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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 792/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 1355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RO NA Presidente dr. Laura Bertoli Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso le sentenze .
2496/2024 e 3072/2024 del Tribunale di MI iscritta al n. r.g.
1355/24 estensore Giudice Drssa Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 9 ottobre 2025 , promossa da
(C.F. ), dell'avv. CONTI MARIA GIOVANNA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIUSTINIANI MARCELLO, elettivamente domiciliato MI
Via Michele Barozzi presso il difensore avv. CONTI MARIA GIOVANNA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il ONroparte_1 ONroparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MOSHI NYRANNE e dell'avv. PALMIERI DANIELA e
, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 31 MILANO CP_2 presso il difensore avv. MOSHI NYRANNE pagina 1 di 21
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per riformare integralmente la Sentenza del Tribunale Parte_1 di MI n. 2496/2024, pubblicata in data 27 maggio 2024, non notificata e oggetto di riserva d'appello in data 17 giugno 2024, nonché la Sentenza del Tribunale di MI n. 3072/2024, pubblicata in data 17 giugno 2024 e non notificata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
Per respingere l'appello di contro le ONroparte_1 Parte_1 sentenze n. 2496/2024 e 3072/2024 del Tribunale di MI in quanto inammissibile e/ o infondato, e confermare le predette sentenze nella parte impugnata da . in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale, riformare le sentenze n. 2496/2024 e 3072/2024 del
Tribunale di MI nella parte in cui non hanno ricompreso nella retribuzione per ferie l'indennità notturna e/o domenicale/festivo, e per effetto, accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, la nullità e/o comunque l'inapplicabilità e/o comunque disapplicare le clausole contenute nell'art.30 NL 2016 e art.14, 3° comma dell'accordo aziendale del 2016, nella parte in cui non prevedono che i giorni di ferie devono essere retribuite tenendo conto anche delle seguenti indennità, oltre che dell'indennità di utilizzazione parte variabile, indennità alla vendita di titoli di viaggio, indennità per scorta vetture eccedenti e indennità di assenza residenza: indennità per lavoro domenicale o festivo di cui all'art.76 NL 2016;
pagina 2 di 21 • indennità lavoro notturno di cui all'art. 75, comma 1 NL 2016.. dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie deve essere retribuito da un importo pari alla ONroparte_3 retribuzione giornaliera complessiva, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dagli accordi e contratti nazionali e aziendali e riportati al punto 3; per l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a corrispondere a l'importo pari alle ONroparte_1 differenze retributive dalla stessa vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riferimento al periodo dal 13 maggio 2019 al 31 gennaio 2024, e pari a € 754,74 ovvero la diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza al saldo;
6. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento ex D.m. 55/2014 e successive modificazioni, oltre rimborso spese forfettarie 15% c.p.a. 4% e i.v.a. 22%.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di MI ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Caporale con sentenza non definitiva n. 2496/24, La ricorrente, dipendente di in qualità di personale mobile ( capotreno), Parte_1 aveva esposto che il suo rapporto di lavoro era regolato dal NL del Gruppo Ferrovie dello Stato del 2016, art 30 e 14 , e che tali contratti prevedevano che il calcolo della retribuzione feriale pagina 3 di 21 dovesse essere effettuato sulla sola retribuzione base, parte fissa, escludendo indennità come la quella di assenza dalla residenza, compenso per scorta vetture eccedenti, indennità lavoro notturno, indennità lavoro domenicale e festivo,indennità vendita titoli di viaggio, e quella di utilizzazione professionale giornaliera, o
IUP. Il mancato computo di dette voci riduceva quindi l'importo della retribuzione feriale.
La ricorrente aveva quindi chiesto accertarsi il proprio diritto al calcolo di dette indennità nella retribuzione feriale, con condanna della Società alla corresponsione del dovuto e disapplicazione delle norme contrattuali contrarie
Il primo Giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa con riferimento a tutte le indennità indicate, con l'eccezione di quelle per lavoro notturno e per lavoro domenicale e festivo, ritenute, al contrario delle altre, di natura non retributiva. Ciò richiamando principi espressi da vari precedenti, anche della Corte di Appello di
MI . E' infatti la natura retributiva dell'emolumento a costituire il discrimine per il computo nella base della retribuzione feriale, secondo le direttive eurounitarie dettate in tema da direttive europee e da giurisprudenza della Corte di Giustizia, puntualmente richiamate in sentenza.
Le indennità lavoro festivo domenicale e notturno non assumono tale natura, trattandosi di remunerazione per mansioni ed attività che possono essere svolte, in tesi, da qualsiasi lavoratore e non sono direttamente correlate alle mansioni di capotreno svolte dalla
. Inoltre, la ricorrente non aveva nulla precisato in punto CP_1 di orari e turnazioni
Le altre indennità invece, ha affermato il Tribunale, costituiscono remunerazione delle mansioni tipiche del capotreno . Disattesa
l'eccezione di prescrizione sollevata da , ha anche Parte_1 disatteso quella relativa alla computabilità delle eventuali pagina 4 di 21 differenze solo per il periodo di 4 settimane ogni anno. Solo le 4 settimane, infatti, sarebbero state oggetto di regolamentazione eurounitaria.
Il Tribunale ha però rilevato che tale ultima considerazione avrebbe potuto valere se la contrattazione prevedesse un periodo feriale superiore a 28 giorni, tale dovendosi ritenere, secondo il primo
Giudice, il periodo effettivo oggetto di regolamentazione eurounitaria . Nel caso di specie, però, il contratto collettivo prevedeva 20 giorni all'anno per articolazione di orario settimanale su 5 giorni, e 24 per articolazioni su 6, giorni, fino a 8 anni di servizio;
successivamente, e rispettivamente, 25 e 29 giorni. La ricorrente rientrava nella prima categoria, essendo la sua anzianità inferiore a 8 anni.
Ha altresì rigettato l'ulteriore eccezione incentrata sulla necessità di utilizzare il divisore contrattuale di 26 e non quello, effettivamente utilizzato dalla ricorrente nei suoi calcoli, dei giorni effettivi di presenza. Il divisore contrattuale di 26, ha affermato, si riferisce alla determinazione della retribuzione fissa
, mentre, nel caso all'esame, si doveva determinare la retribuzione effettiva.
Ha disposto CTU per la concreta determinazione del quantum , individuato appunto nella sentenza definitiva 3072/2024.
propone appello per i motivi che di seguito si illustrano Parte_1 resiste difendendo le sentenze ma proponendo appello CP_1 incidentale sui capi che la hanno vista soccombente.
La prima udienza, fissata al 13 marzo 2025, è stata rinviata per permettere alle parti di cercare una soluzione transattiva, come dalle stesse richieste.
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno dato dall'insuccesso delle trattative. La causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce. pagina 5 di 21 MOTIVI IN DIRITTO
L'appello principale non può essere accolto
L'appellante ricostruisce la genesi della IUP e della contrattazione collettiva ad essa relativa, effettuando anche una analisi delle altre voci richieste, lamentando, al primo motivo, come il Tribunale sia giunto a delineare una nozione europea di retribuzione che invece non esiste. ONesta infatti che la GU , e la normativa comunitaria, abbiano dettato disposizioni a carico degli Stati membri sul punto, lasciando anzi la materia alla disciplina interna. Non può quindi concludersi che al lavoratore in ferie spetti la stessa retribuzione che percepisce in servizio, nel senso che gli importi non devono necessariamente coincidere. Certamente poi non potrebbe concludersi per la irrilevanza della contrattazione collettiva ( punto 3. 1. 2 dell'appello) .Per disapplicare una norma collettiva, afferma, si dovrebbe indicare la norma imperativa violata che, nel caso di specie, appunto non sussiste.
La retribuzione feriale concretamente percepita dall'appellata, quindi, non sarebbe effettivamente identica a quella corrisposta per il periodo di lavoro effettivo, ma comunque è a questa paragonabile,
e quindi in tal senso rispettosa della disciplina anche eurounitaria.
Difetta quindi, afferma , qualsiasi effetto dissuasivo.
ON Ribadisce che in realtà la e tutte le altre indennità richieste sono ben lontane dall'avere natura retributiva. Al contrario, sono finalizzate a compensare solo dei disagi della prestazione lavorativa.
pagina 6 di 21 Come secondo motivo ribadisce le proprie contestazioni relative alle modalità di calcolo, che, a suo avviso, dovevano essere svolte sul citato divisore contrattuale di 26 e limitate comunque ad un tetto massimo di 20 giorni, cioè alle 4 settimane di cui alla normativa europea.
Come terzo motivo contesta la sentenza per essersi la stessa pronunciata su un'eccezione, quella di prescrizione, in realtà mai sollevata in primo grado, ma fatta propria invece appunto nell'atto di appello sotto l'aspetto della critica alle argomentazioni utilizzate dal primo Giudice.
Reitera quindi tutte le argomentazioni svolte in primo grado
Nessuno dei suindicati motivi merita accoglimento. Sulle questioni oggi in discussione questa Corte ha adottato orientamento univoco e pacifico, ( cfr sentenzea n.32/2020, 36,2020 ,
719/21,62/2022,864/2024,n 438/2025) , avallato anche dalla Corte di
Cassazione.
Innanzitutto, si osserva che il primo Giudice non ha affermato l'esistenza di una “ nozione europea di retribuzione feriale”. Ha , semplicemente, applicato correttamente i principi eurounitari in tema di determinazione della retribuzione feriale
Il punto nodale della questione è rappresentato dalla necessità che la retribuzione feriale sia idonea a consentire il pieno e pacifico godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, impedendo che una sua diminuzione possa, anche solo potenzialmente, riflettersi negativamente sulla piena fruizione del diritto medesimo . La retribuzione feriale, quindi, non deve essere identica a quella corrisposta in periodo non feriale, ma paragonabile. Il concetto di “ retribuzione paragonabile “ va però applicato ed interpretato nell' ottica teleologica delineata. pagina 7 di 21 Non è quindi rilevante che la lavoratrice abbia goduto delle ferie, ma nemmeno rileva l'ammontare delle decurtazioni subite al fine di identificare l'effetto dissuasivo, una volta ammesso, appunto, che decurtazioni sono state operate.
Il Collegio ritiene quindi che ogni voce di natura retributiva debba essere considerata nell'ambito del giudizio di “ paragonabilità”. La
GU ha certamente affermato espressamente che compete ad ogni Stato disciplinare la struttura della retribuzione, non dettandone essa stessa una definizione e disciplina. Il che appunto deve portare il Giudice a valutare, nello specifico, se la “ struttura “ portata al suo esame rispetti i principi enunciati dalla stessa Corte.
La Corte di Giustizia, nella sentenza “ “W e altri”,relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che illavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore ,all'anzianità e alle qualifiche professionali).Diversamente, gli elementi della retribuzione pagina 8 di 21 diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché,come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
IL,citata “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione , è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione , non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Appunto perciò è corretto l'uso, da parte del primo Giudice, del dato di incidenza mensile per valutare la significatività della riduzione rispetto alla decisione di fruire o meno delle ferie.
In conclusione, tutto ciò che ha natura retributiva deve rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale. Il primo Giudice ha quindi fatto precisa applicazione dei principi suindicati scrutinando le singole voci richieste sotto tale profilo.
Corretta appare quindi anche la ricostruzione della natura retributiva delle indennità cui è stata condannata. Si Parte_1 pagina 9 di 21 tratta infatti di indennità correlate direttamente ed indefettibilmente alle mansioni proprie del capotreno. Anche sul punto si richiama quanto statuito a proposito di IUP e di assenza dalla residenza nella citata sentenza 638/2024.“In entrambi i casi si tratta di emolumenti corrisposti con carattere di continuità e soprattutto strettamente correlati alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
In particolare, l'indennità di assenza dalla residenza non è correlata ad una modalità momentanea della resa della prestazione lavorativa, e/o ad un esborso in conseguenza subìto e non condivide la stessa ratio della indennità di trasferta. Al contrario, l'indennità di assenza si colloca in posizione di corrispettività con un elemento connaturato alla prestazione del macchinista , ossia la resa della medesima in costante lontananza dalla propria abitazione ed anzi in difetto proprio di un luogo fisso di lavoro, ed è corrisposta infatti con i caratteri di continuità propri dell'elemento retributivo. Gli stessi caratteri ricorrono per la
ON
.”
Non si tratta, quindi, di compensare indennizzare modalità “ scomode” della resa della prestazione,come afferma l'appellante. L'indennità assenza dalla residenza non ha nulla in comune con quella di trasferta.D'altro canto, appare contraddittorio individuare una parte della IUP come retributiva ( quella fissa ) e la restante come indennitaria.
Come si accennava, gli orientamenti sopra ricostruiti , incluse le considerazioni in materia di IUP e indennità assenza dalla residenza, sono stati avallati dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, che ha confermato le decisioni adottate da questa Corte ( cfr Corte di Cassazione n, 13972/2024,che conferma la sentenza della Corte di appello di MI n. pagina 10 di 21 1470/2021; cfr altresì n 14089/24, che invece cassa una delle sentenze della Corte di appello di Torino, recante orientamento contrario. Già precedentemente cfr Corte di Cassazione n.
22401/2020).
La Corte , nella sentenza 13972/24, ha così statuito : “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno ( art 36 Cost comma 3 Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite";art.2109 cc comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d.lgvo 66/2003, art. 10 ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE).Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art.
7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:"1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all ' art 31 n 2 Carta Diritti
Fondamentali U E cui l'art. 6 n 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Parte_2 Per_2
C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, C-12/17, Per_3 punto 25).L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo pagina 11 di 21 giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_4
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).Più specificamente, secondo la Direttiva 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_5 settembre 2011, IL e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre
2018, causa To.He, C- 385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"),dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva 88/03 si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 3 2006, cause riunite
C 131 /04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_5 avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art 7 Direttiva 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere pagina 12 di 21 mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza GU 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C-520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di CP_5 monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_5 punto 58, nonchè e altri, punto 60).Maggiori e CP_5 più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C –155/10, IL e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza IL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza pagina 13 di 21 e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere Pt_3 presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza IL e altri cit., punto 28).Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
IL e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [ …] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: pagina 14 di 21 il nesso intrinseco, v. sentenza CGU 155/10 E 15 settembre 2011 e a c cit., punto 26) che intercorre tra Pt_3
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva2003/88/CE”(Cass. n. 22401/2020). “
Stesse considerazioni per le altre indennità. E' arduo negare che l'indennità vendita di titoli di viaggio si correli indefettibilmente alle mansioni proprie del capotreno, e questo a prescindere dal fatto se l'attività in questione venga espletata , come e quando.
L'impossibilità di prevedere se e quando la lavoratrice espleti effettivamente tale attività non rende la sua remunerazione aleatoria, quanto invece proprio correlata alla funzione tipica del capotreno. Stesso discorso per l'indennità scorte vetture eccedenti, come del resto già riconosciuto da questa Corte con sentenze 966/22 e
436/24 che si richiamano.
Si sottolinea quanto affermato dal primo Giudice e non contestato dall'appellante, ossia che il mancato calcolo delle indennità in questione , come risulta dai vari cedolini prodotti, ha avuto un'incidenza comunque certo non irrisoria sull'ammontare del percepito.
Infondata anche la contestazione riferita all'art. 26 del
NL . Il divisore contenuto nell'art. 26 citato è finalizzato ad un calcolo della retribuzione mensile convenzionale. Nel caso di specie, invece, quello che si ricerca è l'incidenza concreta. pagina 15 di 21 Il divisore 26, d'altro canto, si applica alle sole competenze fisse.
A mente della clausola citata, infatti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo per 26 ( e poi per 160) la retribuzione mensile determinata dagli emolumenti retributivi .
Anche in relazione a tale punto si riporta quanto statuito dalla citata sentenza n. 371/2024 e da ultimo dalla n. 638 /24 più volte citata:”Per quanto riguarda l'individuazione del divisore, quello di
26 proposto dall'appellante non è applicabile.
L'appellante, infatti, fa riferimento all'art. 68 del NL di settore. Questo, però, disciplina le modalità di calcolo della retribuzione, al fine di quantificarne il valore anche orario con riferimento alla base stipendiale. La clausola reca, cioè
, un criterio di calcolo convenzionale . Nel caso di specie non si tratta di ottenere un “ dato medio giornaliero” altrettanto convenzionale, quanto, ripetesi, di valutare l'effettiva incidenza della perdita subita dal singolo lavoratore;
il che implica necessariamente il raffronto con la prestazione effettivamente resa e, quindi, necessita di fare riferimento alla effettiva quantità di giornate lavorate
o non lavorate. “
Quanto alla questione relativa alla individuazione del periodo feriale minimo garantito dalla normativa europea.
Il Collegio osserva che le contestazioni sul punto sono ben lontane dalla specificità che sarebbe, invece, richiesta . In effetti, non vengono nemmeno proposti conteggi alternativi e non si rinvengono nemmeno precisazioni /contestazioni sul punto nell'esperimento della
CTU. Soprattutto poi non viene contestato che la non abbia CP_1 mai goduto di un periodo feriale pari , o superiore, ai 28 giorni.
La domanda proposta da si basa su errato calcolo della CP_1 retribuzione feriale, in ordine alla quale si lamenta un inesatto pagina 16 di 21 adempimento della obbligazione retributiva da parte datoriale. In base ai principi di cui all'art. 2967 cc, l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul datore , e non lo ha assolto. Parte_1
Infine, per quanto riguarda la prescrizione . In disparte ogni considerazione circa l'interesse dell'appellante a far valere un vizio di pronuncia su eccezione non formulata, e quindi in disparte ogni considerazione sulla sua tempestività, in ogni caso anche tale questione è stata ripetutamente affrontata anche da questa Corte. Si riporta direttamente dalla citata sentenza 473/25 “E' pur vero che sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 92/12 all'art. 18 della L
300/1970, si è registrato un contrasto giurisprudenziale.
