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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1017/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) in persona del liquidatore e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. con l'Avv. Gianni Emilio Iacobelli
Appellante
Contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con gli avv.ti Fulvio Pastore Alinante, Luigi Zumbo e
AR EC
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. Appello avverso la sentenza
n.2397/2023 del Tribunale di Verona pubblicata in data 11 dicembre 2023.
CONCLUSIONI
Per parte LA
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così provvedere: Contr
1. Rigettare, nel merito, l'opposizione proposta (in 1° grado da ) perché del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
2. In ogni caso, accertare che alla data del 20.10.2007, di proposizione del giudizio presupposto, il credito della come disposto nella Sentenza n.1976/2018 Parte_1 della Corte di Appello di Venezia, comprensivo degli interessi calcolati al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza dei termini di pagamento fissati nelle fatture inerenti era pari ad euro 1.706.622,63 (costituita per euro 1.270.538,59 a titolo di sorta capitale ed euro 436.084,04 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs.
n.231/02 maturati sino a quel momento) ovvero, in subordine, pari ad euro
1.445.028,05, di cui euro 1.111.340,20 a titolo di sorta capitale su fatture (69-399), euro
171.013,10 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n.231/02 maturati sino a quel momento sulle fatture inerenti ed euro 159.198,40 a titolo di riconoscimenti/sconti, azioni e bonus contrattualmente pattuiti, o del diverso importo, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale adito vorrà ritenere dovuto all'esito del giudizio, anche a seguito di
CTU e che su detto importo maturano, ope legis, gli interessi moratori al tasso di cui al
D.Lgs. n.231/02 e la capitalizzazione annuale ai sensi dell'art.1283 c.c.;
3.Conseguentemente accertare il diritto di al pagamento Parte_1 da parte di della somma di euro 2.180.672,22, alla data del 30.11.2020 oltre CP_3 interessi moratori capitalizzati dal 1.12.2020, ovvero, in via subordinata, del diverso importo di euro 1.824.503,08 oltre interessi moratori capitalizzati dal 25.1.22 o di quello diverso, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale adito vorrà ritenere dovuto a seguito di CTU sino all'esito del giudizio, ovvero in ulteriore subordine nell'importo di euro 774.419,23 calcolato alla data del 06.06.2024, oltre interessi moratori dal 7.6.2024 al soddisfo;
4. condannare l'opponente società al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA.
Ove ritenuto dall'adita Corte, disporsi CTU per l'accertamento alla data del 20.10.2007 del credito vantato dalla secondo quanto disposto nella Sentenza Parte_1
n.1976/2018 della Corte di Appello di Venezia, come indicato in atti e in precedenza e cioè costituito per euro 1.111.340,20 a titolo di sorta capitale su fatture inerenti (69-399 allegate) “oltre interessi calcolati al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza dei termini di pagamento fissati nelle fatture inerenti” sino al
20.10.2007 e per euro 159.198,39 quale sorte capitale ulteriore risultante dalle altre voci pag. 2/9 di credito indicate nella sentenza di 1° grado a pag.15-16 e conseguentemente determinare la somma ancora dovuta in favore dell'opposta Parte_2 applicando da tale data (20.10.2007), sull'intero importo così risultante, il tasso di interesse moratorio/commerciale di cui all'art.5 del D.Lgs. n.231/02, nonché la capitalizzazione annuale ex art.1283 c.c. sino all'attualità, decurtando, infine, dalla complessiva somma risultante dovuta gli acconti medio tempore ricevuti di euro
1.215.098,00, da maggiorarsi degli interessi legali dal 06.01.2009, e di euro
1.250.267,07
Per parte appellata.
Voglia, pertanto, la Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
(1) nel merito: rigettare l'appello formulato da per i motivi esposti in atti, e Parte_1 con esso la richiesta di ammissione di mezzi di prova e consulenza tecnica d'ufficio; in ogni caso, respingere tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
(2) condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali tutte, anche nel presente grado di giudizio
[...]
Contr (di seguito per brevità anche solo con atto di Controparte_4 citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al precetto notificato in data
26.10.2021 per il pagamento di complessivi euro 2.180.672,22 in favore di
[...]
(di seguito per brevità anche solo sulla base del titolo Parte_1 Parte_1 esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1976/2018 ( che prevedeva la condanna di al pagamento in favore di Controparte_1
“della minor sorte capitale di € 1.270.538,59, oltre Parte_1 interessi calcolati al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza dei termini di pagamento fissati nelle fatture inerenti” disponendo altresì “che entrambe le parti restituiscano le somme rispettivamente conseguite in virtù della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di data 18.11.2008, per capitale, interessi e spese di lite, con aggravio degli interessi legali maturati da ciascun pagamento”).
pag. 3/9 L'opponente chiedeva di dichiarare la nullità/inefficacia del precetto assumendo la violazione dell'art.480 c.p.c. tenuto conto che gli interessi risultavano calcolati in modo difforme dal titolo e violazione dell'art. 474 c.p.c. in quanto il credito doveva ritenersi non liquido per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Si costituiva ritualmente l'opposta chiedendo rigetto dell'opposizione in Parte_1 quanto infondata. L'opposta rilevava come il titolo risultava chiaro e il credito residuo dovuto era pari all'importo precettato di euro 2.180.672,22 tenuto conto del capitale e degli interessi moratori con capitalizzazione
Evidenziava come non vi era alcun contrasto tra motivazione e dispositivo e che le
“fatture inerenti” indicate nel titolo erano quelle prodotte in primo grado (numeri 69-
399).
Con la sentenza n.2397/2023 il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto di ad agire esecutivamente e la Parte_1 condannava alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, premessa l'insussistenza del ravvisato contrasto tra motivazione e dispositivo del titolo esecutivo, riteneva fondata, seppure per ragioni diverse da quelle prospettate dall'opponente, la doglianza posta alla base del primo motivo di opposizione, ovvero quella per cui secondo cui gli interessi sono stati calcolati in difformità rispetto alle previsioni del titolo, e dunque in violazione dell'art. 480 c.p.c.. rilevando come illegittimamente il precetto applicava la capitalizzazione annuale degli interessi ex art. 1283 c.c. senza titolo e calcolava interessi moratori su crediti da bonus.
Evidenziava che non vi era alcun credito residuo posto che il pagamento di euro Contr 1.215.098,00 effettuato da el 2009 costituiva un acconto sul credito accertato che il residuo credito per bonus era pari ad 159.198,36 oltre interessi legali per circa
27.374,00 rilevando conseguentemente che tale importo risultava inferiore a quanto aveva già incassato (pari ad euro 1.250.267,07). Parte_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2397/23 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già Parte_1 proposte in primo grado e il rigetto dell'opposizione a precetto. pag. 4/9 Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame con Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con il primo motivo d'impugnazione l'LA lamenta la mancata applicazione da parte del giudice di prime cure di quanto statuito dalla sentenza n.172/2023 della Corte
d'Appello di Venezia resa tra le medesime parti e relativa ad un precedente precetto assumendo che detta pronuncia, passata in giudicato, forniva i principi interpretativi del titolo esecutivo (sentenza Corte d 'Appello n.1976/2018) disattesi dal giudice di prime cure. L'LA allega che da tale pronuncia si desume “a) che alla data della proposizione della domanda giudiziale del 20.10.2007 il credito della era Parte_1 in misura superiore all'importo di euro 1.270.538,59, dovendo questo essere ancora maggiorato degli interessi moratori ex DLgs. n.231/02 maturati sulle fatture inerenti dalla data di scadenza di ciascuna di esse ; b) che dalla data della proposizione della domanda giudiziale del 20.10.2007 decorrono sull'intero credito gli interessi moratori ex DLgs. n.231/02 ; c) che la somma complessivamente dovuta, come riconosciuta in sentenza (euro 1.270.538,59 oltre interessi moratori), deve essere prima ricalcolata all'attualità maggiorata degli interessi moratori e poi la somma risultante va decurtata di quella relativa ai pagamenti medio tempore intervenuti maggiorata dei soli interessi legali sull'importo da restituire (da non considerarsi quale anticipazione in corso di causa)” (così nell'atto di appello).
Con il secondo motivo d'impugnazione l'LA censura la motivazione della sentenza ove non ha riconosciuto il diritto al calcolo degli interessi moratori sulla somma residua di euro 159.198,39 quale sorte capitale risultante dalle altre voci di credito per bonus/azioni dalla data della domanda giudiziale ex art.4 lett.a) e b) del d.lgs. n.231/2002.
Quale terzo motivo d'impugnazione l'LA censura la sentenza per violazione dell'art.1283 c.c. e dell'art.113 cpc assumendo il diritto alla capitalizzazione degli pag. 5/9 interessi scaduti ex art.1283 c.c. sul credito per sorte capitale assumendo che la capitalizzazione spetta ope legis a prescindere dalla domanda
Ragioni della decisione
L'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
La prima censura svolta dall'LA rispetto l'impugnata sentenza è infondata.
Diversamente da quanto opinato dall'LA la sentenza n.172/2023 si è limitata a sancire che il creditore può intimare il pagamento di una somma anche inferiore al dovuto, come avvenuto nel precetto oggetto di tale giudizio ove la determinazione degli interessi risultava comunque corretta essendo stata indicata- ai fini del computo- la data della domanda giudiziale, data successiva a quella delle fatture indicate nel titolo.
In proposito va evidenziato che, come già sottolineato dal giudice di prime cure, nell'ambito del giudizio di opposizione al primo precetto non erano state sollevate contestazioni relative alla capitalizzazione ex art.1283 c.c. e all'applicazione degli interessi moratori sul credito da bonus sicchè non può ritenersi formato alcun giudicato sul punto.
Quanto alla censura dell'impugnata pronuncia ove ha rilevato la non debenza degli interessi moratori sulla somma residua di euro 159.198,39 quale sorte capitale risultante dalle altre voci di credito per bonus stante l'assenza delle fatture relative ai crediti per bonus e la mancata prova che avesse in proposito formulato una specifica Parte_1 domanda va rilevato come la doglianza risulta fondata. Come allegato dall'LA risulta infatti dalla documentazione in atti (allegato n.7 alla comparsa di costituzione in primo grado) che sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Contr introduttivo del giudizio di merito del 20.10.2007 chiese di condannare Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 9.508.820,60 o il diverso ritenuto all'esito del giudizio a titolo di riconoscimenti/sconti, azioni e bonus contrattualmente pattuiti e poi Contr non riconosciuti da oltre interessi moratori convenzionali ai sensi del d.ls.n.231/2022. Né sul punto rileva la mancata espressa previsione della debenza di tali interessi nel titolo esecutivo tenuto conto che trattandosi pacificamente di transazioni commerciali gli stessi risultando gli stessi dovuti per legge ex art.4 DLgs. n.231/02 ed ex art.1224 c.c. dalla data della proposizione della domanda ( nel caso di specie
20.10.2007) .Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie pag. 6/9 nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (cfr.
Cass. civ. n.28413/2024 e già 14911/2019). Risultava pertanto sussistente il diritto dell'ingiungente a richiedere gli interessi moratori dalla domanda giudiziale
(20.10.2007) anche sulla somma di euro 159.198,40
Ciò posto va rilevato come del tutto infondata è la richiesta alla corresponsione degli interessi capitalizzati (di cui al terzo motivo d'impugnazione).
