Sentenza 12 ottobre 1993
Massime • 5
Il disposto dell'art. 221 T.U. leggi sanitarie protegge sia l'interesse igienico sanitario sia quello urbanistico. Infatti il rilascio della licenza di abitabilità presuppone non solo "che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità", ma anche che "risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato", sicché la previa attestazione richiesta all'ufficiale sanitario ed al tecnico comunale non si limita all'accertamento della congruità degli apprestamenti igienico sanitari ma si estende anche all'esame dell'intero progetto. (La Cassazione ha altresì evidenziato che le condizioni igieniche presuppongono stabilità e sicurezza dell'edificio e che sarebbe incongruo dichiarare abitabile, perché rispondente alle condizioni igieniche, un edificio pericolante o, comunque, carente sotto il profilo strutturale).
Il reato di cui all'art. 221 T.U. leggi sanitarie ha natura permanente, potendo lo stato di consumazione esser mantenuto con condotta volontaria del colpevole. Invero la lesione dei beni tutelati da detta norma - che protegge sia l'interesse igienico sanitario che quello urbanistico - non solo può perdurare nel tempo, essendo l'abitabilità requisito coessenziale degli immobili destinati ad ospitare l'uomo, ma altresì cessare per fatto del colpevole che smetta di adibire ad abitazione l'edificio sfornito di licenza ovvero ottenga il successivo rilascio di questa.
In tema di "condono edilizio" previsto dalla legge n. 47 del 1985, il silenzio dell'Amministrazione comunale protrattosi per ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di condono ed il versamento della somma dovuta ed autodeterminata ai sensi dell'art. 35 della detta legge determinano, in virtù del disposto del successivo art. 38, l'estinzione del reato di cui all'art. 17 lett. b) legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dei connessi reati di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 221 T.U. leggi sanitarie. (La Cassazione ha precisato che al giudice penale è inibito accertare se le opere siano o meno suscettibili di sanatoria - trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva alla amministrazione comunale - dovendo egli solo verificare la tempestività della domanda di sanatoria e l'avvenuto versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione).
Attesa la natura del reato permanente, in cui la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione, le cause estintive del reato operano sullo stesso soltanto se la permanenza sia cessata. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che a seguito dell'oblazione prevista dall'art. 38 legge n. 47 del 1985, si fossero estinti il reato edilizio ed altri connessi, rientranti tra quelli considerati dalla succitata norma, salvo quello di cui all'art. 221 T.U. leggi sanitarie, giacché la consumazione di questo si era protratta anche dopo il verificarsi della causa estintiva in parola, e, conseguentemente, ha ritenuto legittima l'affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine a tale reato nonché a quello di cui all'art. 734 cod. pen., con esso legato dal nesso della continuazione, e che, in mancanza di tale nesso, sarebbe, invece, risultato estinto per prescrizione).
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen. non è necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, potendo anche l'opera abusiva seguire altre e così concorrere ad alterare la conformazione originaria del paesaggio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Preside. N. 7
1.Dot. Gaetano LO COCO Consigliere
2. " LD SS " REGISTRO GENERALE
3. " ID UA " N. 279/93
4. " ER LL "
5. " AL EN "
6. " IO AV "
7. " BR AT ES "
8. " IO PIOLETTI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PULERÀ EL n. a BORGIA il 1 febbraio 1923:
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Uditi in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. IO PIOLETTI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio APONTE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché estinti per condono i reati edilizi;
annullamento senza rinvio per il reato ex art. 734 C.P. perché estinto per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 5 novembre 1992, confermativa di decisione del Pretore di quella Città, Sezione distaccata di Borgia, del 28 novembre 1991, Pulerà EL è stata condannata alla pena di giorni 20 di arresto e £.
8.000.000 di ammenda per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di costruzione abusiva di un fabbricato in legno su piattaforma di cemento (di m.7,80 x m.3,70) (capo A della rubrica), costruzione effettuata in zona sismica senza preavviso al Sindaco e all'Ufficio del Genio Civile, senza preventiva autorizzazione scritta di questo Ufficio (capi C e D). alterando le bellezze naturali della zona sottoposta a speciale protezione dell'Autorità (capo E), costruzione infine abitata senza la prescritta licenza di abitabilità (capo B) (1. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 17 lett. b);
l. 2 febbraio 1974, n. 64 artt. 1 e 20, 18 e 20; art. 734 cod. pen.;
art. 221 t.u. 27 luglio 1934, n. 1265); acc. il 20 maggio 1991, in loc. Laganusa, agro di Borgia.
Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per Cassazione deducendo che erroneamente i reati, commessi nel 1983, non sono stati dichiarati estinti per prescrizione - essendo istantaneo e non permanente il reato di cui all'art. 221 t.u.l.s. - e, comunque, per intervenuta concessione in sanatoria per silenzio assenso. La ricorrente inoltre denuncia la erronea applicazione dell'art. 734 cod. pen.. La Terza Sezione della Corte, rilevando contrasto nelle decisioni della Corte stessa sulla natura permanente o istantanea del reato di cui all'art. 221 t.u.l.s., ha rimesso la soluzione della questione alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione controversa rimessa alla decisione di queste Sezioni Unite, che è quella sulla natura di reato istantaneo o permanente della contravvenzione di cui all'art. 221 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) deve essere esaminata per prima perché, se fondato il relativo motivo di censura della ricorrente che sostiene l'avvenuta prescrizione dei reati proprio sul presupposto che il reato de quo è istantaneo, tutti i reati sono estinti per prescrizione, essendo stati commessi nel 1983. È venuta in essere successivamente, invece la causa estintiva per intervenuta concessione in sanatoria, che la ricorrente deduce con il secondo motivo, invocando il silenzio assenso, e che, peraltro, non è riferibile a tutti i reati, essendo escluso quello di cui all'art. 734 cod. pen. e non copre l'intero arco temporale dedotto in accusa, se il reato di cui all'art. 221 t.u.l.s. è permanente. Esaminando quindi questo reato, che sanziona con l'ammenda la condotta del proprietario che contravvenga al divieto di abitazione di edifici o di parti di essi privi di licenza di abitabilità, occorre tener presente che. prima del verificatosi contrasto, la giurisprudenza delle Sezioni Semplici della Corte ne aveva costantemente affermato il carattere permanente (cfr., da ultimo, Sez. III, 23 giugno 1992, n. 1111 C.C., Santulli, 191.272), mentre una sola decisione (Sez. VI, 26 ottobre 1990, n. 2804 C.C., Caponi, 186.343) ha sostenuto il suo carattere istantaneo sul presupposto che esso tuteli non l'interesse all'igiene ma il solo interesse al controllo delle abitazioni dal punto di vista dell'igiene. Ritengono le Sezioni Unite che debba essere confermato il prevalente orientamento della Corte sulla natura permanente del reato, in considerazione del bene tutelato, correlato allo stato di consumazione che può essere mantenuto con condotta volontaria del colpevole.
Quanto al bene tutelato queste Sezioni Unite hanno già precisato (30 giugno 1984. n. 7299 C.C., Nirella, 165.605) che è protetto sia l'interesse igienico sanitario sia quello urbanistico. E infatti la licenza di abitabilità presuppone non solo "che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità", ma anche che "risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato" (art. 221 t.u.l.s.), sicché l'attestazione previa richiesta allo ufficiale sanitario e al tecnico comunale non si limita all'accertamento della congruità degli apprestamenti igienico sanitari ma si estende anche allo esame dell'intero progetto. Proseguono le Sezioni Unite notando come, del resto, le condizioni igieniche presuppongano stabilità e sicurezza dell'edificio, sottolineando che sarebbe incongruo dichiarare abitabile, perché rispondente alle condizioni igieniche, un edificio pericolante o, comunque, carente sotto il profilo strutturale.
Quanto al perdurare nel tempo della lesione dei beni tutelati, che può cessare per fatto del colpevole, è evidente sia che la abitabilità è requisito coessenziale degli immobili destinati ad ospitare l'uomo sia che i beni sono comprimibili, perché la cessazione dello stato di consumazione può avvenire per opera del proprietario, che smetta di adibire ad abitazione edifici sforniti di licenza, ovvero ottenga il successivo rilascio di questa. Il secondo motivo di censura, con il quale la ricorrente sostiene che erroneamente il giudice d'appello ha escluso la sussistenza della concessione in sanatoria, con conseguente estinzione del reato edilizio e di quelli satelliti, per silenzio assenso, ai sensi dell'art. 35, co. 19 , l. 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), essendo decorso il termine perentorio ivi previsto dalla presentazione della domanda senza che il sindaco abbia espresso il suo diniego, è
manifestamente infondato.
