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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 430/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SURIANO MICHELINA con domicilio in VIA SAN Parte_1
MAMOLO 45 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARCUZ MARIO con domicilio in VIA DANTE 16 CP_1 40125 BOLOGNA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3342/2024 pubblicata il
24.12.2024, notificata in data 6.02.2025 a conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 6 La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
premetteva in punto di fatto che: Parte_1
-con sentenza n. 1425/2015 pubblicata il 5.08.2015 nella causa n. 63/2015 RG la Corte d'Appello di
Bologna confermava la sentenza n. 1804/2014 di divorzio tra i sig.ri e;
Parte_1 CP_1
- che, successivamente, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite;
- che, infatti, già in data 27.10.2012 si era unito in matrimonio con rito civile con Parte_1
e che da quest'ultima unione erano nati due figli: il 22.08.2005 e il 9.11.2009 CP_2 Per_1
; Per_2
- che in data 19.12.2022 il Sig. e la sig.ra hanno proceduto con l'avvio della Pt_1 CP_2
separazione consensuale, conclusasi con omologa del 6.03.2023;
- che a seguito del nuovo matrimonio, della nascita di altri due figli e della successiva separazione erano mutate le condizioni economiche del ricorrente, il quale è ora tenuto al versamento del contributo al mantenimento per la figlia -di anni 18- di euro 300, per il figlio -di anni 13- di euro Per_1 Per_2
300 e per la moglie di € 150; CP_2
- che, nel contempo, le figlie avute dall'unione con (nata a [...] il CP_1 Per_3
2.04.1996) e (nata a [...] il [...]) avevano reperito attività lavorativa, il che aveva Per_4
fatto venir meno i presupposti per l'obblio al contributo economico per il loro mantenimento, fissato nelle condizioni di divorzio in € 500 per ciascuna delle figlie;
-che, d'altro canto, mai si era adoperata per reperire un'attività lavorativa, mentre CP_1
pagina 2 di 6 avrebbe ricevuto lasciti, il che farebbe venir meno anche la necessità di ricevere l'assegno divorzile di
€ 200 mensili;
- che, a fronte del significativo cambiamento della situazione personale e patrimoniale, Parte_1
aveva avanzato al Tribunale di Bologna domanda di revoca degli obblighi economici sia nei confronti delle figlie che della ex moglie.
Il Tribunale, con la sentenza n. 3342/2024 in questa sede impugnata così decideva:
“modifica la sentenza n. 1425/2015 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna nei seguenti termini:
Revoca a partire dalla domanda l'obbligo del sig di contribuire al mantenimento delle figlie;
Pt_1
Fermo il resto. Spese compensate.”
proponeva, dunque, il presente appello lamentando il mancato accoglimento della Parte_1
domanda di revoca dell'assegno di divorzio e la violazione del principio di soccombenza e compensazione delle spese processuali, con richiesta di riforma della sentenza anche con la condanna dell'appellata alla rifusione di una parte delle spese di giudizio del primo grado.
Si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, conseguentemente, CP_1
la conferma della decisione del Tribunale di Bologna sia in relazione al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore -nella misura pari ad euro 200.00 mensili-, sia in relazione alla compensazione delle spese di lite per il primo grado, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del secondo grado.
All'udienza del 16.10.25 la causa veniva assunta in decisione.
****
Con il presente appello ha impugnato, seppure sotto plurimi motivi, esclusivamente il Parte_1
rigetto del Giudice di primo grado della domanda di revoca dell'assegno divorzile che, a fronte della mancata proposizione di appello incidentale, rimane, dunque, la sola statuizione oggetto di riesame di questa Corte.
L'appellante lamenta che la sentenza sia priva di motivazione sulla richiesta di revocare il contributo in pagina 3 di 6 relazione alla palese inerzia della di reperire un'attività lavorativa. Parte_2
A tale proposito si osserva come questa Corte abbia già affermato che con la sentenza n. 18287 del
2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e ,
nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.
Questi principi sono stati più volte ripresi, anche successivamente, dalla giurisprudenza della Corte
Cassazione (v. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21228 del 2019, Cass. n. 21926 del 2019, Cass. n. 5603
del 2020, Cass. n. 4215 del 2021, Cass. n. 13724 del 2021, Cass. n. 11796 del 2021).
Ancora più recentemente la Suprema Corte (Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021) ha specificato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, “deve accertare l'
impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.”
Nel caso in oggetto, uno degli elementi determinanti nel riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile era stata la sua funzione perequativa in ragione dei sacrifici di aspettative professionali reddituali posti in essere dalla moglie nel corso della durata del matrimonio: come ricordato nella pagina 4 di 6 sentenza di primo grado, infatti, “Le sentenze di primo e secondo grado n. 1804/2014 del Tribunale
Ordinario di Bologna e n. 1425/2015 della Corte d'Appello di Bologna hanno accertato, con efficacia
CP_ di giudicato, che la decisione della sig.ra di abbandonare la propria attività lavorativa fu
perorata dall'allora marito sig. al fine che la medesima si dedicasse esclusivamente alla cura Pt_1
educazione e quant'altro potesse servire delle due bimbe appena nate”.
