Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1141
CASS
Sentenza 16 gennaio 2023

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In presenza di un "supercondominio", ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1141
Data del deposito : 16 gennaio 2023

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