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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 351 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell' 11.06.2025
TRA
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessandro Mineo, in forza di procura generale alle liti del 21/07/2015 Rep. 80974, per atti Notaio in Persona_1
Roma;
[...]
Parte_2
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso,dall'avv. Anna Maria Lagioia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa, in Taranto, via Dante n. 205, in virtù di procura alle liti allegata agli atti;
- APPELLATO-
All'udienza dell' 11.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.851 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,accoglieva il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 40620180002960383000, del 24 dicembre 2018, notificato dall' a mezzo raccomandata in data 30.01.2019, con il quale l'Istituto gli Pt_1
intimava il pagamento della somma di € 5.996,90, asseritamente dovuta per
“contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Separata Liberi 1
Professionisti” dal 01/2011 al 12/2011.
Nulla per le spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione propone appello l' ,lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resiste l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il Pt_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' con i motivi di gravame,denuncia la violazione e/o erronea applicazione del Pt_1
termine prescrizionale applicato dal primo giudice.
L'appello è infondato.
La questione principale, oggetto del motivo proposto,concerne l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso I' dei professionisti non iscritti obbligatoriamente Pt_1
alla Cassa di appartenenza, alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, già stata decisa dalla Suprema Corte.
2 In effetti, la giurisprudenza di legittimità più recente si è pronunciata in favore della tesi dell' , sostenendo che: “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza Pt_1
obbligatorie che, svolgendo attività libero-professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente "ratione temporis",
antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di CP_2
carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione Separata presso l' , in virtù del principio di Pt_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” .
Pertanto, la parte appellata, non avendo versato nel 2011 alcun contributo soggettivo alla per ragioni reddituali (prima della legge n. 247/2012, art. 21, CP_3
commi 8 e 9, che ne ha stabilito l'obbligatorietà), ma solo un contributo integrativo a carattere solidaristico, non comportante una copertura assicurativa, era tenuta ad iscriversi alla gestione separata e a versare il contributo dovuto nella stessa gestione.
Tuttavia, l' ha domandato per la prima volta il pagamento del contributo Pt_1
maturato nel 2011 con richiesta pervenuta al ricorrente in data 22.08.2017, mentre il debito si era prescritto in data 09\07\2017 tenuto conto che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di scadenza per il pagamento e non dalla data in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi (ossia il 16/6 dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo).
Non si condivide, l'assunto dell' secondo cui esso non è stato in grado di Pt_1
conoscere la percezione di redditi da lavoro autonomo fino alla presentazione della
3 dichiarazione dei redditi, perché trattasi comunque di impedimento di fatto che non sposta la data di inizio della prescrizione, che coincide con la scadenza del termine per versare i contributi. La dichiarazione dei redditi infatti ha valore di mera dichiarazione di scienza e, pertanto, non è presupposto del credito contributivo, così
come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta,
come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
In definitiva «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali,
salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento»
(Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)1.
Né ricorre, a ben vedere ed alla luce delle considerazioni in ultimo svolte dalla Corte
Costituzionale(nella recente sentenza n. 104 /2022), il dolo del contribuente, che interrompe il termine di prescrizione, ai sensi dell'art 2941, n. 8 c.c.
La mancata compilazione del quadro RR riservato ai redditi assoggettati alla gestione separata è dipeso, infatti, dalla giustificata convinzione del contribuente di non essere tenuto all'iscrizione alla gestione separata dell' posto che rientrava tra i Pt_1
professionisti iscritti agli albi professionali. Come dato atto dalla Corte Costituzionale, infatti, l'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, prima dell'intervento della legge di interpretazione autentica su citata, era nel senso che i lavoratori autonomi iscritti in appositi albi professionali e, in particolare gli avvocati, non fossero tenuti all'iscrizione alla gestione separata, anche se sottratti ad un onere di contribuzione per il mancato raggiungimento dei limiti minimi fissati dalla cassa di categoria(Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenze n.
14069/2006, n. 3622/2007, n. 13218/2008). Tale orientamento muoveva dalla considerazione che la regolamentazione della cassa forense avesse carattere di specialità e prevalesse sulla disciplina generale in materia di contribuzione dei lavoratori autonomi. Solo dopo l'intervento del legislatore, nel 2011, si è preso atto che la volontà del legislatore attraverso inserimento dell'art 2, comma 26 L 335/95,
fosse quello di assoggettare a contribuzione tutti i redditi da lavoro autonomo, sia quelli prodotti da lavoratori non iscritti ad alcun albo, sia quelli prodotti da lavoratori iscritti ad un albo che non raggiungessero i limiti minimi di iscrizione alla cassa di appartenenza;
ciò per garantire a tutti una copertura assicurativa e previdenziale.
Ma occorre dare atto che, fino all'intervento di tale disposizione interpretativa, vi è
stato un affidamento incolpevole degli avvocati che hanno ritenuto, appunto confidando nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, di non essere tenuti all'iscrizione alla gestione separata. Ebbene, secondo la Corte
Costituzionale, il legislatore all'atto di assumere la norma interpretativa dell'art 2,
comma 26 L 335/95 e avendo deciso di condividere e fare proprio l'orientamento interpretativo minoritario in giurisprudenza, avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l'affidamento che era sorto in conseguenza del pregresso orientamento maggioritario;
per questa ragione ha dichiarato incostituzionale la norma interpretativa dell'art 18, comma 12 DL 98/2011 nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni civili relativamente al periodo precedente l'emanazione della norma di interpretazione autentica.
5 Insomma la Corte ha chiarito che il legislatore era libero di scegliere tra le opzioni interpretative quella non supportata dalla giurisprudenza dell'epoca, però doveva farsi carico della tutela di coloro che in buona fede avessero confidato nella bontà di tale interpretazione e si fossero adeguati alla stessa. La Corte Costituzionale ha espressamente qualificato lo stato soggettivo dell'avvocato come “affidamento scusabile” e ha escluso l'applicazione delle sanzioni civili perché l'inadempimento del professionista non era imputabile a dolo o colpa.
E dunque, se l'inadempimento dell'avvocato al versamento dei contributi alla gestione separata non è dipeso da solo o colpa, ma è derivato da un affidamento scusabile nell'interpretazione dell'art 2, comma 26 L 335/95, a maggior ragione non può essere imputabile a dolo la mancata compilazione del quadro RR riservato nella dichiarazione dei redditi alla denuncia dei redditi assoggettati alla gestione separata.
L'appellata infatti non ha affatto occultato la percezione di tali redditi di lavoro autonomo, avendoli regolarmente dichiarati nel modello unico, ma semplicemente non ha compilato il quadro relativo alla gestione separata perché riteneva che tali redditi non fossero assoggettati alla stessa gestione, per le ragioni già esposte.
In conclusione e alla luce delle condivisibili argomentazioni della Corte
Costituzionale nella recente sentenza, non si ritiene che la mancata compilazione del quadro RR, in un momento in cui sussisteva incertezza in ordine alla necessità
dell'iscrizione alla gestione separata, possa configurare il dolo idoneo a sospendere il decorso della prescrizione.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
6 - Condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento Pt_1
delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellato che si liquidano in
€ 1500,00,oltre accessori;
- Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 11.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 351 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell' 11.06.2025
TRA
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessandro Mineo, in forza di procura generale alle liti del 21/07/2015 Rep. 80974, per atti Notaio in Persona_1
Roma;
[...]
Parte_2
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso,dall'avv. Anna Maria Lagioia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa, in Taranto, via Dante n. 205, in virtù di procura alle liti allegata agli atti;
- APPELLATO-
All'udienza dell' 11.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.851 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro,accoglieva il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 40620180002960383000, del 24 dicembre 2018, notificato dall' a mezzo raccomandata in data 30.01.2019, con il quale l'Istituto gli Pt_1
intimava il pagamento della somma di € 5.996,90, asseritamente dovuta per
“contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Separata Liberi 1
Professionisti” dal 01/2011 al 12/2011.
Nulla per le spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione propone appello l' ,lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resiste l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il Pt_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' con i motivi di gravame,denuncia la violazione e/o erronea applicazione del Pt_1
termine prescrizionale applicato dal primo giudice.
L'appello è infondato.
La questione principale, oggetto del motivo proposto,concerne l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso I' dei professionisti non iscritti obbligatoriamente Pt_1
alla Cassa di appartenenza, alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, già stata decisa dalla Suprema Corte.
2 In effetti, la giurisprudenza di legittimità più recente si è pronunciata in favore della tesi dell' , sostenendo che: “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza Pt_1
obbligatorie che, svolgendo attività libero-professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente "ratione temporis",
antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di CP_2
carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione Separata presso l' , in virtù del principio di Pt_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” .
Pertanto, la parte appellata, non avendo versato nel 2011 alcun contributo soggettivo alla per ragioni reddituali (prima della legge n. 247/2012, art. 21, CP_3
commi 8 e 9, che ne ha stabilito l'obbligatorietà), ma solo un contributo integrativo a carattere solidaristico, non comportante una copertura assicurativa, era tenuta ad iscriversi alla gestione separata e a versare il contributo dovuto nella stessa gestione.
Tuttavia, l' ha domandato per la prima volta il pagamento del contributo Pt_1
maturato nel 2011 con richiesta pervenuta al ricorrente in data 22.08.2017, mentre il debito si era prescritto in data 09\07\2017 tenuto conto che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di scadenza per il pagamento e non dalla data in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi (ossia il 16/6 dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo).
