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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. MATTEO BENVENUTI, giusta delega in atti e
, (C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
ANDREA TIRALONGO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, parte ricorrente chiedeva di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Costituendosi parte resistente concludeva come da relativa memoria.
Sentiti all'udienza camerale del 12/02/2025 i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo che contestualmente sottoscrivevano e depositavano in forma cartacea.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, disponendo la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti e della prole.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Fortaleza (Brasile) il 10/02/2012,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio del Comune di
Latina, atto n. 30, Parte II, Serie C, anno 2012);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sottoscritti e depositati all'udienza del
12/02/2025;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 19/02/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. MATTEO BENVENUTI, giusta delega in atti e
, (C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
ANDREA TIRALONGO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, parte ricorrente chiedeva di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Costituendosi parte resistente concludeva come da relativa memoria.
Sentiti all'udienza camerale del 12/02/2025 i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo che contestualmente sottoscrivevano e depositavano in forma cartacea.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, disponendo la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti e della prole.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Fortaleza (Brasile) il 10/02/2012,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio del Comune di
Latina, atto n. 30, Parte II, Serie C, anno 2012);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sottoscritti e depositati all'udienza del
12/02/2025;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 19/02/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti