Art. 1.
Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1279 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237 , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 , sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1279 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237 , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 , sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.