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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8387 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 15976/2024 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. CL DR - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. UR NT - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15976 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 23 aprile 2025
TRA
, nato il a Roma (RM), 28 ottobre 1972 (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
(RM), Via Cremosano n. 44 e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
LU RI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma Viale LU
Moretti n. 112;
- opponente
E
1 con sede legale in Milano, Viale Brenta 18/B (codice fiscale e partita Controparte_1
IVA n. ) e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, Viale P.IVA_1 CP_2 dell'Agricoltura n. 7 (codice fiscale P.IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3 dall'Avv. Salvatore Petillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via F.
Ozanam 69;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
23 aprile 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
e per essa la mandataria dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva Controparte_1 CP_2
opposizione tardiva al decreto ingiuntivo 112/2013, emesso dal Tribunale di Velletri il 14 gennaio
2013, per sentir “In via preliminare e pregiudiziale.
1- accertare…la effettiva qualifica di consumatore, in capo agli opponenti, non essendo gli stessi, al momento della sottoscrizione del contratto di garanzia, né soci della società, né amministratori e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità del contratto di garanzia de quo, attesa la ricomprensione del contratto stesso, per quanto in narrativa, nel cd. “schema ABI” ed, attesa la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., accertare che il termine indicato dalla legge è inutilmente spirato, senza che, nell'ambito dello stesso l'asserita creditrice abbia avviato le proprie pretese nei confronti dell'asserito garante, avendo l'asserita cessionaria avviato l'azione giudiziale dopo ben 17 mesi dalla revoca del contratto, dichiarando, pertanto, l'avvenuta estinzione della garanzia stessa in ragione e per effetto dell'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. e quindi dichiarare gli opponenti liberi ed esenti da ogni obbligazione nei confronti dell'opposta, rappresentata dalla procuratrice, dichiarando che nulla deve a tal titolo;
2) non concedere… la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, perché reso in dispregio dell'art. 633 c.p.c.; 3) revocare, dunque, per quanto esposto, il decreto ingiuntivo … non sussistendo i presupposti per la sua concessione;
Col favore delle spese… e con espressa richiesta di condanna, in considerazione del comportamento tenuto dall'opposta nella fase monitoria, non avendo tenuto in alcun conto le evidenze documentali dalla stessa prodotte, in special modo per quanto attiene alla validità della garanzia, per tutto quanto dedotto in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.”.
2 Si costituiva la parte opposta, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Roma, per essere stato il decreto opposto emesso dal Tribunale di Velletri;
eccepiva, altresì, che avverso il decreto fosse stata già proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Velletri e che il giudizio di opposizione fosse stato definito con sentenza passata in giudicato, di conferma del provvedimento monitorio.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “dichiarare inammissibile ovvero rigettare
l'opposizione proposta dal sig. e dalla Sig.ra in quanto inammissibile Parte_1 Parte_2
e infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo …. In via subordinata,… accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione con conseguente condanna dei Sigg.ri e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 dell'odierna parte istante, quale cessionaria della , della somma di € 102.574,52 oltre CP_3
interessi convenzionali successivi maturati e maturandi dal 09/08/2012. Con vittoria di spese di lite…”.
Il Giudice, all'udienza di trattazione, invitava le parti a discutere la causa in punto di competenza funzionale del Tribunale a decidere la stessa;
rinviava poi per la precisazione delle conclusioni, venendo in rilievo controversia da rimettere al Collegio per la decisione;
le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 23 aprile 2025, all'esito della quale era rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di termini non richiesti.
*********
Va dichiarata l'incompetenza funzionale del Giudice adito a conoscere dell'opposizione tardiva, per essere stata proposta dinanzi a Giudice incompetente funzionalmente a conoscere della stessa;
il decreto opposto è stato emesso dal Tribunale di Velletri, cosicché l'opposizione dovesse essere proposta inderogabilmente presso detto Ufficio giudiziario.
Nulla sulle spese, avendo l'opponente aderito all'eccezione di incompetenza funzionale formulata dalla parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere dell'opposizione essendo funzionalmente competente il Tribunale di Velletri;
3 Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice est.
