TRIB
Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2426/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2426/2016 promossa da
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Bettino Arru (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) e Paolo Campus (C.F. C.F._1 C.F._2
ATTORE OPPONENTE contro
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ferrari Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Lara Negri (C.F. ) ed Elena Piccinnu (C.F. C.F._3 C.F._4
) C.F._5
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 774/2016 del 19/9/2016
(recante ingiunzione di pagamento di € 54.410,48, oltre interessi e spese;
R.G. 1853/2016), il
(d'ora in poi, per comodità, solo “ ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare Controparte_1
dichiarare inammissibile la pretesa creditoria della società opposta per difetto di giurisdizione del
1 Giudice adito, appartenendo la presente controversia alla giurisdizione del Giudice amministrativo;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale del titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, e per l'effetto revocare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n. 774/2016; 3) nel merito e in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'intervenuta compensazione giudiziale di altri crediti vantati dalla opponente e/o per
l'accertato inadempimento dell'appaltatrice NE LE S.r.l., mandando assolto il Parte_1 da ogni avversa pretesa;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
[...]
A sostegno delle proprie richieste, parte opponente ha dedotto:
- che l'asserita pretesa creditoria traeva origine da un illegittimo e inefficace contratto d'appalto, e che, peraltro, era ampiamente compensata dalla diminuzione della fornitura pattuita, nonché dalle diverse prestazioni rese dal opponente in sostituzione della società NE LE Pt_1
S.p.a.;
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in quanto: 1) l'oggetto della asserita pretesa creditoria originariamente vantata dalla società NE LE S.r.l. si riferiva alla revisione del prezzo per i servizi offerti dalla predetta società al Comune opponente e contenuti nella convenzione del 27 giugno 2002; 2) in particolare, l'art. 9 della citata convenzione, rubricato
“Variabilità dei canoni dei Servizi di base”, espressamente riferiva che “i canoni dei servizi di base offerti (…) saranno aggiornati all'inizio di ciascun anno solare, in base all'art. 26 comma 4
L.109/94 e successive modificazioni” e proseguiva affermando che “la quota relativa all'energia elettrica verrà aggiornata, con la stessa decorrenza e nella stessa misura, a seguito di variazioni in aumento delle tariffe e della quota potenza installata, decise dall'Autorità dell'energia elettrica e del gas”; 3) la stessa società opposta fondava la propria pretesa creditoria utilizzando quale indice per il calcolo degli interessi l'indice ISTAT F.O.I., specificamente utilizzato per la verifica della revisione prezzi nei contratti di diritto pubblico;
4) ai sensi dell'art. 133 del codice di procedura amministrativa “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n°163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”;
- che, nel merito, la domanda avversa si appalesava infondata, in quanto la convenzione del
27 giugno 2002 era priva di efficacia nella parte in cui si riferiva alle rispettive obbligazioni, di base ed accessorie, successive ai primi nove anni dalla stipulazione;
- che, in particolare, l'art. 12 del R.D. 2440 del 1923, applicabile in tema di contabilità
2 pubblica in relazione a tutti gli enti pubblici, stabiliva che “I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni”;
- che, pertanto, era evidente ed incontestabile la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 3 della citata convenzione, laddove prevedeva l'obbligatorietà delle reciproche prestazioni per una durata complessiva di anni dodici;
- che, dunque, nulla era dovuto alla società opposta in virtù dell'inefficacia della citata convenzione su cui si fonderebbero le avverse pretese creditorie, tutte riferite ad aggiornamento dei prezzi per le annualità 2011, 2012 e 2013;
- che, in ogni caso, la pretesa creditoria era comunque infondata in quanto ampiamente compensata da altri crediti vantati dal che risultava creditore della maggior somma di € Pt_1
56.892,90 indebitamente corrisposta a NE LE S.r.l. negli anni 2010-2014 in ragione di prestazioni fatturate ma mai rese;
- che, in specie, alla fine del 2009, il aveva eseguito a sue spese “Interventi Pt_1 sull'impianto di illuminazione pubblica per il contenimento dei consumi e dell'inquinamento luminoso”, sollevando NE LE S.r.l. dall'esecuzione di una buona parte delle prestazioni previste in contratto;
che, in particolare, dall'anno 2010, la società appaltatrice non aveva più provveduto alla
“razionalizzazione dei consumi energetici con conseguenti economie di gestione” secondo quanto prescritto all'art. 4 della convenzione del 2002;
- che, a seguito di tale intervento di efficientamento energetico, la fornitura si era ridotta di circa 80.000 kWh all'anno;
- che, già con nota 1/4/2014, prot. n. 1997, il aveva rilevato che tale riduzione dei Pt_1 consumi aveva comportato un risparmio in termini economici per complessivi € 66.305,00, che erano stati indebitamente fatturati ed incassati dalla NE LE S.r.l.;
- che, in sostanza, per entrambi i titoli il aveva diritto ad opporre in Pt_1
compensazione un credito superiore al doppio di quello azionato in via monitoria nei suoi confronti;
- che, ancora, la NE LE S.r.l. non aveva svolto correttamente le prestazioni cui era adibita, in particolare in relazione alla manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione, che spesso non avevano funzionato correttamente nel periodo di vigenza della convenzione, per culminare in un episodio di “autocombustione” di una armatura stradale avutasi nel 2011, a causa di un sovraccarico di corrente in orario in cui non sarebbe dovuta esserci tensione elettrica nella linea di alimentazione della Pt_2
[...] In data 8/3/2017 si è costituita in giudizio chiedendo accogliersi Controparte_1 le seguenti conclusioni: “In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione non si basa su prova scritta e, comunque, non è di pronta soluzione. Nel merito, respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso svolte, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e diritto, non provate o come meglio, e confermare in toto il decreto opposto. Nel merito in via di subordine. In ogni diversa e denegata ipotesi, salvo gravame, respinte tutte le domande, anche riconvenzionali, avversarie, dichiarare tenuto il
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, conseguentemente, condannarlo Parte_1
a pagare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni e Controparte_1
i titoli dedotti in giudizio, e comunque a fronte delle forniture effettuate da NE LE a favore del di energia elettrica e la conseguente utilitas a favore del menzionato Parte_1 Pt_1
della somma esposta in ricorso, oltre interessi al tasso indicato in ricorso, da conteggiare dal dovuto al saldo, oltre a spese, diritti ed onorari o, salvo gravame, quella diversa meglio ritenuta giusta e dovuta, con gli interessi al tasso esposto o, sempre salvo gravame, quello meglio ritenuto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
In data 7/2/2020 parte opponente, con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., a precisazione della domanda, ha concluso come segue: “1) in via preliminare, dichiarare inammissibile la pretesa creditoria della società opposta per difetto di giurisdizione del Giudice adito, appartenendo la presente controversia alla giurisdizione del Giudice amministrativo;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale del titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, e per l'effetto revocare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo
n°774/2016; 3) nel merito e in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto per
l'intervenuta compensazione giudiziale di altri crediti vantati dalla opponente e/o per l'accertato inadempimento dell'appaltatrice NE LE S.r.l., mandando assolto il da ogni Parte_1 avversa pretesa;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
In data 7/2/2020 parte opposta, con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., a precisazione della domanda, ha concluso come segue: “In via preliminare, Voglia il
Giudice Istruttore Ill.mo, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto
l'opposizione non si basa su prova scritta e, comunque, non è di pronta soluzione. Nel merito,
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso svolte, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e diritto, non provate o come meglio, e confermare in toto il decreto opposto. Nel merito in via di subordine. In ogni diversa e denegata ipotesi, salvo gravame, respinte tutte le domande, anche riconvenzionali, avversarie, dichiarare tenuto il in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, Parte_1
4 conseguentemente, condannarlo a pagare a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, per le ragioni e i titoli dedotti in giudizio, e comunque a fronte delle forniture di energia elettrica e/o attività anche di manutenzione effettuate da NE LE a favore del
e la conseguente utilitas a favore del menzionato della somma Parte_1 Pt_1
esposta in ricorso, oltre interessi al tasso indicato in ricorso, da conteggiare dal dovuto al saldo, oltre a spese, diritti ed onorari o, salvo gravame, quella diversa meglio ritenuta giusta e dovuta, con gli interessi al tasso esposto o, sempre salvo gravame, quello meglio ritenuto. In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
In data 12/2/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8/2/2024, ha formulato alle parti, ex art. 185 bis c.p.c., proposta transattiva/conciliativa, poi non accolta dalla parte opponente.
All'udienza del 17/7/2024, pertanto, le parti hanno precisato le proprie conclusioni ed hanno chiesto trattenersi la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, giova precisare che il presente procedimento è soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria, ex D. Lgs. 28/2010, e che la suddetta condizione di procedibilità risulta soddisfatta, come da documentazione depositata in data 30/1/2018.
Va, in primo luogo, precisato che l'asserito credito della Controparte_1
siccome portato dal decreto ingiuntivo opposto, trae origine dalla cessione di credito, effettuata da
NE LE s.p.a. (quale cedente) a quale cessionaria), per crediti vantati Controparte_1 nei confronti del (debitore ceduto); all'uopo, è stato prodotto atto di Parte_1
cessione del credito, regolarmente notificato al debitore ceduto in data 8/1/2015.
Con la presente opposizione il ha chiesto, con la domanda di cui Parte_1
al sub 1), “In via preliminare dichiarare inammissibile la pretesa creditoria della società opposta per difetto di giurisdizione del Giudice adito, appartenendo la presente controversia alla giurisdizione del Giudice amministrativo”.
L'eccezione formulata non è meritevole di pregio.
Come è noto, in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nella vigenza del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione deve ritenersi articolato nel modo seguente: - sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 del c.p.a., sulle controversie relative alla sola fase procedimentale, cioè
5 dall'inizio della procedura sino all'aggiudicazione definitiva, estendendosi detta giurisdizione a qualsiasi provvedimento, atto, accordo e comportamento tenuto entro quel lasso temporale, nonché in ogni caso ad eventuali provvedimenti dell'amministrazione di annullamento d'ufficio della stessa aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 o comunque previsti da norme di legge, in quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi dell'aggiudicazione all'atto della sua effettuazione e, dunque, riconducibili alla relativa procedura;
- nella situazione successiva all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e prima del sopravvenire dell'efficacia della conclusione del contratto vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo, di modo che si configura la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all'esercizio da parte dell'amministrazione di un potere astratto previsto dalla legge, mentre, al di fuori di tal caso (e, dunque, in assenza di riconducibilità dell'agire dell'Amministrazione ad un potere di quel genere), la situazione è di diritto comune e, dunque, si configura la giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, qualora al vaglio del Giudice non si ponga l'indagine sulla legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, bensì l'apprezzamento e la valutazione del comportamento negoziale complessivamente assunto dalle parti contrattuali, temporalmente postuma rispetto alla stipula del contratto, la causa appartiene alla sfera della giurisdizione del giudice ordinario.
Difatti, è pacificamente noto come, nell'ambito dei contratti ad evidenza pubblica, vi sia una nitida bipartizione tra la fase ad evidenza pubblica di scelta del contraente – antecedente alla stipula del contratto ed in relazione alla quale le controversie in essa nascenti sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 133 c.p.a. - e la fase di esecuzione del contratto, successiva alla stipula del contratto, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione del Giudice
Ordinario.