Come correttamente statuito dal giudice di prime cure e già evidenziato dalla Suprema
Corte l'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessi principali, la cui proposizione non può desumersi dal generico contesto dell'attività processuale delle parti (cfr.
Cass.civ. n.21935/2023).
Tanto premesso rileva il Collegio come l'appello va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza seppure per motivazione in parte corretta tenuto conto che al momento della notifica del precetto (26 ottobre 2021) non sussisteva alcun credito in capo a per il quale procedere esecutivamente Parte_1
In proposito va infatti rilevato come con il precetto notificato 26.10.2021 ha Parte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di euro 2.180.026,38 alla data del
30.11.2020 così determinata:“applicando sulla sorta capitale di euro 1.270.538,59 gli interessi moratori al tasso ex art.5 DLgs. n.231/02 maturati sulle fatture inerenti dal
2004 (come già riportati nella consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del 1' grado del giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Verona di cui alla Sentenza
n.641/2014), alla data del 30.12.2007 il credito comprensivo di detti interessi ammontava ad euro 1.706.622,63, di cui euro 436.084,04 quali interessi di mora maturati anno per anno sulle singole poste attive di credito vantate nei confronti delle varie società del gruppo ( Skoda, e VIc) : Applicando, CP_5 CP_6 CP_1 quindi, su tale somma di euro 1.706.622,63 la capitalizzazione annuale ai sensi pag. 7/9 dell'art.1283 c.c., il credito complessivo maturato da calcolato dal Parte_1
31.12.2007 alla data del 30.11.2020, ammonta ad euro 4.815.724,09, il tutto analiticamente esplicato nella Tabella 2 che segue, i cui conteggi vengono allegati in calce al presente atto costituendone parte integrante (si precisa che detto calcolo è stato effettuato per difetto, atteso che la capitalizzazione doveva decorrere dalla data di proposizione del giudizio del 20.10.2007 e solo per semplificazione si è provveduto a calcolarlo dal 31.12.20007) “ e poi detraendo 1. l'importo di euro 1.378.069,26 (da Contr restituire a ome stabilito nella sentenza di secondo grado [costituito dalla somma di € 1.215.098,09 oltre € 162.971,26 per interessi legali al 30.11.2020, conseguita da in forza della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 18.11.2008 ] 2. Parte_1
l'importo di euro 1.250.267,07. (di cui 1.095.619,53 + euro 154.647,54 per interessi moratori ex DLgs. n.231/02 maturati su detta somma dal 01.11.2018 al 15.07.2020) assegnato dal Tribunale di Verona, sez. esecuzioni mobiliari, nel procedimento di pignoramento presso terzi Rg. n.2776/2019 con Ordinanza di assegnazione del
17.07.2020 e 3. l'ulteriore importo di euro 7.361,38 costituito dalle spese processuali liquidate nell'Ordinanza ex art.702 bis del Tribunale di Verona del 06.10.2021”.
Ebbene sulla base di quanto sopra evidenziato poichè il credito vantato da Parte_1 comprensivo degli interessi moratori è complessivamente pari ad euro 1.706.622,63 – stante l' illegittimità della somma intimata a titolo di capitalizzazione annuale ex art.1283 c.c. come più sopra esposto – gli importi in detrazione risultano complessivamente maggiori in quanto pari ad euro 2.635.697,71 (1.378.069,26
+1.250.267,07+7.361,38) e conseguentemente tenuto conto delle somme già percepite non residuava alcun ulteriore credito in capo a sulla base del titolo esecutivo Parte_1 costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1976/2018
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'LA
atteso il rigetto dell'impugnazione, spese che vengono Parte_1 liquidate, secondo il dm n.55/2014 e in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 2.000.001,00 a euro 4.000.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e pag. 8/9 decisionale effettivamente svolte in euro 31.283,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'LA . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
2397/2023 pubblicata il 11.12.2023 del Tribunale di Verona, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 31.283,00 per compensi oltre
[...] rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'LA Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1017/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) in persona del liquidatore e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. con l'Avv. Gianni Emilio Iacobelli
Appellante
Contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con gli avv.ti Fulvio Pastore Alinante, Luigi Zumbo e
AR EC
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. Appello avverso la sentenza
n.2397/2023 del Tribunale di Verona pubblicata in data 11 dicembre 2023.