UR NT
Il Presidente
CL DR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. CL DR - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. UR NT - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15976 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 23 aprile 2025
TRA
, nato il a Roma (RM), 28 ottobre 1972 (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
(RM), Via Cremosano n. 44 e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
LU RI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma Viale LU
Moretti n. 112;
- opponente
E
1 con sede legale in Milano, Viale Brenta 18/B (codice fiscale e partita Controparte_1
IVA n. ) e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, Viale P.IVA_1 CP_2 dell'Agricoltura n. 7 (codice fiscale P.IVA ), rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3 dall'Avv. Salvatore Petillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via F.
Ozanam 69;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
23 aprile 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
e per essa la mandataria dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva Controparte_1 CP_2
opposizione tardiva al decreto ingiuntivo 112/2013, emesso dal Tribunale di Velletri il 14 gennaio
2013, per sentir “In via preliminare e pregiudiziale.
1- accertare…la effettiva qualifica di consumatore, in capo agli opponenti, non essendo gli stessi, al momento della sottoscrizione del contratto di garanzia, né soci della società, né amministratori e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità del contratto di garanzia de quo, attesa la ricomprensione del contratto stesso, per quanto in narrativa, nel cd. “schema ABI” ed, attesa la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., accertare che il termine indicato dalla legge è inutilmente spirato, senza che, nell'ambito dello stesso l'asserita creditrice abbia avviato le proprie pretese nei confronti dell'asserito garante, avendo l'asserita cessionaria avviato l'azione giudiziale dopo ben 17 mesi dalla revoca del contratto, dichiarando, pertanto, l'avvenuta estinzione della garanzia stessa in ragione e per effetto dell'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. e quindi dichiarare gli opponenti liberi ed esenti da ogni obbligazione nei confronti dell'opposta, rappresentata dalla procuratrice, dichiarando che nulla deve a tal titolo;
2) non concedere… la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, perché reso in dispregio dell'art. 633 c.p.c.; 3) revocare, dunque, per quanto esposto, il decreto ingiuntivo … non sussistendo i presupposti per la sua concessione;
Col favore delle spese… e con espressa richiesta di condanna, in considerazione del comportamento tenuto dall'opposta nella fase monitoria, non avendo tenuto in alcun conto le evidenze documentali dalla stessa prodotte, in special modo per quanto attiene alla validità della garanzia, per tutto quanto dedotto in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.”.
2 Si costituiva la parte opposta, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Roma, per essere stato il decreto opposto emesso dal Tribunale di Velletri;
eccepiva, altresì, che avverso il decreto fosse stata già proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Velletri e che il giudizio di opposizione fosse stato definito con sentenza passata in giudicato, di conferma del provvedimento monitorio.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “dichiarare inammissibile ovvero rigettare
l'opposizione proposta dal sig. e dalla Sig.ra in quanto inammissibile Parte_1 Parte_2
e infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo …. In via subordinata,… accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione con conseguente condanna dei Sigg.ri e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 dell'odierna parte istante, quale cessionaria della , della somma di € 102.574,52 oltre CP_3
interessi convenzionali successivi maturati e maturandi dal 09/08/2012. Con vittoria di spese di lite…”.
Il Giudice, all'udienza di trattazione, invitava le parti a discutere la causa in punto di competenza funzionale del Tribunale a decidere la stessa;
rinviava poi per la precisazione delle conclusioni, venendo in rilievo controversia da rimettere al Collegio per la decisione;
le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 23 aprile 2025, all'esito della quale era rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di termini non richiesti.
*********
Va dichiarata l'incompetenza funzionale del Giudice adito a conoscere dell'opposizione tardiva, per essere stata proposta dinanzi a Giudice incompetente funzionalmente a conoscere della stessa;
il decreto opposto è stato emesso dal Tribunale di Velletri, cosicché l'opposizione dovesse essere proposta inderogabilmente presso detto Ufficio giudiziario.
Nulla sulle spese, avendo l'opponente aderito all'eccezione di incompetenza funzionale formulata dalla parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere dell'opposizione essendo funzionalmente competente il Tribunale di Velletri;
3 Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice est.
UR NT
Il Presidente
CL DR
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