Muovendo da tali premesse, la Corte di Cassazione ha ribadito l'altrettanto noto principio secondo cui, nel settore dell'attività negoziale della P.A., tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell'evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario (Cass. Civ.,
Sez. Un., 29/1/2018, n. 2144; Cass. Civ., Sez. Un., 10/4/2017, n. 9149; Cass. Civ., 31/5/2016, n.
11366; Cass. Civ., Sez. Un., 8/7/2015, n. 14188; Cass. Civ., Sez. Un., 24/5/2013, n. 12902; Cass.
Civ., 5/4/2012, n. 5446; Cass. Civ., 13/3/2009, n. 6068).
Non concorda il Giudicante con l'argomentazione sostenuta dalla parte opponente, secondo
6 cui la fattispecie rientrerebbe nel caso particolare della “revisione dei prezzi”. Invero, dall'analisi della documentazione agli atti (cfr. art. 9 della convenzione;
comunicazioni intercorse tra le parti;
determina del 27/09/2013 del nella quale non vi è alcuna valutazione sulla Parte_1 congruità delle somme esposte da NE s.r.l., bensì esclusivamente l'assunzione di un impegno di spesa relativamente ai conguagli del 2011) emerge che il credito portato dall'opposto decreto ingiuntivo si inquadra nella fattispecie di un conguaglio (saldo del conguaglio per l'anno 2011 e conguagli per le annualità 2012 e 2013), che, per l'appunto, viene richiesto in forza di accordi intercorsi con il ovvero di una modalità di adempimento concordata tra le parti, in cui il Pt_1 calcolo viene effettuato in modo automatico, prescindendo sia da un'istruttoria che da una valutazione discrezionale o autorizzativa dell'ente locale.
Per le ragioni suesposte, la fattispecie in esame integra una questione di natura oggettivamente privatistica, la cui giurisdizione è del Giudice Ordinario.
Con la domanda di cui al sub 2), parte opponente ha chiesto “In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale del titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, e per l'effetto revocare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n°774/2016”.
Pur non condividendo l'argomentazione di parte opposta, secondo la quale la normativa richiamata da parte opponente sul punto non sarebbe applicabile ai Comuni, ma solo allo Stato, la domanda formulata dalla parte opponente non merita comunque accoglimento.
La disposizione invocata dalla parte opponente, ovvero l'art. 12 del R.D. 2440 del 1923, stabilisce che “I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni”.
Accanto alla circostanza che a pag. 4 della convenzione si legge che il ha assunto Pt_1 specifica determina (486 del giugno 2002) per il rinnovo e l'estensione della convenzione e che, quindi, nella specie trattasi di un rinnovo espresso, espressione di un potere della pubblica amministrazione del tutto consentito, va, inoltre, osservato che la normativa invocata da parte opponente, che prevede il limite di durata fissato in nove anni, attiene ai contratti concernenti
“spese ordinarie”, fattispecie che non si attaglia al caso in esame, laddove i servizi oggetto della convenzione (ammodernamento degli impianti, miglioramento dell'arredo urbano, progettazione e realizzazione di impianti di illuminazione) non si ritengono compresi in siffatta categoria.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare uno sforamento dei termini contrattuali - circostanza non condivisa da questo Giudice - essa non può certamente concretarsi in un ingiustificato arricchimento dell'ente pubblico, che ha, di fatto, beneficiato di un servizio reso e non contestato.
7 Per le ragioni evidenziate, la domanda proposta non è meritevole di accoglimento sotto i duplici profili innanzi esposti.
Con la domanda di cui al sub 3), il ha chiesto “Nel merito e in via subordinata, Pt_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'intervenuta compensazione giudiziale di altri crediti vantati dalla opponente e/o per l'accertato inadempimento dell'appaltatrice NE LE S.r.l., mandando assolto il da ogni avversa pretesa”. Parte_1
Secondo la prospettazione formulata dall'opponente, la cedente non avrebbe tenuto conto, nella richiesta di pagamento delle somme, degli asseriti “risparmi” connessi agli interventi sugli impianti, nonché della maggior somma di € 56.892,90 indebitamente corrisposta a NE LE S.r.l. negli anni 2010-2014 in ragione di prestazioni fatturate ma mai rese. Con la conseguenza, sostenuta dalla opponente medesima, che le predette voci comporterebbero una compensazione del credito vantato dall'opposta.
A sostegno della formulata eccezione, il ha prodotto la nota racc. a.r. del Pt_1
01/04/2014, nella quale si legge: “…si ritiene che l'entità del risparmio…ammonti a circa 80.000
kWh/anno …..”.
Ritiene questo Giudice che quanto riprodotto nel predetto documento - tra l'altro di formazione unilaterale - sia del tutto generico tant'è che, sempre nel corpo del documento in parola, si legge che “qualora si ritenga opportuno determinare in modo più preciso l'entità del risparmio conseguito, si chiede …”, in tal modo confermando, ogni oltre ragionevole dubbio, la consapevolezza della parte opponente della non precisa quantificazione e specificazione dell'asserito credito.
Di qui la radicale inidoneità del documento in questione ad assumere valore probatorio;
Del resto, è noto che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio … nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (v. ex multis, Cass. Civ. 8290/2016).
Secondo un'opinione consolidata in giurisprudenza, la certezza sull'esistenza del diritto opposto in compensazione è requisito essenziale del suddetto credito, il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell'an che nel quantum debeatur; l'onere di provare il titolo costitutivo alla base del controcredito incombe, pertanto, sulla parte che ha formulato l'eccezione di compensazione (Cass. Civ., SS.UU, sentenza 15/11/2016 n°
23225).
Inoltre, sul tema in esame la Suprema Corte è più volte intervenuta, affermando e ribadedo il principio secondo cui “L'eccezione di compensazione rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione
8 e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito (Corte di Cassazione, civile, ordinanza 17 luglio 2023| n. 20719; Cass., Sez. 2, n.
23759/2016).