Tuttavia, questo Collegio aderisce pienamente,come già in altri precedenti, all'orientamento secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della c d Legge
Fornero, vige il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro in costanza di rapporto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza
n. 63/1996, da ritenere valido anche nell'attuale quadro normativo. Come è noto, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento esclusivo ai rapporti assistiti dalla c.d tutela forte, ossia dalla reintegrazione in c so di licenziamento illegittimo. La ratio è nota e pacifica: si esclude che, in tali rapporti, possa raffigurarsi una condizione di metus tale da rappresentare un serio ostacolo all'esercizio della tutela, da parte del lavoratore, dei propri diritti. ( principi, appunto, consacrati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1966). In rapporti che non siano assistiti da questa garanzia ferrea , pagina 17 di 21 il timore del licenziamento e conseguente perdita definitiva del posto di lavoro ben può spingere il lavoratore a desistere e rinunciare ai propri diritti;
di modo che, come afferma il Giudice delle Leggi, una rinuncia effettuata in corso di quel tipo di rapporto non può essere considerata libera espressione della volontà negoziale. Ciò che è stato considerato dalla Corte Costituzionale come determinante( cfr anche la successiva sentenza 174/1972) è quindi la condizione psicologica del lavoratore
( metus) prima ancora della sussistenza di ostacoli di tipo materiale. Metus che, invece, non ha raqione di esistere, per esempio, nel rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da fortissima stabilità. Occorre dare applicazione a tali principi nell'attuale quadro normativo e, conseguentemente, ritenere che una stabilità adeguata
a consentire il decorso della prescrizione può essere solo quella che subordini il licenziamento - e , con esso, la effettiva possibilità di riottenere il posto di lavoro
– a circostanze obiettive e predeterminate, che compete al Giudice valutare, al fine di poter rimuovere direttamente, se del caso, gli effetti del licenziamento medesimo. Una tale stabilità può dirsi assicurata solo quando la conseguenza della rimozione del licenziamento sia appunto costituita dal reintegro, risultando insufficiente, invece, la mera tutela risarcitoria. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della c.d Legge
Fornero, è stato introdotto nell'ordinamento un quadro ed un sistema sanzionatorio più che articolato sul tema. In sostanza, però, la tutela forte ( la reintegra) è stata molto ridimensionata
( cfr art. 18 L 300/70, commi 1, 4 e 7); il risarcimento, invece, è divenuto la forma di tutela generale. Si aggiunga che non poche incertezze, ed anche interventi normativi, hanno caratterizzato la perimetrazione delle circostanze di cui ai citati commi 1, 4 e 7. Ne consegue che,in corso di rapporto,il pagina 18 di 21 lavoratore viene a trovarsi in uno stato di più che comprensibile incertezza circa la stabilità del proprio posto di lavoro;
incertezza destinata a venir meno solo , appunto, ex post, cioè una volta che si sia accertata non solo l'illegittimità del recesso datoriale, ma anche la sua riconducibilità all'una o all'altra categoria. Innegabile, quindi, che persista, anzi, che si sia addirittura rafforzata quella situazione di metus che, giustamente, la Corte Costituzionale ravvisava come fondamento delle pronunce adottate sul punto. “
Il Collegio, va ulteriormente precisato, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover valorizzare l'effettiva condizione del rapporto del prestatore , nella sua concretezza e nell'altrettanto concreto atteggiarsi del rapporto stesso, in relazione alla sussistenza della condizione psicologica che legittima la decorrenza , o la sospensione, del decorso della prescrizione .
In conseguenza, il Collegio ritiene che, in costanza di rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche apportate dalla L
92/12, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre ( cfr
Corte Appello MI n. 1352/202; n 55/2019).
L'appello principale va quindi respinto.
Va invece accolto quello incidentale
Le stesse ragioni che militano a favore del riconoscimento della natura retributiva delle indennità la cui spettanza è stata riconosciuta alla si applicano infatti anche alle indennità CP_1 lavoro festivo domenicale e notturno.
La motivazione addotta sul punto dal primo Giudice non convince. E' vero che qualsiasi lavoratore può prestare lavoro notturno, ma ciò
pagina 19 di 21 che va riguardata, nella specie, è la specificità della mansione e della prestazione richiesta al capotreno.
La opera su A V treni alta velocità, quindi comunque treni CP_1 di media e lunga percorrenza. L'attività viene quindi espletata, su turni, dalle 5 alle 24,e i servizi notturni, così come quelli festivi e domenicali, sono quindi programmabili, e in effetti programmati, nei turni. E' la stessa contrattazione collettiva a prevederlo (cfr sul punto anche questa Corte sentenza n. 436/2024).
Ciò non è stato rilevato dal primo Giudice, il quale ha anche osservato che la non aveva provato orari notturni e lavoro CP_1 festivo, non considerando che tali elementi emergevano, appunto, dalla stessa turnazione, e quindi ancora una volta dai cedolini.
Nessuna contestazione su quantum richiesto dalla . CP_1
Sul punto la sentenza va quindi riformata
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore della causa, ai sensi del DM 55/14 e sue successive modifiche.
P Q M
In parziale riforma delle sentenze del Tribunale di MI n
2496/2024 e n 3072/2024 . dichiara il diritto di a CP_1 percepire , per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva anche dell'indennità per lavoro domenicale e festivo e dell'indennità per lavoro notturno.
Per l'effetto condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma di euro di euro 754,74 per il periodo da 13 maggio
[...]
2019 fino al 31 1 2024, con interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza fino al saldo.
Conferma nel resto.
pagina 20 di 21 Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico di Parte_1
MI 9 ottobre 2025
Il Ga relatore Il Presidente
Maria Di Paolo RO NA
pagina 21 di 21
N. R.G. registro generale appello lavoro 1355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RO NA Presidente dr. Laura Bertoli Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso le sentenze .
