Sentenza 23 settembre 2021
Massime • 3
In tema di associazione di tipo mafioso, la latitanza assume una valenza indiziaria della partecipazione qualificata a tale genere di sodalizio, necessitando la stessa di significativi appoggi e di una rete di omertà e protezione saldamente radicata nel territorio controllato. (In motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che la latitanza assume un particolare rilievo sintomatico della forza intimidatrice del vincolo associativo, giacché contribuisce a rafforzare la diffusa sensazione di impunità dell'attività della consorteria e di pericolo in chiunque pensi di ostacolare il raggiungimento dei fini associativi).
Il trasferimento fraudolento di valori, che è reato a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario.
In tema di associazione di tipo mafioso, il concorso esterno nel delitto non rappresenta un "minus" rispetto alla condotta partecipativa sicché non richiede un canone probatorio meno stringente e, trattandosi di una condotta diversa, non può prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'"affectio societatis" che connota, invece, la partecipazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2021, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
Testo completo
02640-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE IN CALCE ANNOTAZIONE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2348/2021 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini UP 23/09/2021 MA TE Belmonte R.G.N. 13370/2021 CH Romano Renata Sessa IU Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO NI nato a [...] il [...] NO OC nato a [...] il [...] RC NT nato a [...] il [...] BR AR nato a [...] il [...] NI CE nato a [...] il [...] IO IU nato a [...] il [...] IO OR nato a [...] il [...] MI NT nato a [...] il [...] MI CE nato a [...] il [...] IN NS nato a [...] il [...] CR CE nato a [...] il [...] CR IU nato a [...] il [...] CR CE nato a [...] il [...] DALLA VALLE IM nato a [...] il [...] AN FE nato a [...] il [...] NI EL nato a [...] il [...] NI OS nato a [...] il [...] ME NT nato a [...] il [...] IE AN nato a [...] il [...] G ZA MI nato a [...] il [...] RA MI nato a [...] il [...] FA NT nato a [...] il [...] TR NT nato a [...] il [...] TR IU nato a [...] il [...] NE IS nato a [...] il [...] NE CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IU RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: l'Avv. UGO MILANA, per la parte civile Città METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, quale sostituto processuale, deposita conclusioni e nota spese a firma Avv. Morabito alle quali si riporta. L'Avv. AGOSTINO OC, per la parte civile COMUNE MARINA DI GIOIOSA IONICA, quale sostituto processuale, deposita conclusioni e nota spese a firma avv. Rosanna IA. l'Avv. MONICA BATTAGLIA, quale sostituto processuale dell'Avv. Cellerino Alexia, si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. LONGO PIERO, anche in sostituzione dell'Avv. Benvegnù Riccardo, si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. NT SPEZIALE, anche in sostituzione per delega orale dell'Avv. Gerace, il quale arriva successivamente all'apertura del verbale, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. L'Avv. CE PETRELLI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. IU BELCASTRO, anche in sostituzione dell'Avv. Taddei OV, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. ROBERTO RAMPIONI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. GAETANO PECORELLA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. of L'Avv. CE COMI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. CE MI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. FEDERICA LATAGLIATA, quale sostituto processuale dell'Avv. Placanica Cesare e dell'avv. Barillà DA, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. CE ALBANESE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. RICCARDO MISAGGI, anche quale sostituto processuale dell'avv. Rotundo Sergio, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. EUGENIO MINNITI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. SANDRO FURFARO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. CE NOBILE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. IU CALDERAZZO, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. ARMANDO GERACE, arrivato in un momento successivo all'apertura del verbale, alle 13:55 conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 08/06/2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria il 07/07/2017, ha confermato l'affermazione di responsabilità penale nei confronti di numerosi imputati per i reati associativi di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 30) e di cui all'art. 74 DPR 309/90 (capo 1), nonché per una serie di reati-fine di cui all'art. 73 DPR 309/90 in materia di narcotraffico, e per una serie di reati-fine del sodalizio mafioso (porto e detenzione di armi, ricettazione, intestazione fittizia di beni), loro rispettivamente ascritti. In particolare, il procedimento trae origine dalle indagini svolte per la ricerca e la cattura dei latitanti della famiglia NO di Marina di SA ON, 3 4 nell'ambito delle quali sono emerse le figure dei fratelli CI IU, NI e VA, legati da rapporti di parentela con gli NO. L'attività investigativa è stata suddivisa in due principali settori: il primo riguarda il narcotraffico interno ed internazionale, gestito dall'organizzazione capeggiata dai fratelli CI, in contatto con trafficanti stranieri operanti tra l'Europa ed altri continenti;
il secondo concerne il delitto di associazione mafiosa di cui al capo 30 e i delitti scopo. Nell'ambito di tali indagini sono state avviate intercettazioni telefoniche ed ambientali: in particolare dal 21 dicembre 2012, in seguito alla scarcerazione di CI IU, sono stati captati dialoghi all'interno dell'abitazione di CI NI ritenuti rilevanti per l'inquadramento degli assetti del gruppo mafioso di riferimento, confermando il ruolo apicale rivestito da CI IU. Analogamente intercettazioni ambientali sono state realizzate per due anni all'interno delle abitazioni di OM NI, considerato tra i principali gregari di CI IU. Inoltre, mediante rogatoria internazionale sono state acquisite le intercettazioni ambientali eseguite nei locali della ditta Fresh, in Olanda, concernenti le attività delle famiglie UP e SS. Secondo gli esiti investigativi e le risultanze delle sentenze irrevocabili pronunciate nei processi "Nostromo" e "Crimine", è emersa l'esistenza e l'operatività di tre cosche locali: 1) il "locale" di NO facente capo ai SS, e collegato altresì all'articolazione mafiosa insediatasi a Toronto, in Canada (secondo quanto già accertato nei processi Bene Comune e NO Group); 2) il "locale" di Grotteria, facente capo a SE AR;
3) il "locale" di Marina di SA ON, facente capo ai NO-CI. Tali cosche operavano all'interno della struttura unitaria della 'ndrangheta, accertata nell'ambito del processo Crimine.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RC RI, Avv. Leone Fonte, che ha dedotto due motivi. Condannato per il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. aggravato dall'agevolazione mafiosa di cui al capo 29. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in relazione al contenuto delle intercettazioni valorizzate per l'affermazione di responsabilità. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento della prova, in quanto dalla intercettazione del 22/01/2013 4 emergerebbe l'estraneità sia del CI IU, sia del suo interlocutore, TE NI, in ordine alla proprietà della pescheria, in quanto gli stessi rievocavano fatti del passato, già oggetto di indagini nel procedimento c.d. Nostromo, e sottoposta a sequestro. Quanto al monologo del ricorrente, captato il 11/10/2012, la sentenza ha ritenuto che l'imputato volesse prepararsi il discorso da fare al CO, CI NI, ma la Corte avrebbe travisato il contenuto della conversazione captata il 22/01/2013, in quanto la pescheria cui facevano riferimento gli interlocutori era quella già sottoposta a sequestro nel processo Nostromo. Erroneo sarebbe anche il riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, trattandosi di attività commerciale con una situazione debitoria seria, ed esclusa dal Tribunale di Locri nel giudizio ordinario.
2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, lamentando che non siano stati valorizzati gli elementi presi in considerazione per ridurre la pena ed escludere la recidiva.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di GI NI, Avv. Giacomo Iaria, che ha dedotto tre motivi. Condannato per il reato di trasporto di 5,8 kg. di marijuana, esclusa l'aggravante dall'agevolazione mafiosa, di cui al capo 6. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione all'individuazione del ricorrente con riferimento all'utenza telefonica attribuita. Sostiene al riguardo che il contenuto della conversazione intercettata ("ha detto mio frà se sei andato a prendergli il motorino di suo figlio") nei confronti del FR, GI IU, sarebbe stato travisato, sulla base di un ragionamento ipotetico e congetturale;
la circostanza che l'imputato avesse un figlio all'epoca di soli 4 anni, che non poteva avere il motorino, non sarebbe indiziante di un linguaggio criptico, ed inoltre la data di nascita dell'imputato non sarebbe quella del 25/11/1979. 3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, lamentando che la gravità indiziaria sia stata ricavata solo da intercettazioni etero-accusatorie generiche, in assenza di riscontri esterni obiettivi, e comunque sulla base di elementi ritenuti insufficienti per il reato di cessione e riacquisto della droga, valorizzando una conversazione tra OM e LL (a p. 343 della sentenza) che non sarebbe esaustiva.
3.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di GI IU, Avv. Eugenio Minniti, che ha dedotto due motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato per il reato di trasporto di 5,8 kg. di marijuana, esclusa l'aggravante dall'agevolazione mafiosa, di cui al capo 6. 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Premessi diffusi richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova indiziaria e del principio del ragionevole dubbio, lamenta che la condanna di GI IU - per avere, insieme al FR GI NI, rivestito il ruolo di fornitore di stupefacente per il gruppo facente capo a OM NI, della sostanza che è stata poi affidata a MA CH per il trasporto sul mercato, e sequestrata il 31 maggio 2013 a Mercato San Severino sarebbe erronea, in quanto dagli elementi emersi deve escludersi - qualsivoglia asserito collegamento tra OM NI e i fratelli GI, come desumibile dalla conversazione captata l'8 giugno 2013 tra quest'ultimo e la moglie di MA CH, LL CA, attestante la disistima del OM nei confronti degli GI;
anche la valutazione della conversazione del 22 gennaio 2013 tra TE NI e CI IU sarebbe congetturale, avendo la Corte territoriale ritenuto che il OM, durante l'assenza per detenzione di CI IU, avrebbe portato dei 'sanlucoti' con un personaggio di NI dai siciliani, ordinari acquirenti della droga del gruppo facente capo ai CI, e solo poi grazie all'intervento di GI SC, detto 'Ciccio boutique', richiesto da CI NI e TE NI, era stato possibile appianare i rapporti tra i gruppi criminali GI, CI, AG. Sottolinea al riguardo l'assenza di qualsivoglia indicazione nominativa, stante la generica menzione dei 'sanlucoti', ma soprattutto l'inesistenza di qualsivoglia illecito collegamento tra GI e OM NI;
censura altresì l'equivoca identificazione di GI IU desunta dal contenuto della conversazione del 22 gennaio 2013 tra TE NI e CI IU, dalla quale emergerebbe esclusivamente che il OM racconta 6 alla donna di quanto avvenuto più di un anno prima quando le stesse persone, gli GI, avrebbero tratto in inganno MA CH;
deduce altresì l'assoluta lacunosità delle dichiarazioni di LL CA e del riferimento alla moglie di GI IU, individuata come "quella magrolina a nome MA", in difetto di qualsiasi dato di univocità indiziaria comprovante la riferibilità dell'asserzione alla signora NI GA, moglie dell'imputato. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare una serie di elementi, tra cui: l'inesistenza di qualsivoglia contatto visivo e telefonico con MA CH, l'assenza dell'imputato nel periodo in contestazione dalla piazza di spaccio in Roma, l'insussistenza di contatti tra i germani GI nel periodo antecedente al trasporto dello stupefacente, l'assenza del ricorrente in occasione del prelievo del MA nel maggio 2013 dal rientro in Calabria da Roma presso la stazione FS di Gioia Tauro, la mancata presenza di GI IU in Roma nelle giornate antecedenti al 31 maggio 2013, l'inesistenza di qualsiasi dichiarazione accusatoria del coimputato OL OV, l'assenza dell'utilizzo di utenze telefoniche occulte o criptiche, e l'omessa valutazione di alcuni spunti della conversazione ambientale dell'8 giugno 2013. Oggetto di travisamento sarebbe altresì la valutazione della visita di MA CH, di rientro da Roma presso l'abitazione di GI IU, ritenuta finalizzata a consegnargli danaro, mentre la predetta somma risulterebbe essere la rimanenza della cifra di 18.000 euro che MA CH ha corrisposto a NI GA per l'acquisto di un'autovettura.
4.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
5. Ha proposto ricorso per cassazione altresì SO CH, con atto degli Avv. Armando Gerace e Avv. Alexia Cellerino, che ha dedotto due motivi. Condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione ed € 24.000,00 per il reato di cui all'art. 73 comma 5 di cui ai capi 9 e 10. 5.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, sostenendo che non è stato sequestrato neppure un grammo di droga e l'affermazione di responsabilità si fonda unicamente sulla c.d. 'droga parlata', ma le intercettazioni sarebbero di contenuto tutt'altro che univoco. La motivazione sarebbe contraddittoria laddove, da un lato, ritiene che i quantitativi di sostanza menzionati dai coimputati siano svariati e diversi tra loro, e, dall'altro, ritiene provato l'acquisto da parte del SO di 350 grammi di cocaina;
nella specie, difetterebbe la prova anche dello stesso accordo del 7 dell'acquisto dei 350 grammi, non emergendo neppure il prezzo della pattuizione.
5.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che il diniego sarebbe stato fondato su un precedente penale oggetto di patteggiamento, e dunque estinto ex art. 445 cod. proc. pen., e senza tener conto del comportamento ammissivo dell'imputato e della condotta di vita tenuta dallo stesso.
6. Ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. OV Taddei, difensore di MA CH condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per concorso esterno nell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui al capo 1 (così riqualificato dalla Corte territoriale l'originaria imputazione di partecipazione) -, che ha dedotto il vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in una contraddizione nella parte in cui ha escluso l'intraneità del ricorrente nell'associazione dedita al narcotraffico, non di meno riconoscendo il concorso esterno dell'imputato sulla base di elementi che non consentirebbero di sostenere neppure che il soggetto avesse conoscenza dell'esistenza di un'associazione. Sotto altro profilo lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha assolto il coimputato AT NI, nonostante la posizione processuale del tutto sovrapponibile rispetto a quella del MA, anche per gli elementi probatori che vi erano a suo carico (contatti con OM NI e conversazioni telefoniche da cui sono emersi trasporti di stupefacente a Palermo per conto di quest'ultimo).
7. Ha proposto ricorso per cassazione altresì SE AR, con atto degli Avv. SC Albanese e Avv. Leone Fonte, che ha dedotto due motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 10 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 30. 7.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il ruolo di partecipe, con funzioni di capo organizzatore, dell'associazione di 'ndrangheta denominata "Locale di Grotteria". Lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di individuare qualsivoglia condotta di partecipazione intesa, secondo i principi affermati fin dalle Sezioni 8 Unite 'Mannino', come rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio. In particolare, tenendo conto dell'ampio profilo temporale considerato nel capo di imputazione, dal gennaio 2005 al settembre 2015, la Corte territoriale avrebbe svalutato la circostanza che per la gran parte del tempo indicato nell'imputazione SE AR si trovava in stato di arresto o di latitanza per poi emigrare in Canada;
invero l'imputato era stato libero da gennaio 2005 al 27 settembre 2007, era stato latitante dal 27 settembre 2007 al 29 luglio 2008, aveva riacquistato la libertà e nel dicembre 2009 si era trasferito in Canada, infine dal 23 agosto 2013 al settembre 2015 risultava detenuto in Canada. Ciò posto, durante i pochi periodi di libertà in Italia, per un periodo complessivo di 2 anni e 8 mesi circa, a fronte di una contestazione che copre circa 10 anni, non è emersa la commissione da parte del SE di alcuna condotta di partecipazione di un sodalizio mafioso. Ciò nonostante la Corte territoriale ha ritenuto compatibile con la condotta partecipativa anche i periodi di latitanza, arresto o trasferimento in Canada ritenendo che anzi lo stato di latitanza fosse un elemento indiziario unitamente al vincolo di parentela con CI NI, ma pur in assenza di uno specifico accertamento giurisdizionale. Con riferimento al trasferimento in Canada dal dicembre 2009, fino alla successiva estradizione in Italia nel settembre 2015, lamenta che la sentenza impugnata abbia neutralizzato la valenza difensiva della circostanza, ritenendo invece che il trasferimento in Canada dimostrasse i suoi legami con la consorteria sidernese, essendo in Canada insediato un nutrito e ben organizzato gruppo criminale;
tuttavia non vi sono elementi concreti dimostrativi di condotte partecipative del SE durante la permanenza in Canada, o comunque la loro strumentalità rispetto ad affari di natura illecita riconducibile alla cosca mafiosa operante in Grotteria. La Corte d'appello avrebbe erroneamente rovesciato gli ordinari criteri di accertamento processuale ritenendo che anche l'arresto nell'ambito del procedimento Crimine non potesse dimostrare la dissociazione del SE dal sodalizio di appartenenza, e avrebbe omesso di richiamare qualsivoglia contatto degli imputati con uno degli altri esponenti della cosca di riferimento durante il periodo di latitanza o di detenzione. Non può esser sufficiente il richiamo generico ad intercettazioni tra soggetti diversi dal SE in cui viene fatto il suo nome;
dalle intercettazioni emerge anzi il distacco di SE della cosca di appartenenza, come si ricava dalla conversazione del 9 marzo 2015 tra RÌ EN e UP EN nel corso della quale si afferma che "AR SE se ne fotte dei suoi", facendo riferimento a vicende accadute proprio in Canada. Anche il contenuto della conversazione del 1 maggio 2008 (p. 795 della sentenza) in cui si fa riferimento alla reggenza della Locale di Grotteria, affermandosi che "ora SE è latitante e dovrebbe essere CÀ", sarebbe stata erroneamente utilizzato dalla Corte territoriale per affermare che comunque SE sarebbe rimasto un membro apicale della cosca CI, ma in assenza di qualsivoglia base fattuale. Le conclusioni della Corte territoriale sarebbero contraddette da una serie di elementi quali: 1) intercettazione del 14 agosto 2009 tra AR SE e il 'RO, ovvero SS IU, valorizzata solo in parte, senza tener conto che SE dimostra di non conoscere minimamente gli assetti del territorio a quella data;
2) l'intercettazione del 20 agosto 2009, da cui si desume che SE partecipa al ricevimento tenuto in occasione del matrimonio della figlia di EL IU, ma non alla riunione che si tiene subito prima a Platì durante la quale vengono conferite alte cariche mafiose;
3) la vicenda del Piccadilly, l'unico episodio cui partecipa SE rispetto ad una contestazione che copre ben 10 anni, ed insufficiente a dimostrare una partecipazione attiva dello stesso al sodalizio;
4) le dichiarazioni di CI EM e CI NI, rese de relato e non confortate da altri elementi probatori.
7.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualifica di capo organizzatore della Locale di Grotteria, affermata in assenza di una specifica e precisa motivazione e dedotta quasi automaticamente.
8. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SS HR, Avv. Riccardo Misaggi, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 2 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. di cui al capo 27. 8.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di trasferimento fraudolento di beni, con riferimento all'intestazione del "tabacchino" in passato appartenuto alla famiglia di CI IU. 10 Evidenzia al riguardo che, dalla conversazione ambientale del 22 gennaio 2013 tra CI IU e TE NI, è risultato che: il tabacchino era in passato appartenuto alla famiglia di CI IU, che per ragioni economiche era stata costretto a venderlo;
il tabacchino era stato acquistato dal CO di CI IU, EN IO, e dal FR di costui, EN NI;
inoltre, mentre CI era ancora latitante, quindi prima del 2008, anno del suo arresto, i fratelli EN sono andati a trovarlo per rappresentargli che stavano per vendere alla persona che all'epoca lo stava gestendo in affitto;
perciò CI IU si adirò e decise di ricomprarsi il tabacchino. Tuttavia, l'esercizio commerciale "sali e tabacchi" è stato venduto soltanto in data 20 aprile 2015 da EN IO a SS HR, il quale per circa due anni prima dell'acquisto era stato dipendente della ditta di EN IO, proprio per valutare la convenienza dell'acquisto. Sostiene che la sentenza impugnata sia al riguardo manifestamente illogica e apodittica nell'affermare che, al contrario, CI si sia avvalso di SS ST per creare una continuità nell'apparenza gestionale, come si evincerebbe anche da una conversazione ambientale del 18 marzo 2013 richiamata. Aggiunge che la Corte territoriale ha formulato una congettura nella parte in cui ha affermato che EN IO aveva manifestato ai CI la volontà di non proseguire oltre in quella apparente titolarità, e in cui ha ritenuto inverosimile l'ipotesi alternativa che CI abbia ad un certo punto cambiato idea lasciando che un terzo soggetto ne acquistasse la piena esclusiva titolarità. Del resto il "tabacchino" di cui CI e TE discutono nell'intercettazione ambientale del 22 gennaio 2013 non è da identificarsi nella licenza per la vendita di "sali e tabacchi" acquistata il 20 aprile 2015 da SS dopo un periodo di gestione, ma nella proprietà del locale che ospita la predetta rivendita;
tant'è che il SS, dopo l'acquisto della licenza commerciale nel 2015, ha continuato a corrispondere il canone di locazione del tabacchino agli stessi danti causa della licenza commerciale, cioè i fratelli EN. Dall'intercettazione ambientale del 22 gennaio 2013 si evince invece che CI IU riferisce a TE NI che il tabacchino era finito nelle mani di suo CO, EN IO, e del FR, e che questi, durante il periodo di latitanza di CI, lo avevano chiamato per rappresentargli la loro volontà di venderlo alla persona che già lo aveva in affitto;
il CI si era indispettito e lo aveva acquistato per ragioni affettive e per costituire una possibile rendita nel tempo per la madre;
nessun elemento probatorio e argomentazione logica 11 viene offerta invece per dimostrare che dalla suddetta conversazione ambientale si evinca che la gestione sia rimasta in capo a CI, anche perché non vi era necessità di sostituire SS HR ai fratelli EN ai quali SS avrebbe continuato a corrispondere l'affitto. Lamenta inoltre la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'assoluzione di SS CO, nonostante l'ipotesi di reato contestata sia originata dalle dichiarazioni del collaboratore IA NI, che aveva parlato di un tabacchino a SA Marina gestito da CO SS, e ritenute inattendibili. Deduce infine l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta idonea ad integrare il reato di trasferimento fraudolento di bene, non essendo emersa alcuna prova che CI IU fosse il gestore di fatto dell'attività intestata a SS HR, nonché in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo con particolare riferimento alla consapevolezza di SS che la titolarità del tabacchino che stava acquistando era dei CI e non di EN.
8.2. Con un secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, e la severità del trattamento sanzionatorio determinato non nel minimo edittale di due anni, bensì nella pena base di tre anni di reclusione nonostante l'incensuratezza, la giovane età, l'occasionalità della condotta, la scarsa gravità del fatto, e l'esclusione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa.
9. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SS SC, Avv. SC SS, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 10 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 30. 9.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 169 cod. proc. pen. Eccepisce la nullità della comunicazione ex art. 169 cod. proc. pen. inviata al domicilio estero di SS SC, mancando in tale comunicazione l'indicazione del titolo del reato ascritto e della data e del luogo in cui sarebbe stato commesso, con conseguente nullità degli atti successivi compresa la sentenza. Of 12 L'art. 169 cod. proc. pen. è diretto ad assicurare al destinatario l'effettiva conoscenza dei dati rilevanti, e, nel caso di specie, la mancata conoscenza del titolo del reato, del luogo e della data di commissione non ha consentito a SS SC di poter azionare tempestivamente il proprio diritto di difesa, come le facoltà di cui all'art. 374 cod. proc. pen. di rendere dichiarazioni spontanee.
9.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite all'estero, ed acquisite per rogatoria dall'Olanda, nell'ambito del procedimento c.d. Levinius. Sotto un primo profilo, si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni captate in Olanda, nei locali della Fresh B.V., il 20/01/2015 ed il 09/03/2015, in quanto le autorità olandesi non hanno trasmesso né i decreti autorizzativi né i verbali di registrazione delle intercettazioni. Lamenta al riguardo che la sentenza impugnata abbia rigettato l'eccezione richiamando una decisione della Corte di Cassazione resa nei confronti del coimputato NI UP, nell'ambito della fase cautelare del medesimo procedimento (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017), sostenendo che alcuna inutilizzabilità discenderebbe dal mancato deposito al fascicolo del procedimento italiano degli atti concernenti le intercettazioni assunte nel procedimento olandese, trattandosi di sanzione che non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle indicate dell'art. 271. Tuttavia, la disciplina olandese delle intercettazioni presenterebbe profili di contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, in quanto i decreti di autorizzazione alle intercettazioni adottati dal giudice sono privi di motivazione, essendo soltanto la richiesta del pubblico ministero motivata;
in tal senso il sistema olandese rispetterebbe la riserva di legge, ma non la riserva di giurisdizione. Il modello normativo olandese prevede dunque un sistema autorizzativo che demanda l'assolvimento dell'obbligo di motivare la richiesta ad un organo del potere esecutivo e perciò le intercettazioni olandesi sarebbero inutilizzabili. Sotto diverso profilo, viene dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni, per il mancato deposito dei verbali di ascolto e delle richieste di autorizzazione del pubblico ministero;
tuttavia l'art. 270 comma 2 cod. proc. pen. richiede il deposito dei verbali di ascolto e delle registrazioni nel diverso procedimento proprio ai fini dell'utilizzazione di cui al comma 1, e i verbali di ascolto costituiscono proprio la prova della ricorrenza dei presupposti di legge per 13 procedere alla intrusione nelle comunicazioni private, che altrimenti non sarebbero suscettibili di verifica. Nel richiamare giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione, il ricorrente sostiene che non essendo ipotizzabile l'esercizio all'estero del diritto di richiedere copie di atti del procedimento previsto dall'art. 116 cod. proc. pen., l'assenza dei verbali di ascolto e dei provvedimenti di richiesta del pubblico ministero avrebbe impedito il controllo del procedimento di captazione.