Nel caso di specie, l'onere probatorio di cui sopra è rimasto insoddisfatto dalla parte opponente.
D'altro canto, occorre mettere nel dovuto rilievo che la parte opponente ha anche riconosciuto il debito nei confronti della cedente LE s.r.l., sia con la determina n. 53 del 27/9/2013, sia con la missiva del 3/10/2013, nonché con il parziale pagamento della somma a titolo di conguaglio per l'anno 2011.
Comportamento, quest'ultimo, obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
In particolare, con determinazione n. 53 del 27/9/2013 il ha stabilito quanto Pt_1 segue: “Premesso che il ha stipulato con la società Parte_1 Parte_3 una convenzione, n. di repertorio 623 del 27.06.2002 per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina;
che nella convenzione di cui sopra si prevedeva un canone annuo, dovuto alla società LE di euro 55.777,46; vista la nota della società sopra menzionata in data 21.12.2012 prot. 55120 con la quale si richiede l'aggiornamento del canone per l'anno 2011, dovuto per il servizio di cui alla convenzione rep. 623/2002 di cui sopra, e previsto dall'art. 9 della stessa, la cui somma ammonta complessivamente ad euro 28.695,05 comprensiva di Iva al 21%; ravvisata la necessità di provvedere in merito … determina di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, alla società la somma di euro 19.758,28 Iva compresa, integrando l'impegno Parte_3 già assunto in data 19.03.2013 n. 182, somma dovuta per aggiornamento canone per i servizi previsti dalla convenzione rep. 623 in data 27.06.2002”.
Con successiva mail del 3/10/2013 il medesimo ha trasmesso, poi, alla società Pt_1
LE s.r.l. il predetto provvedimento di impegno di spesa, dichiarando trattarsi di “parte delle somme relative all'oggetto della convenzione”.
Così stando i fatti, è mestieri convenire che, con il predetto contegno, sia espresso che per facta concludentia (pagamento di parte delle somme dovute), il abbia Parte_1 concretamente riconosciuto la pretesa vantata a SOLE s.r.l.; in particolare il pacifico pagamento parziale eseguito dal assume in concreto la valenza del riconoscimento dell'intero debito Pt_1 azionato in via monitoria, essendo esso stato eseguito a titolo di acconto rispetto alla maggiore somma dovuta.
Riconoscimento del debito dal quale deriva conseguentemente l'inversione dell'onere della
9 prova a carico dell'opponente sul quale gravava l'onere di dimostrare l'inesistenza del Pt_1 debito.
Prova che, nella fattispecie in esame, non solo non è stata fornita, ma sarebbe stata comunque del tutto in contrasto con l'adempimento, seppure parziale, dell'obbligazione dedotta
(così, Cass. Civ., ordinanza n. 9097/2018).
Accanto ed oltre ciò, ritiene il Tribunale che anche la domanda ex art. 1460 c.c. formulata dal opponente in ordine al dedotto inadempimento di SOLE S.R.L. è destituita di Pt_1 fondamento.
Invero, i fatti relativi all'asserito inadempimento non sono stati supportati da alcuna contestazione da parte dell'opponente medesimo.
Invero, delle riferite segnalazioni effettuate dal in relazione al presunto Pt_1 negligente operato di LE s.r.l. nello svolgimento della manutenzione degli impianti di illuminazione, non vi è traccia alcuna.
Non solo!
Allo stesso risultato si perviene se si osserva il comportamento tenuto dal che, Pt_1 con la succitata determina n. 53 del 27/9/2013 (“vista la nota della società sopra menzionata in data 21.12.2012 prot. 55120 con la quale si richiede l'aggiornamento del canone per l'anno 2011, dovuto per il servizio di cui alla convenzione rep. 623/2002 di cui sopra, e previsto dall'art. 9 della stessa, la cui somma ammonta complessivamente ad euro 28.695,05 comprensiva di Iva al 21%; ravvisata la necessità di provvedere in merito … determina di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, alla società la somma di euro 19.758,28 Iva compresa”), ha Parte_3 deliberato un impegno di spesa e, di fatto, ha pagato parte della somma, come innanzi rappresentato, senza addurre alcuna contestazione sull'operato di LE s.r.l.
Pertanto, il mancato pagamento delle somme oggetto del monitorio non può considerarsi giustificato a norma dell'art. 1460 c.c., sia perché non è stato fornito alcun valido appiglio - neppure una contestazione - se non quella in occasione del presente giudizio, sia perché del tutto incompatibile, per quanto detto innanzi, con il comportamento pregresso assunto dall'opponente.
In sostanza, parte opponente ha eccepito fatti impeditivi ed estintivi del diritto avversario, ma non ha fornito prova alcuna degli elementi costitutivi dell'eccezione formulata, in dispregio della previsione di cui all'art. 2697, comma 2, c.c., che statuisce che “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Ciò posto, dunque, ritiene questo Giudice che gli elementi di giudizio complessivamente acquisiti non valgano a confortare le eccezioni formulate dall'opponente e, pertanto, la domanda in
10 opposizione va rigettata.
Al contrario, la documentazione prodotta dall'opposta costituisce piena dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, in quanto idonea ad integrare la prova dell'accordo raggiunto tra le parti, sia in relazione all'an che al quantum della pretesa azionata con il monitorio.
