Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3531/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. PUTELLI SCRINZI FEDERICA, con elezione di domicilio in BORGO
RONCHINI 9 PARMA presso e nello studio dell'avv. PUTELLI SCRINZI FEDERICA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. CANTONI ANDREA, con elezione di domicilio in VIALE TOSCHI, 15 PARMA, presso e nello studio dell'avv. CANTONI ANDREA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 18
Conclusioni per parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1)
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai IGnori e Parte_1 CP_1
in Napoli in data 17.10.2002, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Napoli,
[...]
Atto n. 133, Parte 1 Sez, U dell'anno 2002, Registro degli Atti di Matrimonio dell'Anno 2002, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stato registrato l'atto di matrimonio di procedere all'annotazione della emananda Sentenza, disponendo alla Cancelleria la trasmissione della copia, e disponendo altresì che la moglie riacquisti il proprio cognome non usufruendo più di quello del marito. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ognuno di stabilire la propria residenza. 2) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con più ampio diritto di visita del padre dei figli minori: nata in Per_1
Casalmaggiore (CR) il 21.04.2013 (C.F. ) e nato in [...] C.F._3 Per_2
(CR) il 16.01.2017 (C.F. . Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più C.F._4 importanti nell'interesse dei minori relative all'educazione, alla religione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli stessi. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la propria responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Ciascun genitore si impegna nei propri periodi di competenza a curare l'istruzione dei minori, nonché a garantire le comunicazioni telefoniche quotidiane dei minori con l'altro genitore anche nei periodi di vacanza. 3) Il padre IG. terrà con sé i Parte_1
figli previo preavviso e coordinamento in relazione agli impegni scolastici dei minori e lavorativi sia del padre che della madre, e comunque secondo i periodi di seguito indicati, e segnatamente: - Rilevato che il IG. è assunto presso la società con contratto a tempo indeterminato a Parte_1 CP_2
tempo pieno che prevede attività lavorativa anche nelle giornate di sabato e domenica, con periodi di riposo compensativi e con fascia oraria 00.00 – 24.00 secondo la turnistica aziendale, i minori resteranno con il padre tre giorni (infrasettimanali e/o festivi) con 2 pernottamenti alla settimana, da concordare ogni venerdì sera/ sabato mattina e comunque a seguito della comunicazione della turnistica aziendale settimanale dell'azienda del IG. allo stesso. 4) Durante le vacanze natalizie, Parte_1
ciascun genitore ad anni alternati, trascorrerà con i figli i seguenti periodi: – dal giorno della chiusura pagina 2 di 18 della scuola per le vacanze natalizie, sino al giorno 30 dicembre (ore 10.00 del mattino) con un genitore;
dal 30 dicembre (ore 10.00) sino alle ore 19.00 del giorno precedente alla riapertura della scuola con l'altro genitore. Durante le vacanze Pasquali, i minori trascorreranno con il padre/ la madre il giorno di Pasqua ed i due giorni precedenti e con la madre/ il padre quello del Lunedì dell'Angelo ed i due giorni successivi e viceversa, ad anni alterni, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori. Nel periodo delle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno due settimane anche non consecutive nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente i periodi di ferie che trascorreranno con i figli entro il 31 maggio di ogni anno tenuto conto anche delle eIGenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e della casa materna/paterna di entrambe le parti, nonchè i rispettivi recapiti dove porteranno la i figli, indicando precisamente la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) e per il giorno di compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale fra i genitori (salvo diversa volontà dei genitori di voler/poter festeggiare insieme il compleanno dei minori). Nei giorni sopra indicati, ciascun genitore trascorrerà con i figli la giornata dalle ore 10.00 alle ore 20.00. I genitori, nei periodi di rispettiva competenza in cui sono con i minori, laddove dovessero allontanarsi dalla Regione di residenza o recarsi all'estero con i minori, dovranno previamente avvisare l'altro genitore sullo spostamento che si voglia effettuare con congruo anticipo e, nel caso di allontanamento dall'Italia, con un preavviso di almeno 15 giorni. 5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1
, a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 300,00= CP_1
(trecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla IG.ra ; tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT previsto CP_1
ex lege. 6) Le spese straordinarie relative ai figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, purché debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico, non necessiteranno di preventivo consenso fra le parti le seguenti spese: medico-specialistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, le spese relative ad acquisto di medicinali;
tasse imposte e costi di iscrizione all'asilo, alla scuola pubblica, ed in seguito università statali, libri scolastici ed altri strumenti di studio, mensa scolastica, trasporto pubblico da e per la scuola, dopo scuola, attività ludico-sportive di non rilevante pagina 3 di 18 impegno finanziario centri estivi ad iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (per es. Colonie)
e luoghi assimilati, gite scolastiche e centri vacanza che non importino una spesa complessiva superiore a € 50,00 =. Dovranno, invece, essere previamente concordate fra le parti, le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private e di seguito università private;
corsi di pratica sportiva con attrezzature e spese accessorie di rilevante impegno finanziario ed agonistico;
corsi di educazione musicale che comportino la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali;
lezioni private di sostegno;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche, viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali che importino una spesa complessiva superiore a € 50,00. Il rimborso da parte di un genitore all'altro dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta scritta di pagamento pervenuta a mezzo mail e/o sms da colui che ha sostenuto l'esborso. 7) Il IG. rimarrà obbligato a Parte_1 corrispondere i suddetti contributi nell'interesse dei figli minori fintanto che gli stessi non avranno raggiunto la maggiore età e comunque fino all'avvenuto raggiungimento da parte di questi di una stabile indipendenza economica pari alla percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita. 8) L'immobile, sito in Colorno in Via Napoli n. 4, in comproprietà fra i coniugi e gravato da mutuo cointestato Unicredit Banca Spa per la somma di € 100.000,00, cui i coniugi non stanno mensilmente facendo fronte, venga posto in vendita nel termine di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso ad un prezzo congruo sulla base delle valutazioni di almeno 3 agenzie immobiliari della zona ed il ricavato della vendita venga suddiviso al 50% tra i comproprietari, al netto delle eventuali tasse gravanti sulla abitazione. In alternativa, entrambi i coniugi potranno decidere di rilevare l'immobile liquidando la quota dell'altro comproprietario (ferme restando le imputazioni per tasse dianzi citate), sulla base di un valore dell'immobile determinato, salvo diverso accordo, secondo la media di almeno 3 agenzie immobiliari come sopra evidenziato. Qualora uno dei comproprietari rifiutasse ingiustificatamente di accettare la proposta di acquisto formulata da dei potenziali acquirenti pari alla somma cui è stata messa in vendita la casa, dovrà corrispondere all'altro una penale di €
10.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno e fermo restando ogni diritto in capo al comproprietario adempiente, ivi compreso quello di procedere a divisione giudiziale. Nelle more della vendita e fintanto che la IG.ra non si trasferirà presso l'immobile di cui ha fatto CP_1 CP_3
richiesta, la detta abitazione permarrà nel possesso della IG.ra . 9) Nulla è dovuto da parte del CP_1
IG. in favore della IG.ra quale concorso al mantenimento della stessa, essendo la Parte_1 CP_1
pagina 4 di 18 stessa economicamente autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio sostentamento. 10) I coniugi non richiedono l'uno all'altro alcun assegno divorzile, rimanendo validi gli impegni di natura patrimoniale pattuiti ai punti che precedono. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.”
Conclusioni per parte resistente: “1) Pronunciare immediatamente, ai sensi del art. 3, comma 3 lett. b, della L. 1/12/1970 n.898, come modificato dalla L.74/87, sentenza parziale di scioglimento del matrimonio contratto in Napoli, il 17.10.2022 tra il IGnor e la IGnora Parte_1 CP_1
trascritto negli atti di matrimonio del comune di Napoli, n. 133 Parte 1 Sez. U. e
[...] conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenza di cui al R.D. 9 luglio 1939
n.1238 e successive modificazioni;
2) Disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso, ai sensi della Legge 8/2/2006 n. 54 con residenza dei figli presso l'abitazione materna sita in Colorno alla Via Torino n. 4 e diritto del padre a vedere e tenere i figli con se secondo il seguente programma: - i figli minorenni trascorreranno con il padre a settimane alterne, i fine settimana dal sabato, a decorrere dall'orario di uscita da scuola dei ragazzi ( durante i periodi di sospensione dell'attività il padre andrà a prendere i figli minorenni la mattina alle ore 9:00) al lunedì mattina allorché i figli verranno accompagnati a scuola (ovvero presso l'abitazione materna); la settimana che non prevede il fine settimana con il padre, i figli minorenni trascorreranno con lo stesso 3 giorni feriali alla settimana da concordarsi tra i coniugi compatibilmente con gli impegni lavorativi e con gli impegni scolastici, extrascolastici, ludici e ricreativi dei ragazzi;
- i figli minorenni trascorreranno con il padre
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da determinarsi in accordo con la madre;
- i coniugi di comune accordo decidono che, per l'anno in corso, i primi 15 giorni consecutivi del mese di agosto i ragazzi trascorreranno le vacanze estive con la madre e di seguito con il padre;
- I genitori si dichiarano disponibili, a fronte di espressa richiesta dei propri figli, a favorire la visita dell'altro nei periodi di loro spettanza e si impegnano con la massima disponibilità e buon senso a gestire orari ed imprevisti di ogni tipo;
- Per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno le relative settimane alternativamente con il padre e la madre le seguenti festività: 24/12 e 25/12 con il padre, il
31/12 ed il 01/01 con la madre;
eventuali cambiamenti inerenti alle modalità dell'esercizio di visita potranno essere adottate secondo le eIGenze dei minori e previo accordo fra i genitori;
- I minori trascorreranno alternativamente con i genitori le vacanze pasquali stabilendo che il genitore che pagina 5 di 18 trascorrerà il periodo su esposto nel corso dell'anno garantirà all'altro la spettanza dei figli minori per l'anno successivo;
- Qualora si presentasse l'eIGenza per la quale il genitore affidatario per il periodo non possa ottemperare al suo compito, richiedendo il supporto dell'altro genitore, tale condizione non va a mutare quanto stabilito per le vacanze;
- i diritti di visita e frequentazione non dovranno, in alcun modo, ostacolare gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
3) A titolo di concorso per il mantenimento dei figli, il IG. corrisponderà alla IG.ra un contributo mensile di Parte_1 CP_1
euro 450,00 (quattrocentocinquanto/00), da versare ogni 15 del mese con modalità da concordarsi tra le parti;
tale cifra sarà soggetta agli aumenti annuali secondo gli indici ISTAT;
4) Per ciò che riguarda le spese straordinarie relative ai figli, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scolastiche, mediche mutuabili e non mutuabili dal SSN, anche odontoiatriche ed oculistiche, nonché i costi per attività ricreative e sportive che si renderanno di volta in volta necessarie e saranno preventivamente concordate tra i genitori, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto i coniugi si impegnano a restituire all'anticipatario il 50% dell'esborso previa esibizione del giustificativo di spesa;
5) Si precisa che le spese straordinarie che prevedono un esborso superiore all' esborso di € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate dai genitori ed, in caso di mancato accordo, il genitore anticipatario non avrà diritto al rimborso;
i) i coniugi acconsentono espressamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per i figli, fermo restando il dovere di comunicazione in capo ad entrambi in caso di viaggi in Italia o all'estero; Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.9.2022 adiva il Tribunale di Parma allegando Parte_1
che: in data 17.10.2002 aveva contratto matrimonio con;
dall'unione erano nati Controparte_1
quattro figli, in data 16.9.2004, il 12.9.2006, il 21.4.2013 e , in Per_3 Per_4 Per_1 Per_2
data 16.1.2017; con decreto del 1.10.2020 il Tribunale di Parma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo che i figli rimanessero affidati ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre a fine settimana alternati, oltre a tre giorni infrasettimanali nelle settimane in cui il weekend sarebbe stato di spettanza materna;
inoltre, era stato disposto che egli corrispondesse alla IG.ra la somma mensile di euro 450,00 per il CP_1
mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
poco dopo l'omologa dell'accordo erano iniziati i primi problemi nella frequentazione tra lui e i figli, tanto che egli incontrava e Per_3
pagina 6 di 18 solo sporadicamente;
la IG.ra non si occupava adeguatamente dei figli, che spesso Per_4 CP_1
venivano lasciati soli, e non era in grado di dare loro regole sull'utilizzo di videogiochi e cellulare;
proprio perché non sorvegliato dalla madre, aveva fatto numerose assenze a scuola ed era Per_4
stato bocciato;
egli lavorava come operaio per e percepiva una retribuzione mensile di CP_2
euro 1.340,87; era gravato da due finanziamenti, contratti in costanza di matrimonio per far fronte alle eIGenze familiari, l'uno con rata mensile di euro 199,00 e l'altro con rata di euro 154,00; la IG.ra
, nonostante risultasse percettrice di reddito di cittadinanza, in realtà svolgeva l'attività di CP_1
parrucchiera presso la sua abitazione;
egli era rimasto a vivere presso l'immobile di proprietà comune, un tempo adibito a casa familiare, ma non riusciva più a far fronte al pagamento delle rate del mutuo.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale di Parma volesse pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la IG.ra , nonché confermare l'affidamento condiviso dei CP_1
minori, il loro collocamento in via prevalente presso la madre e un calendario di visite che prevedesse incontri con il padre per due giorni ogni settimana, comprensivi di pernotto, da stabilirsi in base ai suoi turni di lavoro. Con riferimento ai provvedimenti economici, il IG. insisteva affinché il suo Parte_1
obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli fosse ridotto a mensili euro 300,00, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 1.12.2022 si costituiva in giudizio la IG.ra deducendo che: il CP_1
IG. era sempre stato contrario a che ella svolgesse attività lavorativa;
soltanto dopo la Parte_1
nascita dei primi due figli aveva iniziato ad esercitare attività lavorativa come parrucchiera, ma dopo pochi anni era stata costretta a licenziarsi su pressioni del marito;
il calendario di visite tra il padre e i figli, così come stabilito nel decreto di omologa, non veniva mai rispettato dal IG. , che si Parte_1
limitava ad incontrarli soltanto per poche ore, sporadicamente, e senza che i figli pernottassero mai presso di lui;
ella aveva ricevuto un'intimazione di sfratto per morosità e avrebbe dovuto lasciare l'immobile nel quale viveva con i figli;
tale situazione era stata causata anche da una mancata regolare contribuzione al mantenimento dei figli da parte del IG. che aveva omesso di versarle la Parte_1
somma di euro 3.270,00 dal 1.1.2021 al 30.9.2022. Tanto premesso, la IG.ra aderiva alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedeva di sentir confermare le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
All'esito della comparizione personale dei coniugi innanzi al Giudice delegato dal Presidente, con ordinanza del 9.12.2022 quest'ultimo confermava le condizioni di cui al decreto di omologa della pagina 7 di 18 separazione e dava incarico ai Servizi Sociali per la valutazione delle competenze genitoriali, nonché per l'elaborazione di un calendario di incontri tra il padre e i figli.
Correttamente proseguito il giudizio innanzi al Giudice istruttore e istruita la causa, sotto il profilo della genitorialità, mediante delega ai Servizi Sociali del Comune di Colorno, all'udienza del 17.10.2024 questa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
*** ***
Sulla domanda di divorzio
Alla luce delle difese delle parti, nonché del contegno da queste tenuto lungo tutto l'arco del giudizio, è evidente che non vi sono i presupposti per il mantenimento o la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Inoltre, risulta rispettato il presupposto temporale di cui all'art. 3, L.
n. 898/70, tenuto conto che il Tribunale di Parma ha omologato la separazione personale dei coniugi in data 1.10.2020 (v. doc. n. 4, fascicolo ricorrente). Pertanto, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 17.10.2002 (atto trascritto presso i registri dello Stato civile di
Napoli, atto n. 113, parte I s. sez. U, anno 2002).
Sui profili attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
A fronte del raggiungimento della maggiore età di e rimane da decidere Per_3 Per_4
unicamente sul migliore regime di affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per i due figli minori, . Per_1 Per_2
Come accennato, i profili relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sono stati indagati tramite l'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Colorno. Dall'istruttoria delegata ai Servizi Sociali è emerso un progressivo miglioramento nella gestione del conflitto post separativo, che ad oggi si è assestato su livelli del tutto fisiologici. Le parti hanno dimostrato di saper collaborare nell'interesse dei figli, tanto che hanno autonomamente gestito il problema abitativo che si è venuto a creare dopo l'esecuzione dello sfratto dell'immobile di via Torino, nel quale la madre risiedeva con i figli. Ed infatti, su sollecitazione dei Servizi Sociali, il padre ha accettato di liberare l'immobile in comproprietà di via
Napoli, presso il quale egli si era trasferito a vivere, per lasciarlo alla IG.ra e ai figli. Del CP_1
pari, la IG.ra ha dimostrato di comprendere l'eIGenza del IG. di avere un CP_1 Parte_1
proprio spazio per incontrare i figli, in quanto privo di una soluzione abitativa stabile, e, per questo, nei pagina 8 di 18 weekend di spettanza paterna, gli ha permesso di pernottare nell'immobile di via Napoli, in modo da poter trascorrere del tempo con i figli e di farsi carico delle loro eIGenze.
Non si può non considerare che persistono le difficoltà sperimentate dalle parti, e soprattutto dal padre, ad esercitare compiutamente i doveri discendenti dalla responsabilità genitoriale. Tuttavia, tali fatiche rimangono confinate nella fisiologia, non comportando la necessità di un regime di affidamento eterofamiliare per i minori.
Ed infatti, all'esito dell'indagine sulle capacità genitoriali condotta dalla , è emerso che il CP_4
padre ha importanti difficoltà ad adattarsi ragionevolmente ai cambiamenti che nei figli intervengono con l'età, trovandosi spiazzato di fronte ai loro bisogni più complessi e faticando ad interpretare i loro stati emotivi e a comprenderne i punti di vista, senza incorrere in giudizi, così dimostrando una sostanziale carenza di empia. Tuttavia, pur presentando un profilo genitoriale connotato da pochi fattori protettivi, egli si è sempre interessato autenticamente al benessere e allo sviluppo dei figli, essendo la sua difficoltà nell'interpretare i loro bisogni riconducibile ad una generalizzata mancanza di curiosità ed incapacità di osservare gli stati emotivi e i pensieri altrui.
Del pari, anche la IG.ra ha palesato alcuni fattori di rischio, conseguenti a difficoltà CP_1 nell'adattamento personale, che le generano sofferenza che ella tende a scaricare sui figli, cercando in loro sostegno, così creando una distorsione dei confini generazionali. Anche con riferimento alla IG.ra
, la ha segnalato la presenza di fattori positivi e, in particolare, adeguata conoscenza CP_1 CP_4
delle cure di base per i figli, una buona capacità empatica e una facilità nell'offrire adeguate risposte ai bisogni dei figli.
Si osserva altresì che, come emerso da tutte le relazioni dei Servizi Sociali, e sono Per_1 Per_2
sempre stati bambini sereni ed equilibrati, complice anche quello che i Servizi Sociali hanno definito come “un clima familiare sostanzialmente positivo e comunque privo di criticità IGnificative”.
Nemmeno il personale docente dei minori ha rilevato criticità, tenuto conto che è rientrato anche l'iniziale problema riscontrato con riferimento alle numerose assenze di da scuola, problema Per_1
che non si è più riproposto. Né fattori di preoccupazione sono stati segnalati dall'educatrice domiciliare, che ha seguito il nucleo su espresso incarico del Tribunale.
All'esito dell'indagine, i Servizi Sociali hanno concluso nel senso di mantenere inalterato il regime di affidamento condiviso per i minori, anche a fronte della sensibile diminuzione del livello di conflittualità tra i genitori, nonché la sostanziale assenza di fattori di rischio evolutivo per i figli. Ed
pagina 9 di 18 infatti, pur a fronte di difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale palesate da entrambi i genitori, in larga parte conseguenti a carenze nelle proprie risorse, questi hanno dimostrato di sapere svolgere adeguatamente il loro ruolo genitoriale.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dalle indicazioni fornite dai
Servizi Sociali e che debba quindi essere confermato l'affidamento condiviso di e . I Per_1 Per_2
genitori assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti per i minori, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascuno di essi.
Del pari, deve essere confermato anche il collocamento prevalente dei minori presso la madre, che rappresenta la figura che, da sempre, si fa carico di soddisfare i bisogni quotidiani dei figli e rappresenta per loro il genitore di riferimento.
Non vi è spazio, invece, per assegnare alla IG.ra la casa in comproprietà di via Napoli, CP_1
profilo sul quale, pur in assenza di espressa domanda delle parti, il Tribunale è tenuto a pronunciarsi d'ufficio, non rientrando il diritto all'assegnazione della casa familiare tra i diritti disponibili, essendo istituto previsto nell'esclusivo interesse dei figli a mantenere inalterato l'habitat familiare (v. Cass. sent. n. 10204/19). Ed infatti, non si può non rilevare che l'immobile in comproprietà di via Napoli, dove ad oggi si sono trasferiti la madre e i figli, dal 2017 non assolveva più alla funzione di casa familiare, poiché il nucleo si era trasferito a vivere in un immobile più ampio, condotto in locazione, sito in Colorno, alla via Torino, immobile dal quale il nucleo è stato poi sfrattato per morosità, tanto che nemmeno gli accordi di separazione prevedevano alcunché in tema di assegnazione dell'appartamento di via Napoli.
