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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2024, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4745/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DARIO Parte_1 C.F._1
VANNUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Paolina
n. 221, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le parti saranno libere di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo del reciproco rispetto e di informativa vicendevole sulle eventuali modifiche stante la presenza della prole. A tal proposito il sig. ha trasferito dal giorno 01.10.2024 la propria residenza Pt_1 nell'abitazione, che dalla data del 01.08.2024 ha preso in locazione, posta in Massarosa, frazione
Quiesa, via del Molinaccio n. 502;
2. I figli minori e vengono affidati in maniera esclusiva alla sig.ra , Per_1 Per_2 Parte_2 con la possibilità per la stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse. Tale regime di affidamento si rende, allo stato, necessario e consono alla situazione contingente al fine di non arrecare pregiudizio ai due figli per l'adozione di tutte le decisioni più importanti, senza che ciò
1 significhi e comporti un'inadeguatezza del padre. Le parti s'impegnano a rivedere tale assetto quando tra i due genitori sarà possibile riprendere il dialogo e la comunicazione nell'interesse prioritario dei due figli;
3. I genitori concordemente stabiliscono, allo stato, di non prevedere alcun calendario di visita padre-figli, ma di garantire al padre il più ampio diritto di visita compatibilmente con la volontà dei minori, con un minimo di due pomeriggi alla settimana per ciascun figlio, dalle 17,00, inclusa cena e pernotto, oltre ai fine settimana alternati, ma si riservano di depositare un piano dettagliato non appena il sostegno psicologico agli stessi attivato lo consentirà. Si precisa che in particolare
, dopo alcuni colloqui effettuati con lo psicologo presente all'interno dell'istituto scolastico Per_1 frequentato, ha iniziato un percorso di sostegno psicologico, con il consenso di entrambi i genitori, anche nell'ottica di poter riprendere i rapporti con il padre, che, infatti, sono ripresi. I ricorrenti stanno valutando un percorso psicologico anche per l'altro figlio minore , per il quale è stato Per_2 richiesto il bonus psicologo dalla madre ma del quale, se accordato, usufruiranno entrambi i genitori nella ripartizione delle spese. , maggiorenne, sta facendo un percorso psicologico presso il Per_3
Centro Antiviolenza L'una per l'Altra di Viareggio (LU).
4. Il padre corrisponderà alla madre un contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli , Per_2
e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 20 di ogni Per_1 Per_3 mese, mediante bonifico bancario, di € 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra a far Pt_2 data dal mese di novembre 2024. Si precisa che, qualora l'iter burocratico di modifica della domanda preveda tempi lunghi, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere la propria quota di Pt_1 assegno unico percepito dal mese di novembre 2024. I due genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli, pertanto godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. In particolare si intendono per spese straordinarie quelle di seguito elencate, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
2 - Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare a mezzo mail, ( , Email_1
) entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e Email_2 straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. I due genitori concordano nel sostenere le spese relative alle sedute psicologiche dei figli nella misura del
50% ciascuno.
5. La casa familiare sita in Viareggio (LU), Via O. Ciabattini n. 108, di proprietà del sig. , Pt_1 verrà assegnata alla sig.ra che continuerà a viverci unitamente ai tre figli. Alla firma del Pt_2 presente ricorso la sig.ra provvederà ad intestarsi le utenze di casa e il Condominio, Pt_2 unitamente alla tassa dei rifiuti. Il sig. si farà carico delle spese straordinarie del Pt_1 condominio in quanto proprietario e si è fatto carico di pagare i lavori necessari per il ripristino in emergenza del bagno della casa familiare, effettuati il giorno 08/10/2024. Qualora tali spese siano coperte dalla polizza assicurativa del condominio il sig. si impegna a dirottare la quota Pt_1 rimborsata alla sig.ra Pt_2
Il sig. dà atto di aver provveduto al ritiro di tutti i propri effetti personali. Pt_1
6. Il ciclomotore in uso alla figlia ma già di proprietà del sig. è stato intestato alla stessa, Pt_1 con spese ripartite equamente fra i genitori e con spese di bollo e assicurazione che faranno carico ai genitori al 50% almeno fino a che non trovi un'occupazione che le consenta di pagarli;
Per_3
7. Il sig. si impegna ed obbliga a regolarizzare tutti i pagamenti relativi alla casa familiare Pt_1
(Tari, condominio, utenze ecc.) fintanto che non subentrerà negli stessi la sig.ra e comunque Pt_2 entro e non oltre il 01 ottobre 2024. Per quanto riguarda la TARI 2024 le parti concordano di ripartirne il pagamento in due rate a carico di e la terza a carico della mentre il Pt_1 Pt_2
3 Condominio 2024, già in parte pagato da , sarà sostenuto dallo stesso fino alla concorrenza Pt_1 di nove mensilità, considerato l'importo annuale diviso 12, mentre le ultime tre mensilità saranno a carico della Pt_2
8. Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito transattivamente la questione relativa agli arretrati maturati a carico del sig. da aprile a novembre 2023 per il mantenimento dei tre Pt_1 figli e delle spese straordinarie pendenti, consentendo, quindi, di partire con la nuova regolamentazione dal mese di novembre 2024;
9. I ricorrenti prestano fin da ora il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso dell'altro genitore, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni documento per i due minori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_3
e , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 15/12/2004, il 7/4/2009 e il Per_1 Per_2
14/10/2011) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DARIO Parte_1 C.F._1
VANNUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Paolina
n. 221, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le parti saranno libere di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo del reciproco rispetto e di informativa vicendevole sulle eventuali modifiche stante la presenza della prole. A tal proposito il sig. ha trasferito dal giorno 01.10.2024 la propria residenza Pt_1 nell'abitazione, che dalla data del 01.08.2024 ha preso in locazione, posta in Massarosa, frazione
Quiesa, via del Molinaccio n. 502;
2. I figli minori e vengono affidati in maniera esclusiva alla sig.ra , Per_1 Per_2 Parte_2 con la possibilità per la stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse. Tale regime di affidamento si rende, allo stato, necessario e consono alla situazione contingente al fine di non arrecare pregiudizio ai due figli per l'adozione di tutte le decisioni più importanti, senza che ciò
1 significhi e comporti un'inadeguatezza del padre. Le parti s'impegnano a rivedere tale assetto quando tra i due genitori sarà possibile riprendere il dialogo e la comunicazione nell'interesse prioritario dei due figli;
3. I genitori concordemente stabiliscono, allo stato, di non prevedere alcun calendario di visita padre-figli, ma di garantire al padre il più ampio diritto di visita compatibilmente con la volontà dei minori, con un minimo di due pomeriggi alla settimana per ciascun figlio, dalle 17,00, inclusa cena e pernotto, oltre ai fine settimana alternati, ma si riservano di depositare un piano dettagliato non appena il sostegno psicologico agli stessi attivato lo consentirà. Si precisa che in particolare
, dopo alcuni colloqui effettuati con lo psicologo presente all'interno dell'istituto scolastico Per_1 frequentato, ha iniziato un percorso di sostegno psicologico, con il consenso di entrambi i genitori, anche nell'ottica di poter riprendere i rapporti con il padre, che, infatti, sono ripresi. I ricorrenti stanno valutando un percorso psicologico anche per l'altro figlio minore , per il quale è stato Per_2 richiesto il bonus psicologo dalla madre ma del quale, se accordato, usufruiranno entrambi i genitori nella ripartizione delle spese. , maggiorenne, sta facendo un percorso psicologico presso il Per_3
Centro Antiviolenza L'una per l'Altra di Viareggio (LU).
4. Il padre corrisponderà alla madre un contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli , Per_2
e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 20 di ogni Per_1 Per_3 mese, mediante bonifico bancario, di € 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra a far Pt_2 data dal mese di novembre 2024. Si precisa che, qualora l'iter burocratico di modifica della domanda preveda tempi lunghi, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere la propria quota di Pt_1 assegno unico percepito dal mese di novembre 2024. I due genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli, pertanto godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. In particolare si intendono per spese straordinarie quelle di seguito elencate, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
2 - Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare a mezzo mail, ( , Email_1
) entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e Email_2 straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. I due genitori concordano nel sostenere le spese relative alle sedute psicologiche dei figli nella misura del
50% ciascuno.
5. La casa familiare sita in Viareggio (LU), Via O. Ciabattini n. 108, di proprietà del sig. , Pt_1 verrà assegnata alla sig.ra che continuerà a viverci unitamente ai tre figli. Alla firma del Pt_2 presente ricorso la sig.ra provvederà ad intestarsi le utenze di casa e il Condominio, Pt_2 unitamente alla tassa dei rifiuti. Il sig. si farà carico delle spese straordinarie del Pt_1 condominio in quanto proprietario e si è fatto carico di pagare i lavori necessari per il ripristino in emergenza del bagno della casa familiare, effettuati il giorno 08/10/2024. Qualora tali spese siano coperte dalla polizza assicurativa del condominio il sig. si impegna a dirottare la quota Pt_1 rimborsata alla sig.ra Pt_2
Il sig. dà atto di aver provveduto al ritiro di tutti i propri effetti personali. Pt_1
6. Il ciclomotore in uso alla figlia ma già di proprietà del sig. è stato intestato alla stessa, Pt_1 con spese ripartite equamente fra i genitori e con spese di bollo e assicurazione che faranno carico ai genitori al 50% almeno fino a che non trovi un'occupazione che le consenta di pagarli;
Per_3
7. Il sig. si impegna ed obbliga a regolarizzare tutti i pagamenti relativi alla casa familiare Pt_1
(Tari, condominio, utenze ecc.) fintanto che non subentrerà negli stessi la sig.ra e comunque Pt_2 entro e non oltre il 01 ottobre 2024. Per quanto riguarda la TARI 2024 le parti concordano di ripartirne il pagamento in due rate a carico di e la terza a carico della mentre il Pt_1 Pt_2
3 Condominio 2024, già in parte pagato da , sarà sostenuto dallo stesso fino alla concorrenza Pt_1 di nove mensilità, considerato l'importo annuale diviso 12, mentre le ultime tre mensilità saranno a carico della Pt_2
8. Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito transattivamente la questione relativa agli arretrati maturati a carico del sig. da aprile a novembre 2023 per il mantenimento dei tre Pt_1 figli e delle spese straordinarie pendenti, consentendo, quindi, di partire con la nuova regolamentazione dal mese di novembre 2024;
9. I ricorrenti prestano fin da ora il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso dell'altro genitore, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni documento per i due minori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_3
e , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 15/12/2004, il 7/4/2009 e il Per_1 Per_2
14/10/2011) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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