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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/03/2024, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3216/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA VALFORTORE 82020 Parte_1
BASELICE, presso lo studio dell'avv. MADDALENA ANTONIO, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., CP_1
elettivamente domiciliato presso Via Ciro il Grande 21 null 00144 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. PARISI TOMMASO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 22/03/2024 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.8.23 parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720239002010606000 emesso da che sulla base anche di avviso di addebito n. Controparte_2 CP_1
31720170001885361000 asseritamente notificato il 12/02/2018 contenente richiesta di pagamento di un presunto credito contributivo della Gestione
1 Separata per l'anno 2010 di complessivi € 3.699,45 così suddivisi : € CP_1
2191,45 per contributi su gestione separata;
€ 1.187,37 per sanzioni civili per omesso versamento contribuzione detta;
€ 316,72 per interessi di mora;
€ 4,11 per spese di notifica anno 2017.
In particolare, ha eccepito la prescrizione non avendo mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito sottostante.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Ciò premesso, parte ricorrente sostiene che la pretesa creditoria sia prescritta tenuto conto del lasso di tempo trascorso non avendo mai ricevuto alcun avviso di addebito.
Con riguardo alla prescrizione la Suprema Corte a sezioni Unite ha statuito che
“la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica
Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell' Controparte_3
produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina “anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve […] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”.
Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo”
(sentenza o decreto ingiuntivo)” (v. sentenza 17/11/2016 n° 23397).
Parte resistente nel costituirsi in giudizio ha dedotto, ma non documentato l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento quale atto astrattamente idoneo ha interrompere la prescrizione unitamente all'atto di messa in mora del 4.8.16.
Agli atti infatti vi è solo un tentativo di notifica al ricorrente rappresentato da due raccomandate restituite per compiuta giacenza (dalle quali francamente non si evince nemmeno a quali atti si riferiscano), ma non vi è prova dell'avviso di ricevimento della CAD .
2 La Suprema Corte ha di recente avuto modo di affermare in modo chiaro che in tema di validità della notifica di un avviso di accertamento avente come esito la compiuta giacenza "la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima"
(vedasi, Cass. civ. Sez. VI-V, ord. 02.02.2022, n. 3141).
Tale principio, espresso in precedenza dalle Sezioni Unite, risulta rispettoso delle formalità prescritte dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, che prevede appunto, nella notifica a mezzo posta nei casi di temporanea assenza del destinatario, l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi, ossia l'onere di provare l'effettiva ricezione della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa, in modo da consentire al contribuente di venire a conoscenza dell'avvenuto deposito. Per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza è necessaria quindi come prova l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, in quanto la comunicazione di avvenuto deposito (definita C.A.D.) riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso" (vedasi Cass. civ. S.U. n.
10012/2021).
Invero, la notifica invalida di un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione non può produrre alcun effetto interruttivo della stessa, proprio per la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 7847/17; depositata il 27 marzo).
Ne consegue che deve ritenersi maturata la prescrizione dei crediti indicati nell'avviso di addebito sottostante l'impugnata intimazione di pagamento n.
01720239002010606000 la quale dunque deve essere annullata.
3 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
· accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 01720239002010606000 per prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 31720170001885361000;
· condanna parte soccombente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €708,80 oltre rimb. Forf. , IVA e CPA con distrazione
Così deciso in Benevento, 25/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
4
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3216/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA VALFORTORE 82020 Parte_1
BASELICE, presso lo studio dell'avv. MADDALENA ANTONIO, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., CP_1
elettivamente domiciliato presso Via Ciro il Grande 21 null 00144 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. PARISI TOMMASO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 22/03/2024 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.8.23 parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720239002010606000 emesso da che sulla base anche di avviso di addebito n. Controparte_2 CP_1
31720170001885361000 asseritamente notificato il 12/02/2018 contenente richiesta di pagamento di un presunto credito contributivo della Gestione
1 Separata per l'anno 2010 di complessivi € 3.699,45 così suddivisi : € CP_1
2191,45 per contributi su gestione separata;
€ 1.187,37 per sanzioni civili per omesso versamento contribuzione detta;
€ 316,72 per interessi di mora;
€ 4,11 per spese di notifica anno 2017.
In particolare, ha eccepito la prescrizione non avendo mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito sottostante.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Ciò premesso, parte ricorrente sostiene che la pretesa creditoria sia prescritta tenuto conto del lasso di tempo trascorso non avendo mai ricevuto alcun avviso di addebito.
Con riguardo alla prescrizione la Suprema Corte a sezioni Unite ha statuito che
“la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica
Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell' Controparte_3
produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina “anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve […] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”.
Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo”
(sentenza o decreto ingiuntivo)” (v. sentenza 17/11/2016 n° 23397).
Parte resistente nel costituirsi in giudizio ha dedotto, ma non documentato l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento quale atto astrattamente idoneo ha interrompere la prescrizione unitamente all'atto di messa in mora del 4.8.16.
Agli atti infatti vi è solo un tentativo di notifica al ricorrente rappresentato da due raccomandate restituite per compiuta giacenza (dalle quali francamente non si evince nemmeno a quali atti si riferiscano), ma non vi è prova dell'avviso di ricevimento della CAD .
2 La Suprema Corte ha di recente avuto modo di affermare in modo chiaro che in tema di validità della notifica di un avviso di accertamento avente come esito la compiuta giacenza "la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima"
(vedasi, Cass. civ. Sez. VI-V, ord. 02.02.2022, n. 3141).
Tale principio, espresso in precedenza dalle Sezioni Unite, risulta rispettoso delle formalità prescritte dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, che prevede appunto, nella notifica a mezzo posta nei casi di temporanea assenza del destinatario, l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi, ossia l'onere di provare l'effettiva ricezione della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa, in modo da consentire al contribuente di venire a conoscenza dell'avvenuto deposito. Per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza è necessaria quindi come prova l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, in quanto la comunicazione di avvenuto deposito (definita C.A.D.) riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso" (vedasi Cass. civ. S.U. n.
10012/2021).
Invero, la notifica invalida di un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione non può produrre alcun effetto interruttivo della stessa, proprio per la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 7847/17; depositata il 27 marzo).
Ne consegue che deve ritenersi maturata la prescrizione dei crediti indicati nell'avviso di addebito sottostante l'impugnata intimazione di pagamento n.
01720239002010606000 la quale dunque deve essere annullata.
3 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
· accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 01720239002010606000 per prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 31720170001885361000;
· condanna parte soccombente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €708,80 oltre rimb. Forf. , IVA e CPA con distrazione
Così deciso in Benevento, 25/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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