2496/2024 e 3072/2024 del Tribunale di MI iscritta al n. r.g.
1355/24 estensore Giudice Drssa Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 9 ottobre 2025 , promossa da
(C.F. ), dell'avv. CONTI MARIA GIOVANNA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIUSTINIANI MARCELLO, elettivamente domiciliato MI
Via Michele Barozzi presso il difensore avv. CONTI MARIA GIOVANNA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il ONroparte_1 ONroparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MOSHI NYRANNE e dell'avv. PALMIERI DANIELA e
, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 31 MILANO CP_2 presso il difensore avv. MOSHI NYRANNE pagina 1 di 21
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per riformare integralmente la Sentenza del Tribunale Parte_1 di MI n. 2496/2024, pubblicata in data 27 maggio 2024, non notificata e oggetto di riserva d'appello in data 17 giugno 2024, nonché la Sentenza del Tribunale di MI n. 3072/2024, pubblicata in data 17 giugno 2024 e non notificata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
Per respingere l'appello di contro le ONroparte_1 Parte_1 sentenze n. 2496/2024 e 3072/2024 del Tribunale di MI in quanto inammissibile e/ o infondato, e confermare le predette sentenze nella parte impugnata da . in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale, riformare le sentenze n. 2496/2024 e 3072/2024 del
Tribunale di MI nella parte in cui non hanno ricompreso nella retribuzione per ferie l'indennità notturna e/o domenicale/festivo, e per effetto, accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, la nullità e/o comunque l'inapplicabilità e/o comunque disapplicare le clausole contenute nell'art.30 NL 2016 e art.14, 3° comma dell'accordo aziendale del 2016, nella parte in cui non prevedono che i giorni di ferie devono essere retribuite tenendo conto anche delle seguenti indennità, oltre che dell'indennità di utilizzazione parte variabile, indennità alla vendita di titoli di viaggio, indennità per scorta vetture eccedenti e indennità di assenza residenza: indennità per lavoro domenicale o festivo di cui all'art.76 NL 2016;
pagina 2 di 21 • indennità lavoro notturno di cui all'art. 75, comma 1 NL 2016.. dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie deve essere retribuito da un importo pari alla ONroparte_3 retribuzione giornaliera complessiva, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dagli accordi e contratti nazionali e aziendali e riportati al punto 3; per l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a corrispondere a l'importo pari alle ONroparte_1 differenze retributive dalla stessa vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riferimento al periodo dal 13 maggio 2019 al 31 gennaio 2024, e pari a € 754,74 ovvero la diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza al saldo;
6. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento ex D.m. 55/2014 e successive modificazioni, oltre rimborso spese forfettarie 15% c.p.a. 4% e i.v.a. 22%.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di MI ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Caporale con sentenza non definitiva n. 2496/24, La ricorrente, dipendente di in qualità di personale mobile ( capotreno), Parte_1 aveva esposto che il suo rapporto di lavoro era regolato dal NL del Gruppo Ferrovie dello Stato del 2016, art 30 e 14 , e che tali contratti prevedevano che il calcolo della retribuzione feriale pagina 3 di 21 dovesse essere effettuato sulla sola retribuzione base, parte fissa, escludendo indennità come la quella di assenza dalla residenza, compenso per scorta vetture eccedenti, indennità lavoro notturno, indennità lavoro domenicale e festivo,indennità vendita titoli di viaggio, e quella di utilizzazione professionale giornaliera, o
IUP. Il mancato computo di dette voci riduceva quindi l'importo della retribuzione feriale.
La ricorrente aveva quindi chiesto accertarsi il proprio diritto al calcolo di dette indennità nella retribuzione feriale, con condanna della Società alla corresponsione del dovuto e disapplicazione delle norme contrattuali contrarie
Il primo Giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa con riferimento a tutte le indennità indicate, con l'eccezione di quelle per lavoro notturno e per lavoro domenicale e festivo, ritenute, al contrario delle altre, di natura non retributiva. Ciò richiamando principi espressi da vari precedenti, anche della Corte di Appello di
MI . E' infatti la natura retributiva dell'emolumento a costituire il discrimine per il computo nella base della retribuzione feriale, secondo le direttive eurounitarie dettate in tema da direttive europee e da giurisprudenza della Corte di Giustizia, puntualmente richiamate in sentenza.
Le indennità lavoro festivo domenicale e notturno non assumono tale natura, trattandosi di remunerazione per mansioni ed attività che possono essere svolte, in tesi, da qualsiasi lavoratore e non sono direttamente correlate alle mansioni di capotreno svolte dalla
. Inoltre, la ricorrente non aveva nulla precisato in punto CP_1 di orari e turnazioni
Le altre indennità invece, ha affermato il Tribunale, costituiscono remunerazione delle mansioni tipiche del capotreno . Disattesa
l'eccezione di prescrizione sollevata da , ha anche Parte_1 disatteso quella relativa alla computabilità delle eventuali pagina 4 di 21 differenze solo per il periodo di 4 settimane ogni anno. Solo le 4 settimane, infatti, sarebbero state oggetto di regolamentazione eurounitaria.
Il Tribunale ha però rilevato che tale ultima considerazione avrebbe potuto valere se la contrattazione prevedesse un periodo feriale superiore a 28 giorni, tale dovendosi ritenere, secondo il primo
Giudice, il periodo effettivo oggetto di regolamentazione eurounitaria . Nel caso di specie, però, il contratto collettivo prevedeva 20 giorni all'anno per articolazione di orario settimanale su 5 giorni, e 24 per articolazioni su 6, giorni, fino a 8 anni di servizio;
successivamente, e rispettivamente, 25 e 29 giorni. La ricorrente rientrava nella prima categoria, essendo la sua anzianità inferiore a 8 anni.
Ha altresì rigettato l'ulteriore eccezione incentrata sulla necessità di utilizzare il divisore contrattuale di 26 e non quello, effettivamente utilizzato dalla ricorrente nei suoi calcoli, dei giorni effettivi di presenza. Il divisore contrattuale di 26, ha affermato, si riferisce alla determinazione della retribuzione fissa
, mentre, nel caso all'esame, si doveva determinare la retribuzione effettiva.
Ha disposto CTU per la concreta determinazione del quantum , individuato appunto nella sentenza definitiva 3072/2024.
propone appello per i motivi che di seguito si illustrano Parte_1 resiste difendendo le sentenze ma proponendo appello CP_1 incidentale sui capi che la hanno vista soccombente.
La prima udienza, fissata al 13 marzo 2025, è stata rinviata per permettere alle parti di cercare una soluzione transattiva, come dalle stesse richieste.
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno dato dall'insuccesso delle trattative. La causa è stata quindi discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce. pagina 5 di 21 MOTIVI IN DIRITTO
L'appello principale non può essere accolto
L'appellante ricostruisce la genesi della IUP e della contrattazione collettiva ad essa relativa, effettuando anche una analisi delle altre voci richieste, lamentando, al primo motivo, come il Tribunale sia giunto a delineare una nozione europea di retribuzione che invece non esiste. ONesta infatti che la GU , e la normativa comunitaria, abbiano dettato disposizioni a carico degli Stati membri sul punto, lasciando anzi la materia alla disciplina interna. Non può quindi concludersi che al lavoratore in ferie spetti la stessa retribuzione che percepisce in servizio, nel senso che gli importi non devono necessariamente coincidere. Certamente poi non potrebbe concludersi per la irrilevanza della contrattazione collettiva ( punto 3. 1. 2 dell'appello) .Per disapplicare una norma collettiva, afferma, si dovrebbe indicare la norma imperativa violata che, nel caso di specie, appunto non sussiste.
La retribuzione feriale concretamente percepita dall'appellata, quindi, non sarebbe effettivamente identica a quella corrisposta per il periodo di lavoro effettivo, ma comunque è a questa paragonabile,
e quindi in tal senso rispettosa della disciplina anche eurounitaria.
Difetta quindi, afferma , qualsiasi effetto dissuasivo.
ON Ribadisce che in realtà la e tutte le altre indennità richieste sono ben lontane dall'avere natura retributiva. Al contrario, sono finalizzate a compensare solo dei disagi della prestazione lavorativa.
pagina 6 di 21 Come secondo motivo ribadisce le proprie contestazioni relative alle modalità di calcolo, che, a suo avviso, dovevano essere svolte sul citato divisore contrattuale di 26 e limitate comunque ad un tetto massimo di 20 giorni, cioè alle 4 settimane di cui alla normativa europea.
Come terzo motivo contesta la sentenza per essersi la stessa pronunciata su un'eccezione, quella di prescrizione, in realtà mai sollevata in primo grado, ma fatta propria invece appunto nell'atto di appello sotto l'aspetto della critica alle argomentazioni utilizzate dal primo Giudice.
Reitera quindi tutte le argomentazioni svolte in primo grado
Nessuno dei suindicati motivi merita accoglimento. Sulle questioni oggi in discussione questa Corte ha adottato orientamento univoco e pacifico, ( cfr sentenzea n.32/2020, 36,2020 ,
719/21,62/2022,864/2024,n 438/2025) , avallato anche dalla Corte di
Cassazione.
Innanzitutto, si osserva che il primo Giudice non ha affermato l'esistenza di una “ nozione europea di retribuzione feriale”. Ha , semplicemente, applicato correttamente i principi eurounitari in tema di determinazione della retribuzione feriale
Il punto nodale della questione è rappresentato dalla necessità che la retribuzione feriale sia idonea a consentire il pieno e pacifico godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, impedendo che una sua diminuzione possa, anche solo potenzialmente, riflettersi negativamente sulla piena fruizione del diritto medesimo . La retribuzione feriale, quindi, non deve essere identica a quella corrisposta in periodo non feriale, ma paragonabile. Il concetto di “ retribuzione paragonabile “ va però applicato ed interpretato nell' ottica teleologica delineata. pagina 7 di 21 Non è quindi rilevante che la lavoratrice abbia goduto delle ferie, ma nemmeno rileva l'ammontare delle decurtazioni subite al fine di identificare l'effetto dissuasivo, una volta ammesso, appunto, che decurtazioni sono state operate.
Il Collegio ritiene quindi che ogni voce di natura retributiva debba essere considerata nell'ambito del giudizio di “ paragonabilità”. La
GU ha certamente affermato espressamente che compete ad ogni Stato disciplinare la struttura della retribuzione, non dettandone essa stessa una definizione e disciplina. Il che appunto deve portare il Giudice a valutare, nello specifico, se la “ struttura “ portata al suo esame rispetti i principi enunciati dalla stessa Corte.
La Corte di Giustizia, nella sentenza “ “W e altri”,relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che illavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore ,all'anzianità e alle qualifiche professionali).Diversamente, gli elementi della retribuzione pagina 8 di 21 diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché,come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
IL,citata “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione , è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione , non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Appunto perciò è corretto l'uso, da parte del primo Giudice, del dato di incidenza mensile per valutare la significatività della riduzione rispetto alla decisione di fruire o meno delle ferie.
In conclusione, tutto ciò che ha natura retributiva deve rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale. Il primo Giudice ha quindi fatto precisa applicazione dei principi suindicati scrutinando le singole voci richieste sotto tale profilo.
Corretta appare quindi anche la ricostruzione della natura retributiva delle indennità cui è stata condannata. Si Parte_1 pagina 9 di 21 tratta infatti di indennità correlate direttamente ed indefettibilmente alle mansioni proprie del capotreno. Anche sul punto si richiama quanto statuito a proposito di IUP e di assenza dalla residenza nella citata sentenza 638/2024.“In entrambi i casi si tratta di emolumenti corrisposti con carattere di continuità e soprattutto strettamente correlati alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
In particolare, l'indennità di assenza dalla residenza non è correlata ad una modalità momentanea della resa della prestazione lavorativa, e/o ad un esborso in conseguenza subìto e non condivide la stessa ratio della indennità di trasferta. Al contrario, l'indennità di assenza si colloca in posizione di corrispettività con un elemento connaturato alla prestazione del macchinista , ossia la resa della medesima in costante lontananza dalla propria abitazione ed anzi in difetto proprio di un luogo fisso di lavoro, ed è corrisposta infatti con i caratteri di continuità propri dell'elemento retributivo. Gli stessi caratteri ricorrono per la
ON
.”