Ai sensi dell'art. 653 c.p.c. va dichiarata l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
774/2016 del 19/9/2016 emesso da questo tribunale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000 a euro 260.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo. Tale somma deve, tuttavia, essere dimezzata trattandosi di decisione in rito (art. 4, comma 9).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 774/2016 del
19/9/2016 proposta dal ogni altra istanza ed eccezione disattesa o Parte_1
assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione;
- DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 774/2016 del 19/9/2016 emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania;
- CONDANNA il in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
€ 14.103,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 23/2/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2426/2016 promossa da
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Bettino Arru (C.F. Parte_1 P.IVA_1
) e Paolo Campus (C.F. C.F._1 C.F._2
ATTORE OPPONENTE contro
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ferrari Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Lara Negri (C.F. ) ed Elena Piccinnu (C.F. C.F._3 C.F._4
) C.F._5
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 774/2016 del 19/9/2016
(recante ingiunzione di pagamento di € 54.410,48, oltre interessi e spese;
R.G. 1853/2016), il
(d'ora in poi, per comodità, solo “ ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare Controparte_1
dichiarare inammissibile la pretesa creditoria della società opposta per difetto di giurisdizione del
1 Giudice adito, appartenendo la presente controversia alla giurisdizione del Giudice amministrativo;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale del titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, e per l'effetto revocare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n. 774/2016; 3) nel merito e in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'intervenuta compensazione giudiziale di altri crediti vantati dalla opponente e/o per
l'accertato inadempimento dell'appaltatrice NE LE S.r.l., mandando assolto il Parte_1 da ogni avversa pretesa;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
[...]
A sostegno delle proprie richieste, parte opponente ha dedotto:
- che l'asserita pretesa creditoria traeva origine da un illegittimo e inefficace contratto d'appalto, e che, peraltro, era ampiamente compensata dalla diminuzione della fornitura pattuita, nonché dalle diverse prestazioni rese dal opponente in sostituzione della società NE LE Pt_1
S.p.a.;
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in quanto: 1) l'oggetto della asserita pretesa creditoria originariamente vantata dalla società NE LE S.r.l. si riferiva alla revisione del prezzo per i servizi offerti dalla predetta società al Comune opponente e contenuti nella convenzione del 27 giugno 2002; 2) in particolare, l'art. 9 della citata convenzione, rubricato
“Variabilità dei canoni dei Servizi di base”, espressamente riferiva che “i canoni dei servizi di base offerti (…) saranno aggiornati all'inizio di ciascun anno solare, in base all'art. 26 comma 4
L.109/94 e successive modificazioni” e proseguiva affermando che “la quota relativa all'energia elettrica verrà aggiornata, con la stessa decorrenza e nella stessa misura, a seguito di variazioni in aumento delle tariffe e della quota potenza installata, decise dall'Autorità dell'energia elettrica e del gas”; 3) la stessa società opposta fondava la propria pretesa creditoria utilizzando quale indice per il calcolo degli interessi l'indice ISTAT F.O.I., specificamente utilizzato per la verifica della revisione prezzi nei contratti di diritto pubblico;
4) ai sensi dell'art. 133 del codice di procedura amministrativa “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n°163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”;
- che, nel merito, la domanda avversa si appalesava infondata, in quanto la convenzione del
27 giugno 2002 era priva di efficacia nella parte in cui si riferiva alle rispettive obbligazioni, di base ed accessorie, successive ai primi nove anni dalla stipulazione;
- che, in particolare, l'art. 12 del R.D. 2440 del 1923, applicabile in tema di contabilità
2 pubblica in relazione a tutti gli enti pubblici, stabiliva che “I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni”;
- che, pertanto, era evidente ed incontestabile la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 3 della citata convenzione, laddove prevedeva l'obbligatorietà delle reciproche prestazioni per una durata complessiva di anni dodici;
- che, dunque, nulla era dovuto alla società opposta in virtù dell'inefficacia della citata convenzione su cui si fonderebbero le avverse pretese creditorie, tutte riferite ad aggiornamento dei prezzi per le annualità 2011, 2012 e 2013;
- che, in ogni caso, la pretesa creditoria era comunque infondata in quanto ampiamente compensata da altri crediti vantati dal che risultava creditore della maggior somma di € Pt_1
56.892,90 indebitamente corrisposta a NE LE S.r.l. negli anni 2010-2014 in ragione di prestazioni fatturate ma mai rese;
- che, in specie, alla fine del 2009, il aveva eseguito a sue spese “Interventi Pt_1 sull'impianto di illuminazione pubblica per il contenimento dei consumi e dell'inquinamento luminoso”, sollevando NE LE S.r.l. dall'esecuzione di una buona parte delle prestazioni previste in contratto;
che, in particolare, dall'anno 2010, la società appaltatrice non aveva più provveduto alla
“razionalizzazione dei consumi energetici con conseguenti economie di gestione” secondo quanto prescritto all'art. 4 della convenzione del 2002;
- che, a seguito di tale intervento di efficientamento energetico, la fornitura si era ridotta di circa 80.000 kWh all'anno;
- che, già con nota 1/4/2014, prot. n. 1997, il aveva rilevato che tale riduzione dei Pt_1 consumi aveva comportato un risparmio in termini economici per complessivi € 66.305,00, che erano stati indebitamente fatturati ed incassati dalla NE LE S.r.l.;
- che, in sostanza, per entrambi i titoli il aveva diritto ad opporre in Pt_1
compensazione un credito superiore al doppio di quello azionato in via monitoria nei suoi confronti;
- che, ancora, la NE LE S.r.l. non aveva svolto correttamente le prestazioni cui era adibita, in particolare in relazione alla manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione, che spesso non avevano funzionato correttamente nel periodo di vigenza della convenzione, per culminare in un episodio di “autocombustione” di una armatura stradale avutasi nel 2011, a causa di un sovraccarico di corrente in orario in cui non sarebbe dovuta esserci tensione elettrica nella linea di alimentazione della Pt_2
[...] In data 8/3/2017 si è costituita in giudizio chiedendo accogliersi Controparte_1 le seguenti conclusioni: “In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione non si basa su prova scritta e, comunque, non è di pronta soluzione. Nel merito, respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso svolte, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e diritto, non provate o come meglio, e confermare in toto il decreto opposto. Nel merito in via di subordine. In ogni diversa e denegata ipotesi, salvo gravame, respinte tutte le domande, anche riconvenzionali, avversarie, dichiarare tenuto il
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, conseguentemente, condannarlo Parte_1
a pagare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni e Controparte_1
i titoli dedotti in giudizio, e comunque a fronte delle forniture effettuate da NE LE a favore del di energia elettrica e la conseguente utilitas a favore del menzionato Parte_1 Pt_1
della somma esposta in ricorso, oltre interessi al tasso indicato in ricorso, da conteggiare dal dovuto al saldo, oltre a spese, diritti ed onorari o, salvo gravame, quella diversa meglio ritenuta giusta e dovuta, con gli interessi al tasso esposto o, sempre salvo gravame, quello meglio ritenuto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
In data 7/2/2020 parte opponente, con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., a precisazione della domanda, ha concluso come segue: “1) in via preliminare, dichiarare inammissibile la pretesa creditoria della società opposta per difetto di giurisdizione del Giudice adito, appartenendo la presente controversia alla giurisdizione del Giudice amministrativo;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale del titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, e per l'effetto revocare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo
n°774/2016; 3) nel merito e in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto per
l'intervenuta compensazione giudiziale di altri crediti vantati dalla opponente e/o per l'accertato inadempimento dell'appaltatrice NE LE S.r.l., mandando assolto il da ogni Parte_1 avversa pretesa;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
In data 7/2/2020 parte opposta, con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., a precisazione della domanda, ha concluso come segue: “In via preliminare, Voglia il
Giudice Istruttore Ill.mo, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto
l'opposizione non si basa su prova scritta e, comunque, non è di pronta soluzione. Nel merito,
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, respingere l'opposizione e tutte le domande ex adverso svolte, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e diritto, non provate o come meglio, e confermare in toto il decreto opposto. Nel merito in via di subordine. In ogni diversa e denegata ipotesi, salvo gravame, respinte tutte le domande, anche riconvenzionali, avversarie, dichiarare tenuto il in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, Parte_1
4 conseguentemente, condannarlo a pagare a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, per le ragioni e i titoli dedotti in giudizio, e comunque a fronte delle forniture di energia elettrica e/o attività anche di manutenzione effettuate da NE LE a favore del
e la conseguente utilitas a favore del menzionato della somma Parte_1 Pt_1
esposta in ricorso, oltre interessi al tasso indicato in ricorso, da conteggiare dal dovuto al saldo, oltre a spese, diritti ed onorari o, salvo gravame, quella diversa meglio ritenuta giusta e dovuta, con gli interessi al tasso esposto o, sempre salvo gravame, quello meglio ritenuto. In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
In data 12/2/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8/2/2024, ha formulato alle parti, ex art. 185 bis c.p.c., proposta transattiva/conciliativa, poi non accolta dalla parte opponente.
All'udienza del 17/7/2024, pertanto, le parti hanno precisato le proprie conclusioni ed hanno chiesto trattenersi la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, giova precisare che il presente procedimento è soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria, ex D. Lgs. 28/2010, e che la suddetta condizione di procedibilità risulta soddisfatta, come da documentazione depositata in data 30/1/2018.
Va, in primo luogo, precisato che l'asserito credito della Controparte_1
siccome portato dal decreto ingiuntivo opposto, trae origine dalla cessione di credito, effettuata da
NE LE s.p.a. (quale cedente) a quale cessionaria), per crediti vantati Controparte_1 nei confronti del (debitore ceduto); all'uopo, è stato prodotto atto di Parte_1
cessione del credito, regolarmente notificato al debitore ceduto in data 8/1/2015.
Con la presente opposizione il ha chiesto, con la domanda di cui Parte_1
al sub 1), “In via preliminare dichiarare inammissibile la pretesa creditoria della società opposta per difetto di giurisdizione del Giudice adito, appartenendo la presente controversia alla giurisdizione del Giudice amministrativo”.
L'eccezione formulata non è meritevole di pregio.
Come è noto, in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nella vigenza del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione deve ritenersi articolato nel modo seguente: - sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 del c.p.a., sulle controversie relative alla sola fase procedimentale, cioè
5 dall'inizio della procedura sino all'aggiudicazione definitiva, estendendosi detta giurisdizione a qualsiasi provvedimento, atto, accordo e comportamento tenuto entro quel lasso temporale, nonché in ogni caso ad eventuali provvedimenti dell'amministrazione di annullamento d'ufficio della stessa aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 o comunque previsti da norme di legge, in quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi dell'aggiudicazione all'atto della sua effettuazione e, dunque, riconducibili alla relativa procedura;
- nella situazione successiva all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e prima del sopravvenire dell'efficacia della conclusione del contratto vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo, di modo che si configura la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all'esercizio da parte dell'amministrazione di un potere astratto previsto dalla legge, mentre, al di fuori di tal caso (e, dunque, in assenza di riconducibilità dell'agire dell'Amministrazione ad un potere di quel genere), la situazione è di diritto comune e, dunque, si configura la giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, qualora al vaglio del Giudice non si ponga l'indagine sulla legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, bensì l'apprezzamento e la valutazione del comportamento negoziale complessivamente assunto dalle parti contrattuali, temporalmente postuma rispetto alla stipula del contratto, la causa appartiene alla sfera della giurisdizione del giudice ordinario.
Difatti, è pacificamente noto come, nell'ambito dei contratti ad evidenza pubblica, vi sia una nitida bipartizione tra la fase ad evidenza pubblica di scelta del contraente – antecedente alla stipula del contratto ed in relazione alla quale le controversie in essa nascenti sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 133 c.p.a. - e la fase di esecuzione del contratto, successiva alla stipula del contratto, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione del Giudice
Ordinario.
