TRIB
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/03/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15 novembre 2023 e vertente
TRA
, Nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 27/04/1981; Cod. Fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. BERTOLINI SILVIA e MANTICA MATTEO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nato a REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 22/08/1979; Cod. Fisc. CP_1
; C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI: RASSEGNATE COME IN ATTI E ALL'UDIENZA DEL 26 FEBBRAIO 2025
***********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 7 Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 novembre 2023, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito civile in Sesto San Giovanni in data 4 luglio 2005 (iscritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, Anno 2005, atto n. 77, parte I, Serie nonché successivamente iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Bollate, Anno 2005, atto n. 31, parte II serie C) con Per_
dalla cui unione nascevano i due figli (nato il [...]) e CP_1 Persona_2
(nata il [...]) e dal quale si era separata con verbale di separazione consensuale del 13 marzo 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 1 aprile 2021, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile. Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione inerenti l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, il loro collocamento presso la madre, il diritto di visita paterno e di porre altresì a carico del padre m contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 30 aprile 2024, fissata con decreto in atti, il Giudice
Delegato, accertato che mancava la prova della regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, invitava i difensori a produrre la cartolina mancante rinviando all'udienza del 19 giugno 2024, fatta salva la possibilità per la parte di richiedere nuovi termini per la rinnovazione della notifica. Su istanza della parte attrice che dava atto della non regolarità della notifica, con decreto del 21 maggio 2024, veniva disposta la rinnovazione della notifica e fissata nuova udienza per il 23 ottobre 2024. Anche a questa udienza veniva riscontrato un difetto nel perfezionamento della notifica e venivano quindi riassegnati nuovi termini per l'integrazione del contraddittorio e disposto il rinvio all'udienza del 26 febbraio 2025.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 26 febbraio 2025, così differita, il Giudice
Delegato, verificata a questo punto la regolarità della notifica del ricorso e dei precedenti decreti e verbali, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza della convenuta, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese davanti al Gop all'udienza del 15 marzo 2024, così dichiarava: ” il papà nel corso degli anni mi ha fatto arrivare dei soldi per i figli attraverso i nonni paterni che vivono a Sesto San
Giovanni, del tipo € 300/440 ogni tanto magari ogni 3-4 mesi. Per il resto non mi ha mai pagato l'assegno di mantenimento. Anche la figlia è diventata maggiorenne e quindi non c'è neanche più bisogno del consenso del padre. il padre non vede i figli mi sembra dal 2023 quando loro sono andati in Cina per le vacanze. Quando loro sono andari in vacanza viveva in Cina adesso non so bene. Ogni tanto comunque si sentono via messaggio. Per_
si è diplomato a giugno 2024 presso l'istituto alberghiero che ha frequentato. Ha fatto durante la scuola vari tirocini da cui prendeva in media 850 euro al mese, sta cercando ancora un lavoro stabile ed essere assunto spera in un ristorante. Ancora non lo ha trovato, lui è ancora giovane. I tirocini che ha fatto erano organizzati dalla scuola e duravano solo un mese. Da quando si è diplomato ha aiutato solo un po' me nel mio bar tavola fredda. Lui vorrebbe lavorare in un ristorante, come cuoco o aiuto cuoco. Anche adesso lavora da me in attesa che trovi lavoro. Io gli do solo una piccola mancia non uno stipendio. Ha fatto comunque dei colloqui e spera presto di essere assunto. studia ancora, sta facendo l'ultimo anno di liceo linguistico e tecnico Per_2
pagina 2 di 7 economico a Milano e va bene. Io continuo a lavorare nel mio , non ho dipendenti e a mala Parte_2 pena riesco a guadagnare soldi per il mio mantenimento e per provvedere alle esigenze dei figli di cui mi occupo di tutto e paga tutte le loro spese anche scolastiche e dei vari corsi e attività che frequentano. Viviamo sempre con il mio compagno nella casa di mia proprietà con mutuo pagato per intero dal mio compagno. Non ho mai preso l'AU per i figli.” .
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
I difensori si riportavano alle rispettive domande dando atto che entrambi i figli erano divenuti nelle more maggiorenni, nulla dovendosi pertanto provvedere in punto di responsabilità genitoriale. Chiedevano quindi solo la conferma del contributo al mantenimento per entrambi i figli come previsto in attesa che il primo figlio trovasse lavoro e si rendesse autonomo oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie Davano, inoltre, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
All'esito della discussione il Giudice delegato, dopo una breve camera di consiglio, dava lettura del seguente provvedimento:
Il Giudice Delegato,
Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
all'esito della discussione in udienza, così provvede,
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
Rilevato che le parti, unite in matrimonio civile contratto in data 4.07.2005 nel Comune di Sesto San Giovanni
(MI), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli nata il [...] e Persona_3 nato il [...], si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale davanti al Per_4
Tribunale di Milano omologata con provvedimento del 1.04.2021 che prevedeva affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
tempi di frequentazione paterna come a verbale indicati e un contributo a carico del padre per mantenimento indiretto dei figli nella misura di 300 € ciascuno (per importo complessivo di 600 €) oltre al 50% delle spese straordinarie
Rilevato come parte attrice, dando conto di un rapporto solido e di un legame sereno tra i figli e il padre se pur con rapporti davvero saltuari e di una sufficiente condivisione delle decisioni riguardanti i figli, ha chiesto la conferma dell'assetto di responsabilità genitoriale e delle frequentazioni, su cui nulla invero deve più provvedersi atteso il raggiungimento della maggiore età anche della figlia minore, atteso comunque che i figli sono rimasti a vivere dalla madre.
Rilevato che con riferimento al contributo economico, possono essere confermate le condizioni pattuite dalle parti con un contributo che appare ancora equo e congruo, come da richiesta della medesima parte attrice, considerato che la signora abita con i figli ed il compagno il dottor con il quale convive da marzo CP_2
2023, in un immobile di proprietà, acquistato per il costo di 430.000,00 euro, gravata da mutuo cointestato con
pagina 3 di 7 il medesimo compagno, per la somma di 1.461,00 euro al mese, cui vi provvede per intero il compagno;
la signora è titolare di un'impresa individuale, precisamente di un bar tavola Fredda “Anna Caffe” a Milano, costituita nell'anno 2009, svolta in un immobile con un canone di locazione di circa 1.800,00 euro mensili, riferisce di lavorare da sola e di non avere dipendenti;
ha dichiarato che per la sua attività nell'anno 2022 ha avuto un utile di 2.744,00 euro, un pareggio nell'anno 2021 e nel 2020 un utile di 15.156,00; dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi risultano dati sostanzialmente in linea. La stessa riferisce di non avere informazioni sulle condizioni lavorative, abitative e personali del signor , di sapere che è solito viaggiare molto CP_1 per l'Europa, fa presente che quando si sentono parlano solo delle questioni dei figli e che lui non racconta né a lei e né ai figli particolari sulla sua vita privata;
riferisce che prima dell'anno 2009 avevano un negozio Bazar in viale Padova che gestivamo insieme, fino al suo allontanamento. Quanto ai figli, il primo dopo aver terminato lo scorso anno l'istituto professionale per i Servizi dell'Enagastronomia e ospitalità alberghiera IPSA e aver frequentato vari tirocini organizzati dalla scuola, sta dando una mano all'attività della madre ma non ha ancora reperito un'attività lavorativa stabile e sufficientemente remunerativa per cui deve ancora essere sostenuto e supportato per un po' fino alla completa autonomia economica, la figlia sta frequentando il liceo Linguistico e tecnico economico.
Osservato pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine alla attività lavorativa del convenuto, può essere accolta la richiesta della parte attrice di conferma del contributo al mantenimento previsto in separazione a carico del padre per entrambi i figli oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie, stante l'assenza di stabili e regolari contatti tra i genitori, considerato che
l'intera gestione dei figli è della madre, pur in attesa del raggiungimento dell'indipendenza economica del primo figlio, auspicabilmente prossima, con un lavoro che sia adeguato alla sua competenza e preparazione tecnica.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie non potendosi neppure esercitare i poteri d'ufficio istruttori ex art. 473 bis. 2 c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Dato atto del raggiungimento della maggiore età anche della figlia , Persona_3
1) CONFERMA le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 15.03.2021, omologata con decreto del Tribunale di Milano del 1.04.2021 con riferimento al contributo al mantenimento ivi previsto a carico del padre per entrambi i figli oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie.
2) PRENDE ATTO che la parte non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, il giudice invitava i difensori di parte attrice alla discussione orale della causa.
I difensori si riportavano al ricorso e chiedevano che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato, dando atto che la figlia aveva raggiunto la maggiore età.
pagina 4 di 7 All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (entrambe cittadine cinesi) fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambe;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative ai figli, di cui era ancora minorenne al momento del deposito del ricorso Per_2 minori, con conseguente sussistenza della competenza giurisdizionale in forza dell'art. 7 del regolamento UE
1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale della minore in Italia a Milano, ne deriva la sussistenza anche della competenza giurisdizionale in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole (unica domanda su cui si deve statuire) ai sensi del Reg. CE 4/2009 in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale ed essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalla parte attrice, non avendo peraltro parte attrice neppure articolato istanze istruttorie.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice, la documentazione prodotta e le risultanze acquisiste in ordine al comportamento assunto dal padre che peraltro non ha ritenuto di costituirsi in giudizio né di presentarsi fornendo anche una sua eventuale versione dei fatti o avanzando diverse richieste, consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alle domande su sui il Tribunale è chiamato a statuire
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto San Parte_1 CP_1
Giovanni in data 4 luglio 2005 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, Anno
2005, atto n. 77, parte I, Serie nonché successivamente iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Bollate, Anno 2005, atto n. 31, parte II serie C).
pagina 5 di 7 Per_ Dalla loro unione sono nati i due figli (nato il [...]) e (nata il 24 maggio Persona_2
2006).
Le parti si sono, in seguito, separate con verbale di separazione consensuale del 13 marzo 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 1aprile 2021,
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Sulla responsabilità genitoriale
Nulla deve statuirsi sulla responsabilità genitoriale essendo, nelle more, intervenuta la maggiore età anche per la figlia . Persona_3
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato nell'ordinanza emessa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in punto economico, a conferma di quanto già disposto e vigente, ritenuti del tutto equi e congrui oltre che coerenti con le condizioni personali ed economiche della madre sopra riportate da intendersi richiamate, pur non disponendo il Collegio di elemento preciso circa le effettive ed attuali capacità reddituali del convenuto, che comunque dispone di integra capacità lavorativa e ha l'obbligo di continuare a mantenere i figli, perlomeno fino al loro raggiungimento dell'autonomia economica, dovendo anche Per_ il primo figlio essere ancora supportato per un suo stabile e regolare inserimento nel mondo professionale.
Deve, conseguentemente, essere confermato il contributo al mantenimento dei due figli già posto a carico del padre in sede separativa (nello specifico € 500,00 da rivalutarsi ad oggi) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di stabili e regolari contatti tra i genitori e di una concreta partecipazione del padre nelle decisioni riguardanti i figli. L'AU dovrà essere percepito per intero dalla madre che provvede per intero alla gestione dei figli.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha ritenuto di costituirsi e di spiegare difese.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Sesto Parte_1 CP_1
San Giovanni in data 4 luglio 2005 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni,
Anno 2005, atto n. 77, parte I, Serie nonché successivamente iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Bollate, Anno 2005, atto n. 31, parte II serie C).
