Sentenza 7 maggio 2020
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame – ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2020, n. 14039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14039 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2020 |
Testo completo
14039-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 181/2020 MARIA VESSICHELLI CC 12/02/2020 ROSA PEZZULLO R.G.N. 98/2020 ENRICO VITTORIO STANISLAO -Relatore - SCARLINI ALFREDO GUARDIANO MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA FE nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2019 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI, per l'inammissibilita' del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto rigettava l'opposizione, formulata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., da Feim Lamaj avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto dell'istanza di dissequestro della somma di euro 1.660,00. La predetta somma di denaro era stata rinvenuta a seguito di perquisizione del prevenuto (insieme a documenti di identità falsi, appunti, contenenti indicazioni di importi e persone, e due localizzatori gps) e posta in sequestro in quanto pertinente ai reati di cui il medesimo era accusato, ai sensi degli artt. 497 bis (per i documenti detenuti) e 495 (per le false generalità declinate) cod. pen., ed al reato commesso dal coindagato AR OB, ascrittogli ai sensi dell'art. 378 cod. pen. per avere favorito la latitanza del medesimo Lamaj.
1.1. Il Giudice rigettava l'opposizione formulata sia sul vincolo di pertinenzialità fra il bene sequestrato ed i reati contestati, sia sulla consunzione delle ragioni di ablazione della somma di denaro, considerando la struttura e la natura dell'opposizione medesima, che si configura come un giudizio di impugnazione e che, pertanto, non può vertere su motivi non dedotti fin dalla prima istanza. E, nella prima istanza, osservava il giudice, non si era dedotta la nullità formale del provvedimento di sequestro per l'insufficiente motivazione (in ordine alla pertinenzialità della somma di denaro ai reati ipotizzati) ma solo la sostanziale assenza delle esigenze probatorie e del ricordato vincolo pertinenziale. In ogni caso il pubblico ministero aveva fornito adeguata risposta anche sul ricordato vincolo pertinenziale, ricollegando il possesso della somma, posta sotto sequestro, alla necessità, da parte del Lamaj, di ricompensare OB per l'aiuto prestatogli. Somma che, costituendo il prezzo del reato (di favoreggiamento personale), avrebbe dovuto essere sottoposta a confisca obbligatoria.
2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in riferimento alla inadeguata risposta fornita ai rilievi articolati dalla difesa nell'istanza di dissequestro. In questa, infatti, si era chiesta sia la revoca del disposto sequestro probatorio, essendo del tutto carente il vincolo pertinenziale fra la somma oggetto del medesimo ed i contestati delitti (anche in considerazione della fungibilità del bene), sia, in subordine, il dissequestro della stessa essendosi esaurite le ragioni della sua apprensione. 1 Il pubblico ministero, invece, aveva motivato solo sulla richiesta subordinata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse del prevenuto è inammissibile.
1. Quanto alla prima censura, spesa sull'omesso sindacato del vincolo di pertinenzialità fra la somma di denaro sequestrata ed i delitti ascritti al prevenuto ed al coindagato, devono ricordarsi i limiti propri del rimedio attivato - l'opposizione prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. contro il decreto di rigetto del pubblico ministero dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate - precisati in plurimi arresti di questa Corte, affermandosi che: -in sede di opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame (Sez. 2, n. 50169 del 11/11/2015, Nobile, Rv. 265413); -in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame (Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489); con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame;
ne consegue che l'ordinanza del G.i.p. che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 16/06/2015, Piscopo, Rv. 264059).
1.1. Se ne deduce, pertanto, l'inammissibilità della doglianza relativa al ricordato difetto genetico della misura (l'assenza di pertinenzialità dei beni ai contestati delitto contestato), sul quale peraltro, il Tribunale aveva speso una motivazione che non può dirsi meramente apparente (e si ricorda che sulle misura cautelari reali il vizio di legittimità sollevabile è solo la violazione di 2 legge), ricollegando il possesso della somma da parte del prevenuto alla necessità di ricompensare il coindagato per la sua condotta di favoreggiamento.
2. Va dichiarata inammissibile anche la censura relativa alla cessazione delle ragioni che avevano giustificato l'applicazione della misura cautelare reale posto che, nel ricorso, non si affronta la ragione dedotta dal Giudice per il mantenimento del sequestro, la prospettabilità della confisca obbligatoria della somma in questione qualora si fosse accertata la fondatezza dell'ipotesi d'accusa, l'avere costituito prezzo del reato.
3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 febbraio 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Maria Vessichelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 7 MAG 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzube 3