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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/08/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 210/2025 promossa in grado di appello d a
Parte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Loredana Di Salvo.
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Falletta. CP_1
APPELLATA
All'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 28/10/2022 infermiera presso l'ospedale Civico di CP_1
Palermo, aveva agito conto l' per ottenere il riconoscimento delle prestazioni Pt_1 correlate ai postumi ed il rimborso delle spese diagnostiche e terapeutiche sostenute in conseguenza del sinistro occorsole in data 11/9/2020 allorquando, nel salire le scale del nosocomio, era inciampata ed era rovinata per terra riportando trauma lombare cervicale e la frattura del V metatarso del piede. Si era costituito l' il quale aveva opposto di avere riconosciuto all'infortunata un Pt_1 danno biologico del 6% mentre in ordine ai rimborsi pretesi ne eccepiva l'infondatezza.
Con sentenza del 14/02/2025 il Tribunale G.L. di Palermo , previa c.t.u. medico-legale, avendo quest'ultima condiviso la valutazione operata in sede amministrativa dall'istituto, rigettava la domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo . Quanto al rimborso delle spese mediche , ritenuto che l' non aveva provveduto ad
Pt_1 assicurare le cure mediche necessarie durante il periodo di inabilità temporanea (11/9/2020-26/4/2021) , circoscritto il riconoscimento a quelle sostenute durante tale ristretto periodo (€ 1.861,02), pronunciava condanna nei confronti dell' al relativo
Pt_1 rimborso. Di tale ultimo capo di sentenza si duole oggi l' che lamenta la falsa applicazione della
Pt_1 normativa di istituto rispetto alle circostanze rappresentate ed alla mancata documentazione che i costi sostenuti dalla per le visite e per le cure riabilitative CP_1 praticate fossero risultati necessari e congrui in quanto correlati a terapie non altrimenti erogabili direttamente dall' o delle strutture esterne con esso convenzionate.
Pt_1
Resiste in questo grado la che chiede il rigetto del proposto gravame. CP_1
Quest'ultimo appare fondato. E' noto che il quadro regolatorio preordinato alla disciplina delle prestazioni mediche erogabili in occasioni di infortuni sul lavoro vede al primo posto l'art. 86 del D.P.R. n. 1124/1965 in base al quale “l'istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato, nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa". Soggiunge l'art. 88 del D.P.R. vit. che “per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuiti, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni. Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia, eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura”. A tale impianto normativo ha fatto seguito una sovrapposizione di fonti e anzitutto la legge quadro istitutiva del in forza della quale, anche le prestazioni di assistenza CP_2 sanitaria curativa e riabilitativa in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57 comma quarto, parte prima, della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sono a carico del
[...]
e non già degli Enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli Controparte_3 infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (Cass. n. 545 del 1989, Cass. n. 1787 del 1991, Cass. n. 6160 del 1991, Cass. n. 4453 del 2000; Cass. n. 7634 del 2001). Ridefinisce e completa il quadro l'art. 95 della Legge n. 388/2000 a tenore della quale per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire con l' convenzioni per Pt_1 disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale Ne è scaturito un sistema in ragione quale, ferma restando la normalità dell'erogazione indiretta delle prestazioni mediche diagnostiche-terapeutiche e riabilitative connesse all'infortunio , la valutazione della loro necessità e/o congruita non può prescindere dalla prescrizione ed autorizzazione degli organi medici dell'istituto i quali sono chiamati a validare le prestazioni proposte come necessarie e/o utili al recupero della integrità psico- fisica dell'infortunato nell'ottica di avviare l'assicurato ad una delle strutture accreditate con il all'uopo preposte. CP_2
Fatto si è che nel caso che ci occupa non risulta in alcun modo che l'espletamento delle cure mediche sostenute dalla nel percorso riabilitativo all'indomani CP_1 dell'infortunio e per tutto il periodo di inabilità temporanea siano state sottoposte al vaglio ed all'autorizzazione del servizio medico dell' il che ha precluso ogni Pt_1 valutazione in merito alla necessità delle cure praticate e della congruità della spesa sostenuta e non consente oggi , attraverso un giudizio di prognosi postuma nella specie non praticabile, la valutazione ora per allora che le terapie , quand'anche necessarie, non fossero erogabili dalla strutture del S.S.N.. Tanto basta per negare la spettanza dei rimborsi invocati. Per la ragioni che precedono deve pronunciarsi la riforma in parte qua della sentenza impugnata . Sussistono nondimeno giustificati motivi alla luce dei fatti di causa per pronunciare la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.727/2025 emessa dal Tribunale di Palermo in data 14/2/2025, rigetta la domanda diretta al rimborso delle spese mediche sostenute da in relazione al sinistro per cui è CP_1 causa. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Palermo 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria