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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/10/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 4339 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 , vertente tra:
( ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano CINGARI C.F._2
Attori
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti DELL'ELMO e PANARO Controparte_1
Convenuto
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, difesa dall'avv. MANCINI
E , in persona del legale Controparte_4
rappresentante, difeso dall'avv. CARBONE
Terzi chiamati in causa
All'udienza del 15 maggio 2025, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano chiedendo riservarsi la causa per la decisione con la concessione dei termini del 190 cpc.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
FATTO E SVOGLIMENTO DEL GIUDIZIO
I coniugi sono proprietari dell'immobile ubicato in Taranto –Lama Parte_3
alla via San Domenico n. 12, int. 4^, facente parte del complesso edilizio denominato
“I Casali”, identificato nell'Agenzia del Territorio di Taranto al foglio 282, part.lla 17 sub 3 – zona 3, Cat. A7/, classe 2, composto da singoli immobili, collocati al piano terra e composti anche da piano interrato e da piano superiore, tra loro confinanti;
in particolare la loro proprietà è confinante con quella di proprietà del sig. CP_1
, identificata nel N.C.T. di Taranto al foglio 282, pat.lla 17, sub 4, zona 3,
[...]
Cat. A/7, classe 2.
E' accaduto che nel mese di maggio 2019 gli odierni attori notarono copiosa presenza di acqua, che aveva raggiunto circa 4,00 cm. dal livello del pavimento dei vani taverna, ripostiglio e bagno del piano interrato del loro immobile;
e che tali infiltrazioni di acqua avevano imbibito anche le pareti dei suddetti vani, risalendo ed impregnando l'intonaco e le murature, danneggiando le porte, gli impianti, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti.
Atteso che, nell'immobile di proprietà degli attori non era in corso alcuna opera di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, né di ristrutturazione ovvero di altro genere, apparve evidente che le infiltrazioni dovevano avere diversa origine.
In quel periodo (maggio 2019), in effetti, erano in corso lavori di ristrutturazione nell'unita immobiliare del loro confinante, : se ne dedusse Controparte_1
che la causa di tali infiltrazioni doveva addebitarsi a vizi e difetti presenti nella esecuzione di tali opere. I coniugi , immediatamente (appena Parte_3
notato il ripetersi del fenomeno infiltrativo) ebbero a segnalare l'inconveniente al
[...]
, chiedendogli l'immediata eliminazione della causa che lo Controparte_1
determinava e tenendo da quest'ultimo rassicurazioni su un immediato intervento riparatore. Tuttavia, non fu realizzato alcunchè, sicchè gli odierni attori, persistendo il problema, adirono il Tribunale di Taranto, promuovendo giudizio per l'accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. iscritto al n.
6626/2020 R.G. del Tribunale di Taranto, finalizzato ad accertate che le cause di tali infiltrazioni di acqua sussistessero nella proprietà del , e a Controparte_1
constatare lo stato dei luoghi del loro immobile, le opere necessarie per l'eliminazione dei danni da essi subiti ed il relativo costo, nonchè i danni riportati dagli arredi e dai mobili ivi presenti.
Il si costituiva e confermava di aver effettuato, proprio in quel periodo, CP_1
alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà; di aver, anch'egli notato presenza di acqua nel suo appartamento;
di aver individuato una perdita in un tratto di tubazione in corrispondenza del raccordo esistente tra la tubazione caldaia e la tubazione dell'impianto idrico;
e di aver provveduto alla riparazione. In tale giudizio di accertamento tecnico preventivo venne convenuta, altresì, la ditta
C.A.L. Costruzioni di AL CI e AL , incaricata dal di CP_2 CP_1
eseguire i lavori di ristrutturazione: essa, però, rimase contumace.
Il giudizio di ATP si concluse con la relazione del CTU, ing. , il quale ebbe Persona_1
a concludere che, effettivamente le cause delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento dei coniugi provenivano dalla proprietà . Parte_3 CP_1
In conclusione fu quantificato:
- che il totale dei lavori stimati per ripristinare la proprietà Parte_3
ammontasse ad € 14.672,35 oltre iva;
- che il totale dei danni stimati agli arredi nella proprietà Parte_3
ammontasse ad €2.500,00 oltre iva, per un totale complessivo di € 17.172,35 + iva.
Si costituivano , ha spiegato domanda riconvenzionale nei Controparte_1
confronti della ditta per i danni subiti nel suo immobile, riportandosi alle CP_2
risultanze del giudizio per ATP;
- la ditta si è opposta all'esito dell'ATP – pur essendo rimasta contumace in CP_2
detto giudizio – e ha chiesto, comunque, di essere manlevata, in caso di condanna, dalla compagnia CP_5
- quest'ultima, infine, ha chiesto di essere estromessa dal presente giudizio, ritenendo non più operativa la polizza contratta dalla società e ha chiesto il CP_2
rigetto della domanda di manleva invocata dalla stessa.
Dalla lettura degli atti di causa, emerge inconfutabilmente il nesso di causalità tra il danno riportato nell'immobile degli attori e l'evento determinante ( lavori eseguiti a casa del ) , circostanza peraltro non contestata dalle parti in causa. CP_1
Da accertare, rimangono le responsabilità delle parti convenute .
Il convenuto principale , ha chiamato in causa la ditta appaltatrice dei CP_1
lavori, anche in sede di atp in cui la stessa è rimasta contumace. Dalle risultanze della consulenza tecnica è emerso che a seguito dei lavori effettuati la ditta
[...]
ha determinato il danno nell'appartamento degli odierni attori. CP_2
Dalla documentazione, contratto di appalto sottoscritto dal e dalla Ditta CP_1
C.a.l. analiticamente vengono riportati i lavori da effettuare, dalla scrittura transattiva prodotta in atti, non opponibile agli odierni attori la stessa ditta appaltatrice riconosce la cattiva esecuzione delle opere o di alcune di esse.
Per tali ragioni, si ritiene che la ditta Cal costruzioni di AL CI e AL CP_2
sia responsabile dei danni richiesti dagli odierni attori.
[...]
La domanda riconvenzionale del convenuto , nei confronti della CP_1 [...]
non può essere accolta in quanto non provata . CP_6
La Compagnia di assicurazioni terza chiamata in garanzia , eccepisce l'inoperatività della polizza sottoscritta con la ditta adducendo come motivazione Controparte_2
la circostanza che la sottoscrizione della polizza è avvenuta in un momento successivo il termine di esecuzione dei lavori a conforto di tale tesi , rileva che il perito di parte ha iniziato le operazioni il 27 maggio e che il convenuto CP_1
asserisce di aver concluso i lavori prima di essere partito in data 27 Maggio.
La concordanza di date, evidenzia la circostanza cha la polizza è stata sottoscritta dalla ditta appaltatrice in data 27 Maggio a seguito delle problematiche insorte nell'appartamento degli attori e del convenuto principale. Conseguenza di ragione l'inoperatività della polizza sottoscritta .
Si rigetta la domanda di risarcimento richiesto dagli attori per il disagio patito , in quanto sfornita di elementi di prova.
Tanto, premesso, accertata la responsabilità ex art . 2051 , 2043 c.c. dei convenuti ditta Cal ella causazione dei danni all'immobile di CP_1 CP_2
proprietà degli odierni attori;
condanna i predetti convenuti al pagamento della somme stabilite nel dispositivo in favore degli attori .
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da e da , così provvede: Parte_1 Parte_2
a) Accertato a seguito di giudizio ex art 696 e 696 bis, che le cause delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento degli attori sono da ricondurre all'immobile di proprietà del e che per il ripristino dello stato dei CP_1
luoghi interessati e per il ristoro dei danni subiti agli arredi presenti nei vani interessati ed analiticamente descritti dal CTU è necessaria la complessiva somma di € 17.172,35 oltre Iva,
b) Condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., il sig. CP_1
e la , in
[...] Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t.,, in solido, al pagamento in favore degli attori della predetta somma di € 17.172,35, oltre Iva.
b) Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al rimborso della somma di € 3.459,93 oltre oneri fiscali di cui € 1.066,03 oltre Iva e Cap, a titolo di spese e onorario del CTU ing. , come liquidate dal Tribunale di Taranto, € 2.220,00 a titolo di onorari per Per_1
la difesa degli odierni attori nel giudizio per ATP n. 6626/2020 R.G. oltre oneri fiscali ed € 193,90 a titolo di esborsi per il predetto giudizio di accertamento tecnico preventivo. Nessuna somma può essere riconosciuta per gli esborsi della perizia di parte in quanto non corredata del pagamento effettuato;
c) condanna i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio liquidate nella somma pari a €.
4.500 di cui €. 260 per esborsi il residuo per compensi oltre rsg iva e cap come per legge;
d) dichiara estromessa la compagnia di assicurazione per la dichiarata inoperatività della polizza;
e) compensa le spese e le competenze del giudizio tra la convenuta e Controparte_2
la Compagnia di Assicurazioni
Così deciso in Taranto oggi 1 Ottobre 2025 ,
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott.ssa Eliana Tazzoli)