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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1349 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, E Parte_1 Parte_2 Pt_3
, n.q. di eredi della IG.ra ,
[...] Persona_1 ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. PAOLETTI
GIOVANNI;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa MADIA ANNA;
alla udienza del 5 febbraio 2025, all'esito della camera di conSIlio. ha pronunciato la seguente
sentenza
I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. ed hanno dedotto che, in data 15.9.2022, è stata notificata all copia conforme del citato decreto di omologa CP_1 del 30.06.2022 con il quale era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex legge n. 18/1980 in capo alla SI.ra . Il successivo Persona_1
22.09.2023 è stato inviato il modello AP70 (all. 4 del ricorso).
Hanno poi precisato che, in data 8.2.2024, la IG.ra Per_1
è deceduta senza aver avuto alcun riscontro da parte
[...]
1 dell . Hanno anche dedotto di aver inviato formale diffida, CP_1 con allegati documenti e dati degli eredi della IG.ra Per_1 affinché l liquidasse il dovuto. CP_1
L non ha però posto in liquidazione la prestazione CP_1 assistenziale rivendicata, per cui parte ricorrente ha chiesto al
Giudice la condanna dell'istituto al relativo pagamento.
Si è costituito in giudizio l' e ha dedotto di aver liquidato la CP_1 prestazione con provvedimento del 03.05.2024 (all.to 1 memoria di costituzione). Ha quindi chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 5 febbraio 2025 parte ricorrente ha confermato la liquidazione della prestazione, avvenuta in data 03.05.2024. Ha pertanto aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, già formulata dall , con condanna di CP_1 quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite.
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
2 Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la concorde volontà delle parti in tal senso, nonché l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta.
In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale atteso che il pagamento della prestazione
è avvenuto dopo la notifica del ricorso. Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate.
P.Q.M
.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 886,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 5.2.2025 Il Giudice del lavoro
Laura Laureti
3
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, E Parte_1 Parte_2 Pt_3
, n.q. di eredi della IG.ra ,
[...] Persona_1 ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. PAOLETTI
GIOVANNI;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa MADIA ANNA;
alla udienza del 5 febbraio 2025, all'esito della camera di conSIlio. ha pronunciato la seguente
sentenza
I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. ed hanno dedotto che, in data 15.9.2022, è stata notificata all copia conforme del citato decreto di omologa CP_1 del 30.06.2022 con il quale era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex legge n. 18/1980 in capo alla SI.ra . Il successivo Persona_1
22.09.2023 è stato inviato il modello AP70 (all. 4 del ricorso).
Hanno poi precisato che, in data 8.2.2024, la IG.ra Per_1
è deceduta senza aver avuto alcun riscontro da parte
[...]
1 dell . Hanno anche dedotto di aver inviato formale diffida, CP_1 con allegati documenti e dati degli eredi della IG.ra Per_1 affinché l liquidasse il dovuto. CP_1
L non ha però posto in liquidazione la prestazione CP_1 assistenziale rivendicata, per cui parte ricorrente ha chiesto al
Giudice la condanna dell'istituto al relativo pagamento.
Si è costituito in giudizio l' e ha dedotto di aver liquidato la CP_1 prestazione con provvedimento del 03.05.2024 (all.to 1 memoria di costituzione). Ha quindi chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 5 febbraio 2025 parte ricorrente ha confermato la liquidazione della prestazione, avvenuta in data 03.05.2024. Ha pertanto aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, già formulata dall , con condanna di CP_1 quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite.
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
2 Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la concorde volontà delle parti in tal senso, nonché l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta.
In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale atteso che il pagamento della prestazione
è avvenuto dopo la notifica del ricorso. Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate.
P.Q.M
.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 886,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 5.2.2025 Il Giudice del lavoro
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