Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2021, n. 2640
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Sentenza 23 settembre 2021

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In tema di associazione di tipo mafioso, la latitanza assume una valenza indiziaria della partecipazione qualificata a tale genere di sodalizio, necessitando la stessa di significativi appoggi e di una rete di omertà e protezione saldamente radicata nel territorio controllato. (In motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che la latitanza assume un particolare rilievo sintomatico della forza intimidatrice del vincolo associativo, giacché contribuisce a rafforzare la diffusa sensazione di impunità dell'attività della consorteria e di pericolo in chiunque pensi di ostacolare il raggiungimento dei fini associativi).

Il trasferimento fraudolento di valori, che è reato a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario.

In tema di associazione di tipo mafioso, il concorso esterno nel delitto non rappresenta un "minus" rispetto alla condotta partecipativa sicché non richiede un canone probatorio meno stringente e, trattandosi di una condotta diversa, non può prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'"affectio societatis" che connota, invece, la partecipazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2021, n. 2640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2640
    Data del deposito : 23 settembre 2021

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