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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della udienza tenutasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 c.p.c. in data 15 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 4337 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, nato il [...] a [...] e quivi residente, C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio presso lo studio degli Avvocati Aldo Pintor e Francesco
Pintor che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti (ricorso per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. RACL 1467/2023)
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras, appartenenti all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Cagliari,
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento della permanenza del requisito sanitario necessario per continuare a beneficiare della l'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, revocati a seguito di visita di revisione, la difesa opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato l'esito sfavorevole della valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dottoressa , secondo cui l'opponente, Persona_1
a causa delle patologie da cui è affetto (“esiti di trapianto di fegato, gammapatia monoclonale in follow-up, enfisema polmonare, stenosi carotidea bilaterale non emodinamicamente significativa, diverticolosi del sigma ,sindrome ansiosa reattiva, ipertensione arteriosa”), è invalido civile in misura pari al 86% e portatore di disabilità ex art. 3 comma
3 legge 104/92 dalla data della visita di revisione.
Anche sulla scorta di una relazione di parte a firma del Dr. , la difesa opponente ha Persona_2 lamentato l'erronea valutazione dello stato invalidante dell'opponente, sottolineando che già da un mero calcolo matematico delle infermità a cui la C.T.U ha assegnato i rispettivi criteri tabellari, risulta che Pt_1 soffre di un complesso invalidante percentualmente più alto. Infatti, applicando il calcolo riduzionistico per invalidità coesistenti, già sommando i valori 75% + 25% relativi delle prime due infermità evidenziate nell'elaborato della C.T.U. (esiti trapianto fegato e gammapatia monoclonale in follow up) si ottiene un valore complessivo dell'81%, a cui si devono sommare i valori di 12% +11% +15% delle restanti infermità sopra elencate, che consentono di ritenere l'opponente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa. Inoltre,
l'opponente ha lamentato la contraddittorietà delle conclusioni assunte dalla consulente, la quale, per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, ha ritenuto che le condizioni generali del seppur Pt_1 mediocri, non sono tali da impedire il compimento degli atti quotidiani della vita o a deambulare senza un accompagnatore, mentre per quanto riguarda la condizione di handicap in situazione di gravità, ritiene che l'autonomia personale del è talmente ridotta da rendere necessario un intervento assistenziale Pt_1 permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. Da ciò le conclusioni volte ad accertare che l'opponente presenta le condizioni sanitarie necessarie per accedere ai benefici di legge, fin dalla data della visita di revisione o da epoca successiva, con conseguente condanna dell' al pagamento CP_2 delle spese processuali delle due fasi del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e rinnovata la consulenza tecnica, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui all'udienza in data 10 dicembre 2025.
§§§§
Il ricorso è parzialmente fondato e deve, perciò, essere accolto, nei limiti che seguono.
Infatti, nel caso di specie, stante le censure mosse alla consulenza nell'atto introduttivo del giudizio, si
è ritenuto a fini istruttori di procedere al rinnovo della consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo affidando l'incarico peritale al Dr. Persona_3
Orbene, il Dr. ha accertato, in base alla certificazione medica prodotta e a seguito della visita Per_3 peritale effettuata, che l'opponente è affetto da: “esiti di trapianto ortotopico di fegato per cirrosi epatica esotossica complicata da epatocarcinoma multifocale già trattato con termoablazione in terapia immunosoppressiva;
gammapatia monoclonale in follow up;
enfisema polmonare;
spondilosi del tratto lombare della colonna vertebrale”.