2) dispone in punto di responsabilità genitoriale essendo anche la figlia divenuta nelle CP_3 Persona_3 more maggiorenne;
3) CONFERMA a carico di il contributo al mantenimento dei due figli come previsto in CP_1 separazione nella misura di € 500,00 mensili (annualmente rivalutabile con indici Istat- prima rivalutazione marzo 2022) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
4) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
6) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
7) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate dove l'atto è stato parimenti trascritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15 novembre 2023 e vertente
TRA
, Nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 27/04/1981; Cod. Fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. BERTOLINI SILVIA e MANTICA MATTEO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nato a REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 22/08/1979; Cod. Fisc. CP_1
; C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI: RASSEGNATE COME IN ATTI E ALL'UDIENZA DEL 26 FEBBRAIO 2025
***********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 7 Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 novembre 2023, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito civile in Sesto San Giovanni in data 4 luglio 2005 (iscritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, Anno 2005, atto n. 77, parte I, Serie nonché successivamente iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Bollate, Anno 2005, atto n. 31, parte II serie C) con Per_
dalla cui unione nascevano i due figli (nato il [...]) e CP_1 Persona_2
(nata il [...]) e dal quale si era separata con verbale di separazione consensuale del 13 marzo 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 1 aprile 2021, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile. Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione inerenti l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, il loro collocamento presso la madre, il diritto di visita paterno e di porre altresì a carico del padre m contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 30 aprile 2024, fissata con decreto in atti, il Giudice
Delegato, accertato che mancava la prova della regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, invitava i difensori a produrre la cartolina mancante rinviando all'udienza del 19 giugno 2024, fatta salva la possibilità per la parte di richiedere nuovi termini per la rinnovazione della notifica. Su istanza della parte attrice che dava atto della non regolarità della notifica, con decreto del 21 maggio 2024, veniva disposta la rinnovazione della notifica e fissata nuova udienza per il 23 ottobre 2024. Anche a questa udienza veniva riscontrato un difetto nel perfezionamento della notifica e venivano quindi riassegnati nuovi termini per l'integrazione del contraddittorio e disposto il rinvio all'udienza del 26 febbraio 2025.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 26 febbraio 2025, così differita, il Giudice
Delegato, verificata a questo punto la regolarità della notifica del ricorso e dei precedenti decreti e verbali, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza della convenuta, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese davanti al Gop all'udienza del 15 marzo 2024, così dichiarava: ” il papà nel corso degli anni mi ha fatto arrivare dei soldi per i figli attraverso i nonni paterni che vivono a Sesto San
Giovanni, del tipo € 300/440 ogni tanto magari ogni 3-4 mesi. Per il resto non mi ha mai pagato l'assegno di mantenimento. Anche la figlia è diventata maggiorenne e quindi non c'è neanche più bisogno del consenso del padre. il padre non vede i figli mi sembra dal 2023 quando loro sono andati in Cina per le vacanze. Quando loro sono andari in vacanza viveva in Cina adesso non so bene. Ogni tanto comunque si sentono via messaggio. Per_
si è diplomato a giugno 2024 presso l'istituto alberghiero che ha frequentato. Ha fatto durante la scuola vari tirocini da cui prendeva in media 850 euro al mese, sta cercando ancora un lavoro stabile ed essere assunto spera in un ristorante. Ancora non lo ha trovato, lui è ancora giovane. I tirocini che ha fatto erano organizzati dalla scuola e duravano solo un mese. Da quando si è diplomato ha aiutato solo un po' me nel mio bar tavola fredda. Lui vorrebbe lavorare in un ristorante, come cuoco o aiuto cuoco. Anche adesso lavora da me in attesa che trovi lavoro. Io gli do solo una piccola mancia non uno stipendio. Ha fatto comunque dei colloqui e spera presto di essere assunto. studia ancora, sta facendo l'ultimo anno di liceo linguistico e tecnico Per_2
pagina 2 di 7 economico a Milano e va bene. Io continuo a lavorare nel mio , non ho dipendenti e a mala Parte_2 pena riesco a guadagnare soldi per il mio mantenimento e per provvedere alle esigenze dei figli di cui mi occupo di tutto e paga tutte le loro spese anche scolastiche e dei vari corsi e attività che frequentano. Viviamo sempre con il mio compagno nella casa di mia proprietà con mutuo pagato per intero dal mio compagno. Non ho mai preso l'AU per i figli.” .