Muovendo da tali premesse, la Corte di Cassazione ha ribadito l'altrettanto noto principio secondo cui, nel settore dell'attività negoziale della P.A., tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell'evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario (Cass. Civ.,
Sez. Un., 29/1/2018, n. 2144; Cass. Civ., Sez. Un., 10/4/2017, n. 9149; Cass. Civ., 31/5/2016, n.
11366; Cass. Civ., Sez. Un., 8/7/2015, n. 14188; Cass. Civ., Sez. Un., 24/5/2013, n. 12902; Cass.
Civ., 5/4/2012, n. 5446; Cass. Civ., 13/3/2009, n. 6068).
Non concorda il Giudicante con l'argomentazione sostenuta dalla parte opponente, secondo
6 cui la fattispecie rientrerebbe nel caso particolare della “revisione dei prezzi”. Invero, dall'analisi della documentazione agli atti (cfr. art. 9 della convenzione;
comunicazioni intercorse tra le parti;
determina del 27/09/2013 del nella quale non vi è alcuna valutazione sulla Parte_1 congruità delle somme esposte da NE s.r.l., bensì esclusivamente l'assunzione di un impegno di spesa relativamente ai conguagli del 2011) emerge che il credito portato dall'opposto decreto ingiuntivo si inquadra nella fattispecie di un conguaglio (saldo del conguaglio per l'anno 2011 e conguagli per le annualità 2012 e 2013), che, per l'appunto, viene richiesto in forza di accordi intercorsi con il ovvero di una modalità di adempimento concordata tra le parti, in cui il Pt_1 calcolo viene effettuato in modo automatico, prescindendo sia da un'istruttoria che da una valutazione discrezionale o autorizzativa dell'ente locale.
Per le ragioni suesposte, la fattispecie in esame integra una questione di natura oggettivamente privatistica, la cui giurisdizione è del Giudice Ordinario.
Con la domanda di cui al sub 2), parte opponente ha chiesto “In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale del titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, e per l'effetto revocare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n°774/2016”.
Pur non condividendo l'argomentazione di parte opposta, secondo la quale la normativa richiamata da parte opponente sul punto non sarebbe applicabile ai Comuni, ma solo allo Stato, la domanda formulata dalla parte opponente non merita comunque accoglimento.
La disposizione invocata dalla parte opponente, ovvero l'art. 12 del R.D. 2440 del 1923, stabilisce che “I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni”.
Accanto alla circostanza che a pag. 4 della convenzione si legge che il ha assunto Pt_1 specifica determina (486 del giugno 2002) per il rinnovo e l'estensione della convenzione e che, quindi, nella specie trattasi di un rinnovo espresso, espressione di un potere della pubblica amministrazione del tutto consentito, va, inoltre, osservato che la normativa invocata da parte opponente, che prevede il limite di durata fissato in nove anni, attiene ai contratti concernenti
“spese ordinarie”, fattispecie che non si attaglia al caso in esame, laddove i servizi oggetto della convenzione (ammodernamento degli impianti, miglioramento dell'arredo urbano, progettazione e realizzazione di impianti di illuminazione) non si ritengono compresi in siffatta categoria.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare uno sforamento dei termini contrattuali - circostanza non condivisa da questo Giudice - essa non può certamente concretarsi in un ingiustificato arricchimento dell'ente pubblico, che ha, di fatto, beneficiato di un servizio reso e non contestato.
7 Per le ragioni evidenziate, la domanda proposta non è meritevole di accoglimento sotto i duplici profili innanzi esposti.
Con la domanda di cui al sub 3), il ha chiesto “Nel merito e in via subordinata, Pt_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'intervenuta compensazione giudiziale di altri crediti vantati dalla opponente e/o per l'accertato inadempimento dell'appaltatrice NE LE S.r.l., mandando assolto il da ogni avversa pretesa”. Parte_1
Secondo la prospettazione formulata dall'opponente, la cedente non avrebbe tenuto conto, nella richiesta di pagamento delle somme, degli asseriti “risparmi” connessi agli interventi sugli impianti, nonché della maggior somma di € 56.892,90 indebitamente corrisposta a NE LE S.r.l. negli anni 2010-2014 in ragione di prestazioni fatturate ma mai rese. Con la conseguenza, sostenuta dalla opponente medesima, che le predette voci comporterebbero una compensazione del credito vantato dall'opposta.
A sostegno della formulata eccezione, il ha prodotto la nota racc. a.r. del Pt_1
01/04/2014, nella quale si legge: “…si ritiene che l'entità del risparmio…ammonti a circa 80.000
kWh/anno …..”.
Ritiene questo Giudice che quanto riprodotto nel predetto documento - tra l'altro di formazione unilaterale - sia del tutto generico tant'è che, sempre nel corpo del documento in parola, si legge che “qualora si ritenga opportuno determinare in modo più preciso l'entità del risparmio conseguito, si chiede …”, in tal modo confermando, ogni oltre ragionevole dubbio, la consapevolezza della parte opponente della non precisa quantificazione e specificazione dell'asserito credito.
Di qui la radicale inidoneità del documento in questione ad assumere valore probatorio;
Del resto, è noto che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio … nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (v. ex multis, Cass. Civ. 8290/2016).
Secondo un'opinione consolidata in giurisprudenza, la certezza sull'esistenza del diritto opposto in compensazione è requisito essenziale del suddetto credito, il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell'an che nel quantum debeatur; l'onere di provare il titolo costitutivo alla base del controcredito incombe, pertanto, sulla parte che ha formulato l'eccezione di compensazione (Cass. Civ., SS.UU, sentenza 15/11/2016 n°
23225).
Inoltre, sul tema in esame la Suprema Corte è più volte intervenuta, affermando e ribadedo il principio secondo cui “L'eccezione di compensazione rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione
8 e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito (Corte di Cassazione, civile, ordinanza 17 luglio 2023| n. 20719; Cass., Sez. 2, n.
