Sentenza 22 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art.12 sexies legge 1 dicembre 1970, n.898, si configura per la semplice omissione di corrispondere all'ex coniuge l'assegno nella misura disposta dal giudice., e non è necessario che tale inadempimento civilistico comporti anche il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell'assegno.
Commentario • 1
- 1. Una prima questione posta dal d.lgs. n. 21/2018 sulla riserva diMarta Barcellona · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Treviso affronta la questione della rilevanza penale della condotta del genitore convivente more uxorio che ometta di versare l'assegno di mantenimento dovuto al figlio: una questione di per sé non nuova, che a seguito del d.lgs. n. 21/2008, attuativo del principio della riserva di codice, richiede però di essere contestualizzata e rivalutata in un mutato quadro normativo di riferimento, a seguito dell'abrogazione degli artt. 12-sexies l. n. 898/70 e 3 l. n. 54/2006, nonché dell'introduzione del nuovo art. 570-bis c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2001, n. 11005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11005 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 22/01/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 103
3. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 41632/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
Fogliano Santo, n. 08.02.1942
avverso la sentenza emessa il giorno 02.06.2000 dalla Corte d'appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 02.06.2000 la Corte d'appello di Catania confermava la penale responsabilità di Fogliano Santo per il delitto ex art. 570, comma 2, cp., per aver omesso di corrispondere la somma di L. 600.000 mensili stabilita in sede di divorzio per il mantenimento dei figli minori, e la condanna alla pena unica di mesi sei di reclusione e L. 800.000 di multa irrogatagli previa ritenuta continuazione del delitto stesso con i reati di cui alla sentenza 10.02.1996 della stessa Corte. Propone ricorso il prevenuto, deducendo, col primo motivo, che per la configurazione del reato in esame non può bastare la mera inadempienza civilistica
Col secondo motivo il ricorrente denuncia:
a) - la violazione del divieto del "ne bis in idem", posto che con sentenza della Corte d'appello di Catania del 23.02.1996 divenuta irrevocabile il 07.05.1996., egli era già stato giudicato per lo stesso fatto;
b) - l'incomprensibile e immotivata conferma del trattamento sanzionatorio irrogato in prime cure e del diniego delle attenuanti generiche;
c) - la singolare esclusione della continuazione con altre due sentenze di condanna per il reato ex art. 570 cp.;
d) - l'indebita revoca della sospensione condizionale ritenuta (in modo peraltro opinabile) concessa con la precedente sentenza 23.02.1996. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In ordine, invero, al primo motivo, va rilevato che il reato contestato e ritenuto in sede di merito è precisamente quello di cui all'art. 12 sexies della L. 898/70, che sanziona specificamente l'inadempienza civilistica. La locuzione "si sottrae", contenuta nella citata norma della legge speciale, non implica infatti alcuna attività ulteriore rispetto alla omissione dell'obbligo civilistico, assunto come specifico presupposto del reato, che resta anzi così differenziato in, maniera evidente dalla diversa configurazione adottata nel cpv. art. 570 cp. Per quanto concerne, poi, le altre doglianze., si osserva:
a) - che la sussistenza di una ipotesi di divieto del "ne bis in idem", in riferimento al precedente giudicato di cui alla sentenza della Corte d'appello di Catania del 23.02.1996, è stata con puntuale argomentazione esclusa dall'impugnata sentenza;
b) - che la Corte di merito ha reso congrua e logica motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle generiche;
c) - che nuova e improponibile in questa sede è la deduzione del vincolo di continuazione anche con fatti di cui ad altre precedenti sentenze di condanna;
d) - che, nell'emettere una nuova condanna per fatto posto in continuazione con altro (anteriore) oggetto di precedente condanna a pena condizionalmente sospesa, con irrogazione di una pena complessiva la cui parte "ulteriore" non poteva comunque, per le precedenti concessioni del beneficio, fruire di una nuova sospensione, del tutto legittimamente i giudici di merito hanno valutato se la sospensione di cui alla precedente condanna fosse da revocare, pervenendo con logica argomentazione (basata sulla riscontrata pervicacia del comportamento criminoso e sulla conseguente esclusione di una prognosi favorevole) alla conclusione affermativa.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagato delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 22 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001