CONCLUSIONI
Per parte LA
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così provvedere: Contr
1. Rigettare, nel merito, l'opposizione proposta (in 1° grado da ) perché del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
2. In ogni caso, accertare che alla data del 20.10.2007, di proposizione del giudizio presupposto, il credito della come disposto nella Sentenza n.1976/2018 Parte_1 della Corte di Appello di Venezia, comprensivo degli interessi calcolati al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza dei termini di pagamento fissati nelle fatture inerenti era pari ad euro 1.706.622,63 (costituita per euro 1.270.538,59 a titolo di sorta capitale ed euro 436.084,04 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs.
n.231/02 maturati sino a quel momento) ovvero, in subordine, pari ad euro
1.445.028,05, di cui euro 1.111.340,20 a titolo di sorta capitale su fatture (69-399), euro
171.013,10 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n.231/02 maturati sino a quel momento sulle fatture inerenti ed euro 159.198,40 a titolo di riconoscimenti/sconti, azioni e bonus contrattualmente pattuiti, o del diverso importo, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale adito vorrà ritenere dovuto all'esito del giudizio, anche a seguito di
CTU e che su detto importo maturano, ope legis, gli interessi moratori al tasso di cui al
D.Lgs. n.231/02 e la capitalizzazione annuale ai sensi dell'art.1283 c.c.;
3.Conseguentemente accertare il diritto di al pagamento Parte_1 da parte di della somma di euro 2.180.672,22, alla data del 30.11.2020 oltre CP_3 interessi moratori capitalizzati dal 1.12.2020, ovvero, in via subordinata, del diverso importo di euro 1.824.503,08 oltre interessi moratori capitalizzati dal 25.1.22 o di quello diverso, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale adito vorrà ritenere dovuto a seguito di CTU sino all'esito del giudizio, ovvero in ulteriore subordine nell'importo di euro 774.419,23 calcolato alla data del 06.06.2024, oltre interessi moratori dal 7.6.2024 al soddisfo;
4. condannare l'opponente società al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA.
Ove ritenuto dall'adita Corte, disporsi CTU per l'accertamento alla data del 20.10.2007 del credito vantato dalla secondo quanto disposto nella Sentenza Parte_1
n.1976/2018 della Corte di Appello di Venezia, come indicato in atti e in precedenza e cioè costituito per euro 1.111.340,20 a titolo di sorta capitale su fatture inerenti (69-399 allegate) “oltre interessi calcolati al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza dei termini di pagamento fissati nelle fatture inerenti” sino al
20.10.2007 e per euro 159.198,39 quale sorte capitale ulteriore risultante dalle altre voci pag. 2/9 di credito indicate nella sentenza di 1° grado a pag.15-16 e conseguentemente determinare la somma ancora dovuta in favore dell'opposta Parte_2 applicando da tale data (20.10.2007), sull'intero importo così risultante, il tasso di interesse moratorio/commerciale di cui all'art.5 del D.Lgs. n.231/02, nonché la capitalizzazione annuale ex art.1283 c.c. sino all'attualità, decurtando, infine, dalla complessiva somma risultante dovuta gli acconti medio tempore ricevuti di euro
1.215.098,00, da maggiorarsi degli interessi legali dal 06.01.2009, e di euro
1.250.267,07
Per parte appellata.
Voglia, pertanto, la Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
(1) nel merito: rigettare l'appello formulato da per i motivi esposti in atti, e Parte_1 con esso la richiesta di ammissione di mezzi di prova e consulenza tecnica d'ufficio; in ogni caso, respingere tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
(2) condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali tutte, anche nel presente grado di giudizio
[...]
Contr (di seguito per brevità anche solo con atto di Controparte_4 citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al precetto notificato in data
26.10.2021 per il pagamento di complessivi euro 2.180.672,22 in favore di
[...]
(di seguito per brevità anche solo sulla base del titolo Parte_1 Parte_1 esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1976/2018 ( che prevedeva la condanna di al pagamento in favore di Controparte_1
“della minor sorte capitale di € 1.270.538,59, oltre Parte_1 interessi calcolati al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza dei termini di pagamento fissati nelle fatture inerenti” disponendo altresì “che entrambe le parti restituiscano le somme rispettivamente conseguite in virtù della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di data 18.11.2008, per capitale, interessi e spese di lite, con aggravio degli interessi legali maturati da ciascun pagamento”).
pag. 3/9 L'opponente chiedeva di dichiarare la nullità/inefficacia del precetto assumendo la violazione dell'art.480 c.p.c. tenuto conto che gli interessi risultavano calcolati in modo difforme dal titolo e violazione dell'art. 474 c.p.c. in quanto il credito doveva ritenersi non liquido per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Si costituiva ritualmente l'opposta chiedendo rigetto dell'opposizione in Parte_1 quanto infondata. L'opposta rilevava come il titolo risultava chiaro e il credito residuo dovuto era pari all'importo precettato di euro 2.180.672,22 tenuto conto del capitale e degli interessi moratori con capitalizzazione
Evidenziava come non vi era alcun contrasto tra motivazione e dispositivo e che le
“fatture inerenti” indicate nel titolo erano quelle prodotte in primo grado (numeri 69-
399).
Con la sentenza n.2397/2023 il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto di ad agire esecutivamente e la Parte_1 condannava alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, premessa l'insussistenza del ravvisato contrasto tra motivazione e dispositivo del titolo esecutivo, riteneva fondata, seppure per ragioni diverse da quelle prospettate dall'opponente, la doglianza posta alla base del primo motivo di opposizione, ovvero quella per cui secondo cui gli interessi sono stati calcolati in difformità rispetto alle previsioni del titolo, e dunque in violazione dell'art. 480 c.p.c.. rilevando come illegittimamente il precetto applicava la capitalizzazione annuale degli interessi ex art. 1283 c.c. senza titolo e calcolava interessi moratori su crediti da bonus.
Evidenziava che non vi era alcun credito residuo posto che il pagamento di euro Contr 1.215.098,00 effettuato da el 2009 costituiva un acconto sul credito accertato che il residuo credito per bonus era pari ad 159.198,36 oltre interessi legali per circa
27.374,00 rilevando conseguentemente che tale importo risultava inferiore a quanto aveva già incassato (pari ad euro 1.250.267,07). Parte_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2397/23 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già Parte_1 proposte in primo grado e il rigetto dell'opposizione a precetto. pag. 4/9 Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame con Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con il primo motivo d'impugnazione l'LA lamenta la mancata applicazione da parte del giudice di prime cure di quanto statuito dalla sentenza n.172/2023 della Corte
d'Appello di Venezia resa tra le medesime parti e relativa ad un precedente precetto assumendo che detta pronuncia, passata in giudicato, forniva i principi interpretativi del titolo esecutivo (sentenza Corte d 'Appello n.1976/2018) disattesi dal giudice di prime cure. L'LA allega che da tale pronuncia si desume “a) che alla data della proposizione della domanda giudiziale del 20.10.2007 il credito della era Parte_1 in misura superiore all'importo di euro 1.270.538,59, dovendo questo essere ancora maggiorato degli interessi moratori ex DLgs. n.231/02 maturati sulle fatture inerenti dalla data di scadenza di ciascuna di esse ; b) che dalla data della proposizione della domanda giudiziale del 20.10.2007 decorrono sull'intero credito gli interessi moratori ex DLgs. n.231/02 ; c) che la somma complessivamente dovuta, come riconosciuta in sentenza (euro 1.270.538,59 oltre interessi moratori), deve essere prima ricalcolata all'attualità maggiorata degli interessi moratori e poi la somma risultante va decurtata di quella relativa ai pagamenti medio tempore intervenuti maggiorata dei soli interessi legali sull'importo da restituire (da non considerarsi quale anticipazione in corso di causa)” (così nell'atto di appello).
Con il secondo motivo d'impugnazione l'LA censura la motivazione della sentenza ove non ha riconosciuto il diritto al calcolo degli interessi moratori sulla somma residua di euro 159.198,39 quale sorte capitale risultante dalle altre voci di credito per bonus/azioni dalla data della domanda giudiziale ex art.4 lett.a) e b) del d.lgs. n.231/2002.
Quale terzo motivo d'impugnazione l'LA censura la sentenza per violazione dell'art.1283 c.c. e dell'art.113 cpc assumendo il diritto alla capitalizzazione degli pag. 5/9 interessi scaduti ex art.1283 c.c. sul credito per sorte capitale assumendo che la capitalizzazione spetta ope legis a prescindere dalla domanda
Ragioni della decisione
L'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
La prima censura svolta dall'LA rispetto l'impugnata sentenza è infondata.
Diversamente da quanto opinato dall'LA la sentenza n.172/2023 si è limitata a sancire che il creditore può intimare il pagamento di una somma anche inferiore al dovuto, come avvenuto nel precetto oggetto di tale giudizio ove la determinazione degli interessi risultava comunque corretta essendo stata indicata- ai fini del computo- la data della domanda giudiziale, data successiva a quella delle fatture indicate nel titolo.
In proposito va evidenziato che, come già sottolineato dal giudice di prime cure, nell'ambito del giudizio di opposizione al primo precetto non erano state sollevate contestazioni relative alla capitalizzazione ex art.1283 c.c. e all'applicazione degli interessi moratori sul credito da bonus sicchè non può ritenersi formato alcun giudicato sul punto.
Quanto alla censura dell'impugnata pronuncia ove ha rilevato la non debenza degli interessi moratori sulla somma residua di euro 159.198,39 quale sorte capitale risultante dalle altre voci di credito per bonus stante l'assenza delle fatture relative ai crediti per bonus e la mancata prova che avesse in proposito formulato una specifica Parte_1 domanda va rilevato come la doglianza risulta fondata. Come allegato dall'LA risulta infatti dalla documentazione in atti (allegato n.7 alla comparsa di costituzione in primo grado) che sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Contr introduttivo del giudizio di merito del 20.10.2007 chiese di condannare Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 9.508.820,60 o il diverso ritenuto all'esito del giudizio a titolo di riconoscimenti/sconti, azioni e bonus contrattualmente pattuiti e poi Contr non riconosciuti da oltre interessi moratori convenzionali ai sensi del d.ls.n.231/2022. Né sul punto rileva la mancata espressa previsione della debenza di tali interessi nel titolo esecutivo tenuto conto che trattandosi pacificamente di transazioni commerciali gli stessi risultando gli stessi dovuti per legge ex art.4 DLgs. n.231/02 ed ex art.1224 c.c. dalla data della proposizione della domanda ( nel caso di specie
20.10.2007) .Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie pag. 6/9 nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (cfr.
Cass. civ. n.28413/2024 e già 14911/2019). Risultava pertanto sussistente il diritto dell'ingiungente a richiedere gli interessi moratori dalla domanda giudiziale
(20.10.2007) anche sulla somma di euro 159.198,40
Ciò posto va rilevato come del tutto infondata è la richiesta alla corresponsione degli interessi capitalizzati (di cui al terzo motivo d'impugnazione).
Come correttamente statuito dal giudice di prime cure e già evidenziato dalla Suprema
Corte l'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessi principali, la cui proposizione non può desumersi dal generico contesto dell'attività processuale delle parti (cfr.
Cass.civ. n.21935/2023).
Tanto premesso rileva il Collegio come l'appello va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza seppure per motivazione in parte corretta tenuto conto che al momento della notifica del precetto (26 ottobre 2021) non sussisteva alcun credito in capo a per il quale procedere esecutivamente Parte_1
In proposito va infatti rilevato come con il precetto notificato 26.10.2021 ha Parte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di euro 2.180.026,38 alla data del
30.11.2020 così determinata:“applicando sulla sorta capitale di euro 1.270.538,59 gli interessi moratori al tasso ex art.5 DLgs. n.231/02 maturati sulle fatture inerenti dal
2004 (come già riportati nella consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del 1' grado del giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Verona di cui alla Sentenza
n.641/2014), alla data del 30.12.2007 il credito comprensivo di detti interessi ammontava ad euro 1.706.622,63, di cui euro 436.084,04 quali interessi di mora maturati anno per anno sulle singole poste attive di credito vantate nei confronti delle varie società del gruppo ( Skoda, e VIc) : Applicando, CP_5 CP_6 CP_1 quindi, su tale somma di euro 1.706.622,63 la capitalizzazione annuale ai sensi pag. 7/9 dell'art.1283 c.c., il credito complessivo maturato da calcolato dal Parte_1
31.12.2007 alla data del 30.11.2020, ammonta ad euro 4.815.724,09, il tutto analiticamente esplicato nella Tabella 2 che segue, i cui conteggi vengono allegati in calce al presente atto costituendone parte integrante (si precisa che detto calcolo è stato effettuato per difetto, atteso che la capitalizzazione doveva decorrere dalla data di proposizione del giudizio del 20.10.2007 e solo per semplificazione si è provveduto a calcolarlo dal 31.12.20007) “ e poi detraendo 1. l'importo di euro 1.378.069,26 (da Contr restituire a ome stabilito nella sentenza di secondo grado [costituito dalla somma di € 1.215.098,09 oltre € 162.971,26 per interessi legali al 30.11.2020, conseguita da in forza della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 18.11.2008 ] 2. Parte_1
l'importo di euro 1.250.267,07. (di cui 1.095.619,53 + euro 154.647,54 per interessi moratori ex DLgs. n.231/02 maturati su detta somma dal 01.11.2018 al 15.07.2020) assegnato dal Tribunale di Verona, sez. esecuzioni mobiliari, nel procedimento di pignoramento presso terzi Rg. n.2776/2019 con Ordinanza di assegnazione del
17.07.2020 e 3. l'ulteriore importo di euro 7.361,38 costituito dalle spese processuali liquidate nell'Ordinanza ex art.702 bis del Tribunale di Verona del 06.10.2021”.
Ebbene sulla base di quanto sopra evidenziato poichè il credito vantato da Parte_1 comprensivo degli interessi moratori è complessivamente pari ad euro 1.706.622,63 – stante l' illegittimità della somma intimata a titolo di capitalizzazione annuale ex art.1283 c.c. come più sopra esposto – gli importi in detrazione risultano complessivamente maggiori in quanto pari ad euro 2.635.697,71 (1.378.069,26
+1.250.267,07+7.361,38) e conseguentemente tenuto conto delle somme già percepite non residuava alcun ulteriore credito in capo a sulla base del titolo esecutivo Parte_1 costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1976/2018
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'LA
atteso il rigetto dell'impugnazione, spese che vengono Parte_1 liquidate, secondo il dm n.55/2014 e in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 2.000.001,00 a euro 4.000.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e pag. 8/9 decisionale effettivamente svolte in euro 31.283,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'LA . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
2397/2023 pubblicata il 11.12.2023 del Tribunale di Verona, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 31.283,00 per compensi oltre
[...] rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'LA Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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