9.3. Con un terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione, con funzioni apicali, all'associazione mafiosa. Mancherebbe una motivazione sugli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa, e sulla partecipazione alla stessa dell'imputato, nonché sul suo ruolo di capo;
la sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso la valutazione dei motivi di appello e degli argomenti difensivi. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito rilievo alla mera adesione al sodalizio, la c.d. messa a disposizione, in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che richiedono l'esplicazione di un ruolo attivo, di una fattiva partecipazione al sodalizio, di un contributo causale all'integrazione del delitto associativo funzionale agli scopi del sodalizio. La sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di individuare le caratteristiche dei ruoli di capo e di organizzatore attribuite al SS senza delineare il contenuto degli elementi che distinguono il ruolo apicale da quello di mero partecipe, ed avrebbe omesso di rispondere su una serie di argomenti espressi nei motivi di appello, analiticamente richiamati, e concernenti, in particolare, l'identificazione di SS SC classe 1956 nel soggetto indicato nelle conversazioni intercettate come lo "Scelto" e i suoi interventi nella vita del sodalizio mafioso;
mancherebbe inoltre l'indicazione di elementi aventi capacità dimostrativa della adesione al sodalizio e della messa a disposizione, e l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata soltanto su generiche affermazioni fatte da terze persone nel corso di conversazioni alle quali l'imputato non ha partecipato, in assenza di elementi di riscontro. In particolare, l'affermazione di responsabilità di SS SC è fondata esclusivamente sul contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra RÌ EN e UP EN: la sentenza impugnata ritiene affidabili tali conversazioni, sostenendo che RÌ e UP erano certamente a conoscenza diretta delle dinamiche più rilevanti del sodalizio, ma la Corte 14 territoriale non spiega come mai dal tenore della conversazione si desumono una serie di affermazioni con le quali gli interlocutori dichiarano di non sapere e di non essere a conoscenza degli elementi invece attribuiti al SS;
anche su tali argomenti la sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere ai motivi di appello, limitandosi a rinviare alla sentenza di primo grado, che a sua volta si limitava ad una mera riproduzione del contenuto delle conversazioni intercettate. Lamenta inoltre che la sentenza impugnata non abbia spiegato una serie di vicende che avrebbero dimostrato l'intraneità alla vita del sodalizio (come la vicenda di "Ciccio di Teresina" e della presunta confessione del ER), e non abbia motivato in ordine al ruolo di capo ed organizzatore pure attribuitogli. Sostiene infine che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto SS SC coinvolto nella lotta intestina alla 'ndrangheta jonica tra i SS e i CO, quale bersaglio del duplice tentato omicidio del 3 maggio 1987, in quanto vittima del tentato omicidio è stato tale SS NI e non SS SC. 10. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UP SC, Avv. IU Belcastro, che ha dedotto quattro motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 2 anni di reclusione ed € 2000 di multa per il reato di ricettazione di cioccolata di cui all'art. 648 cod. pen. di cui al capo 31. 10.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di improcedibilità per precedente giudicato assolutorio. Rappresenta di essere stato già giudicato per il medesimo reato e assolto dal Tribunale di Latina in relazione alla medesima vicenda della ricettazione della cioccolata IN commessa, secondo l'accusa, da UP EN in Latina, e redistribuita in Calabria, in Olanda e in Canada. La sentenza di assoluzione del Tribunale di Latina, emessa l'8 aprile 2019, è divenuta irrevocabile il 23 settembre 2019 e concerne i medesimi fatti contestati nel presente procedimento, nel quale è stata peraltro esclusa l'aggravante della agevolazione di un sodalizio mafioso. Innanzitutto, è inconferente il riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 della 1. 203 del 1991, in quanto l'identità del fatto prescinde dall'idem legale, e sostiene che, una volta che SC UP è stato giudicato per aver concorso con il padre nella ricettazione in Latina di tutta la partita di cioccolata di 15 provenienza furtiva, non è consentito nuovamente giudicarlo per averne successivamente ricevuto una parte in Canada Deduce al riguardo la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando la diversa eccezione di difetto di giurisdizione, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione emessa in sede cautelare che aveva evidenziato come le diverse condotte di ricezione della merce hanno rappresentato frazioni di carattere esecutivo della più ampia e precedente operazione di acquisto della cioccolata rubata, finalizzata alla rivendita;
in tal senso, l'unicità del fatto di ricettazione è stata disconosciuta ai fini del rigetto dell'eccezione di bis in idem. 10.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite all'estero, ed acquisite per rogatoria dall'Olanda, nell'ambito del procedimento c.d. Levinius, proponendo le medesime, anche sotto il profilo lessicale, argomentazioni già richiamate infra § 9.2. a proposito del ricorso di SS SC. 10.3. Con un terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, in particolare sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Sotto un primo profilo lamenta che la responsabilità sia stata affermata sulla base di dialoghi tra terzi soggetti ed in particolare di conversazioni di UP EN con RÌ EN o con tale IL da NO o tale MO del Canada. Lamenta inoltre che la conversazione del 20 gennaio 2015 tra UP EN e RÌ EN non abbia quella capacità dimostrativa che gli viene attribuita in relazione alla vendita sottocosto della merce;
sostiene che UP SC, che vive da sempre in Canada ed è cittadino canadese, ha col padre correnti e cospicui rapporti di import-export di prodotti alimentari italiani, e perciò sussisterebbe una situazione di affidamento che escluderebbe la consapevolezza della provenienza illecita della merce;
quanto all'asserita assenza di documenti di trasporto regolari ne contesta la fondatezza sotto un profilo fattuale. Con riferimento ai due dialoghi ai quali il ricorrente partecipa (29 novembre 2014 e 14 gennaio 2015), sempre soltanto con il padre EN, ne contesta la significatività, evidenziando che l'impellenza a concludere la vendita del prodotto oltreoceano è un elemento ambivalente sotto il profilo probatorio, trattandosi di prodotti alimentari in magazzino da tempo e soggetti peraltro a ER 16 scadenza;
in riferimento alla telefonata del 29 novembre deduce una criticità della motivazione ed un travisamento della conversazione, evidenziando che era stato auspicato il riascolto della stessa che la Corte ha rigettato senza spiegare il motivo. 10.4. Con un quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. 11. Ha proposto ricorso per cassazione UP EN, con atto dei difensori Avv. IU Belcastro e Avv. RO Furfaro, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 8 anni di reclusione per il reato associativo di cui al capo 30. 11.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite all'estero, ed acquisite per rogatoria dall'Olanda, nell'ambito del procedimento c.d. Levinius, proponendo le medesime, anche sotto il profilo lessicale, argomentazioni già richiamate infra § 9.2. a proposito del ricorso di SS SC. Aggiunge al riguardo il sistema olandese rispetterebbe la riserva di legge, ma non la riserva di giurisdizione, in quanto il PM è sottoposto alle direttive dell'esecutivo, secondo quanto stabilito anche dalla Corte EDU, Grande Camera, in una recente sentenza (24/11/2020). Il modello normativo olandese prevede dunque un sistema autorizzativo che demanda l'assolvimento dell'obbligo di motivare la richiesta ad un organo del potere esecutivo e perciò le intercettazioni olandesi sarebbero inutilizzabili. 11.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 30. UP EN era originariamente imputato di far parte della cosca SS, ed in particolare della 'ndrina di contrada Donisi di NO, con ruolo apicale;
tuttavia, è stata esclusa la qualifica apicale, affermando esclusivamente la partecipazione dell'imputato. Lamenta che siano stati tuttavia obliterati nella decisione di appello i contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia CO e NO, in tal modo omettendo di pronunciarsi sulle censure proposte con l'atto di appello e 17 sulla valenza di prova a discarico della documentazione prodotta al riguardo dalla difesa;
in particolare, CO aveva riferito che uno dei gruppi in odore di mafia aveva discendenti che possedevano un salone da barbiere a Toronto in Canada, mentre nella stessa città canadese era presente un'altra famiglia UP che aveva un panificio che nulla aveva in comune con gli imputati di questo processo, né con la 'ndrangheta; NO, invece, pur confessando di non poter affermare di sapere con certezza della loro appartenenza alla 'ndrangheta, riferiva che i UP hanno un negozio di fiori e un vivaio anche a NO;
la difesa ha infatti prodotto documentazione per attestare che gli imputati di questo processo sono proprio i discendenti di coloro che avevano un panificio a Toronto, e che dunque non hanno nulla in comune con la 'ndrangheta, e non hanno, né hanno mai avuto, un vivaio nei pressi di una concessionaria in NO. Sotto tale profilo lamenta dunque una carenza di motivazione, a maggior ragione perché la Corte territoriale aveva con ordinanza del 17 Febbraio 2020 ammesso la produzione documentale della difesa. Sotto altro punto di vista lamenta che la sentenza abbia escluso la contestata qualità di apicale dell'imputato, ma abbia affermato la partecipazione al sodalizio mafioso sulla base della logica del più che contiene il meno, senza tuttavia verificare il quomodo della condotta. Nel contestare che si tratti effettivamente di una doppia conforme, in considerazione del vuoto motivazionale pressoché assoluto della sentenza di primo grado, evidenza che la sentenza impugnata valorizza le intercettazioni ambientali tra il ricorrente e il CO EN RI sotto il profilo della durata dei dialoghi e dell'interesse con cui i due trattano argomenti di sicura rilevanza per la consorteria considerata;
gli elementi indiziari del ruolo di partecipe del ricorrente si ripeterebbero dunque dal contenuto dei dialoghi captati, ma soprattutto dal fatto che i due cognati impiegavano porzioni rilevantissime del loro tempo sul luogo di lavoro per discutere di questioni di rilievo per la consorteria, producendo pagine e pagine di trascrizione. Ciò posto lamenta tuttavia che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non integrino i requisiti minimi per l'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione al sodalizio mafioso, costituiti dall'affectio societatis sul terreno soggettivo, e sul piano oggettivo dal fattivo inserimento nell'organizzazione criminale, e dal ruolo concretamente svolto dall'agente; la Corte territoriale sembra invece aver ritenuto sufficiente una mera adesione morale al consorzio illecito, accontentandosi di una prova, basata sul contenuto dei dialoghi intercettati, che non dimostra alcun contributo fattuale alla vita e 18 all'organizzazione del sodalizio;
del resto la prova derivante dalle intercettazioni pone problemi allorquando gli elementi costitutivi del reato sono molti e differenti tra loro. Evidenzia inoltre come le dichiarazioni intercettate nel loro complesso non dimostrino un'appartenenza al sodalizio, ove si consideri che in plurimi passaggi il ricorrente dichiara apertamente di non voler essere coinvolto in affari illeciti. Peraltro, anche la durata dei dialoghi è in realtà frutto di una suggestione, in quanto riguardano essenzialmente tre giorni a fronte di un'intercettazione durata circa 160 giorni, e durano poco tempo, oltre ad essere del tutto episodici. Aggiunge che il ricorrente si era recato in Canada per la gestione dei propri affari e non certo per ragioni inerenti al sodalizio criminale, e aveva ripetutamente, in maniera esplicita ed inequivocabile, dichiarato al CO di non voler in alcun modo essere coinvolto in affari illeciti, con una condotta logicamente incompatibile con la figura dell'affiliato alla 'ndrangheta. 11.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. Lamenta che la pena sia stata determinata sulla base dell'aggravamento sanzionatorio disposto con la legge 69 del 2015 nonostante la prova del reato sia costituita dall'intercettazione ambientale del 9 marzo 2015, e non sia stata dimostrata una protrazione della condotta per il periodo successivo alla modifica normativa. Deduce inoltre che il diniego delle attenuanti generiche è stato basato su un ragionamento illogico, valorizzando il pieno coinvolgimento nelle dinamiche associative, la partecipazione ad attività illecita di vario tipo, e l'assenza di segni di resipiscenza. 12. Ha proposto ricorso per cassazione UP IU, con due distinti atti dei difensori Avv. NI Speziale e Avv. SC Petrelli, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione per il reato associativo di cui al capo 30. Ricorso Avv. Speziale 12.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 268, 271, 696, 729 e 729 bis cod. proc. pen., ST 19 e all'art. 50, comma 3, Convenzione di Schengen, e l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in Olanda. Sotto un primo profilo lamenta l'assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e dei verbali di ascolto, e la violazione dell'art. 270, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente impossibilità di verificare la legalità delle operazioni di intercettazione, proponendo le medesime, anche sotto il profilo lessicale, argomentazioni già richiamate infra § 9.2. a proposito del ricorso di SS SC. Sotto un diverso profilo censura l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione delle norme sulle rogatorie: la rogatoria era stata infatti assunta in relazione al procedimento n. 1242/2013 RGNR Mod. 44 a carico di ignoti, mentre è stata utilizzata nel diverso procedimento n. 7498/2010 RGNR. Il procedimento per il quale fu richiesta e concessa cooperazione tra gli Stati è dunque diverso dal procedimento nel quale il risultato di tale cooperazione si pretende di utilizzare, non essendo sufficiente la pretesa identità di tipologia di reato, l'associazione a delinquere di tipo mafioso, né l'assenza di condizioni poste dallo Stato richiesto. 12.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis, lamentando la mancanza o l'insufficienza della motivazione in relazione ai motivi di appello proposte. Deduce che a fondamento dell'affermazione di responsabilità sia stata posta l'esaltazione del dato parentale, come momento di coesione criminale, evidenziando che UP IU, già coniuge di SS EL, sorella di un asserito capoclan, tradiva quest'ultima con un'altra donna appartenente ad altra famiglie di 'ndrangheta, benché gravitante nell'ambito della stessa consorteria SS. Tanto premesso, denuncia il travisamento della prova da intercettazione sostenendo che l'interpretazione delle conversazioni captate, da parte dei giudici del merito, sia errata, e proponendo una diversa interpretazione di alcune conversazioni: l'intercettazione del 9 gennaio 2009 tra IG OS, UM Riccardo e US Riccardo, in cui il UM riferisce una colorita espressione di tale OR NI riguardante il UP, del seguente tenore "perché prima era PP di PP e ora PP di SA, è stata interpretata come una collocazione di ordine criminale associativo, nel senso che il UP, allorquando era coniuge di SS EL, sorella di SS IU inteso "il ST, faceva parte della compagine di quest'ultimo; nel 20 momento in cui interveniva la vicenda sentimentale tra il UP e IG JO, figlia di IG SA, altro partecipe apicale della consorteria SS, il UP diveniva un sodale di IG SA. Analogamente la conversazione del 5 febbraio 2015 tra UP EN, FR del ricorrente, e RÌ EN, in cui il primo censura il comportamento del SS IU consistito nell'aver invitato i compaesani in terra canadese a non salutare o comunque ad isolare UP IU;
la conversazione del 12 gennaio 2010 tra SS IU, inteso "il ST, e tale UI AR, in cui quest'ultimo afferma che UP sarebbe stato cacciato dalla società ad opera del FR. Al riguardo deduce che l'estromissione del UP IU non riguardava una società criminale, bensì la società commerciale florovivaistica della famiglia UP, secondo quanto documentato dalla difesa;
gli incontri e le frequentazioni tra UP IU e il CO SS NI classe 56, ritenuto ai vertici dell'associazione, è un dato neutro. Evidenzia che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva già annullato per assenza di gravità indiziaria l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sottolineando l'assenza di condotte specifiche, e le dichiarazioni dei collaboratori NO NI e CO IU;
l'ordinanza veniva confermata dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 3870 del 04/10/2016). Lamenta che l'appartenenza associativa dell'imputato sia stata fondata sugli stessi elementi ritenuti inidonei indiziariamente a sorreggere la misura cautelare, valorizzando la vicenda sentimentale del ricorrente con IG JO, sulla cui connotazione personale non può residuare alcun dubbio. Denuncia al riguardo la violazione dei criteri di valutazione della prova e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, lamentando il travisamento delle intercettazioni, posto che: la conversazione tra UM Riccardo e IG OS del 9 gennaio 2009 è connotata da scherno ed ironia, e comunque non evidenzierebbe alcuna sostanziale mutazione di schieramento, poiché sia il RO IG sia il PP SS appartenevano al medesimo sodalizio mafioso;
la conversazione del 5 febbraio 2015 tra UP EN e RÌ EN sarebbe priva di valenza indiziaria, in quanto il primo si lamenta delle reazioni di SS IU tendente a isolare i UP;
in ogni caso il significato dei colloqui è ambiguo, e, a maggior ragione con riferimento al reato associativo, non appare in grado di risolvere i problemi interpretativi e valutativi. R 212 1 Nel richiamare gli approdi della giurisprudenza di legittimità, ed in particolare delle Sezioni Unite 'Mannino', nonché i confini tra connivenza compiacente o mera frequentazione episodica di soggetti apicali e vera e propria condotta partecipativa, sostiene che manchi la prova di un apporto concreto, di un contributo fattivo alla vita del sodalizio del ricorrente, limitandosi la Corte territoriale ad una affermazione di mera appartenenza. Per altro evidenzia la speculare posizione dell'odierno ricorrente con quella del FR UP OC AT, che è stato assolto. 12.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione della cioccolata di cui al capo 31. Evidenzia al riguardo che la dichiarazione resa da LL LL MO, che aveva riferito del viaggio di UP IU in Olanda per prelevare il server della società Fresh in quanto poteva contenere prove importanti, non può essere valutata a carico, in quanto, come sottolineato dalla memoria difensiva depositata ed ignorata, il UP ha recuperato il server per fornirlo agli inquirenti, tanto che è stato messo a disposizione dei magistrati di Latina e di Roma per la ricostruzione della storia contabile della società olandese;
inoltre non è stato considerato che il LL LL aveva riferito del ruolo del tutto marginale di UP IU nelle aziende di famiglia, essendosi egli relazionato quasi esclusivamente con UP EN. Quanto all'asserita condotta di ricettazione, vengono evidenziati una serie di contatti telefonici tra UP IU e il FR EN;
al riguardo, sostiene che la conversazione del 31 luglio 2014 valorizzata dalla Corte territoriale non è intercorsa con UP EN, bensì tra UP OC AT e UP IU. Inoltre, dalla conversazione del 31 luglio 2014 emerge che UP IU si mostra indifferente, quasi infastidito, rispetto all'invito del FR OC di proporre al supermercato MD di NO l'acquisto della cioccolata. Con riferimento all'aggravante dell'agevolazione mafiosa lamenta l'assenza di qualsivoglia motivazione. Infine deduce la violazione del divieto di un secondo giudizio ex art 649 cod. proc. pen., evidenziando che l'imputato è stato già assolto con sentenza irrevocabile dal tribunale di Latina, con riferimento al medesimo fatto storico. 12.4. Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. 4 22 12.5. L'Avv. Speziale ha depositato motivi nuovi, reiterando le doglianze proposte. Ricorso Avv. Petrelli 12.6. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 268, 271, 696, 729 e 729 bis cod. proc. pen., e all'art. 50, comma 3, Convenzione di Schengen, e l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in Olanda. 12.7. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis cod. pen. (capo 30), sulla base di argomentazioni sovrapponibili a quelle proposte dall'Avv. Speziale. 12.8. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ricettazione della cioccolata (capo 31), sostenendo che non vi era consapevolezza della provenienza illecita, vista la tracciabilità bancaria del pagamento, né la prova di collegamento con la fase antecedente. 12.9. Con il quarto motivo deduce la violazione del divieto di un secondo giudizio ex art 649 cod. proc. pen., evidenziando che l'imputato è stato già assolto con sentenza irrevocabile dal tribunale di Latina, con riferimento al medesimo fatto storico. 12.10. Con il quinto motivo lamenta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91 con riferimento al reato di ricettazione, in assenza di prova del dolo specifico. 12.11. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la pena sia stata determinata sulla base dell'aggravamento sanzionatorio disposto con la legge 69 del 2015 nonostante la prova del reato sia costituita dall'intercettazione ambientale del 9 marzo 2015, e non sia stata dimostrata una protrazione della condotta per il periodo successivo alla modifica normativa. 13. Ha proposto ricorso per cassazione LL LL MO, con atto dei difensori Avv. Piero Longo e Avv. Riccardo Benvegnù, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 8 anni di reclusione per concorso esterno nel reato associativo di cui al capo 30. 66 23 13.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 191, 270, 271 e 729 bis cod. proc. pen. in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite all'estero, ed acquisite per rogatoria dall'Olanda, nell'ambito del procedimento c.d. Levinius, per l'assenza della documentazione a corredo delle captazioni trasmesse, e della conseguente inutilizzabilità patologica, proponendo le medesime, anche sotto il profilo lessicale, argomentazioni già richiamate infra § 9.2. a proposito del ricorso di SS SC. 13.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per l'omessa valutazione autonoma delle intercettazioni e delle memorie difensive che sono state depositate nel giudizio di appello, con le quali veniva proposta una interpretazione alternativa delle conversazioni captate, con particolare riferimento al fatto che la conoscenza del LL LL con UP EN ed il CO era legata ad affari leciti, cioè l'attività di broker nel mercato dei fiori, che l'imputato risulta estraneo ad ogni altro troncone giudiziario in cui sono coinvolti i coimputati, che le modalità di collaborazione dell'imputato nella ricettazione della cioccolata dimostrano una sua iniziale assenza di consapevolezza che si trattasse di provento di furto, e dell'assenza di consapevolezza che la famiglia UP fosse 'ndranghetista. Lamenta dunque l'illegittimità di una motivazione per relationem, mancando una autonoma valutazione del giudice di appello, in particolare delle memorie difensive prodotte. 13.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis. Sotto un primo profilo lamenta insufficienza della motivazione nella parte in cui, pur avendo enucleato una serie di indicatori fattuali sulla base dei quali aveva affermato l'intraneità dell'imputato al sodalizio, ha poi riqualificato il fatto nel concorso esterno in associazione mafiosa;
trattandosi tuttavia di due modalità diverse di manifestazione del delitto associativo, il percorso motivazionale impiegato per la partecipazione non può esser riferito anche al concorso esterno. Sotto altro profilo lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo proprio del concorso esterno, e dalla consapevolezza del contributo al perseguimento della realizzazione del programma delinquenziale del sodalizio. Inoltre deduce la mancanza di motivazione in ordine al profilo oggettivo del reato, non essendo descritto in cosa sia consistito il concreto consapevole e 2422 4 volontario contributo dell'imputato, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare l'episodio della cioccolata IN, che, tuttavia, oltre a non essere contestata nella forma aggravata dall'articolo 7, risulta un episodio occasionale e avulso dal contesto associativo, essendo l'associazione criminosa diretta e finalizzata alla commissione di altro genere di reati. Lamenta inoltre il travisamento della prova con riferimento alle 5 intercettazioni di dialoghi ai quali il LL LL avrebbe partecipato: in particolare l'intercettazione del 24 febbraio 2015 sarebbe insufficiente a dimostrare la partecipazione di LL LL, in quanto anche la frase "sono 25 anni che mastico ndrangheta" avrebbe avuto un tono scherzoso, come affermato dal Tribunale del riesame nel provvedimento di annullamento dell'ordinanza cautelare;
con riferimento agli altri dialoghi, non risulta che l'imputato partecipi agli stessi, essendo soltanto presente in alcuni di essi. Lamenta che anche gli interrogatori resi dal LL LL siano stati travisati, ritenendoli indizianti della sua partecipazione al sodalizio. Sotto un ulteriore profilo deduce che la vicenda della cioccolata IN sia stata erroneamente individuata come l'estrinsecazione di un contributo alla vita del sodalizio, mentre l'episodio costituisce evidentemente una vicenda estemporanea rispetto al programma criminale della consorteria;
inoltre, l'imputato era intervenuto successivamente nella vicenda, non avendo egli partecipato all'acquisto della cioccolata, e non conoscendo originariamente la provenienza delittuosa della cioccolata. Deduce inoltre l'illogicità della motivazione in ordine alla diversa valutazione della posizione di UP OC AT, assolto dal delitto associativo pur in presenza di elementi di prova identici, e nonostante quest'ultimo fosse parente dei due partecipanti alle conversazioni captate: con riferimento al coimputato assolto, la vicenda della ricettazione della cioccolata è stata ritenuta infatti insufficiente ad enucleare un contributo causale alla vita del sodalizio mafioso. 13.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudicato cautelare, evidenziando che il Tribunale del riesame aveva a suo tempo annullato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di LL LL, ritenendo che la condotta della ricettazione della cioccolata fosse specifica, isolata nel tempo e non direttamente ricollegabile al programma criminoso del sodalizio mafioso, tale dunque da non integrare quel concreto e rilevante contributo al perseguimento degli scopi associativi. K 25 Lamenta che anche gli interrogatori dell'imputato siano stati travisati, non avendo egli mai fornito ammissioni di un suo contributo partecipativo, ed essendo comunque stato assolto nel processo dinanzi al Tribunale di Latina. 13.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., nonostante non abbia partecipato fin dall'origine alla ricettazione della cioccolata rubata, e la valenza del contributo vada individuata con riferimento al reato associativo, e non già al reato di ricettazione. 13.6. Con il sesto ed il settimo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. Lamenta che la pena sia stata determinata sulla base dell'aggravamento sanzionatorio disposto con la legge 69 del 2015 nonostante la prova del reato sia cessata con l'intercettazione ambientale del 24/02/2015, e non sia stata dimostrata una protrazione della condotta per il periodo successivo alla modifica normativa, considerando anche che si tratta di un concorso esterno. Deduce inoltre che il diniego delle attenuanti generiche è stato basato su un ragionamento illogico, formulato nonostante l'esclusione della recidiva. 14. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IG NG e IG OS, Avv. IU Calderazzo, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannati a 10 anni e 6 mesi di reclusione per il reato associativo di cui al capo 30 e per la ricettazione della cioccolata (capo 31). 14.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 129, 345 comma 2, e 721 cod. proc. pen., sostenendo l'improcedibilità dell'azione penale esercitata in danno dei fratelli IG, in quanto la richiesta di estradizione in data 17 agosto 2016 non era ancora stata accordata dallo Stato canadese;
in virtù del principio di specialità il soggetto estradato per determinati fatti-reato non può essere processato se non per i titoli per i quali è stato consegnato allo stato richiedente. 14.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione all'art. 169 cod. proc. pen. Eccepisce la nullità della comunicazione ex art 169 inviata al domicilio estero dei fratelli IG, mancando in tale comunicazione l'indicazione del titolo del reato ascritto e della data e del luogo in cui sarebbe stato commesso, 26 con conseguente nullità degli atti successivi compresa la sentenza. L'art. 169 è diretto ad assicurare l'effettiva conoscenza al destinatario dei dati rilevanti. 14.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 268, 270, 271, cod. proc. pen., e l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in Olanda, proponendo le medesime, anche sotto il profilo lessicale, argomentazioni già richiamate infra § 9.2. a proposito del ricorso di SS SC. 14.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis, lamentando che nei confronti di NG e OS IG siano state utilizzate sentenze irrevocabili rese in procedimenti penali nei quali non erano imputati, e contestando altresì l'identificazione dei soggetti indicati nelle conversazioni intercettate come "NG" o "A, e "OS" o O", o NT. L'identificazione sarebbe dubbia anche perché i timori espressi da SS NI sulla scarsa riservatezza dei fratelli nelle carceri è incompatibile con il fatto che IG OS è incensurato e non è mai stato in carcere e che IG NG è stato in carcere 17 anni prima della captazione. Sotto altro profilo deduce la totale assenza di prova dell'esercizio concreto del ruolo apicale che viene riconosciuto agli imputati, e l'incompatibilità logica con la circostanza che uno è incensurato e l'altro è stato condannato per reato associativo cessato nel 1992. Deduce che in relazione alle intercettazioni inter alios, in particolare quelle eseguite in Olanda tra UP e RÌ non siano emersi riscontri, in assenza di univocità dei dialoghi, e contesta che in esse i colloquianti si riferissero agli imputati IG. La sentenza della Corte di Cassazione n. 570 del 2017 aveva del resto annullato l'ordinanza del riesame proprio in relazione alla corretta identificazione dei ricorrenti quali soggetti evocati con gli appellativi NG e OS o con quello AN. Lamenta inoltre che nella sentenza di primo grado sia stata trasposta integralmente una memoria del PM in violazione del contraddittorio. Sotto altro profilo deduce che manchi la prova di un contributo concreto alla vita del sodalizio e dunque di una partecipazione all'associazione di tipo mafioso, desunto esclusivamente dalle intercettazioni tra terzi captate;
manca al riguardo sia l'elemento oggettivo del contributo causale, sia l'elemento soggettivo della consapevolezza di far parte del sodalizio. 6 27 5 14.5. Con il quarto ed il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione della cioccolata (capo 31) ed all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La fonte di prova sarebbe costituita comunque da conversazioni tra terzi, mancando captazioni dirette, e mancherebbe comunque la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa della cioccolata ricevuta dai fratelli IG in Canada dai figli di UP EN, non emergendo elementi in tal senso da alcuna delle captazioni valorizzate. In ogni caso non ricorre l'aggravante dell'agevolazione del sodalizio mafioso trattandosi di una vicenda che riguarda singoli associati, che non coinvolge l'attività dell'associazione mafiosa. 14.6. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. Lamenta che la pena sia stata determinata sulla base dell'aggravamento sanzionatorio disposto con la legge 69 del 2015 nonostante la prova del reato sia cessata con l'intercettazione ambientale del 09/03/2015, e non sia stato dimostrata una protrazione della condotta per il periodo successivo alla modifica normativa. Deduce inoltre che il diniego delle attenuanti generiche è stato basato su un ragionamento illogico. 15. Ha proposto ricorso per cassazione SS CO, con atto dei difensori Avv. Riccardo Misaggi e Avv. Sergio Rotundo, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 10 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), due reati-fine di cui all'art. 73 DPR 309/90 (capi 12 e 14), e per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata dai CI (capo 30). 15.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti (capo 1). Sostiene che la prova del delitto associativo si è fondata essenzialmente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA - che descrive il ricorrente quale factotum dei CI e sul contenuto di alcune intercettazioni;
quali- riscontri viene richiamato il rinvenimento di una microspia ambientale 28 all'interno di un decoder Sky a casa di CI NI, oggetto della conversazione del 14 maggio 2013, ed una serie di conversazioni, anche ambientali, nonché le indicazioni aventi ad oggetto sostanze stupefacenti contenute sul foglietto intestato a Mondo Telefonia di SS CO rinvenuto in occasione dell'arresto di AT TE, e relative a somme di denaro asseritamente imputabili all'acquisto di 2 kg di cocaina. Lamenta tuttavia che gli elementi di prova richiamati riguardino l'esistenza del sodalizio, non già la partecipazione del SS al medesimo, trattandosi di elementi inconferenti o che non contengono alcun oggettivo riferimento che consenta di individuare il CO di cui si parla nelle conversazioni intercettate nell'odierno ricorrente. Quanto alle dichiarazioni di IA lamenta l'omessa considerazione, ai fini dell'attendibilità delle sue propalazioni, della circostanza che proprio con riferimento a SS CO le circostanze riferite dal IA siano risultate prive di riscontro e addirittura smentite da prove di segno contrario: in particolare, SS CO è stato assolto dal reato di cui al capo 27, in tal senso smentendo le dichiarazioni di IA NI, che aveva riferito che l'esercizio commerciale, il tabacchino, era stato acquistato dai CI e da SS CO con i proventi della compravendita di 700/800 kg. di fumo. L'unico dato direttamente riferibile all'imputato attiene al rinvenimento del foglietto intestato al negozio del SS, ma non si comprende in che termini tale circostanza possa dirsi idonea a riscontrare il narrato del collaboratore, trattandosi della mera intestazione di un block-notes di natura pubblicitaria sul quale OM scrive i suoi appunti. Con riferimento alla conversazione del 13 aprile 2015 tra SS CO, IG NI e tale Orlando, che riscontrerebbe il narrato del collaboratore circa l'importazione di sostanza stupefacente dal Marocco, SS CO afferma in realtà che la sera precedente gli era stato comunicato che l'affare era sfumato, il che testimonia la mendacità delle propalazioni del collaboratore, anche in riferimento alla collocazione temporale della presunta operazione, da questi alternativamente indicata nell'estate del 2013 o del 2014; la motivazione della sentenza impugnata è sul punto congetturale, nella parte in cui sostiene che il tentativo fallito ad aprile 2014 e in un'occasione precedente potrebbe essere riuscito successivamente, ad inizio estate del 2014. Con riferimento al contenuto di alcune intercettazioni da cui si desumerebbe il coinvolgimento del SS nell'ambito del traffico di stupefacenti ascritto ai CI, e richiamato quale prova del coinvolgimento 29 nelle cessioni contestate ai capi 12 e 14, evidenzia come il ricorrente sia stato assolto dalla maggior parte degli episodi di compravendita di stupefacente contestati ai capi 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15 e 27. Evidenzia al riguardo come l'asserita partecipazione del SS unicamente a due episodi di cessione non può essere posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato associativo, e sostiene al riguardo che, nella fattispecie, non sia configurabile il reato associativo di cui all'art. 74 dPR 309/1990, bensì un concorso di persone nel reato, mancando gli elementi caratterizzanti del sodalizio sotto il profilo della permanenza del vincolo e dell'elemento soggettivo. In particolare, dalla conversazione del 2 gennaio 2013 si evince come CI replichi alle lamentele di TE NI indicando quattro persone, che costituirebbero il vero organigramma dell'associazione, senza alcun riferimento a CO SS, il quale non compare nell'elenco stilato da CI IU;
l'odierno ricorrente, dunque, non era intraneo al gruppo, anche per l'assoluta assenza di contatti con i coimputati CI IU, CI VA e CI NI. Con riferimento alle aggravanti dell'agevolazione di un sodalizio mafioso e della disponibilità delle armi (art. 74, comma 4, dPR 309/1990), lamenta che la motivazione sia affidata ad una mera formula di stile secondo cui le attività di narcotraffico erano gestite al fine di agevolare le cosche mafiose di cui al capo 30, ma senza alcun concreto riferimento a dati fattuali, ed in particolare agli eventuali flussi in entrata, per l'associazione mafiosa, dei ricavi dell'attività legata al narcotraffico. Anche l'aggravante della disponibilità delle armi è stata affermata sulla base di una presunzione di conoscenza della disponibilità, ma senza alcuna indicazione di elementi concreti da cui desumere tale effettiva disponibilità in capo ad almeno uno degli associati. 15.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo 30, sostenendo che al SS sia stata imputata anche la partecipazione al sodalizio mafioso dei CI senza che sia tuttavia emersa una condotta associativa distinta da quella finalizzata al narcotraffico. Pur essendo possibile la coesistenza di due distinte organizzazioni criminali, e dunque un concorso di reati, mancherebbe nella fattispecie la prova della partecipazione del ricorrente ad entrambi i sodalizi con il ruolo di partecipe allo stesso ascritto;
non può attribuirsi automaticamente ai singoli la partecipazione 30 all'associazione di stampo mafioso per il solo fatto della partecipazione ad un sodalizio dedito al narcotraffico. La partecipazione del SS al sodalizio ndranghetistico di cui al capo 30 è essenzialmente fondata sulla sua ritenuta partecipazione all'attività di narcotraffico, mentre non trova riscontro alcuno l'ulteriore segmento di condotta contestato, riferito alla collaborazione nella gestione dei patrimoni frutto di attività illecite, e dall'attività di procurare telefoni ai CI, riferita dal collaboratore IA, rimasta senza riscontro. Anche la conversazione del 22 gennaio 2013 tra TE NI e CI IU, già richiamata, non è chiaro se sia riferibile all'ordinamento gerarchico del sodalizio dentro il narcotraffico, o all'associazione ndranghetistica, o ad entrambe. Al riguardo il collaboratore IA aveva riferito inizialmente di non essere a conoscenza dell'appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta, mentre ha successivamente sostenuto che il SS facesse parte della 'ndrangheta perché solo un appartenente ad essa può essere a conoscenza di notizie così riservate, avuto riguardo agli organigrammi di un 'locale' quale quello canadese, clone di quello di Marina di SA ON. Privi di valenza di riscontro appaiono invece gli ulteriori elementi, quali l'impegno per sollecitare la partecipazione ai funerali di NO, non essendo neppure emerso se il defunto fosse un partecipe alla 'ndrangheta o anche solo un contiguo alla stessa, la presunta spedizione punitiva perpetrata contro una persona che non avrebbe adeguatamente mostrato rispetto verso CI IU, desunto da una conversazione dell'8 settembre 2013, in cui vi è menzione da parte degli interlocutori soltanto della presenza di tale CO, senza che emergano ulteriori indici individualizzanti;
inoltre SS CO era del tutto estraneo al processo Nostromo nel quale erano imputati i fratelli CI. Con riferimento all'aggravante della disponibilità di armi lamenta l'assenza di elementi concreti da cui desumere tale effettiva disponibilità in capo ad almeno uno degli associati, essendosi la sentenza trincerata dietro il richiamo alla natura storica del sodalizio di 'ndrangheta. 15.3. Con un ulteriore motivo viene denunciata la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 12 e 14. Con riferimento al capo 12 viene contestato al SS di aver detenuto e ceduto, in concorso con CI IU, TE NI, OM NI, CI NI, ZA SC, sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish, e che il SS avrebbe, su direttiva dei 31 CI (assolti), assicurato la disponibilità dello stupefacente, mentre IG e ZA provvedevano a detenerlo presso l'abitazione di IN LU;
il collegamento dell'odierno ricorrente alla vicenda in oggetto viene desunto esclusivamente dall'intercettazione del 17 gennaio 2014 tra SS e OM in cui si farebbe riferimento ad un quantitativo di stupefacente di SS CO, ma materialmente in possesso di OM, in cui entrambi riferivano che la sostanza doveva essere tagliata con caffeina ed efedrina e successivamente sistemata;
la prova dell'operazione di compravendita di cocaina è stata desunta dall'arresto di AT TE, trovato in possesso di cocaina e delle due citate sostanze da taglio. Tuttavia l'arresto del AT è avvenuto più di un anno dopo, nel marzo 2015, rispetto alla richiamata conversazione ambientale. La motivazione della Corte territoriale sarebbe erronea nella parte in cui sostiene che il gap temporale tra la conversazione e l'arresto di AT rafforzerebbe la tesi del coinvolgimento del SS, in quanto, trattandosi di un reato permanente, il decorso del tempo non accompagnato dalla prova che incombeva sulla difesa della interruzione di ogni attività o rapporto del SS nel settore illecito varrebbe a dimostrarne la perdurante operatività e l'incessante relazione tra lui e gli altri coimputati nell'ambito del narcotraffico. La motivazione sarebbe erronea in quanto può assumere natura permanente soltanto laddove sia accertata una prolungata relazione di disponibilità della sostanza stupefacente da parte dell'agente, mentre mancano conversazioni riferibili alla cessione in oggetto, pur risultando conversazioni tra SS e OM nel periodo che va da gennaio 2014 a marzo 2015. Manca infine qualsiasi motivazione specifica in merito all'aggravante mafiosa. Con riferimento al capo 14 viene contestato al SS di aver commissionato, insieme ai fratelli CI e a OM, l'acquisto di oltre 800 kg. di hashish, trasportati in Italia con l'ausilio di Lo NI Gaspare, con l'aggravante dell'ingente quantità. La prova principale è rappresentata dalle conversazioni ambientali del 12 e 13 aprile 2014, in cui SS e OM parlano di pescherecci che si sarebbero dovuti incontrare in alto mare;
la circostanza sarebbe confermata dalle dichiarazioni di IA NI, al quale SS avrebbe riferito di un traffico di fumo di 800 kg. da lui organizzato insieme a CI. In realtà nella conversazione del 13 aprile SS CO afferma che la sera precedente gli era stato comunicato che l'affare era sfumato, il che 32 confermerebbe la mendacità delle propalazioni del collaboratore;
inoltre, nel frammento di dialogo in cui OM fa riferimento a Lo NI, e quindi alla famiglia AG, vi è un passaggio in cui SS dimostra di non conoscere questi ultimi;
inoltre, OM, rivolgendosi alla moglie, riferisce che CO è andato a farsi prestare i soldi, a dimostrazione della completa estraneità di SS a qualsiasi gruppo criminale, altrimenti non sarebbe andato a farsi prestare dei soldi. Ulteriore smentita alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA NI proverrebbe dalla vicenda dell'acquisto del tabacchino, già richiamata, in ordine alla quale SS CO è stato assolto. 15.4. Con un ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, all'aumento per la continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta in particolare che sia stata esclusa la qualifica di promotore contestata con riferimento al capo 30, benché tale qualifica fosse stata già esclusa dalla sentenza di primo grado;
l'errore avrebbe riverberato i propri effetti sulla determinazione della pena base, che avrebbe dovuto essere assai più favorevole. Sostiene che sia poi ingiustificata la misura dei singoli aumenti per i diritti avvinti dal vincolo della continuazione e lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e lo scostamento della pena dal minimo edittale. 15.5. I difensori hanno depositato motivi aggiunti, reiterando le doglianze già proposte con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA, alle conversazioni in ambientale tra CI e TE, al reato associativo mafioso ed ai reati-fine. 16. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NO OC, Avv. Riccardo Misaggi, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 30), in continuazione con la precedente condanna nel procedimento c.d. Crimine. 16.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo. Premette che di essere imputato per aver fatto parte della 'ndrangheta, nella sua articolazione denominata locale di Marina di SA ON, con ruolo apicale, con contestazione dal 22 marzo 2011 fino al settembre 2015, e di 33 of nelessere stato già definitivamente condannato per il medesimo reato, procedimento Crimine, contestato come commesso fino al 21 marzo 2011; dopo il termine finale della prima contestazione associativa NO OC ha trascorso un periodo, fino al 10 febbraio 2012, in stato di latitanza, mentre dal 15 febbraio 2012 ad oggi è stato ininterrottamente detenuto in regime speciale di cui all'art. 41 bis OP. Censura un primo argomento della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato la responsabilità dell'imputato sostenendo la permanenza di NO OC nell'associazione 'ndranghetistica calabrese sulla base della assenza di segni di dissociazione o di resipiscenza e dello stato di latitanza per ben 19 mesi, trascorsi nella sua zona di influenza, essendo stato arrestato mentre era nascosto in un vano ricavato nel sottotetto della sua abitazione. Lamenta al riguardo che la permanenza del reato associativo è stata interrotta con la contestazione chiusa formulata nel procedimento Crimine, al 21 marzo 2011, e comunque sarebbe cessata con la sentenza di condanna di primo grado dell'8 marzo 2012. Seguendo il ragionamento della Corte territoriale l'imputato potrebbe essere condannato ciclicamente fino alla fine dei suoi giorni, ritenendolo 'ndranghetista a vita. Nel richiamare principi giurisprudenziali di legittimità, afferma la necessità della prova di una nuova condotta partecipativa, di un contributo, anche morale, alla vita e all'organizzazione del sodalizio. Contesta altresì la circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, dello stato di latitanza per 19 mesi, ritenuta impossibile senza un concreto e sicuro appoggio di sodali fidati e di una generale omertà: l'imputato è stato infatti catturato nel sottotetto della propria abitazione, e ciò farebbe desumere che abbia ricevuto l'aiuto dei propri familiari con lui conviventi (moglie e figli), che non risultano tra i sodali fidati, né sono mai stati incriminati per il reato associativo;
la latitanza è stata trascorsa interamente all'interno della propria abitazione, come desunto anche dalle intercettazioni ambientali, delle quali si evince che NO OC colloquiava con i propri familiari, nascondendosi nel sottotetto all'arrivo dei carabinieri. Censura un secondo argomento della motivazione, nella parte in cui valorizza le conversazioni intercettate durante la latitanza di NO, dalle quali emergerebbe con chiarezza il mantenimento, anche in epoca successiva al marzo del 2011, di un ruolo di particolare rilievo e prestigio nella compagine 34 Se associativa: in particolare, dalla conversazione del 16 novembre 2011 captata nell'abitazione di NO emergerebbe che questi, benché latitante, era in grado di convocare diversi soggetti, nella specie ES SC, contando sulla loro omertà, per essere tenuto al corrente di diverse attività economiche evidentemente ai limiti della legalità; dalla conversazione intercettata il 20 febbraio 2013 nell'abitazione di CI NI si evince che CI IU e IN NI si propongono di far intervenire dei contatti politici per alleggerire in appello la condanna riportata da OC NO. Deduce il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione, evidenziando che l'intercettazione comprende tre conversazioni presso l'abitazione dell'imputato, una con la cognata ES AL, irrilevante in quanto avente ad oggetto il sequestro dei beni all'epoca subita nel processo Crimine, una con la moglie e i due figli gemelli EN e DA, e una terza con ES SC;
con riferimento a tale terza conversazione lamenta che non risulta che NO fosse in grado di convocare diverse soggetti, e che gli unici soggetti con i quali interloquisce nella conversazione sono il figlio EN e il genero ES SC, né NO impartisce disposizioni ad alcuno, posto che i gemelli cui fa riferimento non sono altro che i due figli gemelli EN e DA, mentre ES SC è stato assolto dalla stessa Corte di Appello, sul rilievo che non emergesse un coinvolgimento in attività criminose della cosca. Con riferimento alla conversazione del 20 febbraio 2013, captata nell'abitazione di CI NI, evidenzia che manca la prova di qualsivoglia condotta posta in essere da NO OC, che è stato arrestato il 10 febbraio 2012 e posto in regime detentivo speciale;
CI IU invece è stato ininterrottamente detenuto in regime di 41 bis dal suo arresto risalente al 2008 fino al dicembre del 2012; quando CI IU è stato scarcerato nel dicembre del 2012, quindi, NO OC era già detenuto da oltre 10 mesi in regime di 41 bis;
la conversazione intercettata tra CI IU ed IN NI è del 20 febbraio 2013, allorquando NO era già detenuto da oltre un anno, né prima costui aveva avuto alcun contatto con CI IU, nè con CI NI, né con IN NI, né con ES SC. Pertanto, NO OC era completamente estraneo ai propositi espressi nella conversazione del 20 febbraio 2013. Lamenta che la sentenza impugnata ha raggiunto la conclusione che NO OC abbia reiterato il reato in forza della natura permanente della fattispecie criminosa, ignorando la cessazione della permanenza conseguente 35 Si alla contestazione chiusa al 21 marzo 2011 nel primo processo, e della considerazione che CI IU dimostra di avere per l'imputato, prescindendo completamente dalla verifica di una condotta posta in essere dall'imputato, integrativa della fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis. L'affectio societatis, infatti, è integrato dalla consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso, non già dalla considerazione che altri hanno di lui. Nella fattispecie non esiste un solo elemento da cui possa inferirsi l'esplicazione della volontà di NO OC di far parte del sodalizio criminoso successivamente al 21 marzo 2011; inoltre, essendo la permanenza del reato associativo cessata in quella data, non è l'imputato a dover dare dimostrazioni di segni di resipiscenza o di dissociazione, ma sarebbe stato necessario accertare se dopo tale data l'imputato avesse dato prova di voler continuare ad aderire al sodalizio criminoso così integrando l'elemento soggettivo. Inoltre, la Corte ha completamente omesso di motivare il ruolo apicale attribuitogli, essendo impossibile che abbia potuto promuovere o dirigere il sodalizio criminoso dal carcere in regime detentivo speciale ex art. 41 bis. La sentenza inoltre ha omesso di motivare in ordine all'elemento oggettivo in quanto la contestazione chiusa al 21 marzo 2011 segna la cessazione giudiziale della permanenza del reato, e dopo quella data non è ravvisabile alcuna condotta dell'imputato che valga dimostrare la sua partecipazione, per di più con un ruolo apicale, ad un sodalizio criminale. Censura un terzo argomento della motivazione concernente le dichiarazioni rese dal collaboratore IA: al riguardo la Corte omette di verificare il contenuto delle dichiarazioni, e perfino di illustrarne il profilo temporale in relazione all'epoca della contestazione del nuovo delitto associativo;
nel richiamare estratti delle dichiarazioni rese all'udienza del 16 gennaio 2016, evidenzia come il collaboratore IA non fosse neppure a conoscenza del fatto se NO OC e il FR IU facessero parte di una cosca di 'ndrangheta; tali dichiarazioni sarebbero state ignorate dalla Corte territoriale, che non si sarebbe neanche preoccupata di collocare temporalmente le circostanze riferite da IA, per accertare se si trattasse di fatti e circostanze antecedenti al 21 marzo 2011. Del resto, gli stessi elementi indiziari presi in considerazione per la condanna preesistevano alla richiesta di applicazione della misura di custodia cautelare, e sono stati ritenuti insufficienti ad integrare la gravità indiziaria dal Gip della cautela. Cf 36 Inoltre, non sarebbe chiaro NO OC al vertice di quale cosca sia collocato e con quale perimetro territoriale operi. Censura, infine, un quarto profilo della motivazione, lamentando la completa omissione di una motivazione con riferimento al ruolo di promotore del sodalizio criminoso, già riconosciuto nel processo Crimine, in assenza di qualsivoglia condotta posso in essere dall'imputato nell'arco temporale del 22 marzo 2011 al settembre 2015. 16.2. Con un secondo motivo lamenta l'erronea individuazione dell'arco temporale del commesso delitto e per l'effetto della sanzione da applicare, con conseguente illegittima applicazione della disciplina della continuazione. Nel caso in esame la contestazione di partecipazione al sodalizio criminoso nel procedimento Crimine era stata chiusa al 21 marzo 2011, mentre nel procedimento in esame è stata contestata come decorrente dal 22 marzo 2011 fino al settembre 2015; al riguardo, richiama un principio giurisprudenziale secondo cui, in assenza di soluzione di continuità, la partecipazione del prevenuto al medesimo sodalizio mafioso, anche se contestata in tempi diversi, integra un unico reato permanente, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio deve essere commisurato alla maggior durata del reato permanente, dovendosi escludere la continuazione. Del resto le posizioni degli altri coimputati incriminati anche nel procedimento Crimine, come SE AR, CI VA, SS NI, SS SC, IG NG, IG OS, sono state oggetto di differente trattamento con applicazione di una pena base di 15 anni di reclusione, e non già come nel caso NO OC, di 16 anni. Deduce inoltre censure in relazione alla circostanza aggravante della disponibilità delle armi, desunta dal possesso di armi contestate ai capi 16,17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25; tuttavia la disponibilità delle armi deve essere riferibile all'associazione, e nella fattispecie non risulta la disponibilità collettiva;
inoltre, non si comprende come l'aggravante possa essere trasmessa anche ad NO OC, atteso che nell'arco temporale di riferimento l'imputato è stato ininterrottamente detenuto al regime detentivo speciale. Quanto alla misura della pena inflitta lamenta la maggior misura della pena base, 16 anni, irrogata al ricorrente, rispetto a quella di anni 15 irrogata a tutti gli altri coimputati, in assenza peraltro di motivazione del punto. Infine, deduce la illegittima determinazione della pena per effetto dell'applicazione della disciplina della continuazione, in considerazione della insussistenza di soluzione di continuità tra la contestazione associativa chiusa 37 GR il 21 marzo 2011 nel processo Crimine e l'odierna contestazione fatta decorrere dal 22 marzo 2011. 16.3. Deduce infine la violazione di legge in relazione alle statuizioni civili di condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, evidenziando che la posizione dell'imputato, per un difetto di notifica, era stata stralciata alla prima udienza preliminare, e riunita successivamente alla costituzione delle parti civili;
nell'udienza successiva, ormai tardivamente, solo il Comune di Grotteria, e non quello anche di SA ON, chiedeva di costituirsi parte civile nei confronti di NO OC. 17. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di TE NI, Avv. Armando Gerace, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 20 anni reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), e due reati-fine di cui all'art. 73 DPR 309/90 (capi 2, 3), i reati di detenzione di armi (capi 16 e 19, il primo ritenuto assorbito nel secondo), e per associazione di tipo mafioso (capo 30). 17.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 dPR 309/90. Contesta innanzitutto che si verte in un'ipotesi di doppia conforme, in quanto la Corte di Appello ha assolto l'imputato dal comma 2 dell'art. 416 bis, confermandone la sola partecipazione, e sostiene che la decisione dei giudici sia disumana. Nel richiamare massime giurisprudenziali, sovente avulse dal pur incerto contesto argomentativo, nonché frammenti fattuali privi di apprezzabile rilevanza autonoma (p. 3-4, 6), sostiene che TE non abbia alcun ruolo direttivo nel sodalizio dedito al narcotraffico, non avendo il controllo dei soggetti che si vorrebbero a lui sottoposti, e venendo addirittura messo da parte dagli stessi che gestivano affari autonomamente;
in tal senso, dalla conversazione del 27 gennaio 2014 tra IN FO e OM NI emergerebbe che il secondo afferma di non avere alcuna subordinazione nei confronti dello TE ("io me ne fotto di NI"); anche la posizione attribuita a TE nell'ambito del gruppo dei CI, ritenuta dalla Corte territoriale essere la terza, sarebbe errata, in quanto TE sarebbe quinto tra otto, e non ricoprirebbe nessun ruolo direttivo che neppure sa di ricoprire;
quando CI IU dice "dopo me e VA vieni tu e poi CO", TE appare 38 incredulo, in tal senso evidenziando il ruolo di meno che gregario dell'imputato, essendo in realtà materialmente sottoposto per valore sul campo a OM NI e a SS CO. 17.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 dPR 309/1990. Sostiene al riguardo che nella fattispecie non sia configurabile il reato associativo di cui all'art. 74 dPR 309/1990, bensì un concorso di persone nel reato, mancando gli elementi caratterizzanti del sodalizio sotto il profilo della permanenza del vincolo e dell'elemento soggettivo;
dalla conversazione del 22 gennaio 2013 tra TE e CI IU emergerebbero contrasti e addirittura prevaricazioni di alcuni appartenenti e la sua estromissione dagli affari, mentre da altre intercettazioni emergerebbe la noncuranza di TE rispetto ad eventuali interessi comuni. 17.3. Con riferimento ai reati fine, ed in particolare alla cessione di 300 kg. di marijuana consegnata nel mese di gennaio 2013 ai siciliani, dalle intercettazioni non emergerebbe il coinvolgimento di TE, né la partecipazione al summit del 28 gennaio 2014 organizzato presso l'abitazione di SC TR. Anche con riferimento alla cessione di cocaina, dalle conversazioni risulterebbe che non vi è stato alcuno scambio di stupefacente, in quanto l'affare non si sarebbe concluso. 17.4. Con riferimento ai reati di detenzione illegale di armi da guerra contestati ai capi 16, 19 e 20, deduce che TE non compare in alcuna delle conversazioni intercettate aventi ad oggetto le armi tranne quella del 22 gennaio 2013, in cui, rispondendo a CI, l'imputato afferma "ce le avete tutte voi". 17.5. Deduce inoltre violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. Evidenzia come TE non sia stato coinvolto in nessuno dei processi che hanno riguardato il territorio della Locride - Nostromo, Circolo Formato e Morsa- e che non sia stato imputato di alcun reato fine del sodalizio mafioso;
le captazioni intercettate riguardano soltanto la droga, mentre non emerge alcun contatto con altri imputati del procedimento, non è conosciuto da nessuno dei collaboratori di giustizia ed è estraneo ad una serie di vicende del sodalizio, richiamate in maniera circostanziale ed assertiva;
manca in particolare la prova di un qualsiasi ruolo dinamico e funzionale assunto all'interno del sodalizio, emergendo invece rapporti esclusivamente con CI IU, e i dialoghi 39 hanno ad oggetto soltanto gli stupefacenti;
evidenzia inoltre che nessuno dei - IA, appartenente al gruppo di SA, CO e tre collaboratori NO appartenenti al gruppo di NO conosca TE. - 17.6. Con un'ultima censura lamenta che non sia stata ridotta la pena nonostante l'imputato sia stato assolto dal ruolo direttivo di cui al comma 2 dell'art. 416 bis e sia stata esclusa l'aggravante della transnazionalità. 17.7. Il difensore ha depositato motivi nuovi, reiterando le doglianze già proposte. 18. Ha proposto ricorso per cassazione NO NI, con atto dei difensori Avv. SC MAferro e Avv. RO Furfaro, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), e un reato-fine di cui all'art. 73 dPR 309/90 (capo 2). 18.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 73 dPR 309/90 (capo 2). Dopo una premessa sui limiti della motivazione per relationem e sulla c.d. 'doppia conforme', che deve consistere in una integrazione reciproca delle decisioni di merito, non già nella riproposizione dei medesimi errori, lamenta che le fonti di prova per affermare la responsabilità con riferimento al capo 2 derivino da un esiguo numero di intercettazioni ambientali, tutte inter alios, dalle quali si è desunto che NO e ZA si siano recati in Sicilia con lo specifico fine di recuperare 50.000 euro mancanti relativi alla transazione avente ad oggetto la cessione dei 300 kg. di marijuana ceduti dal ZA al gruppo siciliano nel gennaio 2013; tale viaggio sarebbe riscontrato da un controllo di polizia in data 8 giugno 2013. Ciò posto contesta innanzitutto l'effettiva riferibilità all'imputato delle intercettazioni inter alios, e in secondo luogo la possibilità di affermare con certezza che effettivamente NO si sia recato a Palermo insieme a ZA, in mancanza di una prova di natura tecnica che avesse accertato gli spostamenti del ricorrente quel determinato giorno. Invero il giudice di primo grado aveva ritenuto che NO e ZA fossero stati controllati a Messina al rientro da un viaggio finalizzato a portare i messaggi ai siciliani, nonché per recuperare somme dovute per lo stupefacente ceduto nel gennaio 2013, mentre invece risulta che i due sono stati controllati CR 40 una volta giunti a Messina, subito dopo essere scesi dal traghetto, mentre andavano in Sicilia, ognuno per gli affari propri, NO diretto a Gela, approfittando del passaggio del cugino, e non già a Palermo. Con riferimento alla conversazione del 28 giugno 2013 tra OM NI e la moglie SS MA TE non vi è traccia del riferimento ad NO NI, e l'allusione a tale "BA" non può esser riferita ad NO, in quanto il nome di battesimo dello stesso è NI, e come emerso dal resto delle conversazioni intercettate viene indicato con i diminutivi di Mi, MO, CO, ma mai BA. Del resto, ZA SC si era recato in Sicilia anche in altre occasioni, e in una delle conversazioni si fa riferimento a lavori che hanno avuto oggetto "neve", dunque cocaina, non già la marijuana contestata al capo 2. Inoltre, dalla missione di NO di essersi recato in Sicilia non si può inferire che egli si sia recato a Palermo, in quanto è stato documentato che egli si era recato a Gela per il montaggio degli arredamenti di un Mc Donald a Gela come attestato da due fatture. 18.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 dPR 309/90 (capo 1). All'imputato è contestato di aver ricoperto il ruolo di corriere, esattore di proventi illeciti, latore di comunicazioni a clienti o fornitori. Sostiene al riguardo che nella fattispecie non sia configurabile il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990, bensì un concorso di persone nel reato, mancando gli elementi caratterizzanti del sodalizio sotto il profilo della permanenza del vincolo, della struttura organizzativa e dell'elemento soggettivo: in particolare, benché il reato associativo sia contestato dal 2004 al 2015, il capo del sodalizio, CI IU, è stato ininterrottamente detenuto al regime del 41 bis dall'agosto 2008, dopo un lungo periodo di latitanza dal 2005, e NO NI risulta avere avuto contatti solo con OM e con il cugino ZA SC. 18.3. Con il terzo e il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla pena inflitta, superiore al minimo edittale. 19. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OM NI, Avv. Leone Fonte, che ha dedotto cinque motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 41 Condannato a 14 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), due reati-fine di cui all'art. 73 DPR 309/90 (capo 13 e 15) e per associazione di tipo mafioso (capo 30). 19.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 30). Lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado, e che abbia fondato l'affermazione di responsabilità su un modesto numero di conversazioni intercettate, richiamando più che altro due episodi nell'ambito dei quali il OM aveva esternato un proprio interesse, il primo relativo all'acquisizione della scuola di formazione per estetisti e il secondo relativo all'inserimento nei lavori per la posa della fibra ottica nel Comune di NO. Entrambi i lavori, tuttavia, risultano iniziative economiche regolari, come pure riconosciuto dalla Corte territoriale, ed è contraddittoria la motivazione nella parte in cui ritiene che il disappunto della moglie del OM all'assunzione di CI IU con mansioni di bidello nella scuola non fosse indice di estraneità. Anche con riferimento alla vicenda della fibra ottica non risulta che si sia trattato di affari illeciti, essendo state evocate soltanto alcune frasi caratterizzate da assoluta genericità, in assenza di riscontri che avrebbero dovuto confermare la particolare lettura delle comunicazioni fornita dal giudice di appello;
dopo oltre due anni di intercettazioni telefoniche ed ambientali le conversazioni indizianti sono un numero assolutamente esiguo e peraltro distanziate nel tempo. Inoltre, al OM non è contestato alcuno dei reati fine dell'associazione mafiosa, né risulta concretamente una condotta associativa o un contributo partecipativo, in quanto gli episodi evocati nella motivazione sono irrilevanti. 19.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 (capo 1) ed ai reati-fine (capi 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, e 15). Sostiene al riguardo che nella fattispecie non sia configurabile il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990, bensì un concorso di persone nel reato, mancando gli elementi caratterizzanti del sodalizio sotto il profilo della permanenza del vincolo e dell'elemento soggettivo: in particolare, benché il reato associativo sia contestato dal 2004 al 2015, le fonti di prova concernenti OM sono collocate in un ambito temporale molto ristretto, dal maggio 42 2013 ad aprile 2014; inoltra risultano soltanto 14 conversazioni captate nel 2013, e 5 nel 2014, circostanza che esclude una frequenza di contatti o di frequentazioni tra i presunti membri del sodalizio, mentre risultano mesi interi caratterizzati dall'assenza di qualsivoglia contatto con i ritenuti sodali. Sotto il profilo del reato associativo, contesta l'insussistenza del requisito dell'organizzazione, sia pur rudimentale, di mezzi e persone, che non potrebbe essere affidato al tenore della conversazione ambientale del 3 maggio 2013 in cui OM NI chiede a ZA della collocazione di uno spray, ritenuto utilizzato per coprire l'odore del narcotico;
tale conversazione sarebbe infatti priva di attitudine dimostrativa dell'esistenza di un sodalizio. Tutte le conversazioni captate in casa di OM rivestono un carattere di accidentalità, e sono avulse da qualsivoglia logica associativa. Con riferimento ai reati-fine lamenta che la condanna si è basata sullo stralcio di conversazione del 3 maggio 2013 nel corso della quale OM chiede a ZA quando vedrà nuovamente una persona, laddove il riferimento sarebbe ad un tale "GI", ipotetico emissario della famiglia AG di Palermo e ciò dimostrerebbe secondo la Corte territoriale la reiterazione dei viaggi in Sicilia svolti dagli imputati;
tuttavia il ragionamento sarebbe congetturale e non considererebbe che l'ipotizzato referente delle cessioni di stupefacente sarebbe stato assolto. Lamenta in ogni caso che le imputazioni in materia di stupefacenti siano fondate esclusivamente sulla c.d. "droga parlata", in assenza di riscontri costituiti da sequestri di stupefacente o da individuazione dei fornitori o degli acquirenti, e il presunto acquirente del gruppo siciliano è stato assolto in relazione al capo 2 dal Tribunale di Locri. 19.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai reati di detenzione illecita di armi (capi 19, 22, 23, 24 e 25). La Corte, pur dando atto che "U NI non era da identificarsi nel OM, riteneva comunque il ricorrente responsabile in ordine ai reati contestati ai capi 19 e 16; ma se "U NI non si identifica nell'odierno ricorrente viene meno anche la prova sulla detenzione delle armi contestato al capo 19, essendo la prova ricavata da un semplice foglietto sequestrato nel corso della perquisizione eseguita nei confronti di tale AT, in assenza di qualsivoglia sequestro, nonostante il coimputato IN sia stato assolto dal medesimo reato. 43 In ordine ai capi 22, 23 e 24 il materiale indiziario è costituito da una sola intercettazione ambientale del 14 settembre 2013 presso l'abitazione del OM, dalla quale non emergerebbe con certezza che l'arma rinvenuta ben sei giorni dopo presso l'abitazione del OL fosse stata ceduta del ricorrente;
in ogni caso al OM non avrebbe potuto essere contestata la ricettazione, mancando la prova che sia stato il ricorrente ad obliterare la matricola dell'arma. Con riferimento al capo 25 la conversazione si presta ad interpretazioni alternative, in assenza di un sequestro dell'arma. 19.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'agevolazione di associazione mafiosa. 19.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 20. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ZA SC, Avv. Leone Fonte, che ha dedotto tre motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 8 anni 10 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), e tre reati-fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi 2, 4 e 15). 20.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo. Sostiene al riguardo che nella fattispecie non sia configurabile il reato associativo di cui all'art. 74 dPR 309/1990, bensì un concorso di persone nel reato, mancando gli elementi caratterizzanti del sodalizio sotto il profilo della permanenza del vincolo e dell'elemento soggettivo: in particolare, benché il reato associativo sia contestato dal 2004 al 2015, le fonti di prova concernenti ZA sono collocate in un ambito temporale molto ristretto, dal maggio 2013 a giugno 2014; inoltra risultano soltanto 7 conversazioni in captazione ambientale ricondotte al ZA nell'arco di tutto il periodo di un anno di presunta appartenenza del ricorrente all'ipotizzato sodalizio, circostanza che esclude una frequenza di contatti o di frequentazioni tra i presunti membri del sodalizio, mentre risultano mesi interi caratterizzati dall'assenza di qualsivoglia contatto con i ritenuti sodali;
inoltre, la sentenza impugnata ipotizza una sorta di messa da parte di ZA, in quanto ritenuto inaffidabile, senza che 44 tuttavia una circostanza di rilievo per l'associazione criminosa risulti a conoscenza dello stesso interessato. Sotto il profilo del reato associativo, contesta l'insussistenza del requisito dell'organizzazione, sia pur rudimentale, di mezzi e persone, che non potrebbe essere affidato al tenore della conversazione ambientale del 3 maggio 2013 in cui OM NI chiede a ZA della collocazione di uno spray, ritenuto utilizzato per coprire l'odore del narcotico;
tale conversazione sarebbe infatti priva di attitudine dimostrativa dell'esistenza di un sodalizio. ZA è stato intercettato esclusivamente in conversazioni ambientali presso l'abitazione di OM, che risulta il suo interlocutore esclusivo, mentre non vi è traccia di rapporti di alcun tipo con altri presunti sodali;
anche con riferimento all'elemento soggettivo, tutte le conversazioni captate in casa di OM rivestono un carattere di accidentalità, e sono avulse da qualsivoglia logica associativa. Con riferimento al reato associativo e ai reati-fine lamenta che la condanna si è basata sullo stralcio di conversazione del 3 maggio 2013 nel corso della quale OM chiede a ZA quando vedrà nuovamente una persona, laddove il riferimento sarebbe ad un tale GI, ipotetico emissario della famiglia AG di Palermo, e ciò dimostrerebbe secondo la Corte territoriale la reiterazione dei viaggi in Sicilia svolti da ZA;
tuttavia il ragionamento sarebbe congetturale e non considererebbe che l'ipotizzato referente delle cessioni di stupefacente sarebbe stato assolto. Lamenta in ogni caso che le imputazioni in materia di stupefacenti siano fondate esclusivamente sulla cosiddetta 'droga parlata', in assenza di riscontri costituiti da sequestri di stupefacente o da individuazione dei fornitori o degli acquirenti, e il presunto acquirente del gruppo siciliano è stato assolto in relazione al capo 2 dal Tribunale di Locri. 20.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aggravante della agevolazione di un sodalizio mafioso riconosciuta esclusivamente con riferimento al reato di cui al capo 15. Evidenzia, invero, che la medesima aggravante è stata esclusa sia con riferimento al reato associativo, sia con riferimento ai reati fine contestati ai capi 2 e 4, sul rilievo che mancasse la dimostrazione della consapevolezza di ZA di agevolare l'associazione NO-CI alla quale egli è estraneo;
lamenta pertanto la contraddittorietà della sentenza laddove, sulla base dei medesimi presupposti, ha invece riconosciuto l'aggravante dell'agevolazione con riferimento al solo capo 15, che pure concerne un'ipotesi 45 di cessione di sostanze stupefacenti, in contrasto peraltro con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2020 e sul rilievo che la circostanza non può essere estesa in base al solo criterio della rappresentazione, come pure sostenuto dalla Corte territoriale. 20.3. Con un terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 21. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CI SU, Avv. NI Speziale, che ha dedotto due motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannata a 2 anni di reclusione, pena sospesa, per il reato di trasferimento fraudolento di un tabacchino di cui all'art. 512 bis cod. pen. contestato al capo 32. 21.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 512 bis cod. pen. Sostiene che la sentenza impugnata si è fondata su vizi logici e su una errata interpretazione delle conversazioni ambientali, valorizzando la situazione di pregiudizio giudiziario a carico del concorrente nel reato, SS NI, che si ritiene dovesse essere nota alla ricorrente. Nel caso di specie è rimasta inalterata la titolarità formale e sostanziale del tabacchino in capo alla ricorrente, mancando elementi che possono accreditare il trasferimento in favore di SS NI;
sarebbe del tutto congetturale la prova del subentro del titolare occulto, mancando altresì la prova di qualsivoglia trasferimento di denaro, di altri beni o utilità; peraltro, va esclusa la rilevanza penale dell'ipotetico trasferimento fittizio laddove l'eventuale provvedimento della misura di prevenzione sia intervenuto in tempi antecedenti al trasferimento del bene. In ordine alla tracciabilità del denaro utilizzato dalla CI per organizzare la nuova rivendita, la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove afferma l'astratta possibilità di una sorta di dissimulazione della reale fonte di provenienza delle risorse del soggetto interponente, nel cui interesse il trasferimento fraudolento è attuato, risultando certificata la tracciabilità delle somme utilizzate dalla ricorrente, come desunto dai bonifici di pagamento e dal libretto di risparmio, le cui copie sono state allegate al ricorso. Lamenta inoltre la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico e del presupposto che la ricorrente fosse a conoscenza della 4 464 6 vulnerabilità giudiziaria del SS per via di qualche precedente penale o di prevenzione, nonostante l'intervenuta definitiva assoluzione di SS NI e la successiva revoca della misura di prevenzione. Tali considerazioni fondano altresì l'impugnazione della confisca della tabaccheria di proprietà di CI SU, disposta quale corpo del reato. 21.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta. 22. Ha proposto ricorso per cassazione SS NI, con atti dei difensori Avv. NI Speziale e Avv. Angelica SS, che ha dedotto sei motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 10 anni e 4 mesi di reclusione per il reato associativo di cui al capo 30 e per il reato di trasferimento fraudolento di un tabacchino di cui all'art. 512 bis cod. pen. contestato al capo 32. 22.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 268, 271, 696, 729 e 729 bis cod. proc. pen., e all'art. 50, comma 3, Convenzione di Schengen, e l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in Olanda, proponendo le medesime, anche sotto il profilo lessicale, argomentazioni già richiamate infra § 9.2. a proposito del ricorso di SS SC. Sotto un diverso profilo censura l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione delle norme sulle rogatorie: la rogatoria era stata infatti assunta in relazione al procedimento n. 1242/2013 RGNR Mod. 44 a carico di ignoti, mentre è stata utilizzata nel diverso procedimento n. 7498/2010 RGNR. II procedimento per il quale fu richiesta e concessa cooperazione tra gli Stati è dunque diverso dal procedimento nel quale il risultato di tale cooperazione si pretende di utilizzare, non essendo sufficiente la pretesa identità di tipologia di reato, l'associazione a delinquere di tipo mafioso, né l'assenza di condizioni poste dallo Stato richiesto. 22.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis, lamentando la mancanza o l'insufficienza della motivazione in relazione ai motivi di appello proposti. Sotto altro profilo denuncia il travisamento della prova da intercettazione, sostenendo che l'interpretazione delle conversazioni captate da parte dei giudici 47 del merito sia errata e proponendo una diversa interpretazione di alcune conversazioni: quella del 9 marzo 2015 tra UP EN e RÌ EN, in cui manca la prova che l'NI di cui si parla si identifichi nell'odierno ricorrente, e che il preteso incontro con il SS, afferente a questioni canadesi, si sia effettivamente svolto;
quella del 2 agosto 2015 avente ad oggetto lavori edili stradali nel Comune di Motta San OV, intercorsa tra SS OS e terzi soggetti, in cui non vi è alcun intervento del ricorrente;
quella del 28 aprile 2015, posto a base di un preteso interesse del ricorrente a sostenere politicamente la candidatura di tale IG IU, da cui emerge l'assenza di qualsiasi intervento di SS NI;
inoltre, l'asserito I", identificato congetturalmente in SS NI, non sarebbe l'odierno ricorrente, bensì tale NI RZ. Lamenta la congetturalità del ragionamento proposto dalla Corte territoriale, e la natura soltanto indiretta ed indiziaria del contenuto delle intercettazioni captate tra soggetti terzi rispetto all'imputato, in assenza di una gravità e di una univocità delle stesse, anche sotto il profilo della individuazione del soggetto di cui si parla. Deduce inoltre che il periodo temporale associativo contestato in sentenza è collocato da gennaio 2011 a settembre 2015, nel corso del quale il SS è stato ininterrottamente detenuto fino al 13 maggio 2014; ciò posto mancherebbe qualsiasi comportamento attivo o contributo al sodalizio che comprovi il vincolo associativo, anche sotto il profilo della ipotetica messa a disposizione della propria persona per scopi criminali. Con riferimento all'aggravante della posizione apicale, lamenta che la Corte territoriale l'abbia riconosciuta in assenza di qualsiasi esercizio di poteri autonomi e di elaborazione di scelte rilevanti per il sodalizio, limitandosi ad una esaltazione suggestiva della asserita caratura criminale del SS. 22.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la precedente condanna per il medesimo reato nel processo c.d. "Bluff", motivato sulla base del notevole intervallo temporale tra la cessazione della permanenza del reato definitivamente giudicato e quello successivamente contestato. Evidenzia tuttavia che al SS è stato riconosciuto il ruolo di capo dell'omonimo locale nella sentenza definitiva e che tale condotta è stata accreditata nell'ambito del presente processo per riconoscere il ruolo apicale, if 48 ma è stata poi disconosciuta per negare l'istituto della continuazione, nonostante si tratti della medesima articolazione mafiosa. 22.4. Con il quarto ed il quinto motivo deduce vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e dalla pena inflitta. 22.5. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 512 bis cod. pen. (capo 32), articolando il medesimo motivo già esposto con riferimento a CI SU (sub § 21.1), aggiungendo la carenza di univocità nell'esito della perquisizione dell'autovettura di tale SS OS, asserito accompagnatore dell'odierno ricorrente, indicato come concorrente nel reato contestato alla CI, e del rinvenimento di bollettini postali a nome della CI, con gli estremi della sua rivendita di tabacchi, per il pagamento di concessioni governative. 22.6. I difensori hanno depositato memoria, allegando la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa nei confronti di SS OS nel giudizio ordinario, e motivi nuovi, ribadendo le doglianze già proposte. 23. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IN FO, Avv. Cesare Placanica, che ha dedotto dieci motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 11 anni di reclusione per i reati associativi di cui ai capi 1 e 30, nonché per reati di traffico di stupefacenti (capo 7) e di illecita detenzione di armi (capi 16, 17 e 19). 23.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 268, 270 e 271 cod. proc. pen., e l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in Olanda, lamentando l'assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e dei verbali di ascolto, e la violazione dell'art. 270, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente impossibilità di verificare la legalità delle operazioni di intercettazione proponendo le medesime, anche sotto il profilo lessicale, argomentazioni già richiamate infra § 9.2. a proposito del ricorso di SS SC. 23.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990, sostenendo che non sia emersa una organizzazione ed una struttura sufficienti ad integrare il reato associativo e che l'arco temporale di esercizio delle condotte sia estremamente limitato;
si tratterebbe di singoli episodi del tutto sconnessi tra loro, dai quali emergerebbe che gli imputati agivano in totale 49 autonomia, a titolo personale e fuori da contesti e logiche associative. Mancherebbe inoltre la prova di canali di approvvigionamento, di messa in comune di risorse economiche, e la carenza di attribuzione di ruoli ai singoli. 23.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione al reato associativo di cui all'art. 74, mancando indici positivi di appartenenza, l'affectio societatis e la stabilità della messa a disposizione in seno al presunto gruppo criminale. L'associazione sarebbe stata operativa dal 2004 fino al 25 marzo 2015, mentre IN nel 2004 era ancora minorenne, e dal 2014 al 2015 si trovava in Canada per completare i propri studi. Deduce che, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, vi sarebbero soltanto 9 conversazioni, due intervenute nel settembre del 2013, 1 nel dicembre del 2013 e 5 nel gennaio del 2014: l'esiguità del materiale probatorio e il ridottissimo spazio temporale in cui le captazioni sono state registrate escluderebbero la sussistenza di una condotta di partecipazione. 23.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla aggravante della disponibilità di armi di cui al comma 4 dell'art. 74, contestando la consapevolezza della disponibilità di armi in capo al IN. 23.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al capo 7 per il concorso nel reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, lamentando il mancato confronto con le doglianze difensive proposte negli atti di appello, e sostenendo che la motivazione sarebbe generica e che le conversazioni intercettate non sarebbero univoche. Le censure sono dirette altresì nei confronti dell'aggravante dell'agevolazione del sodalizio mafioso trattandosi di episodio del tutto avulso dal contesto dei reati oggetto di giudizio. 23.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 17 concernente la detenzione di una pistola del tipo ER. La fonte di prova sarebbe costituita da una singola intercettazione dell'8 dicembre 2013 captata nelle abitazioni di NI OM tra quest'ultimo e IN. Lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto immotivatamente non plausibile l'argomento difensivo che la conversazione fosse minata da una carica di millanteria del IN per il suo tentativo di pavoneggiarsi e fare il gradasso. 23.7. Con il settimo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione ai capi 19 e 20, ritenendo insufficiente la prova del concorso del IN nella 50 detenzione di armi emergente dalla conversazione del 22 gennaio 2013, in cui si farebbe riferimento ad un grado di parentela che non è proprio dell'imputato IN. 23.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 30, lamentando innanzitutto l'inutilizzabilità delle c.d. intercettazioni olandesi, e sostenendo comunque che i colloqui tra UP EN e RÌ EN sono privi di elementi di riscontro;
inoltre, l'appartenenza al sodalizio mafioso sarebbe desunta dalla presunta partecipazione alla diversa associazione finalizzata al narcotraffico. 23.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante della disponibilità delle armi, affermata sulla base della sola disponibilità di armi in capo al sodalizio e del concorso dell'imputato nei delitti in materia di armi, ma senza che sia emersa una consapevolezza del IN della messa a disposizione di tali armi per la funzionalità del gruppo mafioso. 23.10. Con il decimo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la giovane età e l'incensuratezza dell'imputato. 23.11. I difensori hanno depositato motivi nuovi, ribadendo le doglianze già proposte. 24. Ha proposto ricorso per cassazione IN NI, con atto dei difensori Avv. Leone Fonte e Avv. Roberto Rampioni, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 8 anni di reclusione per concorso esterno nel reato associativo di cui al capo 30. 24.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta in termini di concorso esterno in associazione mafiosa. L'affermazione della responsabilità penale è fondata esclusivamente sul tenore della conversazione del 20 febbraio 2013 tra IN e IU CI, e sul tono confidenziale registrato tra i due, nonché sulla missione corruttiva affidatagli, ai fini dell'aggiustamento del processo a carico di NO OC. 51 Evidenzia che mentre il giudice di primo grado ha qualificato tale condotta come partecipazione, la Corte di Appello l'ha qualificata come concorso esterno;
tuttavia, la Corte di Cassazione, decidendo in sede cautelare (Sez. 6, 24/03/2016), aveva annullato l'ordinanza cautelare ritenendo gli elementi insufficienti per sostenere l'accusa formulata, ed affermando che la mera disponibilità dell'indagato a veicolare la richiesta corruttiva risultasse di non univoca interpretazione. Tanto premesso, lamenta che il materiale investigativo che ha determinato l'annullamento della Corte di Cassazione è il medesimo valutato in termini di concorso esterno della Corte di appello. Aggiunge che non vi è prova che IN abbia poi incontrato lo AL di cui si era parlato con CI, né di quanto si siano eventualmente detti, né di alcun successivo intervento sulla Corte di Appello. Sicché l'affermazione della Corte territoriale secondo cui è sufficiente l'atteggiamento verso la proposta di corruzione in atti giudiziari per integrare il reato sarebbe debitrice di una colpa d'autore, diretta a punire un qualcosa di assolutamente prodromico rispetto alla condotta tipica del delitto di istigazione alla corruzione. Evidenzia che l'originaria contestazione della condotta di partecipazione, ormai svuotata di contenuto probatorio, è stata mutata in un episodico contributo rilevante come concorso esterno, senza considerare che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite 'Mannino', il concorrente esterno è colui che fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo al sodalizio, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale;
nel caso di specie mancano tutti gli elementi del concorso esterno, non essendovi innanzitutto la prova del contributo causale richiesto all'imputato. Sotto altro profilo lamenta il vizio di motivazione in ordine al tenore della conversazione, che sarebbe stata valorizzata sulla base di un approccio moralistico emozionale. 24.2. Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta, applicata sulla base di una norma entrata in vigore il 14 giugno 2015, introdotto dalla legge numero 69 del 2015, nonostante l'episodio ascritto all'imputato risalga al 2013. 24.3. Deduce infine la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, all'applicazione dell'aggravante della disponibilità di armi, nonostante sia stato riconosciuto il ruolo di concorrente esterno, e al diniego delle attenuanti generiche. GR 5 52 2 25. Ha proposto ricorso per cassazione CI VA, con atto dei difensori Avv. Leone Fonte e Avv. Gaetano Pecorella, che ha dedotto quattordici motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 10 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato associativo di cui al capo 30 e per il reato di cui al capo 27. 25.1. Con il primo motivo deduce l'inutilizzabilità degli atti di indagine espletati tra il 12/09/2012 ed il 01/02/2016. Eccepisce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti tra la data del decreto di archiviazione nei confronti di CI VA nel procedimento c.d. Crimine per il reato di quell'art. 416 bis e la tardiva riapertura delle indagini preliminari nel presente procedimento, avvenuta solo in data 1 febbraio 2016. Evidenzia al riguardo che si tratta del medesimo fatto di reato, essendo anche nel procedimento Crimine oggetto di indagine un'associazione per delinquere operante nel territorio di Marina di SA ON a partire dal 2008, e richiama al riguardo Sezioni Unite LIni del 2010. Aggiunge che, con riferimento ai reati permanenti, l'archiviazione non seguita dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni solo con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del procedimento di archiviazione. Sussiste l'identità sostanziale del reato associativo nei due procedimenti, in quanto nel procedimento Crimine era contestato il ruolo di capo promotore e l'arco temporale di riferimento, trattandosi di contestazione aperta, era quello intercorrente tra il 13 novembre 2008 (data di iscrizione nel registro degli indagati) ed il 12 settembre 2012 (data del decreto di archiviazione); coincide, dunque, il ruolo apicale di VA CI in seno all'associazione, il radicamento territoriale dell'associazione, i reati fine del sodalizio, l'operatività della cosca in Canada, e l'arco temporale di operatività. L'imputazione dell'odierno procedimento riguarda infatti un arco temporale intercorrente tra il 2005 ed il 2015, che comprende altresì quello oggetto di indagine nel procedimento Crimine. Aggiunge che le prove acquisite nell'ambito del presente procedimento hanno per oggetto anche il periodo precedente al termine della detenzione di CI VA, e quindi precedenti al 2012, come si evince dal decreto di intercettazione d'urgenza del 21 settembre 2012, e dal contenuto dell'intercettazione ambientale del 22 gennaio 2013, in cui IU CI, Ge 53 conversando con TE NI, riferirebbe di una condotta di VA CI parlando sempre al passato. 25.2. Con il secondo motivo deduce la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen. Rappresenta che, per i medesimi fatti, CI VA è stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile l'11 marzo 2014 nel procedimento c.d. Nostromo, avente ad oggetto la medesima associazione di tipo mafioso operante nel medesimo ambito territoriale, con contestazione dal settembre 2002 con condotta perdurante, a nulla rilevando eventuali minime differenze riguardanti la composizione soggettiva del sodalizio. 25.3. Con il terzo motivo deduce l'improcedibilità del nuovo giudizio in seguito alla assoluzione per lo stesso fatto e la violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. Premette che, secondo il Tribunale, "sono stati raccolti elementi probatori certamente nuovi, frutto della captazione dei colloqui ambientali tra CI IU e TE NI e tra UP EN e RÌ EN, i quali sono successivi alla sentenza assolutoria del procedimento Nostromo"; l'ipotesi associativa nel presente procedimento era stata ritenuta sussistente dal gennaio 2005 fino a settembre 2015, mentre nel processo Nostromo la contestazione aveva ad oggetto il periodo da settembre 2002 con condotta perdurante, chiusa dunque al marzo 2014; inoltre, nel procedimento Circolo Formato il reato concerneva il periodo da luglio 1993 al maggio 2010 ed è stato archiviato il 20 aprile 2012. Si può dunque ritenere che dal settembre 2002 al marzo 2014 CI VA, in base al giudicato del processo Nostromo, debba essere ritenuto estraneo all'associazione mafiosa riconducibile alla cosca contestata nel presente processo. Peraltro CI VA è stato detenuto dal 9 maggio 2009 fino al 5 dicembre 2013, agli arresti domiciliari fino a 4 luglio 2014, e poi soggetto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Roccella ON fino al fermo per il presente procedimento avvenuto in data 25 settembre 2015; le nuove prove dunque dovrebbero collocarsi nel periodo dal marzo 2014 al settembre 2015, in quanto, se riferite ad un periodo precedente, anche se raccolte dopo il marzo 2014, non potrebbero essere utilizzate
contro
CI VA, perché rispetto a tale periodo è stato assolto con la formula più ampia. La Corte di Appello si è sottratta a tale accertamento limitandosi a citare due intercettazioni come prove nuove: quella del 22 gennaio 2013 tra CI 4 5 54 4 IU e TE NI, che comunque si riferisce a condotte precedenti all'arresto di CI VA avvenuto il 9 maggio 2009, non potendo sostenersi che nonostante la detenzione VA abbia continuato a seguire gli interessi economici e gli investimenti immobiliari della cosca;
quella del 9 marzo 2015 captata in Olanda tra RÌ EN e UP EN, che sarebbe irrilevante in quanto UP era rientrato da un suo viaggio in Canada durato dal 26 febbraio 2015 al 9 marzo 2015, mentre VA CI era sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno in Roccella ON, e non poteva recarsi in Canada in quel periodo. Il giudicato assolutorio nel processo Nostromo, dunque, esclude la sua partecipazione dal settembre 2002 al marzo 2014. 25.4. Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine a specifici motivi di appello, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di rendere specifica motivazione in ordine all'eccezione sul ne bis in idem, sulla riapertura delle indagini e sulle questioni proposte con riferimento al l'insussistenza della partecipazione all'associazione di tipo mafioso. 25.5. Con il quinto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al requisito del metodo mafioso. Premette che nel procedimento in oggetto le "locali" oggetto di accertamento sarebbero: 1) la società di NO, facente capo ai SS;
2) la società di Marina di SA, facente capo a CI IU, CI NI e CI VA;
3) la locale di Grotteria, facente capo a SE. Trattandosi di filiali della casa madre', sarebbe dunque necessaria l'estrinsecazione della forza di intimidazione e del metodo mafioso;
su tale profilo la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione, limitandosi a richiamare gli esiti delle sentenze emesse nei procedimenti Nostromo, Circolo Formato, la Morsa sugli appalti, Crimine;
tuttavia, tali sentenze non hanno affatto accertato l'esistenza di una cosca CI, anzi l'hanno esclusa, o hanno escluso la partecipazione di VA, quantomeno per gli archi temporali presi in considerazione. Conclude nel senso che o l'associazione ex art. 416 bis, oggetto dei richiamati procedimenti, è la medesima, e quindi opera l'articolo 649 cod. proc. pen., oppure si tratta di una diversa associazione, e allora manca l'accertamento sul metodo mafioso. 25.6. Con il sesto motivo deduce il travisamento della prova in ordine alla partecipazione di CI VA alla associazione mafiosa, lamentando l'erronea interpretazione delle due intercettazioni richiamate, e la mancata IR 55 considerazione dei passi decisivi da cui risulterebbe che si trattava di affari di famiglia, e non già di affari illeciti. Con riferimento alla vicenda del tabacchino, sostiene che dal contenuto delle conversazioni emerga come si trattasse di un affare di famiglia dei CI;
con riferimento alla intercettazione del 9 marzo 2015 tra RÌ EN e UP EN, contesta che "il Bello" cui alludono gli interlocutori, come colui che avrebbe litigato con tale Riccardo US, sia identificabile in CI VA, che non è stato mai menzionato con tale soprannome nel compendio probatorio a disposizione;
su tale profilo la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare. 25.7. Con il settimo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine al ruolo apicale di CI VA, affermato in maniera apodittica e senza l'indicazione di alcun concreto esercizio dello stesso. 25.8. Con l'ottavo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'aggravante della disponibilità di armi, lamentando che sia stata ascritta la circostanza all'imputato in maniera apodittica sulla base del solo ruolo apicale attribuitogli. 25.9. Con il nono motivo deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimento al reato di intestazione fittizia del tabacchino a SS HR, contestato al capo 27. 25.10. Con il decimo motivo deduce il travisamento della prova ed il vizio di motivazione con riferimento al medesimo capo 27, evidenziando come l'intercettazione posta fondamento dell'affermazione di responsabilità risalga al 22 gennaio 2013, mentre la titolarità dal tabacchino è stata trasferita nel 2015; evidenzia inoltre come non è indicata alcuna condotta attiva di CI VA nella attribuzione della rivendita e nel riacquisto della stessa. 25.11. Con l'undicesimo motivo deduce il travisamento della prova con riferimento al reato di intestazione fittizia di una pescheria, contestato al capo 29. Sostiene al riguardo che esisteva una prima pescheria, intestata alla madre dei CI, SC LI LA, successivamente sottoposta a sequestro;
nel 2009 è stata creata la ditta intestata ad RC RI, denominata anch'essa pescheria Atlantide. Le conversazioni del 22 gennaio 2013 tra CI NI, CI IU e TE NI, nonché la conversazione ambientale captata l'11 ottobre 2012 all'interno del veicolo in uso ad RC RI, sarebbero state erroneamente interpretate dalla Corte territoriale, essendo evidente che viene menzionata la pescheria creata nel 56 2006, in cui RC era del tutto estraneo, essendo intestata alla madre dei CI. 25.12. Con il dodicesimo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al concorso di CI VA nell'intestazione fittizia ad RC RI, in quanto la pescheria è stata costituita nel 2009, quando l'imputato era detenuto, e la sentenza non ha indicato alcun fatto da cui risulti un coinvolgimento dell'imputato nella intestazione fittizia della pescheria nel 2009. 25.13. Con il tredicesimo motivo deduce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 riconosciuta con riferimento al capo 29, evidenziando che anche il Tribunale di Locri, nel parallelo giudizio ordinario, ha escluso la sussistenza della circostanza, sostenendo che si trattasse di attività di carattere personale e familiare, non appannaggio della cosca. 25.14. Con un ultimo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della recidiva. 25.15. I difensori hanno depositato motivi nuovi, ribadendo le doglianze in ordine all'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen. e in ordine alla mancata considerazione della documentazione attestante lo stato detentivo a partire dal 2009 ed i successivi provvedimenti. 26. Ha proposto ricorso per cassazione CI IU, con atto dei difensori Avv. SC NO e Avv. EN Nobile, che ha dedotto otto motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Condannato a 20 anni di reclusione per i reati associativi di cui ai capi 1e 30, per i reati di illecita detenzione di armi di cui ai capi 16 e 19 (in quest'ultimo assorbito il primo), e per i reati di cui ai capi 27 e 29. 26.1. Con il primo motivo deduce l'inutilizzabilità ex art. 414 cod. proc. pen. degli atti di indagine compiuti tra la data del decreto di archiviazione nei confronti di CI IU nel procedimento c.d. Crimine per il reato di cui all'art. 416 bis e la tardiva riapertura delle indagini preliminari nel presente procedimento avvenuta solo in data 1 febbraio 2016. 26.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo 30 e l'omessa pronuncia su specifiche censure proposte con l'atto di appello. 57 0 4 Lamenta che non si tratti di una doppia conforme, ma di una mera reiterazione dei medesimi elementi ed argomenti esposti della sentenza di primo grado, in assenza di un concreto confronto con i motivi di appello. Deduce il travisamento delle prove, sostenendo che non ricorra la prova della affectio societatis, ed il concreto fattivo inserimento nell'organizzazione criminale, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite 'Mannino'. Sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato le sentenze rese nei processi Nostromo, Circolo Formato, Morsa sugli appalti e Crimine, che hanno escluso la sussistenza di una cosca CI operante in Marina di SA ON;
in tali procedimenti, infatti, i fratelli CI sono stati assolti dal reato associativo o addirittura archiviati. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA NI, lamenta che, benché fosse stato acquisito ex art. 603 cod. proc. pen. il verbale delle dichiarazioni rese all'udienza del 30 novembre 2017 dinanzi al Tribunale di Locri, la Corte territoriale abbia valutato soltanto le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, omettendo la valutazione di una prova decisiva;
il travisamento della prova dichiarativa consisterebbe, infatti, nello scrutinio solo parziale delle dichiarazioni del collaboratore, in quanto, pur avendo ritenuto necessario acquisire il verbale reso nel giudizio ordinario, ha omesso di valutarlo, non considerando che in quella circostanza aveva escluso che qualcuno dei fratelli CI avesse mai partecipato a riunioni di 'ndrangheta, precisando di non essere a conoscenza se gli stessi facessero parte della consorteria denominata 'ndrangheta. Sostiene inoltre che le dichiarazioni del collaboratore siano confuse, approssimative, generiche e contraddittorie, e che su tali censure la Corte territoriale abbia in realtà omesso di pronunciarsi, limitandosi a richiamare asseriti riscontri esterni non specificamente menzionati. Lamenta inoltre che la Corte territoriale abbia valorizzato presunti fatti concludenti dimostrativi della partecipazione dell'imputato alla consorteria criminosa, sulla base di un ragionamento congetturale e tautologico, in quanto l'acquisizione da parte di OM NI della scuola di formazione professionale per estetisti è il risultato di un'attività acquisita in via autonoma e del tutto lecita, mentre per quanto riguarda la pescheria e il tabacchino non risulta alcun coinvolgimento di CI IU nella loro intestazione, avvenuta allorquando egli si trovava in regime di 41 bis;
analogamente rilevante sarebbe la vicenda inerente al pagamento del pizzo imposto da OM alla società Telecom per i lavori di messa in opera della fibra ottica, CK 58 che sarebbe attribuita a CI IU sulla base del solo ruolo apicale, e in assenza di qualunque prova su un suo concreto coinvolgimento. L'unica condotta ascrivibile a CI IU sarebbe quella relativa all'interessamento alle sorti del processo penale a carico di NO OC, che tuttavia sarebbe avulsa da riferimenti a logiche associative, bensì rivolta alla realizzazione degli interessi del singolo;
anche l'affermazione “qua senza di lui siamo rovinati", valorizzata dalla Corte territoriale, sarebbe un segmento di conversazione dal contenuto neutro. Lamenta inoltre l'erronea interpretazione delle conversazioni ambientali intercettate il 22 gennaio 2013 tra CI IU e TE NI, che avrebbero ad oggetto non già attività illecite di carattere associativo, bensì loro pregresse attività commerciali imprenditoriali di natura immobiliare e la gestione economica delle stesse e la divisione dei profitti;
l'esame della Corte territoriale sul contenuto di tali conversazioni sarebbe superficiale e parcellizzato, mentre riguarderebbe lecite vicende di natura societaria, in ordine alle quali la Corte territoriale ha omesso di spiegare la valenza probatoria del contenuto del dialogo;
anche il segmento del dialogo avente ad oggetto il programma e l'elencazione dell'organigramma concernerebbe in realtà tali interessi di natura immobiliare e la necessità, affermata da CI, che qualsiasi provento economico proveniente dalle attività delle loro società dovesse essere ripartito secondo le quote societarie da ognuno possedute, al di fuori di una logica associativa. Ancor più inconferente il contenuto delle conversazioni olandesi del 24 febbraio e del 9 marzo 2015 per l'assoluta genericità ed ambiguità dei discorsi affrontati da UP e RÌ, che peraltro vivevano altrove e non potevano avere conoscenza diretta dei fatti, limitandosi ad ipotizzare le possibili ragioni dell'accaduto relativo all'omicidio di ER NE avvenuto in Canada;
in ordine a tali contestazioni proposte con i motivi di appello la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi. 26.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge del vizio di motivazione in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 dPR 309/1990. Sostiene che le fonti di prova siano rappresentate soltanto da 10 conversazioni intercettate, 8 delle quali inter alios, e dalla dichiarazione del collaboratore di giustizia NI IA. Tuttavia il ricorrente è stato assolto dall'unico reato fine per cui in primo grado era stata affermata la sua responsabilità, e i contenuti della conversazione del 22 gennaio 2013 tra CI IU e TE NI in G 59 cui si farebbe riferimento al traffico degli stupefacenti non sarebbe indicativo di un'attività attuale, in quanto l'imputato dal 2005 ha trascorso un lungo periodo di latitanza in Canada fino al 2008, allorquando è stato ristretto in regime di 41 bis fino al dicembre del 2012; il contenuto della conversazione dunque concernerebbe il disappunto espresso dal CI in ordine ad una sua estromissione dalle dinamiche decisionali e dai proventi relativi al traffico di stupefacenti, ed avrebbe comunque ad oggetto un'attività passata. Il secondo tema riguardante il traffico di stupefacenti oggetto della conversazione riguarda invece il disappunto per le condotte poste in essere da OM NI per i rapporti intrattenuti con taluni siciliani suoi conoscenti, spendendo arbitrariamente il suo nome;
in tale contesto il CI esprime l'esigenza di rappresentare al OM di considerarsi libero di intessere rapporti illeciti con chi crede, ma senza avvalersi del suo nome, sennò si deve cominciare a sparare. Anche con riferimento alla prospettazione di un possibile futuro suo coinvolgimento diretto nel traffico illecito di cocaina da acquistare a Milano, l'unico elemento sarebbe una conversazione del 17 gennaio 2013 tra CI e IZ OV, che tuttavia risulta priva di qualsivoglia sviluppo. Sostiene che sia paradossale che un soggetto, scarcerato nel dicembre 2012 dopo una lunga detenzione in regime di 41 bis, che aspirerebbe a riassumere le redini di un sodalizio ai cui presunti componenti non viene però contestato alcun reato né alcuna condotta nell'arco temporale che va dal 2004 al dicembre 2012, sia individuato come l'organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Ciò che è emerso infatti è la sostanziale assenza dalla scena del CI nell'arco temporale successivo alle intercettazioni richiamate, e la estraneità a tutti i numerosi reati-fine attribuiti ai presunti componenti del sodalizio. Lamenta che anche il contributo dichiarativo del collaboratore di giustizia IA sia inaffidabile, avendo appreso de relato dal SS circa il coinvolgimento del CI nell'importazione di un carico di 700/800 kg. di 'fumo' giunto in Italia dal Marocco tramite pescherecci messi a disposizione da siciliani, in quanto l'importazione non è stata portata a compimento;
peraltro, la conclusione si pone in contraddizione interna con l'assoluzione del CI dal capo 14. Nel contestare la genericità di ulteriori dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sostiene che non sarebbe possibile una duplicazione della qualificazione giuridica del sodalizio in termini di 416 bis e di 74 dPR 309/1990, f 6 60 0 in quanto il nucleo centrale delle due supposte associazioni sarebbe costituito dagli stessi soggetti, e il traffico degli stupefacenti costituirebbe un ramo d'azienda dell'associazione mafiosa. 26.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di beni contestati ai capi 27 e 29. Con riferimento al tabacchino, deduce che non sia stato spiegato il contributo fornito da CI IU nel 2015, quando la rivendita è stata trasferita a SS HR, mentre la conversazione del 22 gennaio 2013 fornisce la prova che CI, in epoca anteriore, avrebbe attribuito la titolarità a EN IO. Con riferimento alla fittizia intestazione della pescheria di cui al capo 29, al CI IU viene attribuito un concorso morale nella fittizia intestazione in capo ad RC RI in data 27 marzo 2009; tuttavia CI IU all'epoca dei fatti era detenuto in regime di carcerazione speciale di cui al 41 bis, e non emerge alcuna prova che egli abbia realmente concorso nella commissione del reato. 26.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla aggravante dell'agevolazione di un sodalizio mafioso riconosciuto con riferimento al capo 29, sostenendo che l'attività commerciale ha avuto una gestione personale da parte del ricorrente, ed autonoma da quella del programma dell'ente criminoso. 26.6. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla illecita detenzione di armi, di cui ai capi 16 e 19 delle imputazioni. CI IU non ha mai avuto la disponibilità delle armi detenute da OM NI, tanto che chiede lumi in merito a TE NI nel corso della conversazione del 22 gennaio 2013. 26.7. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualifica di organizzatore dei reati associativi contestati ai capi 1 e 30 delle imputazioni, in assenza delle indicazioni di un concreto esercizio dei corrispondenti poteri. Il ruolo apicale sarebbe stato desunto soltanto dalla conversazione in cui, rivolgendosi a TE, disse "tutti devono dare conto alla persona che al momento tiene le redini nelle mani", senza considerare che l'imputato era assente dalla scena da ben 8 anni. GR 961 1 26.8. I difensori hanno depositato due atti contenenti motivi nuovi ed una memoria, ribadendo le doglianze già proposte e chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante acquisizione di atti del processo di appello concernenti le dichiarazioni rese da RE IA e IA NI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va valutato il motivo relativo alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite all'estero, in quanto comune a numerosi ricorrenti, essendo stato riproposto da SS SC, UP SC, UP EN, UP IU, LL LL MO, IG NG e IG OS, SS NI, IN FO. Il motivo è manifestamente infondato.
1.1. Il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato, poiché possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni disposte in procedimenti penali svoltisi all'estero, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti e sempre che le intercettazioni stesse siano avvenute nel rispetto delle regole formali e sostanziali che le disciplinano e altresì nel rispetto dei fondamentali principi di garanzia, aventi rilievo di ordine costituzionale, propri del nostro ordinamento (Sez. 1, n. 4048 del 06/07/1998, Bonelli, Rv. 211301, in una fattispecie in tema di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria tedesca). Nel caso di specie, risulta che le intercettazioni telefoniche utilizzate siano state eseguite nel rispetto delle norme processuali olandesi, ma nel rispetto, altresì, dei principi di garanzia previsti dal nostro ordinamento: invero, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata (p. 27), le captazioni sono avvenute sotto il controllo ed in forza di un'autorizzazione di una Autorità giudiziaria (quella olandese), nel rispetto di determinati termini di durata e nel rispetto dell'esigenza di contemperare il diritto alla riservatezza ed alla segretezza delle comunicazioni con la necessità di perseguire i reati di particolare allarme sociale;
in altri termini, risultano salvaguardati i principi di garanzia sottesi alla doppia riserva, di legge e di giurisdizione, che sancisce la legittimità costituzionale delle intercettazioni (art. 15, comma 2, Cost.). Naturalmente, gli standard motivazionali dei decreti autorizzativi, oggetto di una generica censura, sono conformi all'ordinamento nel quale sono stati Of 6 62 2 adottati, e la doglianza relativa alla mancanza di motivazione è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati prodotti i decreti dei quali si lamenta l'inutilizzabilità (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, UI, Rv. 254109: "Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost."). Quanto al rispetto della riserva di giurisdizione, è sufficiente rilevare che la motivazione del decreto è stata formulata dal Pubblico Ministero olandese - che, a prescindere dalle garanze ordinamentali riconosciute nel Paese estero, rientra nella nozione di "autorità giudiziaria" - e sottoposta al controllo di un giudice. Del resto, questa Corte ha già chiarito, proprio con riferimento a ricorsi proposti nella fase cautelare del presente procedimento, che, in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme processuali dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e dunque con il diritto di difesa (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017, UP, Rv. 269000, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento impugnato che aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità di intercettazioni ambientali disposte ed acquisite dall'autorità olandese, essendo la procedura penale olandese in tema di intercettazioni conforme ai principi garantiti dall'art. 15 della Costituzione); l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti in territorio estero dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera vigendo una presunzione di legittimità - dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate - bensì alla compatibilità del diritto straniero sulla base del quale l'atto sia compiuto con i principi inderogabili dell'ordinamento interno, spettando, comunque, a colui che eccepisca il difetto di compatibilità darne la 63 prova, tanto più ove si tratti di Paese membro dell'Unione Europea (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, UP, Rv. 268457).
1.2. In ordine alla doglianza concernente il mancato deposito dei decreti autorizzativi e dei verbali di ascolto delle intercettazioni, la censura è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente i deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244). Dunque, il deposito dei decreti autorizzativi, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni doveva avvenire nel "diverso" procedimento presso l'A.G. olandese. Del resto, anche il profilo di inutilizzabilità dedotto è manifestamente infondato, essendo consolidato il principio secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni sussiste soltanto, ai sensi dell'art. 271, primo comma cod. proc. pen., quando esse siano eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, primo e terzo comma, cod. proc. pen. e non pure nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 268, comma quarto e seguenti, o dall'art. 270, comma secondo, cod. proc. pen., relativi al deposito dei verbali o delle registrazioni delle intercettazioni (Sez. 5, n. 788 del 06/08/1991, Luise, Rv. 188105); deve escludersi che possa dar luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni in processo diverso da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte il mancato deposito, in violazione dell'art.270, comma 2, c.p.p., dei verbali e delle registrazioni, come pure quello dei decreti di autorizzazione (ove si ritenga che anche a tali decreti debba estendersi l'obbligo previsto dalla suddetta disposizione normativa), atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art.271 c.p.p. (Sez. 1, n. 790 del 17/12/1999, dep. 2000, Santoro, Rv. 215108). In tal senso si sono pronunciate anche le Sezioni Unite, affermando che l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è CR 64 rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 stesso codice (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245, che, in motivazione, ha osservato che anche nel giudizio "a quo", poiché l'inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme richiamate dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen., e non dalla mera indisponibilità degli atti concernenti l'intercettazione e la sua legittimità, incombe alla parte l'onere di dedurne la sussistenza). Anche la giurisprudenza successiva ha confermato che il mancato deposito, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte, non determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati, in quanto tale sanzione processuale non è prevista dagli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, Morabito, Rv. 240972), e che, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (Sez. 1, n. 38626 del 21/10/2010, Romeo, Rv. 248665; Sez. 1, n. 19791 del 06/02/2015, Alberti, Rv. 263571); in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento "a quo" - tra cui anche i nastri di registrazione - presso l'autorità competente per il procedimento "ad quem" non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, dep. 2016, Bagnato, Rv. 265993; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009 Badescu, Rv. 243609; Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410). Peraltro, va aggiunto che comunque l'omesso deposito dei supporti magnetici ed il conseguente mancato accesso agli stessi da parte dei difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del giudizio abbreviato. (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, ск 65 Rv. 252850; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255130; Sez. 2, n. 22500 del 10/07/2020, Sette, Rv. 280422).
3.3. Il terzo profilo di doglianza, concernente l'asserita violazione dell'art. 50, comma 3, dell'Accordo di Schengen, riproposto soltanto da SS NI e UP IU, è manifestamente infondato. Sul punto, nel rilevare che non risulta violata alcuna norma in materia, va osservato, trattandosi di procedimento fondato in maniera significativa sugli esiti delle intercettazioni telefoniche, eseguite anche all'estero (in particolare in Olanda), che, al riguardo, è stato sovente ribadito che "in tema di utilizzabilità di atti assunti per rogatoria, le intercettazioni telefoniche ritualmente compiute da un'Autorità di Polizia straniera e da questa trasmesse di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata con I. 23 febbraio 1961 n. 215, e dell'art. 46 dell'Accordo di Schengen, ratificato con 1.30 settembre 1993 n. 388, senza l'apposizione di "condizioni all'utilizzabilità", alle Autorità italiane interessate alle informazioni, rilevanti ai fini dell'assistenza per la repressione di reati commessi sul loro territorio, possono essere validamente acquisite al fascicolo del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p., trattandosi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera" (Sez. 1, n. 42478 del 31/10/2002, Moio D, Rv. 222984), e che "possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni disposte in procedimenti penali svoltisi all'estero, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti e sempre che le intercettazioni stesse siano avvenute nel rispetto delle regole formali e sostanziali che le disciplinano e altresì nel rispetto dei fondamentali principi di garanzia, aventi rilievo di ordine costituzionale, propri del nostro ordinamento" (Sez. 1, n. 4048 del 06/07/1998, Bonelli, Rv. 211301, in tema di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria tedesca;
in senso analogo, Sez. 5, n. 5170 del 26/11/1996, dep. 1997, Lavorato, Rv. 207867, secondo cui "in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, possono essere utilizzate in un procedimento italiano le intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti penali esteri, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti, come previsto dall'art. 729 cod. proc. pen."). Nel caso in esame, non risulta siano state poste condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, né tale profilo è stato dedotto. 66 9 9 L'art. 50, comma 3, della Convenzione applicativa Accordo di Schengen, la cui violazione viene lamentata dai ricorrenti, prevede che "La Parte contraente richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta". Tuttavia, come è stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazioni telefoniche eseguite all'estero, il Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato il 16 ottobre 2001 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2005, ha abrogato l'art. 50, comma terzo, della Convenzione del 19 giugno 1990 per l'applicazione dell'Accordo di Schengen, con la conseguenza che è venuto meno, per i Paesi aderenti alla suddetta Convenzione, il limite alla utilizzazione degli atti trasmessi nell'ambito di una procedura rogatoriale in procedimenti diversi da quello nel quale sia stata accolta la richiesta, salvo che tale limite sia apposto dal Paese concedente nell'atto di trasmissione (Sez. 5, n. 26885 del 18/05/2016, SS, Rv. 267265; Sez. 2, n. 1926 del 13/12/2016, dep. 2017, SS, Rv. 268760). Ne consegue che la doglianza dei ricorrenti SS NI e UP IU, secondo cui la rogatoria sarebbe stata utilizzata in relazione a procedimento diverso da quello per il quale era stata concessa, è basata su una norma non più vigente, ed è manifestamente infondata.
2. E' fondato il motivo di ricorso proposto da UP SC e UP IU in merito alla improcedibilità in ordine al reato di ricettazione di cui al capo 31. I due ricorrenti sono stati già giudicati per il medesimo reato e assolti dal Tribunale di Latina in relazione alla medesima vicenda della ricettazione della cioccolata IN commessa, secondo l'accusa, da UP EN in Latina, e redistribuita in Calabria, in Olanda e in Canada. La sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di bis in idem sul rilievo che non vi sarebbe stata identità piena tra le due fattispecie, sia sotto il profilo oggettivo (quantitativi trattati, numero e identità dei correi, specifica condotta contestata), sia quanto alla contestazione della aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991. La sentenza di assoluzione del Tribunale di Latina, emessa l'8 aprile 2019, e divenuta irrevocabile il 23 settembre 2019, concerne tuttavia i medesimi fatti ら 67 0 4 contestati nel presente procedimento, nel quale è stata peraltro esclusa l'aggravante della agevolazione di un sodalizio mafioso.
2.1. Innanzitutto, è inconferente il riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 della I. 203 del 1991, in quanto l'identità del fatto prescinde dall'idem legale. Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, cristallizzata dalla Grande Camera, 10/2/2009, caso ER ZO c. Russia, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. L'affrancamento dall'inquadramento giuridico (non, però, dai criteri normativi di individuazione) del fatto (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 4), cioè dall'idem legale, ha comportato la riaffermazione della "dimensione esclusivamente processuale" del divieto di bis in idem, che "preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo" (Corte Cost., n. 200 del 2016, § 10). Tanto premesso, ne consegue che l'estensione del bis in idem processuale è diversa, e di regola più ampia, rispetto al bis in idem sostanziale, e, soprattutto, come pure affermato dalla più consapevole dottrina (secondo cui, efficacemente, il divieto di un secondo giudizio "è puro fenomeno giudiziario"), concerne rapporti diversi: l'art. 649 cod. proc. pen., infatti, riguarda il rapporto tra il fatto storico oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle eventualmente diverse qualificazioni giuridiche;
il bis in idem sostanziale, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte, e prescinde dal raffronto con il fatto storico. In tal senso, questa Corte ha di recente chiarito che, "in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere 68 9 8 definitivo;
la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774, che, in applicazione del principio, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi, la non operatività del "bis in idem" sostanziale, ha ravvisato il "bis in idem" processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.).
2.2. Va altresì rilevato che la sentenza impugnata è contraddittoria, nella parte in cui, nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiama la sentenza di questa Corte (Sez. 5, n. 12010 del 28/11/2016, dep. 2017, UP), che aveva evidenziato l'unitarietà della vicenda criminosa, articolatasi in più condotte strettamente collegate non solo sul piano negoziale, ma soprattutto ideativo ed esecutivo (p. 983-985 della sentenza impugnata), per poi invece negare l'identità del fatto con riferimento alla condotta di ricettazione giudicata dinanzi all'A.G. di Latina. La sentenza n. 12010 del 28/11/2016, dep. 2017, UP, in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione, aveva sul punto evidenziato: "l'ordinanza impugnata risulta aver fatto buon governo dei principi appena richiamati: dopo aver rilevato, in relazione alla prospettazione accusatoria, che UP SC e UP NI avevano ricevuto dal padre, UP EN - vertice della omonima consorteria confederata alla potente cosca di 'ndrangheta "SS", operante sul versante ionico-reggino una parte (pari a 25 pedane) di una ben più consistente quantità (250 tonnellate, divise in 344 pedane, per un valore di oltre 7 milioni di euro) di cioccolata IN rubata in data antecedente al 20/08/2014, e l'avevano ceduta, dietro corrispettivo, a IG NG e IG OS, che la acquistavano per immetterla nel mercato canadese, la giurisdizione italiana è stata affermata sul corretto presupposto che il reato di ricettazione contestato fosse stato commesso, anche in parte, in Italia, dove è stata ricevuta da UP EN, e, successivamente, distribuita in Italia e all'estero (in Olanda e in Canada, dove si trovavano i figli); alla stregua dell'analitica ricostruzione dei fatti e dei contatti intercorsi tra i concorrenti nel reato (riassunti alle p.
9-11 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale del riesame ha dunque affermato che la condotta di ricettazione si era svolta per segmenti collegati e conseguenti, connotati prima da trattative funzionali alla compravendita, poi dalla distribuzione sul mercato italiano e canadese, e poi dalla successiva rivendita sottocosto della merce. In altri GE 69 termini, pur avendo il reato di ricettazione natura istantanea, consumandosi nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa (Sez. 2, n. 38230 del 06/10/2010, Quiroga, Rv. 248538), nondimeno, nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti e la concreta qualificazione del reato contestato hanno fondato l'affermazione della giurisdizione italiana, poiché le condotte di ricezione che si sono succedute (UP EN, poi i figli, UP SC e UP IU, infine IG NG e OS) non possono essere, naturalisticamente e giuridicamente, parcellizzate in altrettanti autonomi fatti- reato, essendo al contrario emerso un concorso di persone nell'originario reato di ricettazione commesso da UP EN, connotato dai frequenti e costanti contatti per il trasporto della merce in Canada e per la successiva rivendita ai fratelli IG;
proprio per il collegamento, non solo negoziale, ma ideativo ed esecutivo, che ha connotato la complessa operazione di ricettazione della cioccolata, finalizzata al conseguimento di un profitto derivante dalla rivendita della merce, le singole condotte naturalistiche di ricezione appartengono al medesimo fatto di ricettazione;
invero, le diverse condotte di ricezione della merce hanno rappresentato frazioni, di carattere esecutivo, della più ampia e precedente operazione di acquisto della cioccolata rubata, finalizzata alla rivendita". Tanto premesso, va dunque condivisa la ricostruzione unitaria della fattispecie di ricettazione della cioccolata, poiché le condotte di ricezione che si sono succedute (UP EN, poi i figli, UP SC e UP IU, infine IG NG e OS) non possono essere, naturalisticamente e giuridicamente, parcellizzate in altrettanti autonomi fatti-reato, essendo al contrario emerso un concorso di persone nell'originario reato di ricettazione commesso da UP EN, connotato dai frequenti e costanti contatti per il trasporto della merce in Canada e per la successiva rivendita ai fratelli IG.
2.3. Ne consegue che il fatto storico oggetto della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Latina è identico a quello oggetto della sentenza impugnata. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di UP SC e UP IU, limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo 31, per essere l'azione penale improcedibile. Sono assorbiti gli altri motivi di ricorso di UP SC, condannato esclusivamente in ordine al reato di cui al capo 31. of 70 3. Ai fini di una più chiara illustrazione delle argomentazioni e delle decisioni di questa Corte, appare opportuno considerare unitariamente i profili di doglianza proposti dai ricorrenti concernenti la partecipazione all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 30. Invero, il sindacato sollecitato a questa Corte, pur sfociando sovente in una non consentita rivalutazione del merito che non verrà dunque considerata ai - fini della verifica di legittimità -, coinvolge i profili, spesso connessi, del contributo minimo per aversi condotta partecipativa e della relativa prova.
3.1. Al riguardo, giova richiamare gli approdi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia. Sul punto, occorre partire dal fondamentale principio affermato dalle Sezioni Unite 'Mannino' nel 2005, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, che, in motivazione, ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione; in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, con riferimento ad una fattispecie in cui l'imputato, infermiere in servizio presso un istituto penitenziario, svolgeva la funzione di "messaggero", consentendo di mantenere i collegamenti tra gli associati in libertà e quelli ristretti, facendo entrare nell'istituto oggetti personali destinati ai componenti del sodalizio e partecipando a riunioni ed incontri con esponenti di altre cosche operanti nel medesimo territorio). Ancora recentemente le Sezioni Unite 'Modaffari' hanno ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo GR 71 stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 01), e che l'affiliazione rituale può costituire grave - indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02, che, in motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta). In particolare, va rilevato, a fini che rilevano in questa sede, che le Sezioni Unite 'Modaffari' hanno sottolineato che: "La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa" (§ 11.2). Pertanto, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione mafiosa, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, De Caro, Rv. 271205). Premesso che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati- fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di 72 GR partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02), il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169); ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione (Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698, che, in motivazione, ha aggiunto, che qualora non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione mafiosa). Invero, la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250). È stato, pertanto, affermato che integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso la condotta di chi offre il proprio contributo materiale, con carattere continuativo e fiduciario, ai fini della trasmissione di messaggi e direttive tra il soggetto in posizione apicale latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertà, così da consentire al primo di continuare a dirigere l'associazione mafiosa, in quanto tale attività si risolve in un 7373 contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo (Sez. 6, n. 3595 del 04/11/2020, dep. 2021, T., Rv. 280349; Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077, con riferimento ad una fattispecie relativa alla moglie di un capo clan che informava regolarmente il marito ristretto in carcere della condizione dei sodali latitanti e dell'andamento del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione; Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Pellicanò, Rv. 278425), sebbene non sia sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonchè alla sua conservazione e rafforzamento (Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, D'Agostino, Rv. 273336, con riferimento ad una fattispecie relativa alla consegna di messaggi in due sole occasioni, in cui la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l'ordinanza cautelare che non spiegava come aveva tratto da tale dato di fatto il convincimento della stabilità del contributo del ricorrente). Analogamente, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 - 02, con riferimento ad una fattispecie relativa alla assunzione, da parte dell'affiliato, del grado di "capo bastone giovane" all'interno di una cosca locale di 'ndrangheta); va infatti considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, essendo illogico ritenere che il rito di affiliazione о di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (Sez. 2, n. 27428 del 03/03/2017, Serratore, Rv. 270315, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure l'ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'appartenenza dell'imputato alla 'ndrangheta fosse dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo di affiliazione di altri sodali). 74 La condotta partecipativa può ancora consistere nell'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Gullo, Rv. 279825, con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di composizione del contrasto, previa convocazione e richiesta di rendiconto, avveniva tra membri di rilievo dell'organizzazione in merito al versamento dei ricavi derivanti dallo spaccio di stupefacenti); nella condotta di chi si fa intestare fittiziamente, in ripetute occasioni, beni immobili riconducibili alla compagine criminale (Sez. 6, n. 13444 del 10/03/2016, Borrata, Rv. 266925). Dalla breve rassegna dei più recenti approdi giurisprudenziali di questa Corte, dunque, emerge che la condotta partecipativa deve consistere nell'assunzione, stabile, di un ruolo dinamico nella vita del sodalizio, essendo insufficiente il mero status di affiliato, che può costituire solo un indice. Invero, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera indicazione della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita dell'associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole (Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015 Alcaro, Rv. 265536). Tant'è che, è stato pure affermato, il possesso della c.d. "dote di 'ndrangheta", pur implicante una posizione di rango elevato nel sodalizio, non è sufficiente a provare l'effettiva operatività dell'associazione ed il ruolo ricoperto dal possessore al suo interno, definendone epoca e concreta durata della sua partecipazione (Sez. 6, n. 16543 del 19/01/2021, Barbaro, Rv. 281054 01). - È rilevante, dunque, delimitare la tipicità della condotta di partecipazione verso il basso', ovvero verso le forme di mera vicinanza o di contiguità compiacente, penalmente irrilevante, anche sulla base, naturalmente, della prova della condotta processualmente raggiunta, alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207: "Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati- fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in 75 quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva, con i medesimi, movimentazioni di denaro)". Infatti, nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata verso un 'diritto penale del fatto', e non dell' 'autore', va ribadito il principio secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, Di Maio, Rv. 263953). Alla stregua delle coordinate ermeneutiche appena richiamate va dunque operato il sindacato di legittimità delle singole posizioni processuali in ordine alle quali è stato proposto ricorso con riferimento ai requisiti ed alla prova della condotta partecipativa.
4. Il ricorso di UP IU è fondato nei limiti di cui alla motivazione. Nel rinviare infra § 2 per l'annullamento senza rinvio in ordine al distinto capo 31, la sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di UP IU anche in relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo 30. La Corte territoriale ha infatti affermato la responsabilità penale di UP IU valorizzando, da un lato, i legami personali e familiari con esponenti, anche apicali, della cosca SS per avere l'imputato sposato EL -- SS, sorella di IU, dello il ST -, e dall'altro intercettazioni tra terzi che alludevano alla vicenda della separazione dell'odierno ricorrente, per 76 avere tradito la moglie con una donna (IG Iole) appartenente ad un nucleo familiare sempre gravitante nella consorteria. Tuttavia, nel rilevare che gli unici elementi, non privi di equivocità probatoria, derivano da conversazioni intercettate tra terze persone, dalla motivazione della Corte territoriale non risulta alcuna condotta partecipativa, alcun contributo alla conservazione o al rafforzamento della consorteria 'ndranghetista. Emergono, di fatto, soltanto relazioni di natura familiare, relative ad una vicenda di natura personale la rottura del matrimonio tra lo stesso UP IU e la sorella del capo-cosca OM IU -, ed ai riflessi, inevitabili, che tale evento aveva comportato sugli equilibri all'interno del gruppo dei OM. Tuttavia, la mera conoscenza, da parte del ricorrente, del calibro mafioso di OM, detto il ST, non può avere di per sé significato di intraneità all'organizzazione; né il risentimento di quest'ultimo verso la famiglia UP, cui era conseguito l'isolamento dell'odierno ricorrente, poteva riflettersi sulla posizione di costui nel senso di una partecipazione ad un sodalizio mafioso;
anche la conversazione del 9 gennaio 2009, dalla quale è stato ricavato un mutamento degli assetti di potere tra i SS ed i UP ("perché prima era PP di PP e ora è PP di SA), non scioglie l'ambiguità delle espressioni usate dai conversanti circa l'allontanamento del ricorrente dai SS, potendo le stesse spiegarsi nell'ambito di rapporti familiari naturali, incrinati dall'avvenuta rottura tra UP IU e la moglie. Va pertanto ribadito che la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria. Sul punto, non appare ridondante evidenziare che questa Corte aveva già ritenuto immune da censure il provvedimento che, in fase cautelare, aveva escluso la gravità indiziaria del reato di partecipazione ad associazione mafiosa (Sez. 5, n. 3870 del 04/10/2016, dep. 2017, UP). Gli altri motivi proposti da UP IU devono ritenersi assorbiti.
5. Il ricorso di UP EN è fondato nei limiti di cui alla motivazione. ی گ 77 La sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di UP EN in relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo 30. La Corte territoriale ha infatti affermato la responsabilità penale di UP EN valorizzando la circostanza che l'imputato fosse l'interlocutore dei lunghi colloqui captati con RÌ EN, CO e socio in affari: i due interlocutori parlano delle vicende riguardanti il gruppo calabrese insediato in Canada, esprimono timori sulle rivalità interne al gruppo 'canadese', si riferiscono a personaggi di rilievo della 'ndrangheta jonica, come SS IU, il ST, - CO di UP EN, per avere il FR IU sposato la sorella del SS -, criticato per avere ordinato di non salutare più i UP in seguito alla separazione, e discutono delle dinamiche interne al gruppo 'canadese' anche in relazione alla vicenda dell'omicidio ER consumato in Canada;
dalle intercettazioni emerge anche l'incontro sul lungomare di NO con CI IU, al quale confida che, terminata la sottoposizione agli obblighi, sarebbe 'scappato'. Anche in tal caso, tuttavia, gli unici elementi indiziari, desunti da conversazioni intercettate, sottolineano la diretta conoscenza di fatti e persone legate alla consorteria, soprattutto nella sua articolazione canadese, e l'interesse per la ricostruzione degli stessi, senza che, dalla motivazione della Corte territoriale, risulti alcuna condotta partecipativa, alcun contributo alla conservazione o al rafforzamento della consorteria 'ndranghetista. A fondamento dell'affermazione di responsabilità, in altri termini, vengono richiamati esclusivamente dialoghi dell'imputato nel corso dei quali si discute di vicende legate (anche) al gruppo mafioso, ma senza che se ne possa desumere una inequivocabile condotta partecipativa che esuli dalla mera adesione morale, o il riferimento ad attività associative illecite. Neppure risulta una dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. messa a disposizione»>, che pure sarebbe idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale. Inoltre, la Corte territoriale, pur richiamando analiticamente i motivi di appello, non ha motivato in ordine al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CO e NO, in relazione al profilo, devoluto con l'impugnazione, che entrambi i dichiaranti non avrebbero affermato l'appartenenza di UP EN alla 'ndrangheta e che CO avrebbe riferito 78 dell'esistenza di un ramo familiare omonimo insediato in Canada, al quale apparterrebbe il ricorrente, del tutto estraneo alle logiche mafiose. Anche in tal caso emerge, dunque, una mera "contiguità compiacente", una "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, che non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria. Gli altri motivi proposti da UP EN devono ritenersi assorbiti.
6. Il ricorso di LL LL MO è fondato nei limiti di cui alla motivazione. Condannato a 8 anni di reclusione per concorso esterno nel reato associativo di cui al capo 30, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per ragioni analoghe concernenti il vizio di motivazione. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità, riqualificando la condotta come concorso esterno, e non come partecipazione, valorizzando la presenza del LL LL alle conversazioni tra UP EN e RÌ EN, la consapevolezza dei loro 'traffici' illeciti, soprattutto nel settore degli stupefacenti, desunta dai continuativi rapporti di collaborazione con il UP, e dalle sue ammissioni in ordine alle attività truffaldine o di evasione fiscale, e l'interesse per la buona riuscita dell'operazione della ricettazione della cioccolata IN. Al riguardo, va premesso che LL LL MO al quale era originariamente contestata la partecipazione alla cosca SS, in quanto coadiuvava UP EN e RÌ EN nelle attività illecite del sodalizio - era collaboratore dei UP nel commercio internazionale di fiori, e perciò frequentava i locali della Fresh in Olanda, dove sono state captate le conversazioni tra UP e RÌ; ebbene, nel rinviare infra § 5 per la insufficienza dimostrativa dei dialoghi tra UP e RÌ a delineare un contributo efficiente al sodalizio mafioso, e nel sottolineare che LL LL risulta essere stato soltanto presente ad essi, va evidenziato che la motivazione della Corte territoriale non risulta appagante nel delineare, in termini fattuali, un contributo efficiente e causale per la conservazione e il rafforzamento del sodalizio mafioso. Si 79 La Corte territoriale, infatti, evidenzia "la vicinanza a soggetti accoscati" (p. 900), senza tuttavia delineare il contributo causale fornito al sodalizio;
contributo che neppure può essere desunto da altre attività illecite (traffico di stupefacenti dietro lo schermo del commercio floreale, frodi fiscali, ecc.) - alle quali LL LL avrebbe partecipato, o delle quali sarebbe stato a conoscenza estranee all'oggetto sociale della cosca di 'ndrangheta; anche l'interesse alla - riuscita dell'operazione della ricettazione della cioccolata IN non appare indice di un contributo sia pur nei termini di un concorso esterno all'attività - del sodalizio mafioso, ove si consideri che LL LL non è imputato del reato di cui al capo 31, e che sia pur con riferimento al solo UP SC, con motivazione contraddetta in relazione agli altri coimputati l'aggravante dell'agevolazione del sodalizio mafioso è stata esclusa, sul rilievo che non vi fosse prova che la ricettazione di cioccolata fosse diretta a favorire il perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione. Del resto, LL LL MO risulta, secondo la contestazione, figura adiacente a quella di UP EN, nei confronti del quale pure è stata annullata con rinvio la sentenza impugnata. Va aggiunto che il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso non può ritenersi un minus rispetto alla condotta partecipativa, quasi che occorresse uno standard probatorio meno stringente;
si tratta, invece, di una condotta diversa, che comunque non può prescindere dalla prova di un contributo causale, a maggior ragione per l'assenza dell'affectio societatis che connota invece la partecipazione. Al riguardo, le Sezioni Unite 'Mannino' hanno chiarito che, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria la conservazione 0 il rafforzamento delle capacità operative per dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Pertanto, la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un "pactum sceleris" fra il singolo 4 806 0 e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche "per facta concludentia" e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, COntino, Rv. 261475, che, in motivazione, ha chiarito che un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie, che si pongono in rapporto di alternatività fra loro). I residui motivi proposti nell'interesse di LL LL sono assorbiti.
7. Il ricorso di IN NI condannato a 8 anni di reclusione per concorso esterno nel reato associativo di cui al capo 30 -, è fondato nei limiti di cui alla motivazione. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per ragioni analoghe a quelle di LL LL, concernenti il vizio di motivazione. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità, tuttavia riqualificando la condotta come concorso esterno, e non come partecipazione al reato di associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria, ed in particolare alla sua articolazione denominata "locale" di Marina di SA ON, facente capo alla famiglia NO-CI. L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulla conversazione del 20 febbraio 2013, avvenuta all'interno dell'abitazione di CI NI, nel corso della quale il FR CI IU promotore ed organizzatore del - sodalizio, da poco scarcerato -, chiedeva all'imputato, in ragione dei buoni rapporti commerciali con la società dell'ex senatore AL EN, un intervento di quest'ultimo per ottenere il ridimensionamento in appello della pesante condanna inflitta in primo grado ad NO OC (capocosca, condannato dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione per associazione mafiosa ed altri delitti), trovando la pronta adesione dell'IN, resosi disponibile a formulare la richiesta allo AL nella consapevolezza della possibilità e del potere di intervento di quest'ultimo, 81 Si che aveva già posto in essere interventi analoghi, nonché nella consapevolezza del ruolo apicale dell'NO e dell'interesse del sodalizio alla sorte di questi. Va innanzitutto evidenziato che l'affermazione di responsabilità ha circoscritto la partecipazione concorsuale all'associazione mafiosa, facente capo alle famiglie CI-NO, all'episodio emerso nel corso della conversazione del 20 febbraio 2013, captata all'interno dell'abitazione di CI NI, ed intercorsa tra CI IU, CI NI, ES SC e l'imputato. La Corte territoriale ha fondato su quest'unico episodio l'affermazione di responsabilità, in ragione della rilevanza degli elementi ricavabili dalla conversazione intercettata, in quanto il colloquio avviene con un esponente apicale del sodalizio, CI IU, che, appena scarcerato, aveva ripreso in mano le redini dell'associazione, occupandosi dei rapporti con le altre cosche, del narcotraffico e degli affari, della situazione interna del gruppo, pretendendo informazioni sulla gestione del patrimonio e degli investimenti immobiliari e convocando i sodali. Tramite il ES, fidanzato della figlia del capocosca NO OC, CI IU aveva convocato IN e gli aveva esposto in termini chiari l'esigenza di un intervento corruttivo sui giudici della Corte d'appello per ottenere il ridimensionamento della pena inflitta in primo grado ad NO OC, condannato dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria per associazione mafiosa alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione: in particolare, gli aveva chiesto in modo esplicito di parlarne con l'ex onorevole AL EN, con il quale l'IN era in rapporti imprenditoriali, per tentare, tramite questi, di influire sui giudici, che avrebbero trattato il processo in grado di appello. All'evidenza il colloquio, riportato nella sentenza impugnata, dà conto della fiducia riposta dal CI nell'imputato, che risulta perfettamente a conoscenza della posizione apicale dell'interlocutore e del soggetto da favorire (il CI gli dice chiaramente che "lì è la mamma di tutti, sono tutti figliocci suoi, sono tutti sotto di lui;
qua senza di lui siamo rovinati"), nonché della posizione di altri componenti del sodalizio, della cui sorte il CI non si preoccupa, anche perché condannati a pene più miti, in gran parte già scontate;
dimostra che l'IN sa del potere di influenza del senatore, già attivatosi in precedenti occasioni per interventi analoghi, ed in buoni rapporti con la 'ndrangheta, dalla quale aveva ricevuto favori, ed il CI, che, sottolineando l'indispensabilità di tali rapporti per mantenere certi equilibri, lo sollecita a riferire allo AL della loro disponibilità ad aiutarlo in caso di bisogno (se dice 82 Si "ho bisogno di... in caso pure qua", poi uno vede di impegnarsi", "l'impossibile da parte nostra vediamo quello che.. lo possiamo servire in tutti i modi se ci aiuta su questo fatto di OC ci vendiamo pure l'anima al diavolo"); dimostra ancora che l'imputato è pronto e disponibile a parlare con l'ex senatore, garantendo che questi si è sempre interessato di queste cose. Dalle indagini emergeva che IN si era recato il 15 marzo 2013 presso la sede della società CALCE Meridionale s.p.a., dell'ex senatore AL, anche se non vi è prova che abbia incontrato proprio lo AL, né di quanto si siano effettivamente detti, né dell'effettivo espletamento dell'incarico affidatogli e dell'eventuale interessamento del politico nel senso richiesto. Tanto premesso, la motivazione della Corte territoriale non appare persuasiva non solo per l'unicità dell'episodio, privo di riscontro, ma soprattutto, per l'assenza di ulteriori elementi fattuali, emergenti dal testo della sentenza impugnata, indicativi di una stabile appartenenza al sodalizio o, comunque, di un contributo concorsuale occasionale (secondo la riqualificazione dei fatti operata dalla Corte territoriale); la sentenza impugnata, al contrario, afferma che "è sufficiente il suo atteggiamento verso la proposta di corruzione in atti giudiziari esplicitamente sollecitata da CI IU (...) che dimostrano convergenza di interessi, pronta e totale disponibilità a fornire alla cosca informazioni ed appoggi" (p. 774). La motivazione, che sembrerebbe più aderente ad una condotta partecipativa, che non ad un concorso esterno, appare lacunosa, non evidenziando il contributo effettivamente prestato dall'imputato alla vita e al rafforzamento del sodalizio mafioso, ed accontentandosi di una mera manifestazione di disponibilità ad attivarsi in favore di un capo-cosca, sulla base del solo atteggiamento adesivo. Pur valorizzandosi la provenienza della richiesta da un esponente apicale del sodalizio e l'importanza del favore per la vita dell'organizzazione, e pur considerando che, trattandosi di una richiesta illecita, certamente non poteva essere rivolta ad un soggetto men che fidato, sulla cui disponibilità e riservatezza assoluta si poteva fare affidamento, tali elementi, in assenza di altri dati di fatto, risultano insufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità per il reato associativo a maggior ragione nella sua - qualificazione concorsuale, e non partecipativa -, atteso che la consapevolezza dell'IN dell'esistenza del sodalizio, del ruolo apicale del CI e dell'NO e dei rapporti del politico con la 'ndrangheta non può ritenersi patrimonio di informazioni esclusivo di un sodale in un ambiente circoscritto e 83 ad alta densità mafiosa, come quello accertato, specie avuto riguardo ai rapporti commerciali dell'imputato con la società dello AL, nonché con il ES, lo SC e NO NI. Dato il contesto ambientale ed i rapporti commerciali esistenti con appartenenti al sodalizio, la mera disponibilità dell'imputato a veicolare la richiesta, emersa nella vicenda in esame, risulta insufficiente a provare il contributo effettivo alla vita ed al mantenimento del sodalizio mafioso necessario per configurare il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso. Anche in tal caso, premesso che il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso non può ritenersi un minus rispetto alla condotta partecipativa, quasi che occorresse uno standard probatorio meno stringente, trattandosi, invece, di una condotta diversa, che comunque non può prescindere dalla prova di un contributo causale, a maggior ragione per l'assenza dell'affectio societatis che connota invece la partecipazione, va ribadito che la "mera contiguità compiacente", la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non qualificano la condotta del partecipe (in termini, Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235986), né del concorrente 'esterno'. Va, inoltre, ribadito il principio secondo cui la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da una abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Salerno, Rv. 264515; Sez. 6, n.9185 del 25/01/2012, dep. 08/03/2012, Biondo, Rv. 252281). Sul punto, non appare ridondante evidenziare che questa Corte aveva già ritenuto immune da censure il provvedimento che, in fase cautelare, aveva escluso la gravità indiziaria del reato di partecipazione ad associazione mafiosa (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, IN, Rv. 267418, che, nel ribadire che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale 84 Ch l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, ha ritenuto insufficiente, al fine di dimostrare l'adesione dell'indagato al sodalizio criminale e, quindi, la sua permanente e stabile messa a disposizione per il perseguimento dello scopo sociale, l'esistenza di un'unica conversazione oggetto di intercettazione ambientale, rimasta priva di riscontri, nel corso della quale l'indagato si era impegnato, nei confronti di uno dei promotori ed organizzatori del sodalizio criminale, a sollecitare l'intervento di un ex parlamentare, con cui lo stesso indagato era in rapporti di affari, allo scopo di influire sui giudici di appello per ottenere il ridimensionamento della pena inflitta in primo grado ad un esponente di spicco dell'organizzazione). I residui motivi proposti nell'interesse di IN sono assorbiti.
