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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 1086/2024
Il Giudice Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 4/3/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dall'unica parte costituita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CUTILLO CIRO/
ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “
PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 89/2024 con cui
è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico
2024/27, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze
Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli
Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.- prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante - che hanno Pt_2
maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
2)
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
3)
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di
A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la
Pag. 2 di 6 valutazione “per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A.
d'interesse;
4)
CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
5)
Emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
6)
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A sostegno delle esposte conclusioni, il ricorrente ha allegato di aver prestato il servizio militare di leva dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie ATA, e quindi non in costanza di nomina, sicché, ai fini della partecipazione all'aggiornamento/graduatorie nella III fascia delle graduatorie di Istituto relativamente ai profili del personale AT, a mente del d.m. 89/2024, gli verrebbe attribuito un punteggio di 0.60 per ogni anno di servizio e 0.05 per ogni mese di servizio, a fronte dei 6 punti per ogni anno di servizio e 0.5
Pag. 3 di 6 per ogni mese di servizio riconosciuti a coloro che hanno adempiuto gli obblighi di leva in costanza di rapporto. Contr Nonostante la regolarità della notifica, il è rimasto contumace.
Il ricorso è fondato.
Sulla questione – se, cioè, vada attribuito il medesimo punteggio ai fini sopra descritti a coloro che hanno adempiuto gli obblighi di leva in costanza di rapporto e a coloro che vi hanno adempiuto dopo l'ottenimento del titolo per l'inserimento in graduatoria ma prima dell'instaurazione del rapporto – si è già pronunciato questo Tribunale, che, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e a quella amministrativa, con orientamento al quale si intende dare seguito, ha affermato che “Ai sensi dell'art. 485, 7° comma del D.Lgs. n. 297/1994
(T.U. della scuola) “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”. Ne consegue l'illegittimità (con conseguente disapplicazione) di ogni atto amministrativo in senso contrario, ossia teso a limitare la valenza di tale titolo esclusivamente al servizio prestato in corso di rapporto di P.I.
(risultandone altrimenti violato il principio generale di cui all'art. 52 Cost. in base al quale “Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici “ ed essendovi pregiudizio nella posizione lavorativa di chi è stato chiamato a difendere la patria operando una distinzione, illegittima ex art. 3 Cost., ai fini della valutazione del titolo, tra servizio militare prestato prima o durante lo svolgimento del pubblico impiego). Nulla sposta il tentativo ministeriale di mostrare formale ossequio alle conclusioni in questo senso raggiunte dalla
S.C. (“…è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si
Pag. 4 di 6 coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di
Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”: Cass. n. 5679/2020), mediante una valorizzazione minima e fuori scala del servizio in questione (0,6 punti per un anno di servizio), posto che l'ordinamento è bene in grado di apprezzare la sostanza della questione e, dunque, un riconoscimento di un punteggio irrisorio (pari ad 1/10) rappresenta adeguamento solo formale e non può certo placare la spinta ugualitaristica di cui alla Costituzione e alla giurisprudenza della S.C. sopra riportata.” (Trib. Ravenna, sent. n.
131/2023).
Va quindi accertato il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto come se fosse stato svolto in corso di rapporto di lavoro, con Contr conseguente condanna del all'attribuzione del relativo punteggio anche nelle future graduatorie.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia e in relazione alle tre fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertato il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto come se esso fosse stato svolto in corso di rapporto di lavoro e condanna l'amministrazione resistente (e tutte le sue articolazioni scolastiche) a riconoscere il valore a tale titolo, con attribuzione del relativo punteggio;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.906, oltre spese vive, 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge , da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
01/10/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
N.R.G. 1086/2024
Il Giudice Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 4/3/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dall'unica parte costituita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CUTILLO CIRO/
ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “
PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 89/2024 con cui
è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico
2024/27, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze
Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli
Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.- prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante - che hanno Pt_2
maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
2)
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
3)
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di
A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la
Pag. 2 di 6 valutazione “per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A.
d'interesse;
4)
CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
5)
Emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
6)
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A sostegno delle esposte conclusioni, il ricorrente ha allegato di aver prestato il servizio militare di leva dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie ATA, e quindi non in costanza di nomina, sicché, ai fini della partecipazione all'aggiornamento/graduatorie nella III fascia delle graduatorie di Istituto relativamente ai profili del personale AT, a mente del d.m. 89/2024, gli verrebbe attribuito un punteggio di 0.60 per ogni anno di servizio e 0.05 per ogni mese di servizio, a fronte dei 6 punti per ogni anno di servizio e 0.5
Pag. 3 di 6 per ogni mese di servizio riconosciuti a coloro che hanno adempiuto gli obblighi di leva in costanza di rapporto. Contr Nonostante la regolarità della notifica, il è rimasto contumace.
Il ricorso è fondato.
Sulla questione – se, cioè, vada attribuito il medesimo punteggio ai fini sopra descritti a coloro che hanno adempiuto gli obblighi di leva in costanza di rapporto e a coloro che vi hanno adempiuto dopo l'ottenimento del titolo per l'inserimento in graduatoria ma prima dell'instaurazione del rapporto – si è già pronunciato questo Tribunale, che, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e a quella amministrativa, con orientamento al quale si intende dare seguito, ha affermato che “Ai sensi dell'art. 485, 7° comma del D.Lgs. n. 297/1994
(T.U. della scuola) “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”. Ne consegue l'illegittimità (con conseguente disapplicazione) di ogni atto amministrativo in senso contrario, ossia teso a limitare la valenza di tale titolo esclusivamente al servizio prestato in corso di rapporto di P.I.
(risultandone altrimenti violato il principio generale di cui all'art. 52 Cost. in base al quale “Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici “ ed essendovi pregiudizio nella posizione lavorativa di chi è stato chiamato a difendere la patria operando una distinzione, illegittima ex art. 3 Cost., ai fini della valutazione del titolo, tra servizio militare prestato prima o durante lo svolgimento del pubblico impiego). Nulla sposta il tentativo ministeriale di mostrare formale ossequio alle conclusioni in questo senso raggiunte dalla
S.C. (“…è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si
Pag. 4 di 6 coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di
Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”: Cass. n. 5679/2020), mediante una valorizzazione minima e fuori scala del servizio in questione (0,6 punti per un anno di servizio), posto che l'ordinamento è bene in grado di apprezzare la sostanza della questione e, dunque, un riconoscimento di un punteggio irrisorio (pari ad 1/10) rappresenta adeguamento solo formale e non può certo placare la spinta ugualitaristica di cui alla Costituzione e alla giurisprudenza della S.C. sopra riportata.” (Trib. Ravenna, sent. n.
131/2023).
Va quindi accertato il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto come se fosse stato svolto in corso di rapporto di lavoro, con Contr conseguente condanna del all'attribuzione del relativo punteggio anche nelle future graduatorie.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità della controversia e in relazione alle tre fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertato il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto come se esso fosse stato svolto in corso di rapporto di lavoro e condanna l'amministrazione resistente (e tutte le sue articolazioni scolastiche) a riconoscere il valore a tale titolo, con attribuzione del relativo punteggio;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.906, oltre spese vive, 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge , da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
01/10/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
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