Sentenza 13 maggio 2025
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- 1. Principi, procedura e casisticheStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 6 ottobre 2025
La divisione ereditaria è l'atto giuridico mediante il quale si scioglie la comunione ereditaria, attribuendo a ciascun coerede la titolarità esclusiva su una parte determinata dei beni che componevano l'asse ereditario, in proporzione alla rispettiva quota. Questo processo, governato da un complesso di norme sostanziali e processuali, mira a trasformare la quota astratta di ciascun erede in diritti concreti su singoli beni. PRINCIPIO DI UNIVERSALITÀ DELLA DIVISIONE EREDITARIA E LE SUE DEROGHE Il cardine della divisione ereditaria è il principio di “universalità”, secondo cui lo scioglimento della comunione deve, di norma, comprendere l'intero asse ereditario [1]. Tale principio, pur non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2688 / 2021
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Parzialmente pronunciando ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n.2688 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente T R A ATTORE
contro
CONVENUTO OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima;
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.11.2024 tenutasi con modalità cartolare , previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti Per gli attori “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via principale di stralciare il documento di due pagine (di un incompleto estratto conto che va dal 29.05.2008 al 27.06.2008) depositato tardivamente e irritualmente da controparte e di cui ha tenuto conto il CTU, in violazione dell'art. 198, 2° comma, cpc e, per l'effetto: riconvocare il CTU a chiarimenti, al fine di chiedere allo stesso di depurare l'elaborato peritale dalle somme estrapolate dal documento depositato dall'avv. Lombardi, in modo surrettizio, illegittimo ed irrituale ed in aperta violazione dell'art. 198 c.p.c. ed
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al 50% a , sia che già risultavano nel primo elaborato peritale, sia che
[...] Persona_1 non risultavano, ed a prescindere da qualunque colore siano stati essi evidenziati dal CTU. Dopo l'accoglimento dell'osservazione della difesa dei Sig.ri quelli evidenziati in Per_1 arancione sono stati conteggiati al 50% e quelli evidenziati in verde, rosso e giallo – errando – per intero. In via subordinata Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni istanza contraria reietta e disattesa: 1) accertata e dichiarata la lesione della quota individuale di legittima spettante agli attori, disporre la reintegrazione della stessa mediante riduzione della disposizione testamentaria lesiva, da attuarsi assicurando agli attori le proprie quote in natura o con compensazione in denaro, liquidando a favore dei legittimari una somma di denaro pari al valore del bene, la cui stima deve essere eseguita con riguardo alla data della pronuncia giudiziale ove l'eccedenza non superi il quarto della porzione disponibile e comunque nel caso in cui sia impossibile operare comodamente la divisione dei beni. 2) Proceduto alla reintegrazione della quota di riserva, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti del patrimonio del Sig. al momento Persona_2 della morte, avvenuta in Siena, il 08.08.2020, disponendo la divisione secondo progetto predisposto dal giudicante o da notaio delegato e con ausilio di C.T.U. per l'esatta individuazione dei cespiti immobiliari e determinazione della massa attiva da dividersi, nonché per la formazione delle singole quote da assegnare in proprietà a ciascun erede, come previsto per legge. In caso di non materiale divisibilità dei beni, ordinare la vendita all'incanto, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti. Porre le spese della divisione a carico della massa ed in caso di contestazione sul diritto a dividere, condannare l'opponente al pagamento delle spese legali” Per la convenuta “ l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, rigettata ogni istanza contraria:
− preliminarmente, in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU o in via subordinata che il CTU medesimo risponda, nel contraddittorio, ai quesiti e alle operazioni peritali omesse e a quanto eccepito nel presente atto, da a) a g), dando la possibilità alle parti medesime di rivolgere osservazioni, così come previsto dall'art. 194 c.p.c.; In via subordinata, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica:
− dichiarare improcedibile la domanda avversaria in mancanza di mediazione svolta in maniera rituale ed effettiva presso un organismo territorialmente competente;
− nel merito, in ogni caso, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata:
− accertare e determinare l'ammontare delle donazioni in denaro effettuate dal defunto in favore dei figli e imputare le medesime al valore della massa ereditaria e Persona_2 al valore della quota di legittima delle controparti e Per_1 Parte_1
− accertare e determinare l'ammontare delle donazioni indirette effettuate in vita da e imputare le medesime al valore della massa ereditaria e al valore della Persona_2 quota di legittima delle controparti e tra le quali la donazione Per_1 Parte_1 indiretta del compendio immobiliare ubicato a Roma effettuata con divisione del 6.10.2008 redatta dal notaio e depositata in atti, e le rate di mutuo pagate da Persona_3 ER gravanti sulla proprietà comune costituita dai predetti immobili posti in Roma.
[...] Con vittoria di spese e competenze di causa”
Fascicolo trasmesso per la relazione al collegio : 25.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c 1. Con il presente giudizio e figli di , Persona_1 Pt_1 Persona_2 assumendo di essere stati totalmente pretermessi dall'eredità paterna e quindi lesi nella quota di legittima loro spettante hanno chiesto la riduzione della disposizione testamentaria in favore di ( coniuge in seconde nozze del de cuius) Persona_4 nominata erede universale. Hanno dedotto gli attori che il patrimonio ereditario fosse costituito da immobili ( in Roma e Castelnuovo Berardenga) da un'imbarcazione e mobili antichi per un totale della massa di €. 438.150,56, , oltre ad eventuale denaro presente sui conti correnti al momento del decesso di , sconosciuto agli attori . Chiedevano quindi l'accertamento Persona_2 della quota spettante a ciascuno e quindi la divisione del patrimonio ereditario. Si è costituita la convenuta la quale ha eccepito, in via preliminare, Persona_4
l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, è opposto al riconoscimento della quota di legittima in capo agli attori, quanto meno nella misura ipotizzata , assumendo l'esistenza di donazioni indirette e dirette ( in denaro) in favore dei figli delle quali bisognava tener conto . Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., disposta ed espletata una c.t.u. per l'acquisizione dei dati tecnici e delle valutazioni necessarie per procedere alle operazioni divisionali, rigettati i mezzi di prova orale e le altre richieste istruttorie, ad eccezione degli interrogatori formali degli attori la causa, precisate le conclusioni come da note scritte depositate, è stata infine rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
2.Come noto, a tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, la legge configura una “successione necessaria”, in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della “quota di legittima”, pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili - su domanda del legittimario leso - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario. In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 c.c.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva. Il legittimario, quando sia stato interamente pretermesso dal testatore, non ha la posizione di chiamato all'eredità; tuttavia, egli, a seguito dell'esercizio dell'azione di riduzione, acquista la qualità di erede ed il diritto a concorrere pro-quota all'eredità. L'effetto costitutivo dell'azione di riduzione si esaurisce, pertanto, nel rendere inefficaci le disposizioni lesive nei confronti dei legittimari che l'abbiano chiesta, e nella misura occorrente per reintegrare la quota agli stessi riservata. Naturalmente, il legittimario che abbia ottenuto la sua quota di eredità, nella sua qualità di erede, può anche chiedere contestualmente la restituzione dei beni a lui spettanti, ma l'azione di riduzione e l'azione di restituzione vanno nettamente distinte: la prima è un'azione di impugnativa;
la seconda una azione di condanna, che presuppone già pronunziata la riduzione. Essendo la quota di legittima una quota di eredità, il legittimario ha diritto normalmente di conseguirla in natura e solo eccezionalmente, se ciò non sia possibile e nelle particolari ipotesi previste dall'art. 560 c.c., al bene ereditario o a una parte di esso si sostituisce l'equivalente in denaro.
2.1In ordine alla domanda di divisione del compendio ereditario, sempre in via generale deve osservarsi che, pur prevedendo l'art. 718 c.c. che lo scioglimento della comunione debba tendenzialmente avvenire mediante attribuzione in natura dei beni in proporzione delle rispettive quote dei condividenti, laddove rilevino una pluralità di beni
Pagina 3 immobili il diritto ad ottenere una porzione in natura dei beni non importa la necessaria realizzazione del frazionamento dei singoli beni, ben potendo il predetto diritto trovare attuazione mediante una proporzionale divisione dei beni compresi nella categoria dei beni immobili. In altri termini, nel caso di pluralità di immobili costituenti il compendio ereditario, come nel caso in esame, il concetto di comoda divisibilità dei beni deve essere adattato nel senso che la suddetta valutazione non deve avere esclusivo riguardo ai singoli beni ma, piuttosto, al complesso delle cose comuni ed il requisito ricorre laddove gli immobili, singolarmente o congiuntamente considerati, siano suscettibili di formare distinte porzioni di valore pressoché uguale alle quote. Si richiama sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “quando della comunione facciano parte più immobili, il giudice deve accertare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento di ciascuna entità immobiliare, oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ai singoli aventi diritto. Qualora i singoli beni consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuno dei condividenti in modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione, rispettando il valore di ciascuna quota” (Cass. n. 2177/1966; Cass. n. 1816/1979; Cass. n. 7700/1994; Cass. n. 590/1961; Cass. n. 372/1957; più di recente v. Cass. n. 8286/2019; Cass. n. 17862/2020).
2.2 L'eccezione d'improcedibilità per irritualità del procedimento di mediazione
.Ritiene il Collegio di condividere sul punto quanto già rilevato dal giudice istruttore all'udienza del 23.2.2022 . “Rilevato che nel verbale in data 5.2.2021 il mediatore dà atto che la procedura di mediazione si svolge dinanzi all'Organismo di mediazione di
“Poggibonsi”, sebbene in “scambio sedi” con altro organismo di mediazione, dovuto evidentemente alla modalità da remoto di svolgimento della procedura, onde non vi sono motivi per ritenere che sussista una incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione adito rilevato che dal medesimo verbale emerge chiaramente che le parti hanno partecipato alla procedura di mediazione e non è ragione di improcedibilità la circostanza che le parti non abbiano ritenuto sussistenti i presupposti per iniziare il tentativo di mediazione” .
La domanda proposta dagli attori è quindi procedibile in quanto ha avuto luogo, in corso di causa, il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5, c. 1 bis, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
2. 3 Quanto alla composizione dell'asse ereditario, deve evidenziarsi, con riguardo al contenuto dell'onere della prova, che l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per la sua ricostruzione (Cass. n. 5458/2017). Orbene, nella citazione gli attori hanno indicato i beni relitti al momento dell'apertura della successione, segnatamente i beni immobili, e hanno poi richiamato anche ulteriori beni mobili ( imbarcazione , mobili, quadri ) come appartenenti al de cuius. Con riferimento ai beni mobili menzionati ( peraltro in formula dubitativa) nell'atto introduttivo dagli attori , rileva il Tribunale che la parte non ha offerto elementi sufficienti per la ricostruzione della loro esistenza e consistenza, essendo d'altronde il predetto riferimento del tutto generico e privo di ogni descrizione . Quanto all'imbarcazione - di dieci metri- trattandosi di bene mobile registrato, ben avrebbero potuto l'attore produrre , acquisendola presso i pubblici registri, la documentazione probatoria. La convenuta ha peraltro negato l'esistenza di detto bene . Tali beni devono essere esclusi, per le riferite ragioni, dal computo della porzione disponibile e deve darsi atto che neppure nella relazione peritale se ne trova traccia.
Pagina 4 Per il resto il Collegio , rivisti gli atti di causa , le domande ed eccezioni formulate e le risultanze della consulenza tecnica , ritiene di dover decidere su alcune questioni sollevate dalle parti, la soluzione delle quali può condurre a determinazioni in parte differenti rispetto a quelle adottate , in corso di causa, dal giudice istruttore .