8. Il ricorso di SS SC - condannato a 10 anni di reclusione per il reato associativo di cui al capo 30 -, è fondato nei limiti di cui alla motivazione.
8.1. Il primo motivo, con cui eccepisce la violazione dell'art. 169 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto privo di specificità, avendo omesso di allegare la comunicazione prevista per le notificazioni all'imputato all'estero. Pur trattandosi di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto, potendo accedere agli atti processuali, il ricorrente non ha indicato specificamente la collocazione dell'atto asseritamente nullo che, peraltro, risalendo alla fase delle indagini preliminari, secondo le deduzioni difensive, non risulta acquisito al fascicolo processuale trasmesso a questa Corte -, né tanto meno lo ha allegato al ricorso. Al riguardo, giova rammentare il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche qualora si proceda con le forme - del dibattimento al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di - precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del - 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329).
8.2. E' invece fondato il terzo motivo. Prescindendo dalla generica e laconica doglianza concernente la struttura dell'associazione mafiosa, che non appare peraltro seriamente suscettibile di 85 F messa in discussione, va rilevato che la sentenza impugnata presenta profili di carenza motivazionale che fondano un annullamento con rinvio. SC SS (c. 56) è, infatti, ritenuto partecipe, con funzioni apicali, della cosca SS di NO, ed in particolare dell'articolazione insediata a Toronto, in Canada;
tuttavia, tale partecipazione qualificata è basata sulla mera ricostruzione delle ascendenze familiari dell'imputato - figlio e nipote di due capi della cosca risultata vincitrice della faida con i CO e sui contenuti delle conversazioni intercettate tra UP EN e RÌ EN, con i reiterati riferimento a "u sceltu", e agli interventi di costui nelle controversie canadesi seguite alla vicenda ER. Va tuttavia rilevato che la sentenza appare del tutto priva di motivazione (limitandosi ad un ellittico, quanto generico, riferimento a precedenti sentenze irrevocabili) in ordine al profilo devoluto con i motivi di appello, ed - evidentemente decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità della individuazione dell'odierno ricorrente come "u sceltu"; ma la sentenza appare altresì carente nella individuazione del contributo causale alla vita del sodalizio mafioso, limitandosi a richiamare, peraltro in maniera eccessivamente laconica, estratti delle conversazioni tra UP e RI, dalle quali, oltre ad un 'ruolo' statico di referente per le dinamiche del gruppo canadese, non emerge quel contributo effettivo e causale che necessariamente deve connotare, a livello di piattaforma probatoria, la partecipazione ad una associazione mafiosa, a maggior ragione con funzioni apicali. In altri termini, l'affermazione di responsabilità risulta fondata sulle ascendenze familiari e su una conversazione tra terzi, il cui contenuto non appare dotato almeno nei richiami operati dalla sentenza impugnata -di - univocità e idoneità dimostrativa di una condotta partecipativa effettiva e causale. Al riguardo, va rammentato quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite 'Modaffari', secondo cui "l'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa" (§ 11.2). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di SS SC (cl. 56), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. 86 SS 9. Il ricorso di IG NG e IG OS - condannati a 10 anni e 6 mesi di reclusione per il reato associativo di cui al capo 30 e per il reato di ricettazione di cui al capo 31 -, è fondato nei limiti di cui alla motivazione. il9.1. Il primo motivo, con cui si eccepisce la nullità della sentenza per difetto della estradizione, è inammissibile, in quanto privo di specificità, avendo omesso di allegare gli atti necessari per l'esame della doglianza, proposta sotto il profilo del principio di specialità. Pur trattandosi di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto, potendo accedere agli atti processuali, i ricorrenti non hanno indicato specificamente la collocazione della richiesta di estradizione (non ancora ottenuta), né tanto meno l'hanno allegata al ricorso, non consentendo di apprezzare la necessità del rispetto del principio di specialità e la sua asserita violazione. Del resto, correttamente la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione, rilevando che, in mancanza della consegna, il principio di specialità non trova applicazione.
9.2. Anche il secondo motivo, con cui eccepisce la violazione dell'art. 169 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto privo di specificità, avendo omesso di allegare la comunicazione prevista per le notificazioni all'imputato all'estero. Nel rinviare a quanto già evidenziato infra § 8.1., pur trattandosi di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto, potendo accedere agli atti processuali, i ricorrenti non hanno indicato specificamente la collocazione dell'atto asseritamente nullo che, peraltro, - risalendo alla fase delle indagini preliminari, secondo le deduzioni difensive, non risulta acquisito al fascicolo processuale trasmesso a questa Corte -, né tanto meno lo hanno allegato al ricorso.
9.3. E' invece fondato il quarto motivo. La Corte territoriale ha affermato la responsabilità dei fratelli IG, quali membri di vertice del gruppo 'canadese' insediato a Toronto sulla base delle conversazioni intercettate tra UP EN e RÌ EN nei locali olandesi della Fresh, e dei continui riferimenti ad "NG" e "OS", o ai NT. La sentenza impugnata risulta tuttavia carente sotto un duplice profilo, oggetto di specifica devoluzione con i motivi di appello, concernente, da un lato, la identificazione di "NG" e "OS" negli odierni ricorrenti, e, dall'altro, CR 87 l'individuazione del contributo causale, effettivo e concreto, fornito al sodalizio mafioso. Quanto al profilo della individuazione degli odierni ricorrenti quali partecipi del sodalizio mafioso, oltre che autori della ricettazione di cui al capo 31, la sentenza impugnata identifica i germani IG con l'NG ed il OS menzionati nelle conversazioni intrattenute tra il UP ed il RÌ in Olanda quali (tra l'altro) partecipi del gruppo 'canadese' e destinatari di una parte del quantitativo di cioccolata rubato sulla base di una serie di indici esterni, nonché del fatto che nel corso delle suddette conversazioni, oltre che ricorrendo ai loro nomi di battesimo, gli stessi verrebbero evocati mediante l'appellativo con il quale sarebbero comunemente noti (i NT). Al riguardo, giova rilevare che questa Corte, decidendo il ricorso proposto dai fratelli IG in sede cautelare (Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016, dep. 2017, IG, Rv. 268599), ha annullato con rinvio, rilevando, con considerazioni che questo Collegio condivide, e che appaiono replicabili nella presente sede, quanto segue: "Quanto ai suddetti indici esterni, il Tribunale si limita però alla loro enunciazione, senza spiegare le ragioni della loro funzionalità rispetto all'obiettivo probatorio perseguito. Ed infatti che gli indagati siano intestatari od utilizzatori delle due utenze telefoniche canadesi menzionate nella motivazione dell'ordinanza è circostanza di cui non è possibile valutare la rilevanza posto che alcuna intercettazione effettuata sulle medesime ed eventualmente pertinente alla presente vicenda viene riportata o menzionata dai giudici del riesame. Parimenti, gli ulteriori elementi descritti (la partecipazione ai funerali del "boss" NE ER assassinato in territorio canadese e i precedenti giudiziari e di polizia dei IG) possono al più costituire indizi dell'appartenenza degli indagati all'ambiente ndranghetista, ma ancora non consentono di collegarli al contenuto delle ambientali menzionate. Il provvedimento impugnato sembrerebbe poi aver attribuito valore indiziario alle evocate circostanze nella misura in cui le stesse convergerebbero con gli altri due elementi di cui si è detto a restringere il "campo" dei soggetti cui si riferivano il UP ed il RÌ nel corso delle loro conversazioni (il condizionale è d'obbligo, giacchè tale sviluppo argomentativo non viene esplicitato dai giudici del riesame, che si limita ad esporre i fatti menzionati). Ora non è dubbio che l'evocazione di "NG" e "OS" nelle suddette conversazioni costituisca un dato indiziante (posto che questi sono effettivamente i nomi di battesimo degli indagati), non però sufficiente a connotare della necessaria gravità il compendio probatorio sul punto, posto che i suddetti nomi vengono evocati in maniera 88 autonoma ed in momenti diversi delle conversazioni e che effettivamente nelle stesse (come osservato a p. 20 del ricorso) si fa riferimento al tentativo del UP di incontrare il OS il giorno precedente, circostanza apparentemente incompatibile con il fatto che il primo si trovasse in Olanda ed il secondo probabilmente in Canada. Centrale allora, nell'economia della motivazione dell'ordinanza, appare il fatto che i conversanti ripetutamente associno "NG" e "OS" all'appellativo NT. Che però tale appellativo effettivamente li identifichi è circostanza solo affermata dal Tribunale, ma non anche dimostrata in maniera inequivoca. Infatti a p. 13 dell'ordinanza viene ricordato come nel 2014 una sentenza di Tribunale di Locri abbia accertato l'appartenenza dei fratelli IG al c.d. "NO Group" e nell'occasione viene menzionato il fatto che gli stessi sarebbero noti, per l'appunto, come "i AN", ma non è precisato se tale ultimo dato sia stato ricavato dalla suddetta pronunzia e comunque quale sarebbe la sua fonte probatoria. Ciò rivela una esiziale lacuna dell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato che ne mina la tenuta, posto che se non si può ritenere certo il significato indiziante del dato identificativo viene meno il primo presupposto della gravità degli indizi di colpevolezza e cioè l'identità tra gli autori del reato contestato e i soggetti destinatari dell'intervento cautelare". Il profilo della identificazione degli odierni ricorrenti non appare risolto dal richiamo, operato dalla sentenza impugnata, all'accertamento (contenuto nella sentenza c.d. "NO Group") che IG NG era legato, quale affiliato, alla cosca mafiosa dei SS, che aveva stabilito una 'filiale' a Toronto in Canada, ovvero alla partecipazione di IG OS ad un pranzo per il sostegno elettorale della cosca ad un candidato, tenutosi a NO il 18/05/2010; né appare assorbente la improbabilità statistica di un riferimento reiterato ad entrambi i nomi nello stesso contesto di tempo e di luogo, soprattutto quando il riferimento alla scarsa riservatezza dei germani nelle carceri risulta contraddetto dal rilievo che OS è incensurato e NG ha cessato lo stato di detenzione nel 1992. Quanto alla individuazione del contributo partecipativo, la sentenza risulta ancor più carente, in quanto si limita a richiamare estratti, peraltro non particolarmente significativi, delle conversazioni tra UP EN e RÌ EN in cui, discutendo delle vicende del 'gruppo canadese' e dei contrasti ivi insorti, vengono evocati "A e LL, o i NT, senza che, tuttavia, venga delineato il contributo effettivo e causale alla vita e/o al rafforzamento del sodalizio mafioso. 89 ск 9.4. Sono altresì fondati i motivi concernenti il reato di ricettazione di cui al capo 31 in relazione alla sussistenza del dolo. Al riguardo, oltre al profilo (già evidenziato supra § 9.3.) della individuazione, va rilevato che la sentenza impugnata ha omesso di motivare in merito alla consapevolezza, da parte dei fratelli IG - qualora fossero loro i 'ricettatori' di una parte della cioccolata -, della provenienza furtiva della merce. In assenza di intercettazioni dirette, infatti, anche in relazione a tale capo di imputazione l'affermazione di responsabilità è fondata esclusivamente sulle conversazioni intercettate tra UP EN e RÌ EN;
tuttavia, poiché, secondo la ricostruzione dei fatti accertata, UP EN aveva originariamente ricevuto la cioccolata rubata, per poi cederne una parte ai figli SC e NI in Canada, i quali, a loro volta, l'avrebbero ceduta, in parte, ai fratelli IG, la Corte territoriale non ha motivato in merito al dolo della ricettazione, sotto il profilo della consapevolezza, da parte dei ricettatori di 3° grado', della provenienza furtiva della merce.
9.5. Assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di IG NG e IG OS, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. -10. Il ricorso di SS CO condannato a 10 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), due reati-fine di cui all'art. 73 DPR 309/90 (capi 12 e 14), e di partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata dai CI (capo 30) -, è fondato nei limiti di cui alla motivazione. 10.1. Il primo motivo, concernente la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1), è inammissibile, perché, oltre ad essere del tutto generico, non confrontandosi concretamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, sul punto ampiamente motivata, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile 90 sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi - della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla prova della partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico, e dunque coinvolto nel traffico di stupefacenti, ed alla valenza probatoria delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che la partecipazione del SS CO al sodalizio criminale è fondato sul contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA, che aveva riferito dei contatti intrattenuti con CI IU, CI NI e SS CO, ed era stato riscontrato da una serie di elementi (tra cui il rinvenimento di una microspia ambientale in un decoder sky in casa di CI NI), e su una serie di conversazioni intercettate, contenenti riferimenti univoci a sostanze stupefacenti e da taglio ed a pagamenti, dotate di autonoma valenza probatoria (richiamate da p. 236 a p. 250): tra queste, spicca per l'idoneità dimostrativa, la conversazione del 22/01/2013 tra CI IU e TE NI, che delinea una sorta di organigramma del sodalizio ("a me non le deve dire le cose CO, a me tu me le devi dire, no CO! ...mancando io e VA, il punto di riferimento sei o u o Vice"), nel quale SS risulta sottordinato a TE. Of 91 か Con riferimento alla valenza probatoria delle intercettazioni, va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), e che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). 10.2. E', invece, fondato il motivo concernente le aggravanti dell'associazione finalizzata al narcotraffico. L'aggravante della disponibilità di armi, di cui al comma 4 dell'art. 74 dPR 309/90, è stata infatti riconosciuta sulla base della mera appartenenza dell'imputato all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 30, che, come si dirà, è stata oggetto di annullamento;
analoga motivazione è stata posta a fondamento dell'aggravante dell'agevolazione di cui all'art. 7 1. 203/91 (ora art. 416 bis.1 cod. pen.), sul rilievo che perciò il traffico di droga ed i relativi proventi fossero finalizzati ad agevolare le cosche della zona jonica del reggino. Essendo venuto meno il presupposto della partecipazione all'associazione di tipo mafioso, ed essendo la motivazione calibrata su un ragionamento congetturale, la sentenza impugnata va dunque annullata, nei confronti di SS CO, limitatamente alle aggravanti di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990 e all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestate in riferimento al reato di cui al capo 1. 10.3. E', analogamente, fondato il motivo concernente il reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 30. Al riguardo, infatti, la partecipazione del SS CO è stata affermata sulla base del suo coinvolgimento nelle attività del sodalizio dedito al narcotraffico, in considerazione della parziale corrispondenza e coincidenza del vertice (CI). Tuttavia, se i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e Så 92 di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883), va tuttavia precisato che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469, che, in motivazione, ha precisato che è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato il concorso tra i due reati associativi alla stregua di un non consentito automatismo, senza valutare la sussistenza dei presupposti per l'affermazione della partecipazione anche al sodalizio di tipo mafioso;
non è stato affermato, infatti, che il narcotraffico gestito dal sodalizio di cui al capo 1 costituisse un asset, un oggetto sociale precipuo, del sodalizio mafioso, ma soprattutto non sono emersi elementi tali da enucleare una condotta partecipativa del SS CO all'associazione 'ndranghetistica di cui al capo 30; in tal senso non rilevando, quale prova di un contributo effettivo e causale, le pressioni per la partecipazione ai funerali di NI NO, o la spedizione punitiva alla quale avrebbe partecipato anche "CO", senza che sia certa l'individuazione di costui e la finalità della 'spedizione', considerando altresì le dichiarazioni del collaboratore IA, che non ha saputo riferire in merito all'appartenenza dell'imputato anche alla 'ndrangheta. La sentenza impugnata va dunque annullata, nei confronti di SS CO, limitatamente al reato di cui al capo 30, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. 10.4. Il motivo concernente il reato di traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 12 è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle 93 risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando le molteplici conversazioni intercettate, dalle quali si desume il coinvolgimento diretto del SS negli acquisti, e nelle successive rivendite, di diversi tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana), per gli espliciti riferimenti ai prezzi al kg., alle sostanze 'da taglio'; il riscontro fornito dagli esiti della perquisizione eseguita in occasione dell'arresto di AT, in data 25 marzo 2015, non risulta sminuito dall'asserito lungo lasso temporale, ove si consideri che l'imputazione ha ad oggetto una serie di condotte di acquisto e successiva rivendita, e non soltanto quella a cui gli interlocutori (SS CO e OM NI) fanno riferimento nella conversazione del 17 gennaio 2014; peraltro, sul punto la Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua, ed immune da censure di illogicità. 10.5. E', invece, fondato il motivo concernente il reato di traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 14, concernente l'importazione di 800 kg. di hashish dal nord Africa. La sentenza impugnata, infatti, pur richiamando le conversazioni captate nell'aprile del 2014, che danno conto "di un'operazione di importazione dal nord-Africa non condotta a termine, per esserne falliti due tentativi", nondimeno afferma la responsabilità penale di SS CO sulla base di un ragionamento del tutto congetturale, sostenendo che "il contrasto non esiste perché è ben possibile, anzi più che plausibile, stante il tenore dell'ultimo dialogo captato in proposito tra il SS e il OM (dove costui ha indicato la via più efficace da seguire per potere ottenere l'appoggio effettivo dei "siciliani" e attuare la programmata importazione), che, dopo i due fallimenti, l'operazione sia stata finalmente portata a compimento" (p. 568). Al riguardo, va rammentato che, in tema di prova, gli "indizi", suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare Ch 94 distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408 - 02; Sez. 5, n. 17231 del 17/01/2020, MA, Rv. 279168). 10.6. Premesso che i motivi nuovi depositati si limitano ad estendere l'argomentazione posta a fondamento dei motivi principali, ed il loro vaglio deve dunque ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono, e assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di SS CO, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame sui punti evidenziati. 11. Il ricorso di ZA SC condannato a 8 anni 10 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), e tre reati-fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi 2, 4 e 15) -, è fondato nei limiti di cui alla motivazione. 11.1. Il primo motivo, concernente la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1), è inammissibile, perché, oltre ad essere del tutto generico, non confrontandosi concretamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, sul punto ampiamente motivata, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla sussistenza del reato associativo ed alla prova della partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico, ed alla valenza probatoria 95 C delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. • Quanto alla sussistenza del reato associativo, e non di un mero concorso di persone, premesso che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550, che, in motivazione, ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie), la sentenza impugnata ha ampiamente motivato in ordine alla struttura organizzativa ed alla permanenza del vincolo associativo, dimostrata altresì dalla commissione di diversi reati-fine. Quanto alla partecipazione del ZA SC al sodalizio criminale, premesso che doglianze sono rivolte ad una mera contestazione della idoneità dimostrativa, sul rilievo che si tratterebbe di condotte circoscritte nel tempo, provate da un numero esiguo di intercettazioni, va evidenziato che l'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1 è fondata 96 su una serie di conversazioni - analiticamente richiamate e valutate da p. 87 a p. 98 , dalle quali si desumono i reiterati viaggi verso la Sicilia, gli stretti contatti con OM NI, l'invio di ZA presso altre persone per riscuotere i crediti, il coinvolgimento nelle vicende associative (come quando l'imputato manifesta a OM la doglianza di SS CO per l'ammanco di sostanza stupefacente, a dimostrazione della natura collettiva, e non individuale, della sua partecipazione). Con riferimento alla valenza probatoria delle intercettazioni, va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), e che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). 11.2. E', invece, fondato il motivo concernente l'aggravante dell'agevolazione di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., con riferimento al reato di cui al capo 15. Invero, l'aggravante è stata esclusa, nei confronti di ZA, sia con riferimento al reato associativo (p. 100), sia con riferimento agli reati-fine per i quali è stato condannato;
contraddittoriamente la sentenza impugnata ha invece affermato la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio mafioso con riferimento al solo reato-fine di cui al capo 15 (p. 596). 11.3. Il motivo con cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile, perché del tutto generico. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con if 97 il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 11.4. La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di ZA SC, limitatamente all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestato in riferimento al reato di cui al capo 15, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame, anche in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso va rigettato nel resto. 12. La sentenza impugnata va annullata con rinvio anche con riferimento al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. di cui al capo 27, nei confronti di SS HR condannato a 2 anni di reclusione per il reato di cui al capo 27 -, nonché nei confronti di CI VA e CI IU, i cui ricorsi, per la sovrapponibilità delle questioni concernenti il reato in esame, meritano una valutazione congiunta (limitatamente al capo in esame). La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di trasferimento fraudolento di beni, escludendo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in relazione alla cessione della rivendita di tabacchi ubicata a Marina di SA ON, a Piazza dei Mille n. 14 a SS HR. In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti accertata sulla base del contenuto di una serie di intercettazioni ed in particolare della conversazione GR 98 del 22 gennaio 2013 tra CI IU e TE NI -, è emerso che i CI, da sempre interessati alla gestione del "tabacchino", in quanto originariamente nella titolarità del padre, lo avevano intestato al CO di CI IU EN NI -, che lo gestiva insieme al FR IO - EN;
i CI avevano riacquistato il "tabacchino" in una logica estranea al contesto associativo, bensì per onorare la memoria del padre, e attribuire una fonte di reddito alla madre;
tuttavia, secondo quanto spiegato da CI IU a TE NI, che aveva esternato lamentele a proposito della mancata condivisione dei profitti, IO EN aveva manifestato il proposito di cedere il tabacchino, e glielo aveva comunicato recandosi nel luogo ove trascorreva la latitanza;
CI IU si era però opposto a tale proposta, e aveva convocato il CO finanche in carcere. Ciò posto, risulta che il tabacchino è stato ceduto, con atto notarile del 20 aprile 2015, a SS HR, che già lo gestiva di fatto da circa due anni. Tanto premesso, la sentenza impugnata presenta profili di illogicità, e deve essere pertanto annullata con rinvio pe nuovo esame sul punto. Invero, premesso che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in 1. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), dalla ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito può ritenersi provato il trasferimento fraudolento di beni in favore di EN NI e IO, ma non altresì quello in favore di SS HR. Al riguardo, infatti, premesso che le dichiarazioni del collaboratore IA - secondo cui il tabacchino sarebbe stato comprato da CO SS con il ricavato della vendita di 700 kg. di hashish non risultano riscontrate, tanto che SS CO è stato assolto in relazione al reato di cui al capo 27, va evidenziato che la principale fonte di prova è costituita dalla conversazione tra CI IU e TE NI intercettata il 22 gennaio 2013; ebbene, da tale eloquente conversazione si evince appunto che la titolarità formale del bene è stata attribuita a EN IO e NI, ma non è dato evincere che la stessa sia stata, peraltro due anni dopo, attribuita a SS HR. ik 99 Se è vero che i CI erano storicamente interessati al tabacchino, il ragionamento della Corte territoriale assume cadenze congetturali, nella parte in cui afferma che "la vicenda commerciale, così come emerge dalle parole di CI IU, è dunque stata sempre diretta e condotta dalla famiglia CI e, una volta scarcerato il predetto, si può ritenere provato, in base al dato logico e presuntivo, che l'uomo abbia fatto ricorso alla persona di SS HR (apparentemente terzo estraneo, ma in realtà FR di SS CO, amico e sodale dei CI) per creare una continuità nell'apparenza gestionale, nel contempo liberando gli EN anche dagli impegni economici divenutigli gravosi" (p. 701). Il "dato logico e presuntivo" non consente, infatti, di fondare la prova della scissione della titolarità del tabacchino, non essendovi prova che il bene sia stato trasferito in maniera fittizia a SS HR, ed essendo il ragionamento probatorio fondato su una intercettazione precedente di due anni rispetto al momento della cessione, avvenuta nel 2015; la conversazione, in altri termini, 'fotografa' una situazione risalente al 2013, e non è in grado, in assenza di altri elementi indiziari, di fondare, sia pure sul piano logico, la prova di una situazione successiva, risalente al 2015. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di SS HR, CI IU e CI VA, limitatamente al reato di cui al capo 27, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. 13. I ricorsi proposti da RC RI, nonché da CI VA e CI IU - i cui ricorsi, per la sovrapponibilità delle questioni concernenti il reato in esame, meritano una valutazione congiunta (limitatamente al capo in esame) -, in relazione al reato di trasferimento fraudolento di una pescheria di cui al capo 29, sono inammissibili. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di trasferimento fraudolento di beni, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in relazione alla cessione, da parte di CI IU e CI VA della pescheria ubicata a NO, via Fermi, a RC RI: in particolare, in seguito al sequestro eseguito nel 2005 (nell'ambito del procedimento Nostromo) dell'attività gestita da SC LI LA (madre dei CI), i fratelli CI aprivano un'attività commerciale nello stesso indirizzo, ponendo quale formale titolare RC RI. 100 Le fonti di prova sono costituite essenzialmente dalla conversazione captata in ambientale il 22 gennaio 2013 tra CI IU e TE NI, che chiede spiegazioni al primo sul fatto di non essere stato messo al corrente di proprietà acquistate dai CI con i soldi della "cassa comune" della cosca, e dalla conversazione captata in ambientale il 11 ottobre 2012 all'interno del veicolo di RC RI, il quale, parlando tra sé e sé ad alta voce, sembra prepararsi il discorso da fare a CI NI, suo CO, con riferimento alla gestione della pescheria;
tale ultima intercettazione contiene riferimenti a somme di danaro ("mi hai dato...di 200.000 euro") ed a difficoltà gestionali che rendono arduo compito di portare l'incasso ai titolari effettivi ("come faccio a portarti l'incasso?"). 13.1. Tanto premesso, i ricorsi di RC RI, di CI VA e di CI IU sono inammissibili, limitandosi ad una mera contestazione del significato delle intercettazioni e della ricostruzione dei fatti. Al riguardo, va rammentato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), e che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Manifestamente infondata è altresì la deduzione secondo cui il riferimento di CI e TE sarebbe ad una diversa pescheria, già sequestrata nel 2005, atteso che, come ben chiarito dalla Corte territoriale, l'attività della pescheria "Atlantide" gestita dalla madre dei CI, sequestrata nel 2005 nell'ambito del procedimento Nostromo, è stata successivamente proseguita mediante avviamento di una pescheria, denominata "Pescheria Atlantide di RC RI", ubicata presso lo stesso indirizzo della prima. La doglianza con cui CI IU e CI VA sostengono che, al momento della costituzione della pescheria nel 2009, gli imputati erano detenuti, e non avrebbero potuto disporre l'intestazione fittizia, è manifestamente infondata, in quanto il trasferimento fraudolento di beni è un reato a forma libera, e non necessita, per l'integrazione della tipicità, della 101 formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo invece un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario;
in tal senso, si è evidenziato che integra il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, della legge n. 356 del 1992, la fittizia costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra società dichiarata fallita (Sez. 2, n. 6939 del 26/01/2011, Melodia, Rv. 249457). Peraltro, la titolarità effettiva del bene è emersa in maniera univoca sia dalla conversazione di CI IU con TE NI, sia dai riferimenti di RC alle somme a lui attribuite per l'avviamento della pescheria, nell'interesse dei CI. Quanto all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, la Corte territoriale ha congruamente motivato in merito alla finalità ed alla consapevolezza di implementare, mediante il trasferimento fraudolento del bene, gli interessi finanziari della cosca CI, sicché le doglianze proposte sono manifestamente infondate e non consentite, nella parte in cui propongono una lettura alternativa del materiale probatorio. 13.2. Il secondo motivo di RC, con cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile, perché del tutto generico. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti if 102 generiche e la gravità del fatto, finalizzato altresì ad agevolare un sodalizio mafioso. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 14. I ricorsi proposti da CI SU condannata a 2 anni di reclusione, pena sospesa, per il reato di cui al capo 32 -, nonché da SS NI il cui ricorso, per la sovrapponibilità delle questioni concernenti il - reato in esame, merita una valutazione congiunta (limitatamente al capo in esame) -, in relazione al reato di trasferimento fraudolento di un tabacchino di cui al capo 32, sono inammissibili. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di trasferimento fraudolento di beni, in relazione alla intestazione fittizia di un tabacchino presso il centro commerciale la Gru in NO a CI SU. Le fonti di prova sono molteplici: la conversazione captata tra SS OS e la moglie SE MA in data 25/09/2015, allorquando, discutendo della prescrizione di trovarsi un lavoro imposta a SS NI il giorno precedente con la sottoposizione alla libertà vigilata, la donna chiede se non possa lavorare "nel tabacchino suo", ricevendo la replica del marito, che sottolinea che ciò non sarebbe stato possibile, altrimenti sarebbe stato sottoposto a confisca ("no, al tabacchino, se sanno che ha il tabacchino, se sanno che è suo, se lo prendono"); la conversazione captata il 29/07/2015 nell'auto di SS OS, tra costui, la moglie e SS NI, durante la quale la donna chiede dove avrebbe dovuto essere assunta una persona, e SS NI risponde che avrebbe lavorato presso la rivendita di tabacchi che stava per aprire presso la Gru;
la conversazione del 18/09/2015 tra SS NI e SS OS in merito al pagamento di alcuni 'bollettini', poi rinvenuti, all'esito di una perquisizione, nell'auto del secondo, ed GR 103 intestati a CI, ed alla Rivendita di tabacchi in NO;
le conversazioni tra SS NI e CI SU, in cui discutono di documenti da far firmare, di bonifici, di insegna. Tali elementi sono stati dunque ritenuti assorbenti per affermare che il reale dominus dell'attività commerciale era SS NI, e che CI SU era solo una prestanome, consapevole di esserlo, considerando le numerose volte in cui si è rivolta al SS per la gestione dell'esercizio, e che la fittizia intestazione era funzionale ad eludere eventuali provvedimenti ablatori (come evidenziato dall'intercettazione di SS OS). 14.1. Tanto premesso, i ricorsi di CI SU e SS NI sono inammissibili, limitandosi ad una mera contestazione del significato delle intercettazioni e della ricostruzione dei fatti: in particolare, con le censure proposte i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla sussistenza del reato ed alla prova della fittizia intestazione, che evidentemente, essendo un reato a forma libera, non può ritenersi escluso dalla documentazione attestante l'utilizzo di fonti proprie, atteso che ciò che rileverebbe sarebbe la reale provenienza delle provviste. Al riguardo, va rammentato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), e che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Quanto al dolo, pacifico quello di SS NI, desunto peraltro dalla consapevolezza esternata da SS OS che il tabacchi sarebbe stato confiscato, se si fosse appresa la reale titolarità, anche quello di CI SU è stato ritenuto sussistente, sulla base di un apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che ha valorizzato la conoscenza da parte dell'imputata del calibro criminale del 104 次 SS, partecipe della omonima cosca operativa a NO, ed il senso di soggezione nei suoi confronti manifestato nel corso dei colloqui intercettati;
del resto, non è emerso alcun diverso, lecito, motivo per acconsentire ad una intestazione fittizia. 14.2. Il secondo motivo di CI, con cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile, perché del tutto generico. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e la gravità del fatto. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 15. Il ricorso di TE NI è inammissibile, così come i motivi nuovi depositati che si limitano a ribadire o ad estendere l'argomentazione posta a fondamento dei motivi principali, ed il loro vaglio deve dunque ritenersi assorbito dalle considerazioni che seguono. ك؟ 105 Va innanzitutto rilevato che il ricorso non rispetta alcuno dei criteri normativi di ammissibilità, essendo redatto, in parte, in maniera lessicalmente incerta, con proposizioni che, a tratti, sembrano meri appunti da sviluppare, ed essendo infarcito di richiami giurisprudenziali non pertinenti e di flash fattuali assertivi e privi di rilevanza nell'economia della pur incerta argomentazione;
inoltre, si risolve in una mera contestazione della decisione, ma manca un reale confronto con la motivazione. 15.1. Oltre alla tecnica di redazione, il ricorso è altresì inammissibile, perché propone doglianze non consentite e manifestamente infondate. Quanto al secondo motivo, con cui contesta la sussistenza del reato associativo finalizzato al narcotraffico, nel rilevare la genericità e l'assertività della doglianza, è sufficiente rinviare a quanto già esposto infra § 11.1. Il primo motivo, concernente la partecipazione di TE al sodalizio di cui al capo 1, è del tutto versato in fatto, limitandosi ad una contestazione della ricostruzione dei fatti e del ruolo assunto nel sodalizio. Oltre a trattarsi di doglianze non consentite, i motivi sono altresì manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata, richiamando analiticamente il tenore testuale delle conversazioni intercettate, ha chiarito come TE rivestisse un ruolo apicale, riconosciutogli dallo stesso CI IU nell'intercettazione del 22 gennaio 2013 ("mancando io e VA, il punto di riferimento sei tu o Vice"; "quando manchiamo noi, sei tu il riferimento nostro!"). 15.2. Le doglianze concernenti i reati-fine di traffico di stupefacenti sono del tutto generici, non indicando neppure il capo oggetto di censura, e mancando qualsivoglia confronto argomentativo con la sentenza impugnata. In ogni caso, con riferimento alla cessione di 300 kg. di marijuana a AG TR (capo 2), il coinvolgimento di TE è stato desunto da una serie di conversazioni intercettate e richiamate da p. 277 a p. 283 della sentenza impugnata, con cui il ricorso omette qualsivoglia confronto argomentativo. Con riferimento al reato di cui al capo 3, concernente il traffico di 2 kg. di cocaina, la doglianza con cui si lamenta che non vi è stato alcuno scambio di stupefacente, in quanto l'affare non si sarebbe concluso, non si confronta con la sentenza impugnata, che, proprio sulla base di tale elemento, ha riqualificato il fatto in termini di offerta di sostanza stupefacente, e non di cessione. 15.3. Con riferimento ai reati di detenzione illecita di armi, premesso che la Corte territoriale ha ritenuto il reato contestato al capo 16 assorbito nel reato 106 di cui al capo 19, la doglianza con cui si lamenta che TE non comparirebbe in alcuna intercettazione è smentita dal tenore della conversazione intercettata il 22 gennaio 2013, nel corso della quale, discorrendo con CI IU, l'odierno ricorrente fa riferimenti più che espliciti ad armi e munizionamento (la "7 parabellum", una "quarantacinque", i "colpi", il "silenziatore") detenuti dal sodalizio. 15.4. Le doglianze concernenti la partecipazione al reato associativo mafioso sono inammissibili, in quanto non consentite e manifestamente infondate. Lungi dall'aver assunto un ruolo esclusivamente nel traffico di stupefacenti, TE NI risulta partecipe altresì del sodalizio mafioso capeggiato dai fratelli CI, come si evince in maniera univoca del tenore della conversazione intrattenuta, per ore, il 22 gennaio 2013, con CI IU, appena scarcerato, che lo convoca per ricevere informazioni sugli affari del gruppo: nel corso di tale colloquio, una sorta di "chiamata a rapporto", risulta il pieno coinvolgimento di TE negli affari della cosca, la posizione di supremazia di CI IU e la sua esigenza di essere informato della situazione finanziaria e degli investimenti immobiliari;
