Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 72
CASS
Sentenza 12 ottobre 1993

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Il disposto dell'art. 221 T.U. leggi sanitarie protegge sia l'interesse igienico sanitario sia quello urbanistico. Infatti il rilascio della licenza di abitabilità presuppone non solo "che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità", ma anche che "risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato", sicché la previa attestazione richiesta all'ufficiale sanitario ed al tecnico comunale non si limita all'accertamento della congruità degli apprestamenti igienico sanitari ma si estende anche all'esame dell'intero progetto. (La Cassazione ha altresì evidenziato che le condizioni igieniche presuppongono stabilità e sicurezza dell'edificio e che sarebbe incongruo dichiarare abitabile, perché rispondente alle condizioni igieniche, un edificio pericolante o, comunque, carente sotto il profilo strutturale).

Il reato di cui all'art. 221 T.U. leggi sanitarie ha natura permanente, potendo lo stato di consumazione esser mantenuto con condotta volontaria del colpevole. Invero la lesione dei beni tutelati da detta norma - che protegge sia l'interesse igienico sanitario che quello urbanistico - non solo può perdurare nel tempo, essendo l'abitabilità requisito coessenziale degli immobili destinati ad ospitare l'uomo, ma altresì cessare per fatto del colpevole che smetta di adibire ad abitazione l'edificio sfornito di licenza ovvero ottenga il successivo rilascio di questa.

In tema di "condono edilizio" previsto dalla legge n. 47 del 1985, il silenzio dell'Amministrazione comunale protrattosi per ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di condono ed il versamento della somma dovuta ed autodeterminata ai sensi dell'art. 35 della detta legge determinano, in virtù del disposto del successivo art. 38, l'estinzione del reato di cui all'art. 17 lett. b) legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dei connessi reati di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 221 T.U. leggi sanitarie. (La Cassazione ha precisato che al giudice penale è inibito accertare se le opere siano o meno suscettibili di sanatoria - trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva alla amministrazione comunale - dovendo egli solo verificare la tempestività della domanda di sanatoria e l'avvenuto versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione).

Attesa la natura del reato permanente, in cui la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione, le cause estintive del reato operano sullo stesso soltanto se la permanenza sia cessata. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che a seguito dell'oblazione prevista dall'art. 38 legge n. 47 del 1985, si fossero estinti il reato edilizio ed altri connessi, rientranti tra quelli considerati dalla succitata norma, salvo quello di cui all'art. 221 T.U. leggi sanitarie, giacché la consumazione di questo si era protratta anche dopo il verificarsi della causa estintiva in parola, e, conseguentemente, ha ritenuto legittima l'affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine a tale reato nonché a quello di cui all'art. 734 cod. pen., con esso legato dal nesso della continuazione, e che, in mancanza di tale nesso, sarebbe, invece, risultato estinto per prescrizione).

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen. non è necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, potendo anche l'opera abusiva seguire altre e così concorrere ad alterare la conformazione originaria del paesaggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 72
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 72
    Data del deposito : 12 ottobre 1993

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