Non si tratta, quindi, di compensare indennizzare modalità “ scomode” della resa della prestazione,come afferma l'appellante. L'indennità assenza dalla residenza non ha nulla in comune con quella di trasferta.D'altro canto, appare contraddittorio individuare una parte della IUP come retributiva ( quella fissa ) e la restante come indennitaria.
Come si accennava, gli orientamenti sopra ricostruiti , incluse le considerazioni in materia di IUP e indennità assenza dalla residenza, sono stati avallati dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, che ha confermato le decisioni adottate da questa Corte ( cfr Corte di Cassazione n, 13972/2024,che conferma la sentenza della Corte di appello di MI n. pagina 10 di 21 1470/2021; cfr altresì n 14089/24, che invece cassa una delle sentenze della Corte di appello di Torino, recante orientamento contrario. Già precedentemente cfr Corte di Cassazione n.
22401/2020).
La Corte , nella sentenza 13972/24, ha così statuito : “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno ( art 36 Cost comma 3 Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite";art.2109 cc comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d.lgvo 66/2003, art. 10 ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE).Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art.
7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:"1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all ' art 31 n 2 Carta Diritti
Fondamentali U E cui l'art. 6 n 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Parte_2 Per_2
C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, C-12/17, Per_3 punto 25).L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo pagina 11 di 21 giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_4
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).Più specificamente, secondo la Direttiva 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_5 settembre 2011, IL e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre
2018, causa To.He, C- 385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"),dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva 88/03 si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 3 2006, cause riunite
C 131 /04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_5 avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art 7 Direttiva 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere pagina 12 di 21 mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza GU 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C-520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di CP_5 monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_5 punto 58, nonchè e altri, punto 60).Maggiori e CP_5 più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C –155/10, IL e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza IL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza pagina 13 di 21 e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere Pt_3 presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza IL e altri cit., punto 28).Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
IL e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [ …] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: pagina 14 di 21 il nesso intrinseco, v. sentenza CGU 155/10 E 15 settembre 2011 e a c cit., punto 26) che intercorre tra Pt_3
i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva2003/88/CE”(Cass. n. 22401/2020). “
Stesse considerazioni per le altre indennità. E' arduo negare che l'indennità vendita di titoli di viaggio si correli indefettibilmente alle mansioni proprie del capotreno, e questo a prescindere dal fatto se l'attività in questione venga espletata , come e quando.
L'impossibilità di prevedere se e quando la lavoratrice espleti effettivamente tale attività non rende la sua remunerazione aleatoria, quanto invece proprio correlata alla funzione tipica del capotreno. Stesso discorso per l'indennità scorte vetture eccedenti, come del resto già riconosciuto da questa Corte con sentenze 966/22 e
436/24 che si richiamano.
Si sottolinea quanto affermato dal primo Giudice e non contestato dall'appellante, ossia che il mancato calcolo delle indennità in questione , come risulta dai vari cedolini prodotti, ha avuto un'incidenza comunque certo non irrisoria sull'ammontare del percepito.
Infondata anche la contestazione riferita all'art. 26 del
NL . Il divisore contenuto nell'art. 26 citato è finalizzato ad un calcolo della retribuzione mensile convenzionale. Nel caso di specie, invece, quello che si ricerca è l'incidenza concreta. pagina 15 di 21 Il divisore 26, d'altro canto, si applica alle sole competenze fisse.
A mente della clausola citata, infatti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo per 26 ( e poi per 160) la retribuzione mensile determinata dagli emolumenti retributivi .
Anche in relazione a tale punto si riporta quanto statuito dalla citata sentenza n. 371/2024 e da ultimo dalla n. 638 /24 più volte citata:”Per quanto riguarda l'individuazione del divisore, quello di
26 proposto dall'appellante non è applicabile.
L'appellante, infatti, fa riferimento all'art. 68 del NL di settore. Questo, però, disciplina le modalità di calcolo della retribuzione, al fine di quantificarne il valore anche orario con riferimento alla base stipendiale. La clausola reca, cioè
, un criterio di calcolo convenzionale . Nel caso di specie non si tratta di ottenere un “ dato medio giornaliero” altrettanto convenzionale, quanto, ripetesi, di valutare l'effettiva incidenza della perdita subita dal singolo lavoratore;
il che implica necessariamente il raffronto con la prestazione effettivamente resa e, quindi, necessita di fare riferimento alla effettiva quantità di giornate lavorate
o non lavorate. “
Quanto alla questione relativa alla individuazione del periodo feriale minimo garantito dalla normativa europea.
Il Collegio osserva che le contestazioni sul punto sono ben lontane dalla specificità che sarebbe, invece, richiesta . In effetti, non vengono nemmeno proposti conteggi alternativi e non si rinvengono nemmeno precisazioni /contestazioni sul punto nell'esperimento della
CTU. Soprattutto poi non viene contestato che la non abbia CP_1 mai goduto di un periodo feriale pari , o superiore, ai 28 giorni.
La domanda proposta da si basa su errato calcolo della CP_1 retribuzione feriale, in ordine alla quale si lamenta un inesatto pagina 16 di 21 adempimento della obbligazione retributiva da parte datoriale. In base ai principi di cui all'art. 2967 cc, l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul datore , e non lo ha assolto. Parte_1
Infine, per quanto riguarda la prescrizione . In disparte ogni considerazione circa l'interesse dell'appellante a far valere un vizio di pronuncia su eccezione non formulata, e quindi in disparte ogni considerazione sulla sua tempestività, in ogni caso anche tale questione è stata ripetutamente affrontata anche da questa Corte. Si riporta direttamente dalla citata sentenza 473/25 “E' pur vero che sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 92/12 all'art. 18 della L
300/1970, si è registrato un contrasto giurisprudenziale.
