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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: finanziamento
Fra:
(già Controparte_1 Parte_1 [...]
), in persona del rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in
Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato
- Appellante -
-
contro
-
, con sede legale in Genova rappresentato e Controparte_4
difeso dall'Avv. Alberto Fachinetti, presso il cui studio sito in
Bergamo, Via Locatelli n. 22 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“ Voglia codesta Corte di Appello, contrariis reiectis,
1 in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti,annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini descritti in narrativa e per l'effetto :
respingere le domande proposte dall'attrice in primo grado in quanto infondate in fatto e diritto.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“ Voglia Codesta Corte di Appello,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di appello ex art. 164 c.p.c.
dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza della ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis cpc con ogni consequenziale provvedimento anche in punto spese;
nel merito: respingere l'appello del Parte_2
in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi
[...]
esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 2765/2024 resa dal Tribunale di Genova nell'ambito del giudizio RG 4824/2022 pubblicata in data 30.10.2024. “
IN FATTO E DIRITTO
1.La presentava domanda di accesso al beneficio Controparte_4
previsto dalla legge 98/2013, a cui seguiva, in data 31/01/2019, il
D.D. di concessione n. 1767, per un contributo di euro 149.948,41
commisurato agli interessi sull'importo del finanziamento deliberato di 1.943.000,00 € relativo ad un investimento da realizzare nella sede operativa della società.
In data 18/01/2021, la ditta presentava la richiesta di erogazione unica sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante
2 dell'impresa, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento in data 23/09/2020.
Nel corso dell'istruttoria, in occasione dei controlli propedeutici all'erogazione del contributo, l'Amministrazione rilevava che la stipula del contratto di finanziamento era avvenuta in data 25 marzo
2019, ossia a suo avviso oltre il termine stabilito dalla normativa.
A fronte della violazione del termine, in data 31/01/2022, il
Ministero comunicava all'impresa l'avvio del procedimento di revoca totale del contributo, conformemente all'art. 9, comma 2 del citato decreto interministeriale 25 gennaio 2016, a mente del quale la violazione del termine per la stipula del contratto di finanziamento costituiva motivo di decadenza dall'agevolazione concessa.
Successivamente alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca totale, in data 31/01/2022, l'ente finanziatore, , ribadiva al MISE, in conferma Controparte_5
di precedente comunicazione, che la motivazione del ritardo era dipesa dalle tempistiche necessarie per perfezionare le garanzie deliberate a supporto del finanziamento, in particolare la garanzia rilasciata da European Investment Fund (FEI), che prevedeva una gestione molto complessa.
Il MISE tuttavia adottava il provvedimento di revoca totale D.D. n.
24172, rilevando che le motivazioni adottate per il ritardo della stipula non rientravano tra quelle previste dalla Convenzione Abi-
CdP-Mise del 14 febbraio 2014 e seguenti che permetteva una proroga del termine entro cui doveva essere stipulato il contratto di finanziamento.
2. conveniva in giudizio il Controparte_4 [...]
per sentire annullare il provvedimento di Controparte_6
3 revoca/decadenza e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere il contributo ministeriale.
La tesi di parte attrice era che a seguito della convenzione intervenuta fra depositi e prestiti del 4 Controparte_7
febbraio 2020 e precedenti qualora il contratto di finanziamento non fosse stato stipulato nei termini di legge l'istituto bancario era tenuto a comunicare la mancata stipula al entro il CP_1
giorno 10 del mese successivo;
in tal caso il esaminata CP_1
la motivazione se la mancata stipulazione era dovuta alla mancata produzione del certificato antimafia, assenza esito della FGC e ritardi nell'invio della documentazione integrativa della PMI
(ipotesi che ricorreva nel caso specifico) doveva dare un termine ulteriore di 30 giorni di calendario.
Il termine finale per la stipulazione del contratto di finanziamento doveva pertanto essere prorogato dal 28 febbraio al 28 marzo 2019
ed il contratto era stipulato entro tale termine in data 25 marzo
2019.
3.Si costituiva il Controparte_6
successivamente , chiedendo Parte_2
il rigetto della domanda attrice.
4. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2765 del 30 ottobre 2024 accogliendo la ricostruzione della : Controparte_4
-dichiarava illegittimo il decreto di revoca/declaratoria di decadenza dal contributo;
-dichiarava il diritto della al riconoscimento Controparte_4
di detto contributo e ordinava al Parte_2
(già di effettuare i
[...] Controparte_2
conseguenti adempimenti di legge;
4 -condannava il (già Parte_2
alla rifusione in favore di Controparte_2
delle spese di giudizio, liquidate in Euro Controparte_4
10.000 per spettanze professionali, in Euro 759 per esborsi non imponibili, oltre al rimborso forfettario e accessori di legge.
5.il proponeva appello Parte_2
contro la sentenza.
La ragione del ritardo genericamente qualificata dalla Banca nei termini del “perfezionamento garanzia in corso” non integrava nessuno dei presupposti indicati dall'art.
4.9. della citata
Convenzione del 4 febbraio 2020, espressamente qualificati come tassativi.
Il ritardo nell'invio della documentazione da parte dell'impresa era da imputarsi alla banca avendo avuto problemi procedurali per il perfezionamento delle garanzie.
Questo non rientrava tra le ipotesi previste dal decreto il ritardo della stipula del contratto di finanziamento quale “perfezionamento della garanzia in corso” indicato nella comunicazione effettuata da
Banca Intesa al Ministero in data 11.3.19 e depositato ex art. 210
c.p.c., dove la Convenzione MiSE-ABI -CDP 14 febbraio 2014, al punto
4.9, tipizzava le eccezionali situazioni in cui l'Amministrazione
poteva esercitare il potere di proroga del termine altrimenti posto a pena di decadenza.
A fronte di quanto sopra risultava quindi evidente che la sottoscrivendo il contratto di finanziamento Controparte_4
in data 25 marzo 2019 , avesse violato il termine stabilito a pena di decadenza dal d.m.25.1.2016, non potendo la stessa accedere a nessuna delle ipotesi di proroga contemplate dall'art.
4.9 della
Convenzione del 4 febbraio 2020.
5 Infine la condanna delle spese di lite appariva sproporzionale rispetto ai parametri legali vigenti.
6.Si costituiva la chiedendo in via preliminare Controparte_4
la nullità dell'atto di appello in quanto nella vocatio in ius manca l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c.
Nel merito sosteneva che il termine ultimo per la stipula del contratto di finanziamento era il 31.03.2019 (secondo quanto previsto nella convenzione MISE-ABI-CDP del 14.02.2014)
In particolare, l'art.
4.9 secondo capoverso della convenzione ABI-
Pa CDP del 14.02.2014 “qualora il contratto di Finanziamento non sia
stato stipulato entro il termine di cui sopra, il relativo Istituto
EN è tenuto a darne comunicazione al entro il giorno CP_1
10 (dieci) del mese successivo a quello previsto per la stipula del
relativo contratto di Finanziamento” e la banca aveva tempestivamente comunicato il 11.03.2019.
Pertanto, riepilogando il decreto di concessione era stato emesso in data 31.01.2019; la Banca Intesa, non avendo stipulato il finanziamento nel termine del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione e cioè entro il 28.02.2019 per richiesta di documentazione integrativa;
nei 10 giorni successivi e cioè in data 11.03.2019 (il 10 marzo 2019 era domenica), aveva notiziato il Ministero del ritardo.
Il motivo addotto dalla banca a giustificazione del ritardo era consistito proprio nell'omessa ricezione di documentazione integrativa da parte di per il perfezionamento delle CP_4
garanzie, essendo riconducibile pacificamente alla previsione di cui all'art 4.9 lett. (i) della convenzione, è tale escludere alcun potere discrezionale del rispetto alla concessione della CP_1
proroga che, difatti, è automatica.
6 “…Il Ministero concederà, altresì, ulteriori 30 (trenta) giorni di
calendario (ovvero, ove tale termine non cada in un Giorno
Lavorativo, entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo)
rispetto al termine previsto per la stipula del contratto di
Finanziamento BS, limitatamente ed esclusivamente al verificarsi dei
seguenti casi: (i) mancata adozione del provvedimento di concessione
del Contributo (che può verificarsi in caso di assenza di
certificazione antimafia;
assenza esito FCG;
ritardi nell'invio di
documentazione integrativa da parte della PMI)…”. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello.
7.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 25 settembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
8.Effettivaamente l'atto di appello non contiene l'indicazione dell'obbligo di una difesa tecnica mediante avvocato prevista dall'163, n. 7 c.p.c. .
Tuttavia l'art. 164 c.p.c. prevede che “La costituzione del convenuto
sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali
e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto
deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza
dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa
una nuova udienza nel rispetto dei termini.”
Parte appellata ha rinunciato implicitamente alla fissazione della nuova udienza chiedendo nella memoria di trattazione scritta del 17
marzo 2025 di fissare direttamente l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art 352 c.p.c. .
7 9.Venendo al merito della causa non ci sono dubbi che il quadro normativo e di fatto sia il seguente:
-l'articolo 9 commi 2 e 4 prevede che entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione del provvedimento ministeriale agevolativo l'impresa debba stipulare il contratto di finanziamento;
-nel presente caso il provvedimento ministeriale è stato emesso il
31 gennaio 2019, ne seguiva che il contratto di finanziamento doveva essere stipulato entro il 28 febbraio 2019.
-l'articolo 9 comma 4 prevede tuttavia che a seguito di apposita convenzione la banca in caso di mancata stipulazione del contratto di finanziamento era tenuta a mandare motivata comunicazione al
Ministero della mancata stipulazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sarebbe dovuta avvenire la stipulazione del contratto;
-nel caso concreto la comunicazione da parte dell'Intesa San PA
doveva avvenire entro il 10 marzo 2019, termine prorogato all'11 marzo essendo il 10 marzo una domenica;
-effettivamente giunse la comunicazione al Ministero dell'Intesa San
PA proprio l'ultimi giorno utile;
- in base alla convenzione la Convenzione MiSE-ABI -CDP 14 febbraio
2014 ed alla successiva convenzione del 4 febbraio 2020 il CP_1
doveva concedere una proroga di 30 giorni di calendario per la stipula del contratto di finanziamento in due ipotesi fra cui
“mancata adozione del provvedimento di concessione del contributo
(che può verificarsi in caso di assenza di certificato antimafia,
assenza esito FGC, ritardi nell'invio di documentazione integrativa
da parte della PMI)”;
-in presenza di questa proroga il contratto di finanziamento poteva essere stipulato entro il 30 marzo 2019 ;
8 -la stipulazione avvenne entro tale termine il 25 marzo 2019.
Si arriva al punto chiave della controversia: ossia se la segnalazione della mancata stipulazione da parte della Intesa San
PA era relativa a ritardi interni della banca stessa nell'esaminare la richiesta di finanziamento e le garanzie offerte,
come sostenuto dal appellante, ipotesi che impedirebbe CP_1
l'operare della proroga dei termini, oppure se, come sostiene l'appellata, la complessità delle garanzie offerte aveva comportato che la non avesse ancora trasmesso tutta la CP_4
documentazione relativa alle garanzie.
In atti non è presente una documentazione dell'iter del finanziamento presso la banca né in verità un controllo dell'iter in sede bancaria
è richiesto dalla citata normativa.
Si deve quindi valutare soltanto la segnalazione fatta a suo tempo della banca.
Nella segnalazione della ritardata stipulazione del contratto di finanziamento si legge : “Perfezionamento garanzia in corso”.
Con questa espressione la Banca, secondo il significato ordinario delle parole, comunica che la non aveva ancora CP_4
trasmesso la documentazione relativa alle possibili garanzie da dare alla banca per ottenere il prestito.
E' pertanto integrata l'ipotesi sopra citata di “ ritardi nell'invio
di documentazione integrativa da parte della PMI “.
Nulla invece da questa espressione lascia supporre un ritardo interno alla banca legato a problemi burocratici.
L'appello deve pertanto essere respinto e si deve revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenz adi primo grado a suo tempo disposta.
9 Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 12.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
( 3.000,00 Euro per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro 2.500,00 per la fase di trattazione e istruttoria,
Euro5.000,00 per la fase della decisione )
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto dal Parte_2
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2765 del
[...]
30 ottobre 2024 respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Revoca la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado
a suo tempo disposta.
Condanna il a rifondere Parte_2
a le spese legali del giudizio di appello Controparte_4
liquidate in Euro 12.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa
ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
10
Genova lì 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: finanziamento
Fra:
(già Controparte_1 Parte_1 [...]
), in persona del rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in
Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato
- Appellante -
-
contro
-
, con sede legale in Genova rappresentato e Controparte_4
difeso dall'Avv. Alberto Fachinetti, presso il cui studio sito in
Bergamo, Via Locatelli n. 22 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“ Voglia codesta Corte di Appello, contrariis reiectis,
1 in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti,annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini descritti in narrativa e per l'effetto :
respingere le domande proposte dall'attrice in primo grado in quanto infondate in fatto e diritto.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“ Voglia Codesta Corte di Appello,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di appello ex art. 164 c.p.c.
dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza della ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis cpc con ogni consequenziale provvedimento anche in punto spese;
nel merito: respingere l'appello del Parte_2
in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi
[...]
esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 2765/2024 resa dal Tribunale di Genova nell'ambito del giudizio RG 4824/2022 pubblicata in data 30.10.2024. “
IN FATTO E DIRITTO
1.La presentava domanda di accesso al beneficio Controparte_4
previsto dalla legge 98/2013, a cui seguiva, in data 31/01/2019, il
D.D. di concessione n. 1767, per un contributo di euro 149.948,41
commisurato agli interessi sull'importo del finanziamento deliberato di 1.943.000,00 € relativo ad un investimento da realizzare nella sede operativa della società.
In data 18/01/2021, la ditta presentava la richiesta di erogazione unica sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante
2 dell'impresa, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento in data 23/09/2020.
Nel corso dell'istruttoria, in occasione dei controlli propedeutici all'erogazione del contributo, l'Amministrazione rilevava che la stipula del contratto di finanziamento era avvenuta in data 25 marzo
2019, ossia a suo avviso oltre il termine stabilito dalla normativa.
A fronte della violazione del termine, in data 31/01/2022, il
Ministero comunicava all'impresa l'avvio del procedimento di revoca totale del contributo, conformemente all'art. 9, comma 2 del citato decreto interministeriale 25 gennaio 2016, a mente del quale la violazione del termine per la stipula del contratto di finanziamento costituiva motivo di decadenza dall'agevolazione concessa.
Successivamente alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca totale, in data 31/01/2022, l'ente finanziatore, , ribadiva al MISE, in conferma Controparte_5
di precedente comunicazione, che la motivazione del ritardo era dipesa dalle tempistiche necessarie per perfezionare le garanzie deliberate a supporto del finanziamento, in particolare la garanzia rilasciata da European Investment Fund (FEI), che prevedeva una gestione molto complessa.
Il MISE tuttavia adottava il provvedimento di revoca totale D.D. n.
24172, rilevando che le motivazioni adottate per il ritardo della stipula non rientravano tra quelle previste dalla Convenzione Abi-
CdP-Mise del 14 febbraio 2014 e seguenti che permetteva una proroga del termine entro cui doveva essere stipulato il contratto di finanziamento.
2. conveniva in giudizio il Controparte_4 [...]
per sentire annullare il provvedimento di Controparte_6
3 revoca/decadenza e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere il contributo ministeriale.
La tesi di parte attrice era che a seguito della convenzione intervenuta fra depositi e prestiti del 4 Controparte_7
febbraio 2020 e precedenti qualora il contratto di finanziamento non fosse stato stipulato nei termini di legge l'istituto bancario era tenuto a comunicare la mancata stipula al entro il CP_1
giorno 10 del mese successivo;
in tal caso il esaminata CP_1
la motivazione se la mancata stipulazione era dovuta alla mancata produzione del certificato antimafia, assenza esito della FGC e ritardi nell'invio della documentazione integrativa della PMI
(ipotesi che ricorreva nel caso specifico) doveva dare un termine ulteriore di 30 giorni di calendario.
Il termine finale per la stipulazione del contratto di finanziamento doveva pertanto essere prorogato dal 28 febbraio al 28 marzo 2019
ed il contratto era stipulato entro tale termine in data 25 marzo
2019.
3.Si costituiva il Controparte_6
successivamente , chiedendo Parte_2
il rigetto della domanda attrice.
4. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2765 del 30 ottobre 2024 accogliendo la ricostruzione della : Controparte_4
-dichiarava illegittimo il decreto di revoca/declaratoria di decadenza dal contributo;
-dichiarava il diritto della al riconoscimento Controparte_4
di detto contributo e ordinava al Parte_2
(già di effettuare i
[...] Controparte_2
conseguenti adempimenti di legge;
4 -condannava il (già Parte_2
alla rifusione in favore di Controparte_2
delle spese di giudizio, liquidate in Euro Controparte_4
10.000 per spettanze professionali, in Euro 759 per esborsi non imponibili, oltre al rimborso forfettario e accessori di legge.
5.il proponeva appello Parte_2
contro la sentenza.
La ragione del ritardo genericamente qualificata dalla Banca nei termini del “perfezionamento garanzia in corso” non integrava nessuno dei presupposti indicati dall'art.
4.9. della citata
Convenzione del 4 febbraio 2020, espressamente qualificati come tassativi.
Il ritardo nell'invio della documentazione da parte dell'impresa era da imputarsi alla banca avendo avuto problemi procedurali per il perfezionamento delle garanzie.
Questo non rientrava tra le ipotesi previste dal decreto il ritardo della stipula del contratto di finanziamento quale “perfezionamento della garanzia in corso” indicato nella comunicazione effettuata da
Banca Intesa al Ministero in data 11.3.19 e depositato ex art. 210
c.p.c., dove la Convenzione MiSE-ABI -CDP 14 febbraio 2014, al punto
4.9, tipizzava le eccezionali situazioni in cui l'Amministrazione
poteva esercitare il potere di proroga del termine altrimenti posto a pena di decadenza.
A fronte di quanto sopra risultava quindi evidente che la sottoscrivendo il contratto di finanziamento Controparte_4
in data 25 marzo 2019 , avesse violato il termine stabilito a pena di decadenza dal d.m.25.1.2016, non potendo la stessa accedere a nessuna delle ipotesi di proroga contemplate dall'art.
4.9 della
Convenzione del 4 febbraio 2020.
5 Infine la condanna delle spese di lite appariva sproporzionale rispetto ai parametri legali vigenti.
6.Si costituiva la chiedendo in via preliminare Controparte_4
la nullità dell'atto di appello in quanto nella vocatio in ius manca l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c.
Nel merito sosteneva che il termine ultimo per la stipula del contratto di finanziamento era il 31.03.2019 (secondo quanto previsto nella convenzione MISE-ABI-CDP del 14.02.2014)
In particolare, l'art.
4.9 secondo capoverso della convenzione ABI-
Pa CDP del 14.02.2014 “qualora il contratto di Finanziamento non sia
stato stipulato entro il termine di cui sopra, il relativo Istituto
EN è tenuto a darne comunicazione al entro il giorno CP_1
10 (dieci) del mese successivo a quello previsto per la stipula del
relativo contratto di Finanziamento” e la banca aveva tempestivamente comunicato il 11.03.2019.
Pertanto, riepilogando il decreto di concessione era stato emesso in data 31.01.2019; la Banca Intesa, non avendo stipulato il finanziamento nel termine del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione e cioè entro il 28.02.2019 per richiesta di documentazione integrativa;
nei 10 giorni successivi e cioè in data 11.03.2019 (il 10 marzo 2019 era domenica), aveva notiziato il Ministero del ritardo.
Il motivo addotto dalla banca a giustificazione del ritardo era consistito proprio nell'omessa ricezione di documentazione integrativa da parte di per il perfezionamento delle CP_4
garanzie, essendo riconducibile pacificamente alla previsione di cui all'art 4.9 lett. (i) della convenzione, è tale escludere alcun potere discrezionale del rispetto alla concessione della CP_1
proroga che, difatti, è automatica.
6 “…Il Ministero concederà, altresì, ulteriori 30 (trenta) giorni di
calendario (ovvero, ove tale termine non cada in un Giorno
Lavorativo, entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo)
rispetto al termine previsto per la stipula del contratto di
Finanziamento BS, limitatamente ed esclusivamente al verificarsi dei
seguenti casi: (i) mancata adozione del provvedimento di concessione
del Contributo (che può verificarsi in caso di assenza di
certificazione antimafia;
assenza esito FCG;
ritardi nell'invio di
documentazione integrativa da parte della PMI)…”. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello.