TE risulta a conoscenza dell'utilizzo di somme ingenti di denaro e di rapporti, anche finanziari, con i fratelli UP, e riferisce di aver provveduto al versamento di somme di denaro ai familiari dei detenuti o latitanti (in particolare, mille euro al mese alla madre dei CI). Al riguardo, è configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ipotesi in cui l'autore della condotta svolga il ruolo di "alter ego" del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo (Sez. 5, n. 35277 del 16/06/2017, Panebianco, Rv. 270654), così come riveste efficacia indiziante del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ex art. 416 bis cod. pen., la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarietà (cosiddetta "colletta") a favore di detenuti inseriti nell'associazione mafiosa (Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Caglioti, Rv. 256947). 15.5. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto generico, non avendo illustrato i motivi dell'erroneità del calcolo, tenuto conto che la pena finale di 20 anni di reclusione rappresenta l'esito dell'applicazione 107 del limite previsto dall'art. 78 cod. pen. e dell'applicazione della diminuente del rito. 16. Il ricorso di CI VA condannato a 10 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato associativo di cui al capo 30 e per i reati di trasferimento fraudolento di beni di cui ai capi 27 e 29 è fondato - limitatamente al capo 27 (in ordine al quale si veda infra § 12), essendo nel resto, nel suo complesso, infondato. 16.1. Il primo motivo è inammissibile, innanzitutto perché generico, avendo omesso di indicare quali sarebbero gli atti di indagine affetti da inutilizzabilità, trattandosi di doglianza omnicomprensiva concernente un periodo. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416, con riferimento ad una fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari). In ogni caso, va evidenziato che se il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, LIni, Rv. 247834), nell'ipotesi di reato permanente (nella specie quello di associazione di stampo mafioso) l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori;
ne consegue che l'eventuale riapertura delle indagini in ordine alle condotte precedenti, intervenuta successivamente alla disposta misura, non costituisce elemento nuovo idoneo a scardinare il giudicato cautelare formatosi rispetto all'oggetto della misura già emessa (Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017, Caponera, Rv. 270221); secondo il principio consolidato, dunque, CF 108 nell'ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente ai segmenti temporali successivi all'archiviazione. Ne consegue che la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine (Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Caponera, Rv. 264923); in tema di archiviazione, nell'ipotesi di reato permanente, l'efficacia preclusiva del decreto emesso dal gip, non seguito dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini, non impedisce lo svolgimento di nuove investigazioni e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente a segmenti temporali successivi all'archiviazione (Sez. 2, n. 26762 del 17/03/2015, Sciascia, Rv. 264222, che ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., posto che l'imputazione riguardava un segmento temporale successivo al decreto di archiviazione e il relativo accertamento era fondato su fatti diversi da quelli valutati nel precedente provvedimento di archiviazione;
Sez. 2, n. 3255 del 10/10/2013, dep. 2014, Rostan, Rv. 258528); nell'ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. non preclude la possibilità di valutare i comportamenti ed i fatti successivi all'archiviazione, che valgano a dimostrare la consumazione del reato anche alla luce delle condotte pregresse poste in essere dall'imputato (Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, dep. 2012, Panzeca, Rv. 252113); nell'ipotesi di reato permanente, qualora la contestazione sia formulata senza indicazione dell'epoca di cessazione della permanenza c.d. contestazione "aperta" -, in - difetto di richiesta di riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione, il limite temporale della preclusione allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti va individuato non nel momento dell'emissione del decreto di archiviazione dal parte del giudice per le indagini preliminari ma nella data della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, mentre per i segmenti temporali successivi è consentito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento della GE 109 caratteristiche strutturali del reato (Sez. 2, n. 5220 del 28/06/2018, dep. 2019, Alampi, Rv. 276049). Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso che venisse in rilievo un identico fatto storico, con riferimento al procedimento oggetto di archiviazione in data 20/04/2012, trattandosi di condotte che, sebbene esplicatesi in un medesimo ambito territoriale, riguardavano periodi diversi e soggetti anche diversi rispetto ai coimputati del capo 30; con riferimento al procedimento "Nostromo", nel quale CI VA è stato assolto, la sentenza impugnata ha rilevato, inoltre, che la pronuncia di primo grado, e quindi la cessazione della permanenza, risale al 26/11/2006; sicché i fatti associativi contestati nel presente procedimento non risultano sovrapponibili. 16.2. Il secondo motivo, concernente la violazione del bis in idem, è altresì manifestamente infondato. Per quanto già evidenziato, nel procedimento "Nostromo", CI VA è stato assolto con la sentenza di primo grado - che, quindi, individua la cessazione della permanenza del 26/11/2006; sicché i fatti associativi contestati nel presente procedimento non risultano sovrapponibili, se non in minima parte, trattandosi, secondo l'imputazione, di condotte dal 2005 al 2015. Al riguardo, premesso che, in tema di reato associativo, laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259482), va rammentato che, in tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", il precedente giudicato per il reato di cui all'art.416-bis cod.pen. non impedisce la configurabilità di un nuovo reato del medesimo tipo in relazione ad un periodo immediatamente successivo, quand'anche le condotte poste in essere siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato "prendere parte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149 - 03); ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone;
ne consegue che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed 110 다 accertata con sentenza definitiva (Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, Coccorullo, Rv. 257992). 16.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto si invoca l'applicazione di una norma, l'art. 669 cod. proc. pen., che concerne la fase dell'esecuzione, e che presuppone la definitività della decisione anche nel presente procedimento. In ogni caso, è assorbente rilevare che il giudicato assolutorio, invocato dal ricorrente, copre fino al 2006, e non già fino al 2014. 16.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine alle eccezioni proposte in appello, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata espressamente motivato in merito alle questioni processuali (p. 41-48) ed alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso (p. 815-826). 16.5. Il quinto motivo, concernente l'esteriorizzazione del metodo mafioso, è manifestamente infondato, in quanto riposa sull'erroneo presupposto che la cosca dei CI costituisca una 'filiale' delocalizzata della "casa madre", per la quale è necessaria la prova dell'estrinsecazione del metodo mafioso. Al contrario, la cosca CI, secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata e dalle altre precedenti sentenze che hanno accertato l'operatività del sodalizio, è una articolazione locale (non delocalizzata), insediata nel tradizionale territorio calabre, della 'ndrangheta, che ha una struttura verticistica. Ne consegue che non viene in rilievo il diverso fenomeno della 'neoformazione' o della 'filiale delocalizzata' (in quanto operante all'estero o in territori nazionali non tradizionalmente penetrati dalle organizzazioni mafiose) della "casa madre", bensì quello della articolazione territoriale delle c.d. mafie storiche. Al riguardo, comunque, è stato condivisibilmente affermato che, ricorrendone i presupposti strutturali, organizzativi e operativi, la cd. "mafia silente" rientra nel paradigma normativo dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto capace di avvalersi di una forza di intimidazione intrinseca alla struttura delle associazioni mafiose, nelle sue componenti centrali e delocalizzate, pur in assenza di forme di esteriorizzazione eclatante del metodo mafioso e della forza di intimidazione. (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753 - 02); il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche nel caso di "ricostituzione" di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di noto capo mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche it 111 (nel caso di specie "Cosa Nostra"), senza che sia necessaria un'esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento "implicito o contratto" alla forza criminale del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111), ed è configurabile con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290, che, in motivazione, ha osservato come diverso sia invece il caso di una neoformazione che si presenta quale struttura autonoma ed originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, giacché, rispetto ad essa, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie ex art. 416-bis cod. pen., tra cui la manifestazione all'esterno del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante). Del resto, anche con riferimento alle articolazioni estere di mafie storiche, è stato affermato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento ad un'articolazione territoriale di una mafia storica (nella specie, una cosca tedesca di 'ndrangheta), allorché la stessa, per effetto del collegamento organico-funzionale con la casa-madre, dotato del carattere della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell'impiego della forza, ma nella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913; analogamente, Sez. 5, n. 47535 del 11/07/2018, N., Rv. 274138: "Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d.- 112 "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.) presenti tratti distintivi del predetto sodalizio, con conseguente forza di intimidazione "intrinseca" alla accertata capacità di egemonizzazione criminale del territorio. (Fattispecie relativa a c.d. "locale di ndrangheta" stabilita in territorio elvetico, in cui erano emersi in seguenti indizi: il collegamento con la "casa madre" calabrese, la composizione della "locale" con soggetti esclusivamente di origine calabrese, la struttura organizzativa secondo una divisione dei ruoli ben precisa, l'attribuzione di cariche interne mutuate da quelle tradizionali della "ndrangheta", nonchè il rispetto rigoroso di rituali tipici della "casa madre")". Va, infine, evidenziato che la sentenza impugnata ha altresì sottolineato come CI VA avesse partecipato allo scontro tra le cosche NO- CI e MAferro per il controllo politico sul territorio jonico calabrese, in occasione delle elezioni del 2008, giungendo a condotte minacciose e manifestando la propria adesione ai metodi ed alle finalità della consorteria di appartenenza. 16.6. Il sesto ed il settimo motivo, con cui si contesta la prova della partecipazione e del ruolo apicale, sono inammissibili, in quanto si limitano a contestare l'interpretazione delle intercettazioni dalle quali è stata desunta la prova del ruolo partecipativo apicale di CI VA all'interno della omonima cosca. Al riguardo, nel ribadire che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), va evidenziato che la sentenza impugnata ha congruamente fondato l'affermazione di responsabilità su una serie di elementi: - CI VA è riuscito a rimanere latitante fino al 10/05/2009 senza abbandonare il proprio "territorio” di riferimento, nascondendosi in un bunker ricavato nella abitazione, e facendo dunque affidamento su una sicura e if 113 consolidata rete di sostegno e omertà, sintomatica di una posizione di prestigio criminale;
l'intercettazione della conversazione captata in ambientale proprio all'interno della sua abitazione il 22 gennaio 2013 tra CI IU e TE NI, allorquando il primo, appena scarcerato, convoca il secondo per ricevere informazioni sugli affari del gruppo: nel corso di tale colloquio, una sorta di "chiamata a rapporto", risulta la posizione di supremazia di CI IU e del FR CI VA, e l'esigenza di essere informato della situazione finanziaria e degli investimenti immobiliari, il ruolo attivo assunto da VA negli affari immobiliari della cosca, seguiti, sia pur con qualche difficoltà, anche durante la latitanza;
CI IU delinea una sorta di organigramma della cosca, individuando proprio in lui, e nel FR VA i vertici del sodalizio, cui rendere conto. 16.7. Il settimo motivo, concernente l'aggravante della disponibilità di armi, è generico e manifestamente infondato, essendo emersa la prova della disponibilità di armi, anche da guerra, da parte della cosca, come si desume, tra le altre, dal tenore della conversazione intercettata il 22 gennaio 2013, nel corso della quale, discorrendo con CI IU, TE NI fa riferimenti più che espliciti ad armi e munizionamento (la "7 parabellum", una "quarantacinque", i "colpi", il "silenziatore") detenuti dal sodalizio. Sul punto, premesso che il ruolo apicale dell'imputato esclude che la disponibilità di armi da parte del sodalizio sia ignorata, è consolidato il principio secondo cui, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 02, con riferimento ad una fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di 'ndrangheta federate, in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi). 16.8. Nel rinviare, quanto ai motivi concernenti il capo 27 ed il capo 29, infra §§ 12 e 13, l'ultimo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, 114 essendo pacifico che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (ex multis, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444). 16.9. Premesso che i motivi nuovi depositati si limitano ad estendere l'argomentazione posta a fondamento dei motivi principali, ed il loro vaglio deve dunque ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di CI VA, limitatamente al reato di cui al capo 27, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Il ricorso va rigettato nel resto. 17. Il ricorso di CI IU - condannato a 20 anni di reclusione per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 1, per il reato associativo di cui al capo 30 e per i reati di trasferimento fraudolento di beni di cui ai capi 27 e 29 - è fondato limitatamente al capo 27 (in ordine al quale si veda infra § 12), essendo nel resto, nel suo complesso, infondato. 17.1. Quanto al primo motivo, analogo a quello proposto anche nell'interesse di CI VA, è sufficiente rinviare infra § 16.1. 17.2. Il secondo ed il settimo motivo, concernenti la partecipazione, con ruolo apicale, all'associazione di tipo mafioso, sono inammissibili, in quanto si limitano a contestare l'interpretazione delle intercettazioni dalle quali è stata desunta la prova del ruolo partecipativo apicale di CI IU all'interno della omonima cosca, e l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA. Al riguardo, nel ribadire che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), va evidenziato che la sentenza impugnata ha congruamente fondato l'affermazione di responsabilità su una serie di elementi: Of 115 CI IU, nipote dello storico capo cosca di NO SC VA, e FR dei coimputati VA e NI (quest'ultimo condannato a 30 anni di reclusione nel giudizio ordinario), è riuscito a rimanere latitante non solo in Calabria, ma anche in Canada, facendo dunque affidamento su una sicura e consolidata rete di sostegno e omertà, sintomatica di una posizione di prestigio criminale;
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA NI, valutate attendibili dai giudici di merito, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che ha riferito di essere a conoscenza della appartenenza dei CI alla 'ndrangheta, non solo de relato, ma per aver discusso con IU CI degli appoggi in Canada per il traffico di droga da importare dal Brasile, e per la partecipazione ad una riunione congiunta tra le famiglie IA, NO e CI;
-la eloquente conversazione del 20 febbraio 2013, avvenuta all'interno dell'abitazione di CI NI, nel corso della quale il CI IU - promotore ed organizzatore del sodalizio, da poco scarcerato -, chiedeva all'imputato, in ragione dei buoni rapporti commerciali con la società dell'ex senatore AL EN, un intervento di quest'ultimo per ottenere il ridimensionamento in appello della pesante condanna inflitta in primo grado ad NO OC (capocosca, condannato dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione per associazione mafiosa ed altri delitti), trovando la pronta adesione dell'IN, resosi disponibile a formulare la richiesta allo AL nella consapevolezza della possibilità e del potere di intervento di quest'ultimo, che aveva già posto in essere interventi analoghi, nonché nella consapevolezza del ruolo apicale dell'NO e dell'interesse del sodalizio alla sorte di questi;
tramite il ES, fidanzato della figlia del capocosca NO OC, CI IU aveva convocato IN e gli aveva esposto in termini chiari l'esigenza di un intervento corruttivo sui giudici della Corte d'appello per ottenere il ridimensionamento della pena inflitta in primo grado ad NO OC, condannato dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria per associazione mafiosa alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione: in particolare, gli aveva chiesto in modo esplicito di parlarne con l'ex onorevole AL EN, con il quale l'IN era in rapporti imprenditoriali, per tentare, tramite questi, di influire sui giudici, che avrebbero trattato il processo in grado di appello;
all'evidenza il colloquio, riportato nella sentenza impugnata, dà conto della fiducia riposta dal CI nell'IN, che risulta perfettamente a conoscenza della posizione apicale dell'interlocutore e del soggetto da favorire of 116 (il CI gli dice chiaramente che "lì è la mamma di tutti, sono tutti figliocci suoi, sono tutti sotto di lui;
qua senza di lui siamo rovinati"), nonché della posizione di altri componenti del sodalizio, della cui sorte CI non si preoccupa, anche perché condannati a pene più miti, in gran parte già scontate;
dimostra che l'IN sa del potere di influenza del senatore, già attivatosi in precedenti occasioni per interventi analoghi, ed in buoni rapporti con la 'ndrangheta, dalla quale aveva ricevuto favori, ed il CI, che, sottolineando l'indispensabilità di tali rapporti per mantenere certi equilibri, lo sollecita a riferire allo AL della loro disponibilità ad aiutarlo in caso di bisogno (se dice "ho bisogno di... in caso pure qua", poi uno vede di impegnarsi", "l'impossibile da parte nostra vediamo quello che.. lo possiamo servire in tutti i modi se ci aiuta su questo fatto di OC ci vendiamo pure l'anima al diavolo"); tutti elementi evidenziati dalla sentenza impugnata per sottolineare la dimensione associativa della richiesta di intervento, ed escludere la pur invocata preoccupazione individuale e familiare;
-la conversazione intrattenuta, per ore, il 22 gennaio 2013, tra CI IU, appena scarcerato, e TE NI, convocato per rendere informazioni sugli affari del gruppo: nel corso di tale colloquio, una sorta di "chiamata a rapporto", emerge inequivocabilmente la posizione di supremazia di CI IU e la sua esigenza di essere informato della situazione finanziaria e degli investimenti immobiliari, il sostegno ricevuto durante la detenzione (avendo TE provveduto al versamento di somme di denaro ai familiari dei detenuti o latitanti, consegnando, in particolare, mille euro al mese alla madre dei CI); CI IU delinea una sorta di organigramma della cosca, individuando proprio in lui, e nel FR VA i vertici del sodalizio, cui rendere conto;
emerge inoltre il programma di acquisto, su Milano, di "cinque, sei pacchi" di droga, e la pretesa di ottenere chiarimenti e tenere, in una logica associativa, i conti della "cassa comune" ("poi se dobbiamo tenere i conti...poi vieni qua e ci sediamo...perché se no non siamo una società, non siamo un gruppo"); -la conversazione, sempre con TE e CI NI, avente ad oggetto le armi nella disponibilità del gruppo, con l'esortazione a tenere sempre un'arma "a portata di mano", in quanto "possono servire all'improvviso"; -la conversazione tra UP EN e RÌ EN nei locali olandesi della Fresh, da cui emerge la posizione di rilievo di CI IU nelle dinamiche del sodalizio mafioso. 117 Tanto premesso, con le doglianze proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla valenza probatoria delle intercettazioni, alla attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e degli altri elementi indiziari posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Va aggiunto che, prescindendo dall'interessamento alla scuola di formazione di OM ed al 'pizzo' richiesto alla Telecom per i lavori di messa in opera della fibra ottica, che comunque non rivestono profili di decisività ai fini dell'affermazione di responsabilità, la doglianza concernente la mancata valutazione delle dichiarazioni rese da IA dinanzi al Tribunale di Locri non costituisce travisamento della prova, limitandosi a sollecitare una diversa interpretazione delle dichiarazioni. Al riguardo, va rammentato che non ricorrono i presupposti del pur lamentato travisamento, risolvendosi le censure in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, basata su estratti, parziali ed arbitrariamente selezionati, delle prove dichiarative. Al riguardo, infatti, giova rammentare che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Tuttavia, premesso che l'esame nel giudizio di legittimità del travisamento della prova, quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), nel caso di specie, il ricorso non deduce una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni e quello tratto dal giudice, limitandosi ad estrapolare estratti parziali del testimoniale per sostenere un presunto errore nella valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni, a proposito del "fatto" della partecipazione di CI IU alla 'ndrangheta. of 118 17.3. Il terzo motivo, concernente la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 1, è inammissibile, in quanto si limita a contestare l'interpretazione delle intercettazioni dalle quali è stata desunta la prova del ruolo partecipativo apicale di CI IU all'interno del sodalizio, e l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA. Al riguardo, nel ribadire che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), va evidenziato che la sentenza impugnata ha congruamente fondato l'affermazione di responsabilità su una serie di intercettazioni, analiticamente richiamate e valutate da p. 105 a p. 126, dalle quali è emerso che: CI IU discute con TE NI dell'importazione di cocaina, da acquistare a Milano al prezzo di 38/39 mila euro al kg, per poi rivenderla a 47/48 mila ("prendiamo cinque, sei pacchi"), chiede il rendiconto di quanto accaduto in sua assenza, durante il periodo di detenzione, rivendicando il proprio ruolo apicale ("tutti devono dare conto alla persona che al momento tiene le redini nelle mani. Quando manca quella persona, poi...deve dare conto a quella altra persona"), ed avverte che se si intendere operare in autonomia, bisogna lasciare il gruppo, e non spendere il suo nome ("se no si deve cominciare a sparare Antò"); fa riferimento ad una "cassa comune"; emerge il ruolo apicale, nell'impartire direttive agli altri sodali, soprattutto con riferimento ai rapporti con la famiglia AG in Sicilia, debitrice del pagamento di una importazione avvenuta nel gennaio 2013; la programmazione di una importazione di droga dal Brasile, di cui CI IU discute con IZ IU, che, pur non essendo stata portata a termine, conferma la sussistenza del sodalizio capeggiato dal CI. Al riguardo, peraltro, il collaboratore di giustizia IA ha altresì dichiarato di essere stato contattato da CI IU, che, alla presenza di SS CO e di CI NI, gli aveva proposto di collaborare nel narcotraffico, utilizzando dei pescherecci per importare 'fumo' dal Marocco;
dichiarazione non de relato, come dedotto dal ricorrente, bensì diretta, in quanto il collaboratore ha riferito di avere incontrato personalmente CI IU. Tanto premesso, le doglianze proposte, che si limitano ad un tentativo di contestazione e ridimensionamento del significato probatorio delle 119 conversazioni intercettate, anche mediante una non consentita parcellizzazione valutativa, oltre ad essere non consentite, per quanto già evidenziato, sono manifestamente infondate e generiche, per l'omesso concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, di cui contestano esclusivamente la valutazione probatoria di alcune conversazioni. Manifestamente infondata è altresì la deduzione con cui si contesta la partecipazione al reato associativo, sul rilievo della mancata condanna per reati-fine: è infatti pacifico, in materia di reati associativi, che la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (ex multis, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02) 17.4. Il motivo concernente la detenzione illecita di armi (capi 16 e 19) è inammissibile, essendo emersa la prova della disponibilità di armi, anche da guerra, da parte della cosca, come si desume, tra le altre, dal tenore della conversazione intercettata il 22 gennaio 2013, nel corso della quale, discorrendo con CI IU, TE NI fa riferimenti più che espliciti ad armi e munizionamento (la "7 parabellum", una “quarantacinque", i "colpi", il "silenziatore") detenuti dal sodalizio;
sicché non è predicabile una ignoranza, tanto meno incolpevole, del ricorrente. Al riguardo, premesso che la circostanza aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod.pen. è integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione, indipendentemente dal fatto che essa configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione, sia perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, sia perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, con la conseguenza che l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale possono restare assorbiti l'illegale detenzione o porto di armi (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254295), dal materiale probatorio richiamato dalla sentenza impugnata emerge la piena consapevolezza di CI IU della detenzione di armi, anche da guerra, e la volontà di disporne per finalità associativa, anche invitando i sodali a "tenerle a portata di mano"; dalla conversazione tra OM e IN LU emerge altresì l'esistenza di un fucile a canne mozze di "P (CI IU), nascosto in un borsone all'interno della casa di IN, e rinvenuto in sede di perquisizione nei confronti di AT TE. حمت 120 17.5. Premesso che i motivi nuovi depositati si limitano ad estendere l'argomentazione posta a fondamento dei motivi principali, ed il loro vaglio deve dunque ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono, nel rinviare, quanto ai motivi concernenti il capo 27 ed il capo 29, infra §§ 12 e 13, la sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di CI IU, limitatamente al reato di cui al capo 27, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Il ricorso va rigettato nel resto. 18. I ricorsi di GI NI e di GI IU, che meritano una valutazione congiunta per la sovrapponibilità delle questioni, sono inammissibili. Entrambi sono stati condannati per il reato di trasporto di 5,8 kg. di marijuana, esclusa l'aggravante dall'agevolazione mafiosa, di cui al capo 6, per avere rivestito il ruolo di fornitori di stupefacente per il gruppo facente capo a OM NI, della sostanza che è stata poi affidata a MA CH per il trasporto sul mercato, e sequestrata il 31 maggio 2013 a Mercato San Severino 18.1. I primi due motivi di GI NI, concernente l'individuazione del ricorrente con riferimento all'utenza telefonica attribuita e la valenza probatoria delle intercettazioni etero-accusatorie, in assenza di riscontri esterni obiettivi, ed il primo motivo di GI IU sono inammissibili, perché, oltre ad essere del tutto generici, non confrontandosi concretamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, sul punto ampiamente motivata, propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). S 121 In particolare, con le censure proposte i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi - della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla individuazione quale utilizzatore dell'utenza cellulare intercettata, e dunque coinvolto nel traffico di stupefacenti, ed alla valenza probatoria delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che l'utilizzatore dell'utenza intercettata era, nel frangente, non già GI NI, bensì il FR GI IU, e che gli elementi probatori - l'intercettazione ambientale del 22/01/2013 tra TE NI, CI IU e CI NI, con il riferimento ai "sanlucoti" (i fratelli GI) con un altro di NI (MA CH) portati da OM dai "siciliani", e l'intercettazione del 08/06/2013 tra OM NI e la moglie di MA CH, durante la quale il primo aveva indicato i fratelli GI come i soggetti per i quali MA stava trasportando lo stupefacente quando è stato arrestato dai quali è stata - desunta la partecipazione degli imputati al traffico di stupefacenti erano molteplici;
elementi elusi, o semplicemente contestati, dai ricorrenti, che hanno omesso qualsivoglia confronto argomentativo, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito. Con riferimento alla valenza probatoria delle intercettazioni, va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, 122 costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), e che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714) 18.2. Il motivo con cui lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la gravità del fatto, nonché, con riferimento a GI IU, un precedente specifico. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Gf 123 19. Il ricorso di SO CH è inammissibile. 19.1. Condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione ed € 24.000,00 per i reati di cui all'art. 73 comma 5 di cui al capi 9 e 10, con il primo motivo deduce la violazione di legge, sostenendo che non è stato sequestrato neppure un grammo di droga e l'affermazione di responsabilità si fonda unicamente sulla c.d. "droga parlata", ma le intercettazioni sarebbero di contenuto tutt'altro che univoco;
la motivazione sarebbe poi contraddittoria laddove da un lato ritiene che i quantitativi di sostanza menzionati dai coimputati siano svariati e diversi tra loro, e dall'altro ritiene provato l'acquisto da parte del SO di 350 grammi di cocaina;
nella specie difetterebbe la prova anche dello stesso accordo del dell'acquisto dei 350 grammi, non emergendo neppure il prezzo della pattuizione. Il motivo è del tutto generico, omettendo completamente di confrontarsi con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata - che ha analizzato la posizione di SO CH da p. 419 a p. 464 -, e limitandosi a contestare la valenza probatoria della c.d. "droga parlata", senza neppure distinguere tra le due imputazioni per le quali è stata affermata la responsabilità penale. -che richiama l'ampia piattaforma Al riguardo, la sentenza impugnata probatoria costituita dalle intercettazioni, con i riferimenti alle quantità ed al prezzo della cocaina appare conforme al principio affermato da questa Corte, - secondo cui in tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251); in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, र्फ 124 la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). 19.2. Il secondo motivo, con cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti ed un precedente penale specifico. Va al riguardo rammentato che, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, è valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, secondo comma, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, Di TR, Rv. 263850); peraltro, la deduzione è generica e non documentata. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del Cf 125 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 20. Il ricorso di MA CH è inammissibile. Condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per concorso esterno nell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui al capo 1 (così riqualificato dalla Corte territoriale l'originaria imputazione di partecipazione), deduce il vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in una contraddizione nella parte in cui ha escluso l'intraneità del ricorrente nell'associazione dedita al narcotraffico, non di meno riconoscendo il concorso esterno dell'imputato sulla base di elementi che non consentirebbero di sostenere neppure che il soggetto avesse conoscenza dell'esistenza di un'associazione; sotto altro profilo lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha assolto il coimputato AT NI, nonostante la posizione processuale del tutto sovrapponibile rispetto a quella del MA, anche per gli elementi probatori che vi erano a suo carico (contatti con OM NI e conversazioni telefoniche da cui sono emersi trasporti di stupefacente a Palermo per conto di quest'ultimo). Il ricorso è del tutto generico, limitandosi a richiamare estratti della motivazione della sentenza impugnata, per contestarne, sia pur laconicamente ed assertivamente, le valutazioni, senza un concreto confronto argomentativo con l'apparato motivazionale della Corte territoriale. Al contrario, la sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito il ruolo assunto da MA CH, sulla base delle conversazioni intercettate e dell'arresto in flagranza, in occasione del quale è stato trovato in possesso di stupefacente, evidenziando come l'imputato, pur operando autonomamente, avesse costantemente e consapevolmente agevolato l'attività dell'associazione per delinquere contestata al capo 1, occupandosi di circa venti trasporti di droga, per conto di OM NI, verso i "palermitani"; pur evidenziando l'autonomia operativa del MA, che ha dunque consentito di escluderne l'intraneità al sodalizio, la sentenza ha motivato in merito alla sua consapevolezza di agevolare il traffico del sodalizio in considerazione del carattere non occasionale, bensì reiterato, dei "viaggi" fatti per conto dell'associazione e delle comunicazioni riservate (le "imbasciate", come definite dal OM) veicolate al gruppo dei "siciliani" ai quali trasportava le partite di stupefacente. Ch 126 Non vi è alcuna contraddittorietà con la motivazione concernente AT TE, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato le differenti circostanze di fatto, per porre in dubbio la consapevolezza dell'imputato di agevolare l'attività dell'associazione, anziché del singolo (OM). 21. Il ricorso di SS NI condannato a 10 anni e 4 mesi di reclusione per il reato associativo di cui al capo 30 e per il reato di trasferimento fraudolento di un tabacchino di cui all'art. 512 bis cod. pen. contestato al capo 32 - è inammissibile. 21.1. Nel rinviare infra § 1 per l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, comune a diversi ricorrenti, e infra § 14 per i motivi concernenti il capo 32, i residui motivi sono inammissibili, in quanto non consentiti e manifestamente infondati. 21.2. Le doglianze concernenti il reato associativo sono inammissibili, perché si risolvono in una contestazione del significato probatorio delle intercettazioni captate e degli altri elementi, e nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa delle stesse. Al riguardo, premesso che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Invero, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato", perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, UI, Rv. 278590 02); in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia 127 partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 02, che, in motivazione, ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro). Va inoltre evidenziato che la sentenza impugnata ha congruamente fondato l'affermazione di responsabilità su una serie di elementi: SS NI (cl. 56), già condannato nel processo c.d. 'Bluff' per associazione per delinquere di tipo mafioso, con funzioni apicali (con condotta permanente accertata fino al 1999), si è reso latitante, per un periodo anche in territorio canadese, in occasione della misura cautelare adottata nel procedimento 'Bluff', facendo dunque affidamento su una sicura e consolidata rete di sostegno e omertà, sintomatica di una posizione di prestigio criminale;
- è stato coinvolto nella cruenta faida tra la famiglia dei SS e quella dei CO, che lo ha visto vittima di un tentato omicidio nel 1987, terminata con l'affermazione della supremazia dei primi;
-· dall'intercettazione delle conversazioni captate in ambientale tra UP EN e RÌ EN emerge il continuo riferimento a SS NI come colui al quale i sodali del gruppo canadese devono dare conto ("loro intanto gli devono dare conto dei soldi che hanno fatto e non hanno fatto”), e che manifesta un interesse diretto e pressante rispetto alla evoluzione della situazione canadese in seguito all'omicidio ER, affidando a RÌ una "imbasciata" per i sodali insediati in Canada;