Non si condivide, l'assunto dell' secondo cui esso non è stato in grado di Pt_1
conoscere la percezione di redditi da lavoro autonomo fino alla presentazione della
3 dichiarazione dei redditi, perché trattasi comunque di impedimento di fatto che non sposta la data di inizio della prescrizione, che coincide con la scadenza del termine per versare i contributi. La dichiarazione dei redditi infatti ha valore di mera dichiarazione di scienza e, pertanto, non è presupposto del credito contributivo, così
come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta,
come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
In definitiva «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali,
salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento»
(Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)1.
Né ricorre, a ben vedere ed alla luce delle considerazioni in ultimo svolte dalla Corte
Costituzionale(nella recente sentenza n. 104 /2022), il dolo del contribuente, che interrompe il termine di prescrizione, ai sensi dell'art 2941, n. 8 c.c.
La mancata compilazione del quadro RR riservato ai redditi assoggettati alla gestione separata è dipeso, infatti, dalla giustificata convinzione del contribuente di non essere tenuto all'iscrizione alla gestione separata dell' posto che rientrava tra i Pt_1
professionisti iscritti agli albi professionali. Come dato atto dalla Corte Costituzionale, infatti, l'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, prima dell'intervento della legge di interpretazione autentica su citata, era nel senso che i lavoratori autonomi iscritti in appositi albi professionali e, in particolare gli avvocati, non fossero tenuti all'iscrizione alla gestione separata, anche se sottratti ad un onere di contribuzione per il mancato raggiungimento dei limiti minimi fissati dalla cassa di categoria(Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenze n.
14069/2006, n. 3622/2007, n. 13218/2008). Tale orientamento muoveva dalla considerazione che la regolamentazione della cassa forense avesse carattere di specialità e prevalesse sulla disciplina generale in materia di contribuzione dei lavoratori autonomi. Solo dopo l'intervento del legislatore, nel 2011, si è preso atto che la volontà del legislatore attraverso inserimento dell'art 2, comma 26 L 335/95,
fosse quello di assoggettare a contribuzione tutti i redditi da lavoro autonomo, sia quelli prodotti da lavoratori non iscritti ad alcun albo, sia quelli prodotti da lavoratori iscritti ad un albo che non raggiungessero i limiti minimi di iscrizione alla cassa di appartenenza;
ciò per garantire a tutti una copertura assicurativa e previdenziale.
Ma occorre dare atto che, fino all'intervento di tale disposizione interpretativa, vi è
stato un affidamento incolpevole degli avvocati che hanno ritenuto, appunto confidando nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, di non essere tenuti all'iscrizione alla gestione separata. Ebbene, secondo la Corte
Costituzionale, il legislatore all'atto di assumere la norma interpretativa dell'art 2,
comma 26 L 335/95 e avendo deciso di condividere e fare proprio l'orientamento interpretativo minoritario in giurisprudenza, avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l'affidamento che era sorto in conseguenza del pregresso orientamento maggioritario;
per questa ragione ha dichiarato incostituzionale la norma interpretativa dell'art 18, comma 12 DL 98/2011 nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni civili relativamente al periodo precedente l'emanazione della norma di interpretazione autentica.
5 Insomma la Corte ha chiarito che il legislatore era libero di scegliere tra le opzioni interpretative quella non supportata dalla giurisprudenza dell'epoca, però doveva farsi carico della tutela di coloro che in buona fede avessero confidato nella bontà di tale interpretazione e si fossero adeguati alla stessa. La Corte Costituzionale ha espressamente qualificato lo stato soggettivo dell'avvocato come “affidamento scusabile” e ha escluso l'applicazione delle sanzioni civili perché l'inadempimento del professionista non era imputabile a dolo o colpa.
E dunque, se l'inadempimento dell'avvocato al versamento dei contributi alla gestione separata non è dipeso da solo o colpa, ma è derivato da un affidamento scusabile nell'interpretazione dell'art 2, comma 26 L 335/95, a maggior ragione non può essere imputabile a dolo la mancata compilazione del quadro RR riservato nella dichiarazione dei redditi alla denuncia dei redditi assoggettati alla gestione separata.
L'appellata infatti non ha affatto occultato la percezione di tali redditi di lavoro autonomo, avendoli regolarmente dichiarati nel modello unico, ma semplicemente non ha compilato il quadro relativo alla gestione separata perché riteneva che tali redditi non fossero assoggettati alla stessa gestione, per le ragioni già esposte.
In conclusione e alla luce delle condivisibili argomentazioni della Corte
Costituzionale nella recente sentenza, non si ritiene che la mancata compilazione del quadro RR, in un momento in cui sussisteva incertezza in ordine alla necessità
dell'iscrizione alla gestione separata, possa configurare il dolo idoneo a sospendere il decorso della prescrizione.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
6 - Condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento Pt_1
delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellato che si liquidano in
€ 1500,00,oltre accessori;
- Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 11.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018
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