7.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 25 settembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
8.Effettivaamente l'atto di appello non contiene l'indicazione dell'obbligo di una difesa tecnica mediante avvocato prevista dall'163, n. 7 c.p.c. .
Tuttavia l'art. 164 c.p.c. prevede che “La costituzione del convenuto
sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali
e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto
deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza
dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa
una nuova udienza nel rispetto dei termini.”
Parte appellata ha rinunciato implicitamente alla fissazione della nuova udienza chiedendo nella memoria di trattazione scritta del 17
marzo 2025 di fissare direttamente l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art 352 c.p.c. .
7 9.Venendo al merito della causa non ci sono dubbi che il quadro normativo e di fatto sia il seguente:
-l'articolo 9 commi 2 e 4 prevede che entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione del provvedimento ministeriale agevolativo l'impresa debba stipulare il contratto di finanziamento;
-nel presente caso il provvedimento ministeriale è stato emesso il
31 gennaio 2019, ne seguiva che il contratto di finanziamento doveva essere stipulato entro il 28 febbraio 2019.
-l'articolo 9 comma 4 prevede tuttavia che a seguito di apposita convenzione la banca in caso di mancata stipulazione del contratto di finanziamento era tenuta a mandare motivata comunicazione al
Ministero della mancata stipulazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sarebbe dovuta avvenire la stipulazione del contratto;
-nel caso concreto la comunicazione da parte dell'Intesa San PA
doveva avvenire entro il 10 marzo 2019, termine prorogato all'11 marzo essendo il 10 marzo una domenica;
-effettivamente giunse la comunicazione al Ministero dell'Intesa San
PA proprio l'ultimi giorno utile;
- in base alla convenzione la Convenzione MiSE-ABI -CDP 14 febbraio
2014 ed alla successiva convenzione del 4 febbraio 2020 il CP_1
doveva concedere una proroga di 30 giorni di calendario per la stipula del contratto di finanziamento in due ipotesi fra cui
“mancata adozione del provvedimento di concessione del contributo
(che può verificarsi in caso di assenza di certificato antimafia,
assenza esito FGC, ritardi nell'invio di documentazione integrativa
da parte della PMI)”;
-in presenza di questa proroga il contratto di finanziamento poteva essere stipulato entro il 30 marzo 2019 ;
8 -la stipulazione avvenne entro tale termine il 25 marzo 2019.
Si arriva al punto chiave della controversia: ossia se la segnalazione della mancata stipulazione da parte della Intesa San
PA era relativa a ritardi interni della banca stessa nell'esaminare la richiesta di finanziamento e le garanzie offerte,
come sostenuto dal appellante, ipotesi che impedirebbe CP_1
l'operare della proroga dei termini, oppure se, come sostiene l'appellata, la complessità delle garanzie offerte aveva comportato che la non avesse ancora trasmesso tutta la CP_4
documentazione relativa alle garanzie.
In atti non è presente una documentazione dell'iter del finanziamento presso la banca né in verità un controllo dell'iter in sede bancaria
è richiesto dalla citata normativa.
Si deve quindi valutare soltanto la segnalazione fatta a suo tempo della banca.
Nella segnalazione della ritardata stipulazione del contratto di finanziamento si legge : “Perfezionamento garanzia in corso”.
Con questa espressione la Banca, secondo il significato ordinario delle parole, comunica che la non aveva ancora CP_4
trasmesso la documentazione relativa alle possibili garanzie da dare alla banca per ottenere il prestito.
E' pertanto integrata l'ipotesi sopra citata di “ ritardi nell'invio
di documentazione integrativa da parte della PMI “.
Nulla invece da questa espressione lascia supporre un ritardo interno alla banca legato a problemi burocratici.
L'appello deve pertanto essere respinto e si deve revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenz adi primo grado a suo tempo disposta.
9 Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 12.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
( 3.000,00 Euro per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva, Euro 2.500,00 per la fase di trattazione e istruttoria,
Euro5.000,00 per la fase della decisione )
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto dal Parte_2
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2765 del
[...]
30 ottobre 2024 respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Revoca la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado
a suo tempo disposta.
Condanna il a rifondere Parte_2
a le spese legali del giudizio di appello Controparte_4
liquidate in Euro 12.500,00 per compensi oltre spese generali, cpa
ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
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Genova lì 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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