Per quanto attiene l'immobile in comproprietà tra le parti, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda proposta dal IG. al punto otto delle proprie conclusioni, avente ad oggetto la Parte_1
richiesta di procedere allo scioglimento della comunione sul predetto immobile entro un anno. Ed infatti, tale domanda è stata tardivamente introdotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, cosicché deve esserne dichiarata l'inammissibilità.
Con riferimento agli incontri tra il padre e i figli minori, si ritiene di dover confermare gli accordi in essere tra le parti, che prevedono che i minori vedano il padre per una giornata, con relativo pernotto, a weekend alternati. Come riferito dai genitori ai Servizi Sociali, il padre non usufruisce mai dei tempi di visita infrasettimanali, che peraltro sarebbero diventati difficili da rispettare per il IG. al Parte_1
quale è stata applicata la sanzione della sospensione della patente di guida, perché fermato alla guida in pagina 10 di 18 stato di ebrezza. Come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali, in realtà i tempi di incontro indicati nel decreto di omologa della separazione non sono mai stati rispettati dalle parti, che si sono assestate su questo diverso calendario, che trova però la soddisfazione anche dei minori. Tenuto conto che il IG. ancora non gode di spazi abitativi adeguati ad ospitare i figli, avendo lo stesso locato Parte_1 unicamente una stanza all'interno di un immobile che condivide con altre persone, gli incontri tra il padre e i figli continueranno a svolgersi presso l'immobile di via Napoli, dove il padre si recherà nel weekend di spettanza. È fatto salvo ogni miglior accordo da parte dei genitori. Per quanto riguarda i periodi estivi e festivi, possono continuare a trovare applicazione le regole che i genitori hanno dettato in sede di separazione consensuale.
Sul contributo paterno al mantenimento dei figli
Il principale fattore di contrasto tra le parti è sempre stato la quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, poiché la IG.ra ha insistito per la conferma nella misura di euro CP_1
450,00, come previsto dal decreto di omologa della separazione consensuale, mentre il padre ha chiesto che questo venisse ridotto nella misura di euro 300,00, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al
50%, già in essere. Si aggiunga che all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché nei propri scritti conclusivi, il IG. ha fatto rilevare che nessun contributo può più essere riconosciuto Parte_1 ai figli maggiorenni, poiché ha raggiunto l'autosufficienza economica, lavorando in un bar, Per_3
seppur a tempo parziale, mentre avrebbe deciso di lasciare gli studi e sarebbe impegnato alla Per_4 ricerca di un'occupazione. Dal canto suo la IG.ra ha dedotto che nessuno dei due figli CP_1
maggiorenni sarebbe economicamente indipendente.
In punto di contributo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, si evidenzia che, in forza dell'art. 337 septies, c.c., il giudice può stabilire che i genitori contribuiscano al mantenimento dei figli, ancorché questi ultimi abbiano raggiunto la maggiore età, purché non siano economicamente autosufficienti. La Suprema Corte ha precisato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte dell'altro genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e che si sia con pari impegno attivato nella pagina 11 di 18 ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova.
Conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve, quanto più prossima sia l'età del figlio a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”: che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (v.
Cass. sent. n. 26875/23).
In particolare, i presupposti per riconoscere al figlio maggiorenne un mantenimento sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Alla luce di quanto premesso, spetta quindi alla IG.ra offrire la prova che e CP_1 Per_3
pur avendo raggiunto la maggiore età, ancora non possono considerarsi economicamente Per_4
autosufficienti, essendo ancora impegnati nel proprio percorso di studi o essendo attivamente impegnati nella ricerca di un'occupazione lavorativa in linea con le loro competenze.
Tale prova non è stata offerta per quanto attiene a che quest'anno compirà 21 anni di età. Ed Per_3 infatti, dopo aver sperimentato diverse bocciature, l'anno scorso ha conseguito il diploma Per_3
pagina 12 di 18 all'istituto tecnico ed è pacifico in causa, in quanto non contestato, che la stessa attualmente sia Per_5
assunta come cameriera in un pub, con orario a tempo parziale. Tenuto conto dell'età raggiunta da del fatto che ha reperito un'occupazione lavorativa, che non vi è prova che la stessa stia nel Per_3
frattempo portando avanti, in parallelo, un percorso di studi universitario o che sia impegnata alla ricerca di altra attività lavorativa, ritiene il Collegio che non vi sono i presupposti per confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della ragazza.
Per quanto attiene a egli ha raggiunto la maggiore età nel settembre 2024. Come emerge Per_4
dagli atti e confermato dalle relazioni dei Servizi Sociali, egli ha sperimento grosse difficoltà nel proprio percorso scolastico ed è riuscito ad ottenere la licenza di scuola media soltanto grazie all'intervento dei Servizi Sociali e all'assistenza di un educatore, che gli ha permesso di raggiungere questo obiettivo nell'anno scolastico 2020/2021. Non è chiaro se sia stato impegnato negli Per_4 studi per gli anni successivi, posto che l'unica informazione che si ha al riguardo è desumibile dalla relazione dei Servizi Sociali del dicembre 2023, nella quale si dà atto che per l'anno scolastico
2023/2024 è stato iscritto ad un corso per operatore meccanico presso ENAIP di Parma. Per_4
Tuttavia, gli stessi Servizi Sociali hanno riportato che non stava frequentando con profitto il Per_4 corso, avendo fatto registrare numerosissime assenze, tali da precludergli l'accesso allo stage obbligatorio e a portarlo, con ogni probabilità, a non superare l'anno. Nonostante l'intervento dei
Servizi Sociali, ancora nel dicembre 2023 si registravano numerose assenze, nonché un atteggiamento arrogante e poco rispettoso di verso i professori. Così come allegato dal padre, Per_4 Per_4
avrebbe poi interrotto gli studi e sarebbe solo formalmente alla ricerca di un'occupazione, posto che, nonostante egli gli abbia fatto diverse proposte lavorative, queste sono sempre state rifiutate dal ragazzo, senza motivazione. Dal canto suo, anche nei propri scritti conclusivi, la IG.ra ha CP_1
dedotto che il ragazzo starebbe ancora frequentando un percorso di studi professionalizzante, circostanza della quale non è stata fornita alcuna prova, nonostante sarebbe stato facile per la madre convivente supportare tale allegazione, per esempio tramite la produzione di un certificato di iscrizione rilasciato dall'istituto scolastico.
A tal riguardo osserva il Collegio che è pacifico tra le parti che pur avendo raggiunto la Per_4
maggiore età da pochi mesi, ancora non ha reperito un'occupazione lavorativa, neppure in forma saltuaria. Il padre ha dedotto che tale atteggiamento sarebbe causato da colpevole inerzia di Per_4
che non si sarebbe impegnato in tal senso. Tuttavia, occorre considerare che la giovane età di Per_4
pagina 13 di 18 unitamente al fatto che egli non abbia alcuna pregressa esperienza lavorativa, né un titolo di studio immediatamente spendile sul mercato del lavoro, avendo conseguito da poco la licenza media, possono far presumere che lo stesso stia sperimentando reali difficoltà nel collocarsi sul mondo del lavoro.
Ritiene quindi il Collegio che l'attuale stato di inoccupazione di non si è protratto per un Per_4
lasso temporale così ampio dal compimento del diciottesimo anno di età da comportare la cessazione del dovere dei genitori di far fronte al suo mantenimento. Pertanto, rimanendo collocato in Per_4
via prevalente presso la madre, deve essere confermato l'obbligo paterno di contribuire indirettamente anche al suo mantenimento.
Tanto premesso, in punto di quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei minori, si evidenzia che, in ragione della previsione di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle eIGenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Si premette che, rispetto al momento in cui le parti hanno assunto i propri accordi in sede di separazione consensuale, sono intervenute le seguenti modifiche fattuali: ha raggiunto la Per_3 propria indipendenza economica;
il IG. sopporta spese abitative per l'ammontare mensile Parte_1
di euro 300,00, oltre 150,00 determinati in via forfettaria per le utenze e spese condominiali (v. doc. n.
28, fascicolo ricorrente); si sono ridotti i tempi di visita tra il padre e i figli, rispetto a quanto concordato.
Rappresentano invece dati neutri il fatto che la IG.ra abbia lasciato l'immobile condotto in CP_1
locazione in via Torino, tenuto conto che ella non ha mai sostenuto il canone di locazione, come dimostra lo sfratto per intervenuta morosità. Del pari, non può essere considerata una modifica in peius della condizione economica del IG. il fatto che egli sia gravato da finanziamenti con rate Parte_1
mensili di euro 392,00 (238,00 + 154,00), poiché già li sopportava all'atto della sottoscrizione dell'accordo di separazione (v. doc. n. 25, fascicolo ricorrente). È invece pacifico in causa che nessuna delle parti si stia facendo carico del pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di via Napoli, cosicché tale somma non può essere considerata ai fini della determinazione del reddito a disposizione delle parti. Inoltre, rispetto al momento in cui sono stati assunti gli accordi di separazione, risulta nella sostanza invariato il reddito da lavoro dipendente a disposizione del IG. tenuto conto che per l'anno di imposta 2019 egli ha beneficiato di un Parte_1
pagina 14 di 18 reddito netto mensile pari ad euro 1.554,50, per il 2020 pari ad euro 1.545,83 e per il 2021 pari ad euro
1.631,50 (v. docc. nn. 9, 10 e 11, fascicolo ricorrente). Pertanto, detratte le spese abitative, nonché
l'ammontare dei finanziamenti, il IG. ha a sua disposizione la somma mensile di euro Parte_1
788,00.
Per quanto attiene alla IG.ra , si osserva che è pacifico, in quanto mai contestato CP_1
tempestivamente, che ella svolga attività di parrucchiera in forma non regolare, presso la sua abitazione o recandosi presso il domicilio delle proprie clienti. La resistente non ha specificato se ella sia ancora percettrice del reddito di cittadinanza, del quale ella beneficiava per l'importo mensile di euro 700,00.
In ogni caso, considerato che ella ha dimostrato di avere piena capacità lavorativa specifica, avendo sempre svolto l'attività di parrucchiera, sebbene in forma non regolare, si può ritenere che ella, laddove decidesse di esercitare la propria attività con contratto di lavoro subordinato, potrebbe arrivare a percepire una retribuzione quanto meno di mensili euro 1.000,00. Si aggiunga che lo stato di disoccupazione non scrimina dal contribuire al mantenimento del figlio, a meno che il genitore non dimostri l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la prova di un'attivazione in tal senso e che l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p. sia assoluta ed integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole disponibilità di introiti (v., ex plurimis,
Cass. sent. n. 15432/2016; Cass. sent. n. 39411/2017).
Come accennato, la IG.ra non sostiene spese abitative, tenuto conto che la rata del mutuo CP_1 cointestato acceso per l'acquisto dell'immobile di via Napoli non è onerata da nessuna delle parti.
Tanto premesso, alla luce delle condizioni economiche delle parti, così come compendiate, si ritiene congruo che il padre corrisponda alla IG.ra la somma mensile di euro 375,00 (125,00 euro CP_1
per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la natura necessaria del presente giudizio e l'assenza di una effettiva soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3531/22, introdotta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
pagina 15 di 18 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Controparte_1 Parte_1
a Napoli, in data 17.10.2002 (atto trascritto presso i registri dello Stato civile di Napoli,
[...]
atto n. 113, parte I s. sez. U, anno 2002);
2) Conferma l'affidamento condiviso dei minori in capo ad entrambi i genitori, i quali potranno assumere disgiuntamente unicamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei minori;
3) Conferma il collocamento dei minori in via prevalente presso la madre;
4) Salvo migliore accordo tra i genitori, dispone che il padre veda i figli per un giorno, comprensivo di pernotto, a fine settimana alternati. I tempi di visita per le vacanze e i festivi continueranno ad essere regolati secondo gli accordi assunti dalle parti in sede di separazione consensuale;
5) Fermi i provvedimenti provvisori per il passato, a far data dal mese di marzo 2025, pone in capo a l'obbligo di corrispondere a , per il mantenimento Parte_1 Controparte_1
indiretto dei figli, la somma mensile di euro 375,00 (125,00 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, così elencate: spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
pagina 16 di 18 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad €
150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post pagina 17 di 18 universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
6) Fermi i provvedimenti in precedenza assunti per il passato, revoca il contributo paterno al mantenimento di Per_3
7) Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta al punto 8 delle conclusioni da parte del IG.
Parte_1
8) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per procedere alle incombenze di legge.
Così deciso in data 19.2.2025 nella camera di conIGlio della sezione I civile del Tribunale di Parma.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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