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
I difensori si riportavano alle rispettive domande dando atto che entrambi i figli erano divenuti nelle more maggiorenni, nulla dovendosi pertanto provvedere in punto di responsabilità genitoriale. Chiedevano quindi solo la conferma del contributo al mantenimento per entrambi i figli come previsto in attesa che il primo figlio trovasse lavoro e si rendesse autonomo oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie Davano, inoltre, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
All'esito della discussione il Giudice delegato, dopo una breve camera di consiglio, dava lettura del seguente provvedimento:
Il Giudice Delegato,
Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
all'esito della discussione in udienza, così provvede,
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
Rilevato che le parti, unite in matrimonio civile contratto in data 4.07.2005 nel Comune di Sesto San Giovanni
(MI), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli nata il [...] e Persona_3 nato il [...], si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale davanti al Per_4
Tribunale di Milano omologata con provvedimento del 1.04.2021 che prevedeva affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
tempi di frequentazione paterna come a verbale indicati e un contributo a carico del padre per mantenimento indiretto dei figli nella misura di 300 € ciascuno (per importo complessivo di 600 €) oltre al 50% delle spese straordinarie
Rilevato come parte attrice, dando conto di un rapporto solido e di un legame sereno tra i figli e il padre se pur con rapporti davvero saltuari e di una sufficiente condivisione delle decisioni riguardanti i figli, ha chiesto la conferma dell'assetto di responsabilità genitoriale e delle frequentazioni, su cui nulla invero deve più provvedersi atteso il raggiungimento della maggiore età anche della figlia minore, atteso comunque che i figli sono rimasti a vivere dalla madre.
Rilevato che con riferimento al contributo economico, possono essere confermate le condizioni pattuite dalle parti con un contributo che appare ancora equo e congruo, come da richiesta della medesima parte attrice, considerato che la signora abita con i figli ed il compagno il dottor con il quale convive da marzo CP_2
2023, in un immobile di proprietà, acquistato per il costo di 430.000,00 euro, gravata da mutuo cointestato con
pagina 3 di 7 il medesimo compagno, per la somma di 1.461,00 euro al mese, cui vi provvede per intero il compagno;
la signora è titolare di un'impresa individuale, precisamente di un bar tavola Fredda “Anna Caffe” a Milano, costituita nell'anno 2009, svolta in un immobile con un canone di locazione di circa 1.800,00 euro mensili, riferisce di lavorare da sola e di non avere dipendenti;
ha dichiarato che per la sua attività nell'anno 2022 ha avuto un utile di 2.744,00 euro, un pareggio nell'anno 2021 e nel 2020 un utile di 15.156,00; dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi risultano dati sostanzialmente in linea. La stessa riferisce di non avere informazioni sulle condizioni lavorative, abitative e personali del signor , di sapere che è solito viaggiare molto CP_1 per l'Europa, fa presente che quando si sentono parlano solo delle questioni dei figli e che lui non racconta né a lei e né ai figli particolari sulla sua vita privata;
riferisce che prima dell'anno 2009 avevano un negozio Bazar in viale Padova che gestivamo insieme, fino al suo allontanamento. Quanto ai figli, il primo dopo aver terminato lo scorso anno l'istituto professionale per i Servizi dell'Enagastronomia e ospitalità alberghiera IPSA e aver frequentato vari tirocini organizzati dalla scuola, sta dando una mano all'attività della madre ma non ha ancora reperito un'attività lavorativa stabile e sufficientemente remunerativa per cui deve ancora essere sostenuto e supportato per un po' fino alla completa autonomia economica, la figlia sta frequentando il liceo Linguistico e tecnico economico.
Osservato pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine alla attività lavorativa del convenuto, può essere accolta la richiesta della parte attrice di conferma del contributo al mantenimento previsto in separazione a carico del padre per entrambi i figli oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie, stante l'assenza di stabili e regolari contatti tra i genitori, considerato che
l'intera gestione dei figli è della madre, pur in attesa del raggiungimento dell'indipendenza economica del primo figlio, auspicabilmente prossima, con un lavoro che sia adeguato alla sua competenza e preparazione tecnica.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie non potendosi neppure esercitare i poteri d'ufficio istruttori ex art. 473 bis. 2 c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Dato atto del raggiungimento della maggiore età anche della figlia , Persona_3
1) CONFERMA le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 15.03.2021, omologata con decreto del Tribunale di Milano del 1.04.2021 con riferimento al contributo al mantenimento ivi previsto a carico del padre per entrambi i figli oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie.