Si tratta, pertanto, solo di accertare se le dimostrate aumentate esigenze economiche di Parte_1
(nascita di altri 2 figli e obblighi di mantenimento di questi oltre che della seconda moglie) siano tali, in una valutazione comparativa, da giustificare la diminuzione -o la revoca- dell'obbligo di corrispondere assegno divorzile.
Nella censurata argomentazione del Tribunale è sato ritenuto che “in considerazione del miglioramento
delle condizioni economiche del ricorrente non sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno
divorzile”.
Questa stessa impostazione è condivisa dalla Corte.
Infatti, dalla produzione documentale (CU '23, redditi '22 -allegato 7 del Ricorso per la modifica di primo grado- e CU '24, redditi'22 -prodotto all'odierna udienza-) si evince che i redditi di
[...]
di professione militare, sono leggermente incrementati e sono pari a circa € 30.000 annui Pt_1
netti. A fronte di un reddito di circa € 2.500 mensili, il miglioramento delle condizioni economiche derivante dalla revoca dell'obbligo nei confronti dei figli pari ad € 500 mensili è tale da far ritenere che non possano sussistere i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile pari ad € 200 mensili. Né è
stata adeguata spiegazione del fatto che egli abbia rinunciato all'alloggio di servizio. D'altro canto,
è attualmente priva di occupazione (per quanto risulti iscritta al Centro per l'impiego dal CP_1
27/10/2003) e vive, unitamente alle figlie, in un'abitazione, avuta in eredità, al 50% di e CP_1
al 50% dello zio materno.
Pertanto, ritiene la Corte di condividere la scelta del Giudice di primo rado che ha ritenuti superflui ulteriori approfondimenti istruttori.
pagina 5 di 6 Anche il secondo motivo di impugnazione deve essere disatteso, posto che a fronte dell'indiscussa reciproca soccombenza (accoglimento della domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento in favore delle figlie e rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile) risulta pienamente condivisibile la statuizione di compensazione delle spese di lite.
L'interale rigetto dell'appello giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in ossequio al principio di soccombenza, che, dunque, sono poste a carico di Il Parte_1
compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia e ai parametri di cui al DM 147/2022, applicati i compensi tra bassi e medi (per le tre fasi di studio,
introduttiva e decisionale), può essere liquidato nella misura di € 5.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del Tribunale di Bologna n. 3342/2024 pubblicata il 24.12.2024, notificata in data 6.02.2025 a conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
- rigetta l'appello e, conseguentemente, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore di Parte_1 [...]
liquidate in € 5.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 430/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SURIANO MICHELINA con domicilio in VIA SAN Parte_1
MAMOLO 45 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARCUZ MARIO con domicilio in VIA DANTE 16 CP_1 40125 BOLOGNA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3342/2024 pubblicata il
24.12.2024, notificata in data 6.02.2025 a conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 6 La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
premetteva in punto di fatto che: Parte_1
-con sentenza n. 1425/2015 pubblicata il 5.08.2015 nella causa n. 63/2015 RG la Corte d'Appello di
Bologna confermava la sentenza n. 1804/2014 di divorzio tra i sig.ri e;
Parte_1 CP_1
- che, successivamente, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite;
- che, infatti, già in data 27.10.2012 si era unito in matrimonio con rito civile con Parte_1
e che da quest'ultima unione erano nati due figli: il 22.08.2005 e il 9.11.2009 CP_2 Per_1
; Per_2
- che in data 19.12.2022 il Sig. e la sig.ra hanno proceduto con l'avvio della Pt_1 CP_2
separazione consensuale, conclusasi con omologa del 6.03.2023;
- che a seguito del nuovo matrimonio, della nascita di altri due figli e della successiva separazione erano mutate le condizioni economiche del ricorrente, il quale è ora tenuto al versamento del contributo al mantenimento per la figlia -di anni 18- di euro 300, per il figlio -di anni 13- di euro Per_1 Per_2
300 e per la moglie di € 150; CP_2
- che, nel contempo, le figlie avute dall'unione con (nata a [...] il CP_1 Per_3
2.04.1996) e (nata a [...] il [...]) avevano reperito attività lavorativa, il che aveva Per_4
fatto venir meno i presupposti per l'obblio al contributo economico per il loro mantenimento, fissato nelle condizioni di divorzio in € 500 per ciascuna delle figlie;
-che, d'altro canto, mai si era adoperata per reperire un'attività lavorativa, mentre CP_1
pagina 2 di 6 avrebbe ricevuto lasciti, il che farebbe venir meno anche la necessità di ricevere l'assegno divorzile di
€ 200 mensili;
- che, a fronte del significativo cambiamento della situazione personale e patrimoniale, Parte_1
aveva avanzato al Tribunale di Bologna domanda di revoca degli obblighi economici sia nei confronti delle figlie che della ex moglie.
Il Tribunale, con la sentenza n. 3342/2024 in questa sede impugnata così decideva:
“modifica la sentenza n. 1425/2015 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna nei seguenti termini:
Revoca a partire dalla domanda l'obbligo del sig di contribuire al mantenimento delle figlie;
Pt_1
Fermo il resto. Spese compensate.”
proponeva, dunque, il presente appello lamentando il mancato accoglimento della Parte_1
domanda di revoca dell'assegno di divorzio e la violazione del principio di soccombenza e compensazione delle spese processuali, con richiesta di riforma della sentenza anche con la condanna dell'appellata alla rifusione di una parte delle spese di giudizio del primo grado.
Si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, conseguentemente, CP_1
la conferma della decisione del Tribunale di Bologna sia in relazione al riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore -nella misura pari ad euro 200.00 mensili-, sia in relazione alla compensazione delle spese di lite per il primo grado, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del secondo grado.
All'udienza del 16.10.25 la causa veniva assunta in decisione.
****
Con il presente appello ha impugnato, seppure sotto plurimi motivi, esclusivamente il Parte_1
rigetto del Giudice di primo grado della domanda di revoca dell'assegno divorzile che, a fronte della mancata proposizione di appello incidentale, rimane, dunque, la sola statuizione oggetto di riesame di questa Corte.
L'appellante lamenta che la sentenza sia priva di motivazione sulla richiesta di revocare il contributo in pagina 3 di 6 relazione alla palese inerzia della di reperire un'attività lavorativa. Parte_2
A tale proposito si osserva come questa Corte abbia già affermato che con la sentenza n. 18287 del
2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e ,
nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione del ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.
Questi principi sono stati più volte ripresi, anche successivamente, dalla giurisprudenza della Corte
Cassazione (v. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21228 del 2019, Cass. n. 21926 del 2019, Cass. n. 5603
del 2020, Cass. n. 4215 del 2021, Cass. n. 13724 del 2021, Cass. n. 11796 del 2021).
Ancora più recentemente la Suprema Corte (Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021) ha specificato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, “deve accertare l'
impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.”
Nel caso in oggetto, uno degli elementi determinanti nel riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile era stata la sua funzione perequativa in ragione dei sacrifici di aspettative professionali reddituali posti in essere dalla moglie nel corso della durata del matrimonio: come ricordato nella pagina 4 di 6 sentenza di primo grado, infatti, “Le sentenze di primo e secondo grado n. 1804/2014 del Tribunale
Ordinario di Bologna e n. 1425/2015 della Corte d'Appello di Bologna hanno accertato, con efficacia
CP_ di giudicato, che la decisione della sig.ra di abbandonare la propria attività lavorativa fu
perorata dall'allora marito sig. al fine che la medesima si dedicasse esclusivamente alla cura Pt_1
educazione e quant'altro potesse servire delle due bimbe appena nate”.
Si tratta, pertanto, solo di accertare se le dimostrate aumentate esigenze economiche di Parte_1
(nascita di altri 2 figli e obblighi di mantenimento di questi oltre che della seconda moglie) siano tali, in una valutazione comparativa, da giustificare la diminuzione -o la revoca- dell'obbligo di corrispondere assegno divorzile.
Nella censurata argomentazione del Tribunale è sato ritenuto che “in considerazione del miglioramento
delle condizioni economiche del ricorrente non sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno
divorzile”.
Questa stessa impostazione è condivisa dalla Corte.
Infatti, dalla produzione documentale (CU '23, redditi '22 -allegato 7 del Ricorso per la modifica di primo grado- e CU '24, redditi'22 -prodotto all'odierna udienza-) si evince che i redditi di
[...]
di professione militare, sono leggermente incrementati e sono pari a circa € 30.000 annui Pt_1
netti. A fronte di un reddito di circa € 2.500 mensili, il miglioramento delle condizioni economiche derivante dalla revoca dell'obbligo nei confronti dei figli pari ad € 500 mensili è tale da far ritenere che non possano sussistere i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile pari ad € 200 mensili. Né è
stata adeguata spiegazione del fatto che egli abbia rinunciato all'alloggio di servizio. D'altro canto,
è attualmente priva di occupazione (per quanto risulti iscritta al Centro per l'impiego dal CP_1
27/10/2003) e vive, unitamente alle figlie, in un'abitazione, avuta in eredità, al 50% di e CP_1
al 50% dello zio materno.
Pertanto, ritiene la Corte di condividere la scelta del Giudice di primo rado che ha ritenuti superflui ulteriori approfondimenti istruttori.
pagina 5 di 6 Anche il secondo motivo di impugnazione deve essere disatteso, posto che a fronte dell'indiscussa reciproca soccombenza (accoglimento della domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento in favore delle figlie e rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile) risulta pienamente condivisibile la statuizione di compensazione delle spese di lite.
L'interale rigetto dell'appello giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in ossequio al principio di soccombenza, che, dunque, sono poste a carico di Il Parte_1
compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia e ai parametri di cui al DM 147/2022, applicati i compensi tra bassi e medi (per le tre fasi di studio,
introduttiva e decisionale), può essere liquidato nella misura di € 5.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del Tribunale di Bologna n. 3342/2024 pubblicata il 24.12.2024, notificata in data 6.02.2025 a conclusione del procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
- rigetta l'appello e, conseguentemente, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore di Parte_1 [...]
liquidate in € 5.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
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