dalle intercettazioni captate emerge l'interessamento di SS NI alle elezioni amministrative, come si evince dal sostegno assicurato ad un candidato, per il quale, secondo quanto affermato da SS OS nell'autovettura, "si sta impegnando Ntoni": la chiara dimostrazione del prestigio criminale del SS NI è stata desunta dalla risposta dell'interlocutore al quale era stato sollecitato l'appoggio elettorale, che assicurava "quello che ci dice lui facciamo". Tali elementi, con i quali il ricorrente omette un concreto confronto argomentativo, che non si risolva in una assertiva contestazione, fondano Ch 128 dunque l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, con ruolo apicale. Con riferimento al periodo temporale del contributo associativo, la doglianza è manifestamente infondata, in quanto la contestazione, nel presente procedimento, è espressamente circoscritta, con riferimento a SS NI, "a partire dal gennaio 2011 (cessazione della permanenza di cui alla contestazione del procedimento Recupero Bene Comune)"; sicché non esiste alcuna sovrapposizione di contestazioni. Quanto allo stato detentivo, prolungatosi fino al 13/05/2014, che avrebbe impedito la partecipazione al sodalizio, nel sottolineare che gli elementi di prova riguardano il periodo successivo alla scarcerazione, va rammentato che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (ex multis, Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272). Peraltro, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586; Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221). 21.3. Il motivo concernente il mancato riconoscimento della continuazione con la condanna nel procedimento 'Bluff' è inammissibile. Premesso che, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, US, Rv. 281375; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, 129 CR Carpentieri, Rv. 271569, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata ed altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti ed occasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente), la Corte territoriale ha evidenziato come, pur trattandosi della medesima associazione mafiosa, il notevole intervallo di tempo tra la cessazione della permanenza del reato definitivamente giudicato, nel 1999, e quello contestato nel presente procedimento (a partire dal gennaio 2011), in assenza di ulteriori elementi, non consentisse di affermare la unitarietà del disegno criminoso. 21.4. Il motivo con cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti ed i gravi precedenti penali, anche specifici. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli 130 o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 21.5. Il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è privo di specificità, ed è altresì manifestamente infondato, essendo pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, ST, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 21.6. I motivi nuovi depositati si limitano ad estendere l'argomentazione posta a fondamento dei motivi principali, ed il loro vaglio deve dunque ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono, non essendo evidentemente consentita una valutazione di merito della sentenza prodotta emessa nei confronti di SS OS in altro processo. condannato a 10 anni di reclusione22. Il ricorso di SE AR per il reato associativo di cui al capo 30 - è inammissibile. 22.1. Le doglianze concernenti il reato associativo ed il ruolo apicale sono inammissibili, perché si risolvono in una contestazione del significato probatorio delle intercettazioni captate e degli altri elementi, e nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite 131 GR a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944;6402 Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla valenza probatoria delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Con riferimento al periodo temporale del contributo associativo, la doglianza è manifestamente infondata, in quanto la contestazione, nel presente procedimento, è espressamente circoscritta, con riferimento a SE, "a partire dal 22 marzo 2011 (cessazione della permanenza di cui alla contestazione del procedimento il Crimine)". Quanto allo stato detentivo, che avrebbe impedito la partecipazione al sodalizio, va rammentato che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione CE F 132 del singolo associato (ex multis, Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272). Peraltro, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586; Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221). Va inoltre evidenziato che la sentenza impugnata ha congruamente fondato l'affermazione di responsabilità su una serie di elementi: - SE AR, già condannato per la partecipazione all'associazione 'ndrangheta, per il ruolo di raccordo tra le articolazioni settentrionali e la "Provincia" calabrese, e per la partecipazione a summit tra esponenti di rilievo della 'ndrangheta jonica e quella canadese, si è reso latitante per un periodo di circa un anno, potendo dunque fare affidamento su una sicura e consolidata rete di sostegno e omertà, sintomatica di una posizione di prestigio criminale;
il trasferimento in Canada non elide la sua partecipazione al sodalizio, considerando che proprio a Toronto era insediata una articolazione della cosca calabrese oggetto del presente procedimento, sì da corroborare il suo ruolo associativo;
dall'intercettazione delle conversazioni captate in ambientale tra UP EN e RÌ EN emerge il riferimento esplicito a SE, criticato per essersi disinteressato delle vicende canadesi ("AR SE se ne fotte dei suoi"), che rivela comunque un perdurante e riconosciuto ruolo apicale dell'imputato, perciò oggetto di critiche;
- dall'intercettazione captata tra SE e SS IU (il ST) il 14/08/2009 emerge la rilevanza della sua posizione nel sodalizio, considerando che un soggetto del calibro mafioso del "ST affronta con lui argomenti delicati, come i contrasti a livello dei vertici associativi;
- SE non solo prende parte alle discussioni sul conferimento di cariche di 'ndrangheta, ma partecipa a riunioni di vertice indette per comporre dissidi interni al sodalizio, insieme a SS IU, CI NI, ed altri;
133 - dalla conversazione del 1 maggio 2008 si evince che durante la latitanza di SE, la reggenza della 'locale' è stata assegnata a CÀ ("ora SE è latitante e dovrebbe essere Focȧ"); SE svolge il ruolo di risolutore di contrasti tra locali di 'ndrangheta attivi in Piemonte, come riferito dal collaboratore CI OD, che lo individua come il responsabile della locale di Grotteria, capace di intervenire "quando sorgeva qualche problema", come il conferimento di una 'dote'. Quanto alla interpretazione delle intercettazioni, premesso che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Tanto premesso, tali elementi, con i quali il ricorrente omette un concreto confronto argomentativo, che non si risolva in una assertiva contestazione, fondano dunque l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, con ruolo apicale. 23. Il ricorso di NO OC condannato a 10 anni di reclusione per il reato associativo di cui al capo 30 - è inammissibile. 23.1. Le doglianze concernenti il reato associativo ed il ruolo apicale sono inammissibili, perché si risolvono in una contestazione del significato probatorio delle intercettazioni captate e degli altri elementi, e nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi 134 父 della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla valenza probatoria delle intercettazioni, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA, e degli altri elementi indiziari posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Con riferimento al periodo temporale del contributo associativo, la contestazione, nel presente procedimento, è espressamente circoscritta, con riferimento a NO OC, "a partire dal 22 marzo 2011 (cessazione della permanenza di cui alla contestazione del procedimento il Crimine)". Quanto allo stato detentivo, che avrebbe impedito la partecipazione al sodalizio, va rammentato che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (ex multis, Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272). Peraltro, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586; Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221). Va inoltre evidenziato che la sentenza impugnata ha congruamente fondato l'affermazione di responsabilità su una serie di elementi: NO OC, già condannato per la partecipazione all'associazione 'ndrangheta, con funzioni apicali della "locale" di Marina di SA ON, si è reso latitante per un periodo di circa 19 mesi, rimanendo sempre nella sua zona di influenza, essendo stato arrestato solo nel 2012, mentre era nascosto in un vano ricavato nel sottotetto della sua abitazione, potendo dunque fare affidamento su una sicura e consolidata rete di sostegno e omertà, sintomatica di una posizione di prestigio criminale, che aveva consentito di vanificare le indagini tendenti alla sua cattura, dalle quali, grazie alle intercettazioni disposte, è originato il presente procedimento;
GR 135 NO OC, secondo quanto accertato nel procedimento Crimine, rivestiva funzioni apicali non soltanto della "locale", ma dell'intera "Provincia", cioè dell'organismo criminale di vertice della 'ndrangheta, partecipando ai summit in cui si assegnavano le 'cariche' criminali;
tali elementi, dunque, sono stati ritenuti significativi per escludere che NO OC abbia reciso il rapporto associativo e abbandonato la sua posizione di vertice, mentre riusciva a rimanere latitante per ben 19 mesi in casa sua;
dalle intercettazioni delle conversazioni captate in ambientale nella sua abitazione emerge che, anche durante la latitanza, egli era in grado di convocare diversi soggetti, contando sulla loro omertà circa il suo nascondiglio, per essere tenuto al corrente di diverse attività "economiche" e per impartire disposizioni;
circostanze che, a prescindere dalla specifica illiceità delle condotte, manifesta un perdurante e riconosciuto ruolo apicale dell'imputato; dall'intercettazione captata il 20 febbraio 2013, all'interno dell'abitazione- di CI NI, emerge che CI IU - promotore ed organizzatore del sodalizio, da poco scarcerato -, chiedeva ad IN NI, in ragione dei buoni rapporti commerciali con la società dell'ex senatore AL EN, un intervento di quest'ultimo per ottenere il ridimensionamento in appello della pesante condanna inflitta in primo grado ad NO OC (capocosca, condannato dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione per associazione mafiosa ed altri delitti), trovando la pronta adesione dell'IN, resosi disponibile a formulare la richiesta allo AL nella consapevolezza della possibilità e del potere di intervento di quest'ultimo, che aveva già posto in essere interventi analoghi, nonché nella consapevolezza del ruolo apicale dell'NO e dell'interesse del sodalizio alla sorte di questi. Al riguardo, il ricorrente ha tentato di ridimensionare il significato dello stato di latitanza e dell'intervento di CI IU, proponendo una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio. Al contrario, nell'evidenziare che lo stato di latitanza, protrattosi anche successivamente al 22 marzo 2011 (data di cessazione della permanenza del reato associativo accertato nel procedimento Crimine), e fino al 2012, dunque in epoca concernente il reato associativo contestato nel presente procedimento, assume una indubbia valenza indiziaria della partecipazione qualificata ad una associazione mafiosa, necessitando di significativi appoggi e di una rete di omertà e protezione saldamente radicata nel territorio controllato, va aggiunto che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, al fine di individuare GE 136 il requisito tipico di tale genere di sodalizio, consistente nella forza di intimidazione promanante dalla stessa esistenza del vincolo associativo (art. 416 bis, comma terzo, cod. pen.), assume un particolare rilievo sintomatico la consuetudine alla latitanza dei suoi membri e in particolare dei suoi componenti di vertice, giacché la latitanza contribuisce in misura notevole a far sì che l'attività della consorteria sia circondata dalla diffusa sensazione dell'impunità, che rende sfuggente e al tempo stesso incombente l'impressione di pericolo in chiunque pensi di ostacolare il raggiungimento dei fini associativi (Sez. 6, n. 2324 del 16/05/2000, Lorizzo, Rv. 217562). Quanto all'intervento di CI IU per 'aggiustare' la condanna inflitta ad NO OC nel processo Crimine, che, secondo il ricorrente, sarebbe estraneo al contributo del beneficiario e frutto di una iniziativa autonoma del CI, va rilevato che, come già più ampiamente illustrato infra § 7, l'intervento è stato predisposto nell'ambito delle logiche associative e nell'interesse del sodalizio, del quale, evidentemente, NO era ancora partecipe qualificato: invero, CI IU aveva convocato IN tramite il ES, fidanzato della figlia del capocosca NO OC, e gli aveva esposto in termini chiari l'esigenza di un intervento corruttivo sui giudici della Corte d'appello per ottenere il ridimensionamento della pena inflitta in primo grado ad NO OC, condannato dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria per associazione mafiosa alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione: in particolare, gli aveva chiesto in modo esplicito di parlarne con l'ex onorevole AL EN, con il quale l'IN era in rapporti imprenditoriali, per tentare, tramite questi, di influire sui giudici, che avrebbero trattato il processo in grado di appello. All'evidenza il colloquio, riportato nella sentenza impugnata, dà conto della fiducia riposta dal CI nell'IN, che risulta perfettamente a conoscenza della posizione apicale dell'interlocutore e del soggetto da favorire, NO OC il CI gli dice chiaramente che "lì è la mamma - di tutti, sono tutti figliocci suoi, sono tutti sotto di lui;
qua senza di lui siamo rovinati" -, nonché della posizione di altri componenti del sodalizio, della cui sorte il CI non si preoccupa, anche perché condannati a pene più miti, in gran parte già scontate;
dimostra che l'IN sa del potere di influenza del senatore, già attivatosi in precedenti occasioni per interventi analoghi, ed in buoni rapporti con la 'ndrangheta, dalla quale aveva ricevuto favori, ed il CI, che, sottolineando l'indispensabilità di tali rapporti per mantenere certi equilibri, lo sollecita a riferire allo AL della loro disponibilità ad aiutarlo in caso di bisogno (se dice "ho bisogno di... in caso pure qua", poi uno vede di 137 दुर impegnarsi", "l'impossibile da parte nostra vediamo quello che.. lo possiamo servire in tutti i modi se ci aiuta su questo fatto di OC ci vendiamo pure l'anima al diavolo"). Tale intervento, chiesto da un soggetto del calibro di CI IU, nella affermata consapevolezza della indispensabilità per la vita dell'associazione mafiosa di far uscire al più presto NO OC dal carcere, costituisce dunque una ulteriore conferma, sotto il profilo logico, della permanenza di quest'ultimo nell'organigramma della 'ndrangheta, con funzioni di assoluto rilievo, anche in epoca successiva al marzo del 2011; tanto da richiedere un intervento 'straordinario', quale il tentativo di corruzione in atti giudiziari sollecitato. Quanto alla interpretazione delle intercettazioni, premesso che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Tanto premesso, tali elementi, con i quali il ricorrente omette un concreto confronto argomentativo, che non si risolva in una assertiva contestazione, fondano dunque l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, con ruolo apicale. Va aggiunto che le doglianze concernenti l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA, oltre ad essere generiche e prive di univocità lo stralcio di dichiarazione richiamato a p. 20-21 del ricorso sembra - riferirsi ad un collegamento con la cosca IN -, e fondate su una selezione arbitraria e del tutto parziale delle stesse, sollecitano una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. 23.2. Il secondo motivo è inammissibile. Quanto all'aggravante della disponibilità delle armi, il motivo è generico e manifestamente infondato, essendo emersa la prova della disponibilità di armi, anche da guerra, da parte della cosca, come si desume, tra le altre, dal tenore della conversazione intercettata il 22 gennaio 2013, nel corso della quale, 138 discorrendo con CI IU, TE NI fa riferimenti più che espliciti ad armi e munizionamento (la "7 parabellum", una "quarantacinque", i "colpi", il "silenziatore") detenuti dal sodalizio. Sul punto, premesso che il ruolo apicale dell'imputato esclude che la disponibilità di armi da parte del sodalizio sia ignorata, è consolidato il principio secondo cui, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 02, con riferimento ad una fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di 'ndrangheta federate, in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi). Quanto alle doglianze concernenti la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., pur prescindendo dalla scarsa perspicuità di alcune argomentazioni, va evidenziato che alcuna erronea individuazione dell'arco temporale del reato associativo ricorre nella sentenza impugnata, che ha affermato la responsabilità penale di NO OC in relazione alla condotta permanente dal 22 marzo 2011 al 2015, ed ha riconosciuto la continuazione con la precedente condotta associativa, la cui permanenza era giudizialmente cessata in data 21 marzo 2011. Lungi dallo smentire la corretta applicazione, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non fa che confermare la corretta applicazione della legge da parte della Corte territoriale, avendo affermato che, "in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, la condotta criminosa cessa con lo scioglimento del vincolo associativo o per recesso volontario del singolo, per cui soltanto in tali ipotesi potrà configurarsi il reato continuato rispetto alla partecipazione alla medesima organizzazione delinquenziale contestata in separato procedimento e relativa ad epoca immediatamente successiva, mentre, in assenza di soluzione di continuità, la partecipazione al medesimo sodalizio criminoso, anche se contestata in tempi diversi, realizza un unico reato permanente" (Sez. 2, n. 41727 del 04/07/201, Arena, Rv. 261987): in altri termini, in caso di cessazione della permanenza, come nella fattispecie, si configura una continuazione tra le diverse condotte partecipative, mentre "in assenza di 139 SA soluzione di continuità", la partecipazione al medesimo sodalizio criminoso, anche se contestata in tempi diversi, integra un unico reato permanente. Nel caso di specie, vi è stata soluzione di continuità, essendo intervenuta una causa giudiziale di cessazione della permanenza. Quanto al trattamento sanzionatorio, le doglianze si concentrano sul quantum della pena base 16 anni di reclusione - determinata, aumentata di- 4 anni per la continuazione con il reato giudicato nel processo Crimine. Ebbene, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (essendo il minimo edittale previsto dall'art. 416 bis, comma 1, cod. pen. pari a 15 anni di reclusione), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, ST, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale ha motivato in merito al lieve discostamento dal minimo, evidenziando i precedenti penali specifici, lo stato di latitanza per un lungo periodo, ed il ruolo di spicco rivestito nel sodalizio mafioso. 23.3. Il terzo motivo, concernente le statuizioni civili, è inammissibile, in quanto la relativa censura è stata già accolta nel giudizio di appello (p. 761 della sentenza impugnata), e la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile del Comune di Marina di SA ON nei confronti di NO OC. 24. Il ricorso di NO NI condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico - è (capo 1), e un reato-fine di cui all'art. 73 dPR 309/90 (capo 2) inammissibile. 140 24.1. Le doglianze concernenti il reato associativo sono inammissibili Quanto alla sussistenza del reato associativo, e non di un mero concorso di persone, premesso che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550, che, in motivazione, ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie), la sentenza impugnata ha ampiamente motivato in ordine alla struttura organizzativa ed alla permanenza del vincolo associativo, dimostrata altresì dalla commissione di diversi reati-fine. Con tale motivazione il ricorso omette qualsivoglia concreto confronto argomentativo. Quanto alla partecipazione di NO NI al sodalizio criminale, premesso che doglianze sono rivolte ad una mera contestazione della idoneità dimostrativa, sul rilievo che si tratterebbe di condotte circoscritte nel tempo, provate da un numero esiguo di intercettazioni, va evidenziato che l'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1 è fondata su una serie di conversazioni - analiticamente richiamate e valutate da p. 73 a - p. 83 , dalle quali si desumono i reiterati viaggi verso la Sicilia, in compagnia di ZA, e la Puglia per l'acquisto di cocaina, gli stretti contatti con OM NI, che avverte del rischio di perquisizioni e controlli da parte delle forze dell'ordine, il coinvolgimento nelle vicende associative. Con riferimento alla valenza probatoria delle intercettazioni, va ribadito che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), e che le Ск 141 dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). 24.2. Il motivo concernente il reato-fine di traffico di stupefacenti di cui al capo 2 è del tutto generico, mancando qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, e proponendo doglianze non consentite, dirette a sollecitare una rivalutazione della ricostruzione dei fatti, sulla base di una non consentita lettura alternativa del materiale probatorio. 24.3. I motivi con cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancanza di motivazione della pena sono inammissibili, in quanto del tutto generici, non deducendo neppure quali sarebbero gli elementi positivamente valutabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Quanto al calcolo della pena, è sufficiente rilevare che la pena base per il reato associativo, aggravato dalla disponibilità delle armi, è stata determinata nel minimo edittale di 12 anni di reclusione. 25. Il ricorso di OM NI - condannato a 14 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), una serie di reati-fine di cui all'art. 73 DPR 309/90 (capi 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13 e 15), reati di illecita detenzione di armi (capi 19, 22, 23, 24 e 25) e per associazione di tipo mafioso (capo 30) - è inammissibile. 25.1. Le doglianze concernenti il reato associativo di cui al capo 30 sono inammissibili, perché si risolvono in una contestazione del significato probatorio delle intercettazioni captate e degli altri elementi, e nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La partecipazione del OM al sodalizio mafioso, oltre che all'associazione finalizzata al narcotraffico, è stata desunta da una serie di univoci elementi, quali: - il dialogo tra OM e IN, nel corso del quale il secondo afferma “qua purtroppo non possiamo andare a litigarci con tutti e tu lo dovresti capire 142 che abbiamo un gruppo e una famiglia!", ed il primo replica dicendo "a me non mi mandano più là sotto"; - l'acquisizione della scuola di formazione per estetisti, di cui OM parla con CI IU, in una prospettiva associativa e nell'interesse del sodalizio;
- il colloquio in cui OM, parlando del processo Nostromo, adopera termini che implicano una sua consapevole appartenenza alla cosca CI ("noi pentiti nei nostri processi non ne abbiamo mai avuto"). Oltre ad una serie di altri elementi, appare assorbente il rilievo che OM è risultato essere il custode dell'arsenale di armi, anche da guerra, a disposizione della cosca CI, per il quale è stato condannato anche in relazione ai singoli reati di illecita detenzione di armi;
in tal senso, oltre all'indice costituito dalla commissione di reati-fine, è innegabile il contributo decisivo alla vita ed al rafforzamento del sodalizio mafioso. 25.2. Il secondo motivo, concernente l'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e i reati-fine, è inammissibile. Quanto alla sussistenza del reato associativo, e non di un mero concorso di persone, premesso che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550, che, in motivazione, ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie), la sentenza impugnata ha ampiamente motivato in ordine alla struttura organizzativa ed alla permanenza del vincolo associativo, dimostrata altresì dalla commissione di diversi reati-fine. Con tale motivazione il ricorso omette qualsivoglia concreto confronto argomentativo, limitandosi a proporre una lettura alternativa di singoli elementi probatori, con un non consentito approccio atomistico e parcellizzato. 46 143 Quanto alla partecipazione di OM NI al sodalizio criminale, premesso che doglianze sono rivolte ad una mera contestazione della idoneità dimostrativa, sul rilievo che si tratterebbe di condotte circoscritte nel tempo, provate da un numero esiguo di intercettazioni, va evidenziato che l'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1 è fondata su una serie di conversazioni analiticamente richiamate e valutate da p. 154 a p. 187 -, dalle quali si desumono gli espliciti riferimenti ai "pacchi" ed ai "kili" di stupefacenti trafficati, ai relativi prezzi, ai reiterati viaggi verso la Sicilia, per recuperare il residuo del corrispettivo di una fornitura di 300 kg. di marijuana ai 'siciliani', il coinvolgimento nelle vicende associative. La circostanza che le intercettazioni concernenti la posizione di OM siano circoscritte ad un periodo limitato (dal 3 maggio 2013 al 12 maggio 2015) rispetto alla contestazione non esclude, naturalmente, l'esistenza e l'operatività del sodalizio anche precedentemente, e durante lo stato di detenzione o di latitanza del capo, CI IU, che infatti, non appena scarcerato, convoca TE NI per riprendere le 'redini' del sodalizio e mettere ordine negli affari illeciti. Con riferimento alla valenza probatoria delle intercettazioni, va ribadito che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), e che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). 25.3. Il motivo concernente i reati-fine di traffico di stupefacenti è del tutto generico, e, nella sua laconicità, appare circoscritto ai capi 2 e 4. Manca, al riguardo, qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, proponendo doglianze non consentite, dirette a sollecitare una rivalutazione della ricostruzione dei fatti, sulla base di una non consentita lettura alternativa del materiale probatorio. In ogni caso, con riferimento alla cessione di 300 kg. di marijuana a AG TR (capo 2), il coinvolgimento di OM NI è stato SE 144 desunto da una serie di conversazioni intercettate e richiamate da p. 269 a p. 273 della sentenza impugnata, con cui il ricorso omette qualsivoglia concreto confronto argomentativo, e che evidenziano i riferimenti espliciti ai "trecento chili" mandati ai 'siciliani' ed ai tentativi di recupero del residuo corrispettivo (50 mila euro) della fornitura di marijuana. Quanto al capo 4, concernente una serie di cessioni di marijuana a AG TR, il ruolo attivo assunto da OM è stato desunto da una serie di univoche intercettazioni ambientali richiamate da p. 311 a p. 315 della sentenza, attestanti i numerosi viaggi effettuati anche dallo stesso imputato verso la Sicilia per il traffico intrapreso. La doglianza con cui si contesta la valenza probatoria della c.d. "droga parlata" è del tutto generica, oltre che manifestamente infondata. Al riguardo, la sentenza impugnata che richiama l'ampia piattaforma probatoria costituita dalle intercettazioni, con i riferimenti alle quantità ed al prezzo della sostanza stupefacente oggetto di traffico illecito - appare conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui in tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251); in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). 25.4. Il motivo concernente i reati di detenzione illecita di armi è del tutto generico, ed omette qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la SR 145 sentenza impugnata, che ha richiamato analiticamente (da p. 603 a p. 612) le numerose intercettazioni, anche in ambientale, attestanti il ruolo assunto da OM NI nella custodia delle armi, anche da guerra, detenute nell'interesse della cosca mafiosa, ulteriormente confermato anche dal sequestro di parti di armi e munizionamento, nonché di un elenco di armi, nell'abitazione del medesimo. Quanto alla ricettazione, detenzione e cessione a OL IO della pistola cal.
3.57 Magnum, Smith & Wesson, con matricola abrasa (capi 22, 23 e 24), la sentenza ha evidenziato il tenore dell'intercettazione con OL il 14 settembre 2013 ed il successivo rinvenimento dell'arma, sei giorni dopo, nell'abitazione di quest'ultimo. Con riferimento alla pistola (capo 25), che OM aveva pochi giorni prima mostrato con orgoglio a AM OV e UT RE, la illecita detenzione è stata affermata sulla base dell'intercettazione nel corso della quale, immediatamente dopo l'arresto del AT, OM telefona alla moglie, intimandole di 'buttare via la "cosa posata là sopra", e dalla intercettazione successiva alla perquisizione, in cui afferma "la pistola non sono riusciti a trovarla". 25.6. Il motivo concernente l'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio mafioso è inammissibile, in quanto generico e meramente assertivo, e in quanto manifestamente infondato, essendo emersa la finalizzazione dei reati in materia di stupefacenti e di armi ad agevolare la cosca CI, del quale OM faceva parte, con compiti neppure secondari. 25.7. Il motivo con cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancanza di motivazione è inammissibile, in quanto del tutto generico, non deducendo neppure quali sarebbero gli elementi positivamente valutabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche. 26. Il ricorso di IN FO -condannato a 11 anni di reclusione per i reati associativi di cui ai capi 1 e 30, nonché per reati di traffico di stupefacenti (capo 7) e di illecita detenzione di armi (capi 16, 17 e 19) – è inammissibile, - così come i motivi nuovi depositati, che si limitano ad estendere l'argomentazione posta a fondamento dei motivi principali, ed il loro vaglio deve dunque ritenersi assorbito dalle considerazioni che seguono. 26.1. Nel rinviare infra § 1 in merito all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, i motivi concernenti l'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e il reato-fine di cui al capo 7, sono inammissibili. 146 Quanto alla sussistenza del reato associativo, e non di un mero concorso di persone, premesso che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550, che, in motivazione, ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie), la sentenza impugnata ha ampiamente motivato in ordine alla struttura organizzativa ed alla permanenza del vincolo associativo, dimostrata altresì dalla commissione di diversi reati-fine. Con tale motivazione il ricorso omette qualsivoglia concreto confronto argomentativo, limitandosi ad una mera contestazione assertiva. Quanto alla partecipazione di IN FO al sodalizio criminale, premesso che doglianze sono rivolte ad una mera contestazione della idoneità dimostrativa, sul rilievo che si tratterebbe di condotte circoscritte nel tempo, provate da un numero esiguo di intercettazioni, va evidenziato che l'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1 è fondata su una serie di conversazioni analiticamente richiamate e valutate da p. 133- a p. 151 -, dalle quali si desumono gli espliciti riferimenti all erba", alla "cocaina all'85%", ai "trecento kili" di stupefacenti trafficati, ai relativi prezzi, ai reiterati viaggi verso la Sicilia, per recuperare il residuo del corrispettivo di una fornitura di 300 kg. di marijuana ai 'siciliani', ed il coinvolgimento nelle vicende associative. La circostanza che le intercettazioni concernenti la posizione di IN FO siano circoscritte ad un periodo limitato (dal 2013 al 2014) rispetto alla contestazione non esclude, naturalmente, l'esistenza e l'operatività del sodalizio anche precedentemente, e durante lo stato di detenzione o di latitanza del capo, CI IU, che infatti, non appena scarcerato, convoca TE NI per riprendere le 'redini' del sodalizio e mettere ordine negli affari illeciti;
che poi la partecipazione ad un sodalizio criminale possa essere circoscritta nel 147 tempo è un dato che non ne elide la consistenza, ma ne circoscrive soltanto la responsabilità, in termini anche sanzionatori. Con riferimento alla valenza probatoria delle intercettazioni, va ribadito che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), e che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). Il motivo concernente il reato-fine di traffico di stupefacenti di cui al capo 7 è del tutto generico, mancando qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, e proponendo doglianze non consentite, dirette a sollecitare una rivalutazione della ricostruzione dei fatti, sulla base di una non consentita lettura alternativa del materiale probatorio. In ogni caso, con riferimento alla detenzione e cessione di 2 kg. di cocaina, 2 kg. di marijuana e 500 gr. di kobret (capo 7), il coinvolgimento di IN FO e di OM NI è stato desunto da tre conversazioni intercettate e richiamate da p. 357 a p. 398 della sentenza impugnata, con cui il ricorso omette qualsivoglia concreto confronto argomentativo, e che rappresentano 'in diretta' la cessione dello stupefacente ad un certo Amedeo, ed il pagamento dell'ingente corrispettivo (32 mila euro) 26.2. Il motivo concernente il reato di detenzione illecita di una pistola ER (capo 17) è del tutto generico, ed omette qualsivoglia concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha richiamato analiticamente (da p. 649 a p. 654) la conversazione dell'8 dicembre 2013 con OM NI, nel corso della quale IN afferma di possedere una ER "con i colpi della 32", ritenendo del tutto inverosimile la versione della millanteria fornita dall'imputato. Anche il motivo concernente i capi 16 e 19 è del tutto generico, limitandosi alla contestazione del significato probatorio della conversazione intercettata il 22 gennaio 2013; la censura, tuttavia, non si confronta con le altre numerose conversazioni intercettate analiticamente richiamate e valutate da p. 603 a 148 616 -,ed in particolare con la conversazione intercettata 1'8 dicembre 2013 tra IN e OM, nel corso della quale i due interlocutori parlano esplicitamente delle armi del gruppo. Tali elementi evidenziano altresì la manifesta infondatezza del nono motivo, concernente l'aggravante della disponibilità di armi contestata con riferimento ai due reati associativi, essendo emersa univocamente la consapevolezza del IN della disponibilità di un arsenale da parte del sodalizio, ed anche un suo personale contributo nella custodia. 26.3. Le doglianze concernenti il reato associativo di cui al capo 30 sono inammissibili, perché si risolvono in una contestazione del significato probatorio delle intercettazioni captate e degli altri elementi, e nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La partecipazione del IN al sodalizio mafioso, oltre che all'associazione finalizzata al narcotraffico, è stata desunta da una serie di univoci elementi, quali: il dialogo tra OM e IN, nel corso del quale il secondo afferma "qua purtroppo non possiamo andare a litigarci con tutti e tu lo dovresti capire che abbiamo un gruppo e una famiglia!"; il ruolo di "inviato" e "messaggero" del vertice della cosca CI, anche in relazione ai contrasti insorti in seno al gruppo canadese. Oltre ad una serie di altri elementi, appare assorbente il rilievo che IN è risultato essere uno dei custodi dell'arsenale di armi, anche da guerra, a disposizione della cosca CI, per il quale è stato condannato anche in relazione ai singoli reati di illecita detenzione di armi;
in tal senso, oltre all'indice costituito dalla commissione di reati-fine, è innegabile il contributo decisivo alla vita ed al rafforzamento del sodalizio mafioso. 26.4. Il motivo con cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancanza di motivazione è inammissibile, in quanto del tutto generico, non deducendo neppure quali sarebbero gli elementi positivamente valutabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo in tal senso sufficiente il mero stato di incensuratezza. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria Ch 149 e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la gravità e reiterazione, fin da giovane età, dei fatti. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 27. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di RC RI, GI NI, GI IU, SO CH, MA CH, SE AR, NO OC, TE NI, NO NI, OM NI, CI SU, SS NI, IN FO, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge in favore del Comune di Marina di SA Ionica, e in complessivi euro 12.000,00 in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
P.Q.M.
150 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UP SC e UP IU, limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo 31, per essere l'azione penale improcedibile. Annulla la sentenza impugnata: - nei confronti di SS HR, CI IU e CI VA, limitatamente al reato di cui al capo 27; - nei confronti di SS SC, UP EN, UP IU, LL LL MO, IG NG, IG OS, SS CO, IN NI, limitatamente al reato di cui al capo 30; - nei confronti di IG NG e IG OS, limitatamente al reato di cui al capo 31; nei confronti di SS CO, limitatamente al reato di cui al capo 14, ed alle aggravanti di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990 e all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestate in riferimento al reato di cui al capo 1; - nei confronti di ZA SC, limitatamente all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestato in riferimento al reato di cui al capo 15; con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso di SS CO, di ZA SC, di CI IU e di CI VA. Dichiara inammissibili ricorsi di RC RI, GI NI, GI IU, SO CH, MA CH, SE AR, NO OC, TE NI, NO NI, OM NI, CI SU, SS NI, IN FO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge in favore del Comune di Marina di SA Ionica, e in complessivi euro 12.000,00 in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 23/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente IU Riccardi Enrico Vittorio Stanislao Scarlini ད་Giutept Riccard 151 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE fa Corte di Casratione - Quinta fenone fruale - con adimenta 25990-22, deporr hata il 6 luglio 2022 - "Wapone conepper s position cunctate sul moh di udienza e in eakce alla sentents emne della late st ag ione ne confronte o alla Velle Mustine 23 settembre fort, nel piv o che lustlove i south "Belle LL senso The still " dece infinder Hall halle Mantino i CASSA D Nome 16/4 2023 A M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Alessandra Di Girolami