2) PRENDE ATTO che la parte non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, il giudice invitava i difensori di parte attrice alla discussione orale della causa.
I difensori si riportavano al ricorso e chiedevano che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato, dando atto che la figlia aveva raggiunto la maggiore età.
pagina 4 di 7 All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (entrambe cittadine cinesi) fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambe;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative ai figli, di cui era ancora minorenne al momento del deposito del ricorso Per_2 minori, con conseguente sussistenza della competenza giurisdizionale in forza dell'art. 7 del regolamento UE
1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale della minore in Italia a Milano, ne deriva la sussistenza anche della competenza giurisdizionale in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole (unica domanda su cui si deve statuire) ai sensi del Reg. CE 4/2009 in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale ed essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalla parte attrice, non avendo peraltro parte attrice neppure articolato istanze istruttorie.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice, la documentazione prodotta e le risultanze acquisiste in ordine al comportamento assunto dal padre che peraltro non ha ritenuto di costituirsi in giudizio né di presentarsi fornendo anche una sua eventuale versione dei fatti o avanzando diverse richieste, consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alle domande su sui il Tribunale è chiamato a statuire
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno contratto matrimonio con rito civile in Sesto San Parte_1 CP_1
Giovanni in data 4 luglio 2005 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, Anno
2005, atto n. 77, parte I, Serie nonché successivamente iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Bollate, Anno 2005, atto n. 31, parte II serie C).
pagina 5 di 7 Per_ Dalla loro unione sono nati i due figli (nato il [...]) e (nata il 24 maggio Persona_2
2006).
Le parti si sono, in seguito, separate con verbale di separazione consensuale del 13 marzo 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 1aprile 2021,
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Sulla responsabilità genitoriale
Nulla deve statuirsi sulla responsabilità genitoriale essendo, nelle more, intervenuta la maggiore età anche per la figlia . Persona_3
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato nell'ordinanza emessa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in punto economico, a conferma di quanto già disposto e vigente, ritenuti del tutto equi e congrui oltre che coerenti con le condizioni personali ed economiche della madre sopra riportate da intendersi richiamate, pur non disponendo il Collegio di elemento preciso circa le effettive ed attuali capacità reddituali del convenuto, che comunque dispone di integra capacità lavorativa e ha l'obbligo di continuare a mantenere i figli, perlomeno fino al loro raggiungimento dell'autonomia economica, dovendo anche Per_ il primo figlio essere ancora supportato per un suo stabile e regolare inserimento nel mondo professionale.
Deve, conseguentemente, essere confermato il contributo al mantenimento dei due figli già posto a carico del padre in sede separativa (nello specifico € 500,00 da rivalutarsi ad oggi) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di stabili e regolari contatti tra i genitori e di una concreta partecipazione del padre nelle decisioni riguardanti i figli. L'AU dovrà essere percepito per intero dalla madre che provvede per intero alla gestione dei figli.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha ritenuto di costituirsi e di spiegare difese.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Sesto Parte_1 CP_1
San Giovanni in data 4 luglio 2005 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni,
Anno 2005, atto n. 77, parte I, Serie nonché successivamente iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Bollate, Anno 2005, atto n. 31, parte II serie C).
2) dispone in punto di responsabilità genitoriale essendo anche la figlia divenuta nelle CP_3 Persona_3 more maggiorenne;
3) CONFERMA a carico di il contributo al mantenimento dei due figli come previsto in CP_1 separazione nella misura di € 500,00 mensili (annualmente rivalutabile con indici Istat- prima rivalutazione marzo 2022) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
4) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
6) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
7) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate dove l'atto è stato parimenti trascritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7