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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/11/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6412 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, rimessa al Collegio per la decisione il 24/10/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Parte_1 C.F._1 avv. ENRICO VICTOR ROSSI ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. GIOVANNI BIANCO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 24/10/2025 i procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 11/07/2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 09/07/2007 dal quale era nata una figlia, Persona_1 il 10/08/2008, e di essersi separato con decreto di omologa del 13.09.2016, ove era stato previsto il trasferimento della minore insieme alla madre in Brasile, nonché l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
. Riferiva che il trasferimento della figlia in Brasile con la madre era durato Persona_1 poco, poiché entrambe erano tornate in Italia prima del previsto. Aggiungeva che, dopo il rientro, la figlia aveva inizialmente vissuto con il padre presso i nonni paterni e, solo quando la madre aveva trovato una casa in affitto, la bambina era ritornata a vivere con lei. Deduceva che, oltre all'ordinario contributo al mantenimento, continuava a sostenere ulteriori spese per la figlia
(doposcuola, piscina, cure mediche e campo estivo), rendendo la situazione economicamente insostenibile, atteso lo stipendio da operaio che percepiva lavorando come addetto al rifornimento di carburante e i vari finanziamenti contratti di importo complessivo di € 400,00 al mese. Infine, riferiva che la moglie aveva intrapreso una relazione con un altro uomo, che frequentava anche in presenza della figlia. Tanto premesso chiedeva, lo scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso la madre, la riduzione dell'assegno previsto a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ad € 200,00 oltre al 50% delle spese extra assegno, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza della figlia con il padre. Per_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 27/01/2020, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva di aver più volte sollecitato il ricorrente a trascorrere più tempo con la figlia, poiché gli incontri tra loro non erano frequenti e non rispettavano gli accordi presi in sede di separazione: infatti, deduceva che il padre vedeva la figlia una volta a settimana, lasciandola però dai propri genitori. Esponeva di essere l'unica ad occuparsi della figlia, accompagnandola a scuola, alle visite mediche e sostenendone tutte le spese, mentre il padre, operaio specializzato alle dipendenze della “Giti Car di De TA CI
e comproprietario di immobili, non contribuiva in modo adeguato. Deduceva che, pur non avendo redditi propri, aveva rinunciato al mantenimento e che, pertanto, la richiesta del ricorrente di ridurre il contributo previsto per il mantenimento della figlia avrebbe danneggiato solo quest'ultima. Rappresentava le accresciute esigenze della minore (doposcuola, scuola di danza, cure odontoiatriche, uscite con gli amici). Riferiva che, negli anni 2018 e 2019, il padre aveva adempiuto solo parzialmente al suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
Tanto premesso, chiedeva lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso della minore,
l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre all'assegno familiare, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza presso il padre.
All'esito dell'udienza del 06/02/2020, il Presidente delegato, sentite le parti, confermava la disciplina della separazione. Espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 24/10/2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio senza termini.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del 28/09/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Ciò posto va confermato l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
In merito ai tempi di permanenza con il genitore non convivente, attesa l'età di Persona_1
(17 anni), il Tribunale reputa di rimettere alla sua facoltà di scelta la gestione dei tempi
[...]
e delle modalità di frequentazione del padre.
Quanto all'assegno a titolo di contributo al mantenimento per la figlia posto Persona_1
a carico del padre, il ricorrente chiede di versare un importo mensile non superiore a € 200,00, mentre la resistente ne chiede l'aumento ad € 700,00. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, quale dipendente della G.I.DI.CAR. S.R.L., percepisce circa € 1.300,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. CU 2017, CU 2018 e CU 2019); inoltre, quali circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione, allega il peggioramento delle sue condizioni economiche a fronte dell'esposizione debitoria in cui si trova per il pagamento di un finanziamento di € 398,98 mensili (cfr. copia contratto Agos) peraltro già sussistente al momento dell'emissione del provvedimento presidenziale in sede di prima udienza divorzile. La resistente, invece, è disoccupata e dichiara di percepire solo il reddito di cittadinanza pari ad € 990,00 al mese, nonché di pagare un canone di locazione pari a € 200,00 (cfr. contratto locazione).