3. L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio formulata dalla convenuta per la mancata convocazione delle parti per le operazioni peritali svolte successivamente all'ultimo incontro, tenutosi in data 24.3.2023, per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 194 c.p.c. L'eccezione è stata già disattesa dal giudice istruttore che , all'udienza del 16.1.2024 ha così risposto “rilevato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali;
tale obbligo non è esteso alle indagini o riunioni successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi con diligenza sullo svolgimento dell'attività peritale e sul suo sviluppo per potervi partecipare (Cassazione civile sez. II, 20/07/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 20/07/2020), n.15384); rilevato che il ctu ha rispettato il contraddittorio con i ctp con riferimento alla contestata
“mancata discussione in merito alla documentazione relativa agli atti di accesso alle Amministrazioni Comunali ed erariali” in quanto, come correttamente sostenuto dal ctu, non vi è obbligo di convocazione delle parti quando l'attività sia limitata all'acquisizione documentale presso pubblici registri e/o aziende private;
Osserva il Collegio che il mancato rispetto del principio del contraddittorio da parte del ctu potrebbe dar luogo a nullità, ove questa non solo sia eccepita nella prima difesa o udienza utile ( art. 157 cpc) ma anche quando non abbia in concreto comportato lesione del diritto di difesa ,il che non è sicuramente avvenuto avendo parte convenuta dispiegato ogni difesa rispetto alla documentazione acquisita . L'eccezione perde comunque spessore, dovendosi determinare il Collegio, come oltre si dirà , all'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio .
3.1 Parte attrice ha chiesto stralciare il documento di due pagine (di un incompleto estratto conto che va dal 29.05.2008 al 27.06.2008) depositato tardivamente e irritualmente da controparte e di cui ha tenuto conto il CTU pur senza il consenso degli attori . L'eccezione può essere accolta .
Deve ricordarsi che con sentenza n. 3086 del 01/02/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso sulla questione riguardante i limiti del potere d'indagine tecnica e di acquisizione probatoria del c.t.u. nell'espletamento dell'incarico, e il regime della nullità conseguente all'illegittimo superamento degli stessi, enunciando, fra gli altri , i seguenti principi di diritto
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”.
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”. Passando, poi, a trattare il tema delle preclusioni, le Sezioni Unite precisano “anche il
Pagina 5 consulente potrà procedere (..) a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Ma come rimarcato anche da Cass. n. 5370 del 2023 la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite «non ha tuttavia obliterato il dato del “previo consenso delle parti”
«In tema di consulenza tecnica di ufficio ex art. 198 cod. proc. civ., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio». ( cfr anche Cass 1763-24) .
Si legge nella relazione del ctu : nelle osservazioni alla CTU preliminare dell'Avv. Lombardi, viene esibito un estratto conto della Banca Popolare del Lazio che va dal 29.05.2008 al 27.06.2008, non presente agli atti, conto 0110002705 in cui sono presenti n. 2 bonifici a favore di da euro 20.000,00 in data 10.06.2008 e da euro Parte_1 15.000,00 del 16.06.2008 oltre ad un altro bonifico a favore di di euro Persona_1
20.000,00 in data 13.06.2008, riscontrato nel conto corrente postale. Non può quindi essere considerato l'importo di € 35.000 risultante dal documento prodotto tardivamente senza il consenso della controparte. Devono essere invece considerati come elargizioni del de cuius ai fini del calcolo della lesione della quota legittima gli importi riconosciuti come ricevuti da in sede di interrogatorio formale. Parte_1
“Ricordo di aver ricevuto da una somma nel 2002 pari ad € 25.000,00 ed Persona_2 altri € 4.000,00 nell'anno 2006. Non ho ricevuto altre somme” Non può attribuirsi invece valore confessorio alla dichiarazione resa da “Solo Persona_1 negli anni 2007/2008 ho ricevuto da mio padre degli assegni da € 1.500,00 ciascuno per la ristrutturazione della sua casa. Ciò perché stavo seguendo i lavori di ristrutturazione”, il quale ha attribuito una causale al ricevimento delle somme da parte del genitore e nessuna prova contraria è stata offerta .
4. La cointestazione del conto corrente postale n. 61357547 cointestato a e Persona_1
al 50% .E' corretto il rilevo di parte attrice : le somme portate dal conto CP_1 cointestato devono essere considerate per metà . In tal senso Cass Sez. 2, Sentenza n. 26991 del 02/12/2013
“Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, E' comunque onere di chi vi abbia interesse vincere la presunzione di contitolarità delle somme sul conto corrente, fornendo la relativa prova” In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che per superare la presunzione di titolarità in parti uguali del saldo del conto cointestato, sono sufficienti presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cassazione Civile sez. II, n. 4838 del 23/2/2021; Cass. n. 18777/2015) Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta ha del tutto omesso di fornire indici tali da far ritenere superata la presunzione di contitolarità, non essendo stati forniti neppure elementi idonei a identificare la provvista iniziale quale somma derivante da solo uno dei cointestatari. Nessuna richiesta di prova è stata allegata. Dovrà essere quindi considerato metà dell'importo risultante dai conti cointestati la cui documentazione sia stata prodotta dalle parti o acquisita dal ctu con il consenso delle stesse.
Pagina 6 4. La domanda di accertamento della donazione indiretta costituita dalle rate di mutuo gravanti sull'intero compendio immobiliare posto in Roma, corrisposte sino all'estinzione del medesimo dal defunto per il periodo dal 2000 (apertura della successione Persona_2 della moglie con beneficiari il coniuge e i figli) al 2005, con il pagamento dell'ultima rata, dell'importo di Euro 5.000,00 circa, La documentazione depositata ( intestata oltre che al de cuius anche alla prima moglie) oltre ad essere assolutamente parziale ( 4 ricevute) e neppure illustrata in comparsa di costituzione non vale a provare una donazione indiretta che é contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità ( cfr Cass Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024 ) . Tale aspetto non ha costituito neppure oggetto di quesito che ha avuto riguardo solo alle donazioni dirette documentate in atti ( 2.determini, altresì, la consistenza ed il valore, con riferimento al tempo dell'apertura della successione del suddetto Per_1 degli immobili oggetto delle donazioni effettuate dal de cuius in favore dei figli nell'atto di divisione del 6.10.2008 e dei trasferimenti in denaro in loro favore risultanti dagli atti ). Il pagamento delle rate di mutuo non sarà considerato ad alcun fine .
5. La stima degli immobili .In merito alla valutazione degli immobili facenti parte dell'asse ereditario la convenuta ha contestato al CTU di essersi limitato a recepire acriticamente le quotazioni OMI basando la valutazione esclusivamente su tali valori, in palese violazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione anche con l'ordinanza n. 1141 del 2022, anziché il valore effettivo degli immobili .
Prima di detta specifica questione il Collegio intende chiarire , tenuto conto del contenuto dell'atto di divisione del 6.10.2008 - con il quale e i suoi tre figli hanno Persona_2 inteso regolamentare i diritti successori derivanti dalla morte di Persona_5
, rispettivamente moglie e madre dei predetti - di non poter condividere il quesito
[...] posto dal giudice istruttore per la parte così formulata
2.determini, altresì, la consistenza ed il valore, con riferimento al tempo dell'apertura della successione del suddetto degli immobili oggetto delle donazioni effettuate dal de Per_1 cuius in favore dei figli nell'atto di divisione del 6.10.2008. Possono infatti considerare rientranti nella comunione ereditaria , per la quale qui è causa , soltanto il seguente immobile ( menzionato nell'atto del 2008) e attribuito a ER
( de cuius)
[...]
1) Abitazione in Roma Via Trevico n. 12/14, sub. 512: Tipologia: villetta unifamiliare, classe immobile media Superficie lorda: mq. 156, commerciale mq. 296 così composti
–abitazione mq. 156 al 100% = mq. 156
–resede esterna mq. 1330 al 10% = mq. 133,0
–magazzino e ripostigli mq. 35.3 al 20% = mq.
7.06 Gli altri beni immobili elencati nel predetto atto di divisione non sono rientrati nel patrimonio ereditario di in quanto già attribuiti ai figli . Persona_2
Pagina 7 Detti beni potranno far parte di una comunione ordinaria tra i figli , che non può essere esaminata nel presente giudizio. Osterebbe infatti alla formazione di un unico progetto di divisione il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ( cfr oltre a Cass 15494/19 anche Cass 27645/18 e Cass 18909/20) per il quale, in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti condividenti . La valutazione del CTU su detti immobili è del tutto estranea alla presente causa e per tale ragione il Tribunale non dovrà occuparsi della questione derivante dalla presenza di abusi sugli immobili medesimi , come evidenziati, dal consulente d'ufficio. Per l'abitazione in Roma Via Trevico nn.
2-4 si legge infatti nella relazione :
“Dal punto di vista della regolarità edilizia l'immobile presenta una serie di abusi minori e difformità parziali sanabili ai sensi della L. 28.08.1985 n. 47 e s.m.i., con una serie di pratiche edilizie che tra sanzioni e spese tecniche professionali possiamo stimare che ammontino a circa 5.000,00/10.000 euro;
soltanto la sanzione varia tra 516 euro e 5164 euro, art. 37 del T.U. dell'Ediliza, tale importo si basa sull'aumento di valore dell'immobile secondo una stima dell'Agenzia del Territorio. Chiaramente nelle condizioni attuali la commerciabilità dell'immobile è vincolata all'ottenimento delle sanatorie edilizie o quantomeno alla sua dichiarazione in fase di compravendita”
E per l'abitazione a2) in Roma Via Pratola Serra nn. 58-60
“Anche in questo immobile si riscontrano difformità ed abusi minori sanabili con pratiche edilizie (spostamento di tramezzi, realizzazione di soppalchi, etc.).
E infine per il locale ad uso magazzino, Via Pratola Serra n. 48.
“l'immobile costituisce un abuso edilizio sia per la diversa destinazione d'uso, da magazzino a residenziale”
Si ricorda che con pronuncia a Sezioni Unite n. 25021/2019, la Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto: Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza
o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967) Quando sia
Pagina 8 proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio .
Rientra invece pacificamente nella comunione ereditaria il seguente bene immobile così descritto nella consulenza
Abitazione in Castelnuovo Berardenga, Via Chiantigiana 16, sub. 3: Tipologia: villetta unifamiliare,classe immobile media Superficie lorda: mq. 160, commerciale mq. 277 così composti
- abitazione mq. 160 al 100% = mq. 160
–resede esterna mq. 670 al 10% = mq. 67
–autorimessa mq. 49 al 50% = mq. 24,5
–cantina (1) mq. 29 al 20% = mq. 5,8
–cantina (2) mq. 65 al 20% = mq. 13
–Terrazzi mq. 25 al 25% = mq. 6,25 Totale sup. commerciale = mq. 276,55 arrotondata a mq. 277
6. Il diritto di abitazione del coniuge superstite . Parte convenuta chiede quantificarsi il valore del diritto di abitazione su detto immobile .E' pacifico il principio per il quale il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), se può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare ( come nella fattispecie in esame, cfr Cass.12042 del 22/06/2020 ) costituendo ex lege oggetto di un legato, è acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie e non trova alcun limite, anche se di fatto parte dell'immobile sia temporaneamente occupato da terzi. Dispone l' art. 540 c.c.,
“a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli” Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste però qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto;
in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest'ultimo neppure l'equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell'abitazione familiare. (Cass. n. 29162 del 20/10/2021). Nella specie l'immobile è in comproprietà con un terzo. Il valore non deve quindi considerarsi ai fini della stima dell'immobile.
7. Diritti successori di , fratello degli attori e premorto al de cuius. L'articolo Persona_6
Pagina 9 467 del codice civile dispone che “la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato”. è premorto al genitore , Persona_6 Persona_2 poiché è deceduto il giorno 8 agosto 2020, mentre è morto il 1 Persona_2 Persona_6 dicembre 2015 (come da certificato di morte, in atti ), coniugato con Controparte_2 senza figli. L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non è un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi. Pertanto, eredi legittimari del defunto restano e . Parte_1 Persona_1
In conclusione può ritenersi , solo considerato il valore dei beni immobili ( dai quali gli attori sono stati totalmente esclusi) e gli importi in denaro da prendere in esame ( sia pure nella sola misura rigorosamente documentata in atti) che lesione vi sia stata in capo ai legittimari pretermessi , salva la sua quantificazione . Infine , quanto , in via generale, al valore dei beni con la sentenza n. 31125 del 08/11/2023 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio (Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 7478/2000).che ove debba procedersi alla divisione dell'eredità, il calcolo del valore dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere effettuata al momento stesso della divisione. Al contrario, la quota di eredità spettante va determinata calcolando i valori al momento dell'apertura della successione. La Corte ha pertanto espresso il seguente principio di diritto in merito al calcolo del valore dei beni dell'eredità: «In caso di pretermissione del legittimario per effetto di istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione sui beni relitti ovvero recuperati per effetto sempre dell'azione di riduzione, viene a determinarsi una situazione di comunione tra l'erede istituito ed il legittimario nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell'intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione;
tuttavia ove debba procedersi alla divisione della comunione così insorta, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione».
Quanto in particolare alla stima dei beni immobili è condivisibile l'eccezione sollevata da part convenuta in ordine all'insufficienza dei valori OMI per la stima degli immobili . Si leggano , tra le altre
Cass Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015 Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima". e Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 22804 del 13/08/2024 In tema di imposta di registro su cessioni immobiliari, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta non è sufficientemente motivato se ha rettificato il valore dell'immobile facendo esclusivo riferimento alle quotazioni OMI, poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione - ed integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità.
Dovrà quindi essere individuato il valore degli immobili al momento dell'apertura della successione e al momento della domanda di divisione .
Pagina 10 Esaminate fin qui tutte le questioni e dato atto che la consulenza svolta non può considerarsi esaustiva né con riferimento al calcolo per l'esatta quantificazione della quota legittima , né con riferimento alla divisione , dovendo escludersi alcuni beni e mancando un vero e proprio progetto di divisione la causa andrà rimessa sul ruolo per l'integrazione della consulenza come da separata ordinanza .
Le spese sono rimesse al definitivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale, come sopra composto, parzialmente pronunciando , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accerta che il testamento pubblico, Registrato a Siena il 26.08.2020 al n. 4113 serie 1T (Rep. n. 76117, Raccolta n. 32562), di è lesivo della Persona_2 quota riservata ex lege ai discendenti legittimari e;
Parte_1 Persona_1
2) Rigetta la domanda di accertamento della donazione indiretta costituita dalle rate di mutuo gravanti sull'intero compendio immobiliare posto in Roma;
3) Rigetta la domanda di accertamento quali donazioni indiretta delle attribuzioni a e nell'atto del 6.10.2008; Parte_1 Persona_1
4) Rigetta la domanda relativa all'accertamento e quantificazione del diritto di abitazione
5) Dispone la remissione della causa sul ruolo del Giudice istruttore come da separata ordinanza .
6) Spese al definitivo
Così deciso in Siena, nella Camera di Consiglio del 12.5.2025 La Presidente est Marianna Serrao
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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