Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/05/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9727 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza dell'11.4.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Caivano alla via Parte_1 C.F._1
Visone, 41 presso lo studio dell'avv. Raffaelina Chioccarelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], n.6 Sc. 2, int. 1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-12 e -49 c.p.c. depositato il 28.11.2024, il ricorrente (nato a [...] il
22.4.1992) premesso di aver contratto matrimonio in Caivano il 19.1.2021, con la resistente (nata a
Napoli il 28.3.1995), dal quale non sono nati figli, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi senza alcuna statuizione accessoria e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, con vittoria di spese.
All'udienza del 26 marzo 2025 soltanto il procuratore di parte ricorrente, allo stato detenuto, compariva dinanzi al Giudice delegato, il quale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente benché ritualmente evocata in giudizio, rinviava all'udienza dell'11.4.2025 per il deposito della rinuncia a comparire del ricorrente.
All'udienza dell'11.4.2025, tenutasi in modalità cartolare, il procuratore del ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni del ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione chiedeva di rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni;
su tali conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21 ultimo comma c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia della resistente la quale, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita (cfr. notifica a mani proprie).
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza (il ricorrente è sottoposto a misura detentiva presso la casa circondariale di Carinola) sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c., così come modificato dalla legge 55/2015 si dichiara lo scioglimento della comunione legale.
Non essendo nati figli dalla coppia ed in assenza di richieste economiche, la pronuncia è limitata allo status.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a
2 R.G. n. 9727/2024
tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano (atto n. 1, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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