E infatti queste Sezioni Unite hanno affermato che al giudice penale è inibito accertare se le opere siano o non suscettibili di sanatoria valutazione questa riservata in via esclusiva alla amministrazione comunale - precisando che il giudice deve solo verificare la tempestività della domanda di sanatoria e l'avvenuto versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione. E a tal fine le Sezioni Unite hanno chiarito che il silenzio dell'amministrazione comunale protrattosi per ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono e il versamento della somma dovuta e autodeterminata ai sensi dell'art. 35 l. N. 47 del 1985 determinano, in virtù del disposto del successivo art. 38,
l'estinzione del reato di cui all'art. 17 lett. b) l. 28 gennaio 1977, n. 10 e dei connessi reati di cui alla l. 2 febbraio 1974, n. 64 e 221 t.u.l.s. (Cass. Sez. Un. 19 dicembre 1990, n. 1802,
Serione, 186.71 9). Per i giudici di merito - che si sono erroneamente soffermati sulla concessione in sanatoria, ritenendola il presupposto per l'oblazione - è incontroverso il decorso di detto termine nonché la tempestiva presentazione della domanda e la congruità della somma autoliquidata e, quindi, i reati indicati sono estinti per oblazione: ad eccezione però di quello di cui all'art. 221 t.u.l.s..
Infatti, dopo la domanda di condono (29 giugno 1987) e successivamente alla scadenza del termine di ventiquattro mesi è proseguita la permanenza del reato sino alla sentenza di primo grado (28 novembre 1991), ed è giurisprudenza prevalente di questa Corte, che deve essere condivisa, che le cause estintive del reato operano sul reato permanente soltanto se la permanenza sia cessata, in considerazione della natura del reato in cui la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione (cfr. da ultimo, con riferimento al condono edilizio e alla contravvenzione qui considerata. Sez. III, 23 giugno 1992, n. 1111 c.c., Santulli, 191.272 e Sez. III, 3 novembre 1992, n. 1055, Di Pietro, 162.497). Quindi il reato di cui all'art. 221 t.u.l.s. non è estinto per oblazione.
È poi manifestamente infondato l'ultimo motivo di impugnazione della ricorrente che si duole dell'erronea applicazione dell'art. 734 cod. pen., assumendo che il reato presuppone che la zona protetta sia integra, cioè che in essa non vi siano state alterazioni o modificazioni dello stato dei luoghi. E invero è sufficiente in proposito ricordare - ed è insegnamento costante della Corte - che per ,la sussistenza del reato non è necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, potendo anche l'opera abusiva seguire altre, e così concorrere ad alterare la conformazione originaria del paesaggio (cfr., tra le ultime, Sez. II, 30 ottobre 1986. n. 2092, De Vitis, 175.158). Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui alla l. n. 10 del 1977 (capo a) e l. n. 74 del 1964 (capi c, d) perché estinti per oblazione, mentre il ricorso deve essere rigettato per i reati di cui agli artt. 734 cod. pen. e 221 t.u.l.s.. Per tali reati, legati dalla continuazione, la pena deve essere rideterminata seguendo i criteri del giudice di rinvio, in £.
2.200.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 734 cod. pen., aumentata di £.300.000 di ammenda per il reato in continuazione, e cosi in complessive £.
2.500.000 di ammenda.
Ai sensi dell'art. 26 della legge antisismica 2 febbraio 1974, n. 64 copia della sentenza deve essere comunicata all'Ufficio Tecnico della Regione Calabria.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pronunzia sui capi a); c), d) perché estinti i reati per intervenuta oblazione.
Rigetta il ricorso nel resto e ridetermina la pena in £ 2.500.000 di ammenda;
Ordina che copia della sentenza sia trasmessa all'ufficio Tecnico della Regione Calabria.
Roma, 12 ottobre 1993.