In particolare, il consulente ha ritenuto che gli esiti di trapianto ortotopico di fegato per cirrosi epatica esotossica complicata da epatocarcinoma multifocale già trattato con termoablazione in terapia immunosoppressiva possano essere, in ragione della loro natura e della loro gravita, assimilati per analogia al codice tabellare 6412 “CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE” e valutata equamente nel 75%; la gammapatia monoclonale in follow up può essere, in ragione della sua natura e della sua gravità, assimilata per analogia al codice tabellare 9312 “GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA con valutazione fissa del
25%; 'enfisema polmonare può essere, in ragione della sua natura e della sua gravita, assimilata per analogia al codice tabellare 6005 “ENFISEMA LOBARE CONGENITO” con valutazione fissa dell'11% e, infine, la spondilosi del tratto lombare della colonna vertebrale può essere, in ragione della sua natura e della sua gravita, assimilata per analogia al codice tabellare 7008 “SPONDILOLISTESI” con valutazione fissa del 15%. Tanto premesso, il consulente ha concluso che, con il calcolo riduzionistico a scalare di TH per menomazioni plurime coesistenti si ottiene un valore pari all'86%, che con aumento del 5% per incidenza sulla capacitò semispecifica o specifica dell'invalido (manovale edile), consentono di ottenere una riduzione par al
91%; tuttavia, Dr. ha altresì specificato che: “in un soggetto le cui residue capacità utili al lavoro rappresentino Per_3 in generale meno del 10% del totale (nel caso specifico solo 9%) non si dovrebbe tenere conto dei cosiddetti «cascami di capacità lavorativa» che risultano irrilevanti ai fini dello svolgimento di un qualsiasi lavoro giuridicamente valido in quanto proficuamente non utilizzabili;
pertanto nel caso in oggetto appare equo riconoscere il Sig. Parte_1 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa sin dall'epoca della domanda amministrativa (21.11.22)” rectius visita di revisione.
Dr. ha, altresì, accertato che non sussistono i requisiti sanitari per la concessione della indennità Per_3 di accompagnamento atteso che i risultati emersi dalla visita peritale e dalla somministrazione delle scale ADL
e IADL sono indicativi di una disabilità fisica con assenza di dipendenza nelle attività si base e in quelle strumentali della vita quotidiana.
Infine, il consulente ha confermato che l'opponente è affetto da un quadro patologico in grado di interferire negativamente (ed in maniera significativa) dal punto di vista clinico-socioassistenziale; infatti, lo stesso, non avendo la patente di guida, per poter gestire regolarmente i continui accertamenti a cui si deve sottoporre, per monitorare il suo stato di salute, viene accompagnato dalla sorella che è costretta a prendere delle ore di permesso. Pertanto, considerando oltre l'aspetto psico-fisico anche quelli corporeo (funzioni e strutture corporee), personale (attività) e sociale (partecipazione) lo status di portatore di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legg104/92) sin dalla visita di revisione (21.11.22) visto che trattasi di una disabilita conseguente a condizioni patologiche già presenti in tale epoca.
Poiché la consulenza risulta suffragata da riscontri oggettivi anamnestici e documentali, e adeguatamente motivata, in adesione alle conclusioni ivi riportate, il Giudice accerta che l'opponente è invalido civile in misura pari al 100% e portatore di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, con decorrenza dalla data della visita di revisione e, per l'effetto, accoglie per quanto di ragione il ricorso dal medesimo proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande proposte, dichiara compensate tra le parti nella misura di un terzo le spese di entrambe le fasi del giudizio e condanna l' al rimborso, in favore della CP_2 parte opponente, dei restanti due terzi, che liquida, ai sensi del DM 55/14, aggiornati al DM 147/22, per il procedimento di ATP secondo lo scaglione di valore indeterminabile minimo relativo ai procedimenti di istruzione preventiva, in complessivi €. 1.020,00, per la presente fase in complessivi € 2.107,00 (cause di previdenza;
scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00; valore medio per la fase di studio e minimo per la fase introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre al 15% di spese generali e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari della parte opponente.
Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate in separato decreto avendo la parte CP_2 opponente comprovato, mediante produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del
18.04.23 di essere stato titolare di un reddito familiare non superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L.
269/03, e non avendo la stessa effettuato alcuna comunicazione in ordine ad eventuali intervenute variazioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che è invalido civile in misura pari al 100% e portatore di disabilità ex art. Parte_1
3 comma 3 legge 104/92, con decorrenza dalla data della visita di revisione e, per l'effetto, accoglie per quanto di ragione il ricorso dal medesimo proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
Dichiara compensate tra le parti nella misura di un terzo le spese di entrambe le fasi del giudizio e condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente, liquidando l'importo di € CP_2
1.020,00 per la fase relativa all'ATP e di € 2.107,00, per la fase dell'opposizione ex art. 445 sesto comma c.p.c., oltre al 15% di spese generali, accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari della parte opponente.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separati CP_2 decreti.
Così deciso in Cagliari il 16.12.2025 IL G.O.
(dott.ssa Silvia Sotgia)