23759/2016).
Nel caso di specie, l'onere probatorio di cui sopra è rimasto insoddisfatto dalla parte opponente.
D'altro canto, occorre mettere nel dovuto rilievo che la parte opponente ha anche riconosciuto il debito nei confronti della cedente LE s.r.l., sia con la determina n. 53 del 27/9/2013, sia con la missiva del 3/10/2013, nonché con il parziale pagamento della somma a titolo di conguaglio per l'anno 2011.
Comportamento, quest'ultimo, obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
In particolare, con determinazione n. 53 del 27/9/2013 il ha stabilito quanto Pt_1 segue: “Premesso che il ha stipulato con la società Parte_1 Parte_3 una convenzione, n. di repertorio 623 del 27.06.2002 per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina;
che nella convenzione di cui sopra si prevedeva un canone annuo, dovuto alla società LE di euro 55.777,46; vista la nota della società sopra menzionata in data 21.12.2012 prot. 55120 con la quale si richiede l'aggiornamento del canone per l'anno 2011, dovuto per il servizio di cui alla convenzione rep. 623/2002 di cui sopra, e previsto dall'art. 9 della stessa, la cui somma ammonta complessivamente ad euro 28.695,05 comprensiva di Iva al 21%; ravvisata la necessità di provvedere in merito … determina di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, alla società la somma di euro 19.758,28 Iva compresa, integrando l'impegno Parte_3 già assunto in data 19.03.2013 n. 182, somma dovuta per aggiornamento canone per i servizi previsti dalla convenzione rep. 623 in data 27.06.2002”.
Con successiva mail del 3/10/2013 il medesimo ha trasmesso, poi, alla società Pt_1
LE s.r.l. il predetto provvedimento di impegno di spesa, dichiarando trattarsi di “parte delle somme relative all'oggetto della convenzione”.
Così stando i fatti, è mestieri convenire che, con il predetto contegno, sia espresso che per facta concludentia (pagamento di parte delle somme dovute), il abbia Parte_1 concretamente riconosciuto la pretesa vantata a SOLE s.r.l.; in particolare il pacifico pagamento parziale eseguito dal assume in concreto la valenza del riconoscimento dell'intero debito Pt_1 azionato in via monitoria, essendo esso stato eseguito a titolo di acconto rispetto alla maggiore somma dovuta.
Riconoscimento del debito dal quale deriva conseguentemente l'inversione dell'onere della
9 prova a carico dell'opponente sul quale gravava l'onere di dimostrare l'inesistenza del Pt_1 debito.
Prova che, nella fattispecie in esame, non solo non è stata fornita, ma sarebbe stata comunque del tutto in contrasto con l'adempimento, seppure parziale, dell'obbligazione dedotta
(così, Cass. Civ., ordinanza n. 9097/2018).
Accanto ed oltre ciò, ritiene il Tribunale che anche la domanda ex art. 1460 c.c. formulata dal opponente in ordine al dedotto inadempimento di SOLE S.R.L. è destituita di Pt_1 fondamento.
Invero, i fatti relativi all'asserito inadempimento non sono stati supportati da alcuna contestazione da parte dell'opponente medesimo.
Invero, delle riferite segnalazioni effettuate dal in relazione al presunto Pt_1 negligente operato di LE s.r.l. nello svolgimento della manutenzione degli impianti di illuminazione, non vi è traccia alcuna.
Non solo!
Allo stesso risultato si perviene se si osserva il comportamento tenuto dal che, Pt_1 con la succitata determina n. 53 del 27/9/2013 (“vista la nota della società sopra menzionata in data 21.12.2012 prot. 55120 con la quale si richiede l'aggiornamento del canone per l'anno 2011, dovuto per il servizio di cui alla convenzione rep. 623/2002 di cui sopra, e previsto dall'art. 9 della stessa, la cui somma ammonta complessivamente ad euro 28.695,05 comprensiva di Iva al 21%; ravvisata la necessità di provvedere in merito … determina di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, alla società la somma di euro 19.758,28 Iva compresa”), ha Parte_3 deliberato un impegno di spesa e, di fatto, ha pagato parte della somma, come innanzi rappresentato, senza addurre alcuna contestazione sull'operato di LE s.r.l.
Pertanto, il mancato pagamento delle somme oggetto del monitorio non può considerarsi giustificato a norma dell'art. 1460 c.c., sia perché non è stato fornito alcun valido appiglio - neppure una contestazione - se non quella in occasione del presente giudizio, sia perché del tutto incompatibile, per quanto detto innanzi, con il comportamento pregresso assunto dall'opponente.
In sostanza, parte opponente ha eccepito fatti impeditivi ed estintivi del diritto avversario, ma non ha fornito prova alcuna degli elementi costitutivi dell'eccezione formulata, in dispregio della previsione di cui all'art. 2697, comma 2, c.c., che statuisce che “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Ciò posto, dunque, ritiene questo Giudice che gli elementi di giudizio complessivamente acquisiti non valgano a confortare le eccezioni formulate dall'opponente e, pertanto, la domanda in
10 opposizione va rigettata.
Al contrario, la documentazione prodotta dall'opposta costituisce piena dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, in quanto idonea ad integrare la prova dell'accordo raggiunto tra le parti, sia in relazione all'an che al quantum della pretesa azionata con il monitorio.
Ai sensi dell'art. 653 c.p.c. va dichiarata l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
774/2016 del 19/9/2016 emesso da questo tribunale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000 a euro 260.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo. Tale somma deve, tuttavia, essere dimezzata trattandosi di decisione in rito (art. 4, comma 9).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 774/2016 del
19/9/2016 proposta dal ogni altra istanza ed eccezione disattesa o Parte_1
assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione;
- DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 774/2016 del 19/9/2016 emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania;
- CONDANNA il in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
€ 14.103,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 23/2/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
11