Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2001, n. 11005
CASS
Sentenza 22 gennaio 2001

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Massime1

In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art.12 sexies legge 1 dicembre 1970, n.898, si configura per la semplice omissione di corrispondere all'ex coniuge l'assegno nella misura disposta dal giudice., e non è necessario che tale inadempimento civilistico comporti anche il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell'assegno.

Commentario1

  • 1Una prima questione posta dal d.lgs. n. 21/2018 sulla riserva di
    Marta Barcellona · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Treviso affronta la questione della rilevanza penale della condotta del genitore convivente more uxorio che ometta di versare l'assegno di mantenimento dovuto al figlio: una questione di per sé non nuova, che a seguito del d.lgs. n. 21/2008, attuativo del principio della riserva di codice, richiede però di essere contestualizzata e rivalutata in un mutato quadro normativo di riferimento, a seguito dell'abrogazione degli artt. 12-sexies l. n. 898/70 e 3 l. n. 54/2006, nonché dell'introduzione del nuovo art. 570-bis c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2001, n. 11005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11005
Data del deposito : 22 gennaio 2001

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