Tuttavia, questo Collegio aderisce pienamente,come già in altri precedenti, all'orientamento secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore della c d Legge
Fornero, vige il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro in costanza di rapporto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza
n. 63/1996, da ritenere valido anche nell'attuale quadro normativo. Come è noto, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dalla Corte di Cassazione con riferimento esclusivo ai rapporti assistiti dalla c.d tutela forte, ossia dalla reintegrazione in c so di licenziamento illegittimo. La ratio è nota e pacifica: si esclude che, in tali rapporti, possa raffigurarsi una condizione di metus tale da rappresentare un serio ostacolo all'esercizio della tutela, da parte del lavoratore, dei propri diritti. ( principi, appunto, consacrati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1966). In rapporti che non siano assistiti da questa garanzia ferrea , pagina 17 di 21 il timore del licenziamento e conseguente perdita definitiva del posto di lavoro ben può spingere il lavoratore a desistere e rinunciare ai propri diritti;
di modo che, come afferma il Giudice delle Leggi, una rinuncia effettuata in corso di quel tipo di rapporto non può essere considerata libera espressione della volontà negoziale. Ciò che è stato considerato dalla Corte Costituzionale come determinante( cfr anche la successiva sentenza 174/1972) è quindi la condizione psicologica del lavoratore
( metus) prima ancora della sussistenza di ostacoli di tipo materiale. Metus che, invece, non ha raqione di esistere, per esempio, nel rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da fortissima stabilità. Occorre dare applicazione a tali principi nell'attuale quadro normativo e, conseguentemente, ritenere che una stabilità adeguata
a consentire il decorso della prescrizione può essere solo quella che subordini il licenziamento - e , con esso, la effettiva possibilità di riottenere il posto di lavoro
– a circostanze obiettive e predeterminate, che compete al Giudice valutare, al fine di poter rimuovere direttamente, se del caso, gli effetti del licenziamento medesimo. Una tale stabilità può dirsi assicurata solo quando la conseguenza della rimozione del licenziamento sia appunto costituita dal reintegro, risultando insufficiente, invece, la mera tutela risarcitoria. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della c.d Legge
Fornero, è stato introdotto nell'ordinamento un quadro ed un sistema sanzionatorio più che articolato sul tema. In sostanza, però, la tutela forte ( la reintegra) è stata molto ridimensionata
( cfr art. 18 L 300/70, commi 1, 4 e 7); il risarcimento, invece, è divenuto la forma di tutela generale. Si aggiunga che non poche incertezze, ed anche interventi normativi, hanno caratterizzato la perimetrazione delle circostanze di cui ai citati commi 1, 4 e 7. Ne consegue che,in corso di rapporto,il pagina 18 di 21 lavoratore viene a trovarsi in uno stato di più che comprensibile incertezza circa la stabilità del proprio posto di lavoro;
incertezza destinata a venir meno solo , appunto, ex post, cioè una volta che si sia accertata non solo l'illegittimità del recesso datoriale, ma anche la sua riconducibilità all'una o all'altra categoria. Innegabile, quindi, che persista, anzi, che si sia addirittura rafforzata quella situazione di metus che, giustamente, la Corte Costituzionale ravvisava come fondamento delle pronunce adottate sul punto. “
Il Collegio, va ulteriormente precisato, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover valorizzare l'effettiva condizione del rapporto del prestatore , nella sua concretezza e nell'altrettanto concreto atteggiarsi del rapporto stesso, in relazione alla sussistenza della condizione psicologica che legittima la decorrenza , o la sospensione, del decorso della prescrizione .
In conseguenza, il Collegio ritiene che, in costanza di rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche apportate dalla L
92/12, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre ( cfr
Corte Appello MI n. 1352/202; n 55/2019).
L'appello principale va quindi respinto.
Va invece accolto quello incidentale
Le stesse ragioni che militano a favore del riconoscimento della natura retributiva delle indennità la cui spettanza è stata riconosciuta alla si applicano infatti anche alle indennità CP_1 lavoro festivo domenicale e notturno.
La motivazione addotta sul punto dal primo Giudice non convince. E' vero che qualsiasi lavoratore può prestare lavoro notturno, ma ciò
pagina 19 di 21 che va riguardata, nella specie, è la specificità della mansione e della prestazione richiesta al capotreno.
La opera su A V treni alta velocità, quindi comunque treni CP_1 di media e lunga percorrenza. L'attività viene quindi espletata, su turni, dalle 5 alle 24,e i servizi notturni, così come quelli festivi e domenicali, sono quindi programmabili, e in effetti programmati, nei turni. E' la stessa contrattazione collettiva a prevederlo (cfr sul punto anche questa Corte sentenza n. 436/2024).
Ciò non è stato rilevato dal primo Giudice, il quale ha anche osservato che la non aveva provato orari notturni e lavoro CP_1 festivo, non considerando che tali elementi emergevano, appunto, dalla stessa turnazione, e quindi ancora una volta dai cedolini.
Nessuna contestazione su quantum richiesto dalla . CP_1
Sul punto la sentenza va quindi riformata
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore della causa, ai sensi del DM 55/14 e sue successive modifiche.
P Q M
In parziale riforma delle sentenze del Tribunale di MI n
2496/2024 e n 3072/2024 . dichiara il diritto di a CP_1 percepire , per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva anche dell'indennità per lavoro domenicale e festivo e dell'indennità per lavoro notturno.
Per l'effetto condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma di euro di euro 754,74 per il periodo da 13 maggio
[...]
2019 fino al 31 1 2024, con interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza fino al saldo.
Conferma nel resto.
pagina 20 di 21 Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico di Parte_1
MI 9 ottobre 2025
Il Ga relatore Il Presidente
Maria Di Paolo RO NA
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