Pertanto, tenuto conto della capacità economica delle parti, della domanda di parte ricorrente nonché delle accresciute esigenze del minore rispetto all'epoca della separazione, va confermato l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Infine, atteso il collocamento prevalente della minore alla madre e i tempi di permanenza presso quest'ultima, va accolta la richiesta della resistente di percepire integralmente l'assegno unico familiare al fine di provvedere ai bisogni e alle esigenze immediate della figlia (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
Va dichiarata inammissibile la domanda della resistente di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della moglie, poiché proposta tardivamente con la memoria di cui all'art. 183, co. VI, n. 1.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
2. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla resistente la somma mensile di € 400,00, rivalutabile Persona_1 annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3. dispone la percezione in misura integrale dell'assegno familiare in favore della resistente;
4. dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile della resistente come indicato in parte motiva;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27\10\/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6412 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, rimessa al Collegio per la decisione il 24/10/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Parte_1 C.F._1 avv. ENRICO VICTOR ROSSI ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. GIOVANNI BIANCO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 24/10/2025 i procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 11/07/2019, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 09/07/2007 dal quale era nata una figlia, Persona_1 il 10/08/2008, e di essersi separato con decreto di omologa del 13.09.2016, ove era stato previsto il trasferimento della minore insieme alla madre in Brasile, nonché l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
. Riferiva che il trasferimento della figlia in Brasile con la madre era durato Persona_1 poco, poiché entrambe erano tornate in Italia prima del previsto. Aggiungeva che, dopo il rientro, la figlia aveva inizialmente vissuto con il padre presso i nonni paterni e, solo quando la madre aveva trovato una casa in affitto, la bambina era ritornata a vivere con lei. Deduceva che, oltre all'ordinario contributo al mantenimento, continuava a sostenere ulteriori spese per la figlia
(doposcuola, piscina, cure mediche e campo estivo), rendendo la situazione economicamente insostenibile, atteso lo stipendio da operaio che percepiva lavorando come addetto al rifornimento di carburante e i vari finanziamenti contratti di importo complessivo di € 400,00 al mese. Infine, riferiva che la moglie aveva intrapreso una relazione con un altro uomo, che frequentava anche in presenza della figlia. Tanto premesso chiedeva, lo scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso la madre, la riduzione dell'assegno previsto a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ad € 200,00 oltre al 50% delle spese extra assegno, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza della figlia con il padre. Per_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 27/01/2020, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva di aver più volte sollecitato il ricorrente a trascorrere più tempo con la figlia, poiché gli incontri tra loro non erano frequenti e non rispettavano gli accordi presi in sede di separazione: infatti, deduceva che il padre vedeva la figlia una volta a settimana, lasciandola però dai propri genitori. Esponeva di essere l'unica ad occuparsi della figlia, accompagnandola a scuola, alle visite mediche e sostenendone tutte le spese, mentre il padre, operaio specializzato alle dipendenze della “Giti Car di De TA CI
e comproprietario di immobili, non contribuiva in modo adeguato. Deduceva che, pur non avendo redditi propri, aveva rinunciato al mantenimento e che, pertanto, la richiesta del ricorrente di ridurre il contributo previsto per il mantenimento della figlia avrebbe danneggiato solo quest'ultima. Rappresentava le accresciute esigenze della minore (doposcuola, scuola di danza, cure odontoiatriche, uscite con gli amici). Riferiva che, negli anni 2018 e 2019, il padre aveva adempiuto solo parzialmente al suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
Tanto premesso, chiedeva lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso della minore,
l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre all'assegno familiare, nonché la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza presso il padre.
All'esito dell'udienza del 06/02/2020, il Presidente delegato, sentite le parti, confermava la disciplina della separazione. Espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 24/10/2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio senza termini.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del 28/09/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Ciò posto va confermato l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
In merito ai tempi di permanenza con il genitore non convivente, attesa l'età di Persona_1
(17 anni), il Tribunale reputa di rimettere alla sua facoltà di scelta la gestione dei tempi
[...]
e delle modalità di frequentazione del padre.
Quanto all'assegno a titolo di contributo al mantenimento per la figlia posto Persona_1
a carico del padre, il ricorrente chiede di versare un importo mensile non superiore a € 200,00, mentre la resistente ne chiede l'aumento ad € 700,00. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, quale dipendente della G.I.DI.CAR. S.R.L., percepisce circa € 1.300,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. CU 2017, CU 2018 e CU 2019); inoltre, quali circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione, allega il peggioramento delle sue condizioni economiche a fronte dell'esposizione debitoria in cui si trova per il pagamento di un finanziamento di € 398,98 mensili (cfr. copia contratto Agos) peraltro già sussistente al momento dell'emissione del provvedimento presidenziale in sede di prima udienza divorzile. La resistente, invece, è disoccupata e dichiara di percepire solo il reddito di cittadinanza pari ad € 990,00 al mese, nonché di pagare un canone di locazione pari a € 200,00 (cfr. contratto locazione).
Pertanto, tenuto conto della capacità economica delle parti, della domanda di parte ricorrente nonché delle accresciute esigenze del minore rispetto all'epoca della separazione, va confermato l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Infine, atteso il collocamento prevalente della minore alla madre e i tempi di permanenza presso quest'ultima, va accolta la richiesta della resistente di percepire integralmente l'assegno unico familiare al fine di provvedere ai bisogni e alle esigenze immediate della figlia (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
Va dichiarata inammissibile la domanda della resistente di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della moglie, poiché proposta tardivamente con la memoria di cui all'art. 183, co. VI, n. 1.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
2. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla resistente la somma mensile di € 400,00, rivalutabile Persona_1 annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
3. dispone la percezione in misura integrale dell'assegno familiare in favore della resistente;
4. dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile della resistente come indicato in parte motiva;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27\10\/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio