria di inadempienza, eventuali differenziazioni di gravità del comportamento sotto qualsiasi profilo possono e debbono trovare il loro giusto riconoscimento in sede di graduazione della pena.
Circa il paventato pericolo di una eccessiva discrezionalità giudiziaria nella determinazione della rilevanza penalmente significativa della inadempienza parziale, lo stesso deve escludersi, posto che, dal punto di vista materiale, l'inadempienza è rilevante indipendentemente dalla sua entità, mentre è sul fronte dell'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato e/o su quello della graduazione della pena che si potrà e dovrà tener conto di tale elemento.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 cpp., dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2000