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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/06/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1410/2025 R.G. posta in decisione in data 18/06/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Silvia Alberti, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Parabiago presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Monica Morlacchi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
-dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra il sig. e la sig.ra in Parabiago (MI) in data 09.07.2005 (Atto Parte_1 Controparte_1
n. 36, parte II, serie A, Anno 2005) ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Parabiago pagina 1 di 2 di procedere all'annotazione della sentenza ed alle successive incombenze;
-compensarsi integralmente le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 09/07/2005 in Parabiago è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parabiago in data 13/09/2022 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'adesione prestata dalla convenuta dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Sussistono gli estremi per compensare tra le parti le spese di lite alla luce dell'adesione prestata dalla convenuta e dell'accordo raggiunto sul punto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 09/07/2005 in Parabiago;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 36, parte II, serie A, anno 2005;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1410/2025 R.G. posta in decisione in data 18/06/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Silvia Alberti, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Parabiago presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Monica Morlacchi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
-dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra il sig. e la sig.ra in Parabiago (MI) in data 09.07.2005 (Atto Parte_1 Controparte_1
n. 36, parte II, serie A, Anno 2005) ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Parabiago pagina 1 di 2 di procedere all'annotazione della sentenza ed alle successive incombenze;
-compensarsi integralmente le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 09/07/2005 in Parabiago è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parabiago in data 13/09/2022 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'adesione prestata dalla convenuta dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Sussistono gli estremi per compensare tra le parti le spese di lite alla luce dell'adesione prestata dalla convenuta e dell'accordo raggiunto sul punto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dalle parti il 09/07/2005 in Parabiago;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 36, parte II, serie A, anno 2005;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2