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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 510/2022 R.G. promossa da:
(c.f.: deceduta in Parte_1 C.F._1
corso di causa e riassunta nei confronti degli Eredi di , Parte_1
rimasti contumaci;
= Parte Appellante=
nei confronti di con sede Controparte_1
legale in Roma, viale America n. 35, in persone dell'amministratore delegato e del legale rappresentante p.t. (c.f. e p. Iva: , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via XIV
Settembre n, 67 in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
=Appellata=
pagina 1 di 19 e di
(c.f.: ), con sede legale in Milano, Piazza Gae Controparte_2 P.IVA_2
Aulenti n. 3, Capogruppo del in persona del procuratore Controparte_3
speciale Avv. Giuseppe Restivo, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sanino e dagli
Avv. Lorenzo Coraggio e Avv. Urbano Barelli, con domicilio digitale presso le pec dei predetti difensori e fisico presso lo Studio Legale Barelli in Perugia, Via Cesare Beccaria
11, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellata=
e di in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t.;
=Appellata-contumace=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante (Eredi Dell' rimangono ferme le Parte_1
conclusioni indicate nell'atto di citazione in appello;
Per parte appellata ( : come da note di trattazione scritta per Controparte_1
l'udienza del 12.09.2024;
Per parte appellata ( : come da note di trattazione per l'udienza del Controparte_2
12.09.2024;
Parte appellata ( ): contumace. Controparte_5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 19 Con atto di citazione del 9.12.2019, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia la
[...] [...]
e l' Controparte_6 Controparte_4
proponendo opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, avverso
[...]
l'iscrizione a ruolo n. 2019/002192 ed alla pedissequa cartella di pagamento n.
08020190011506761003, per l'importo di euro 458.509,43.
Esponeva in fatto l'attrice che la società aveva stipulato Parte_2
con un contratto di finanziamento (Contratto di mutuo chirografario CP_2
dell'1.10.2015 per euro 650.000,00) in cui era previsto che parte delle somme erogate fossero garantite dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese istituito presso
, ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996; - che per aver CP_1
corrisposto le somme garantite aveva esercitato il diritto di surroga Controparte_1
ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, decreto
Ministero delle Attività Produttive 25.06.2005, nei confronti dell'opponente sul presupposto che la stessa aveva prestato fideiussione omnibus a garanzia del predetto finanziamento.
Eccepiva inoltre: - di non aver mai rilasciato alcuna fideiussione a garanzia del finanziamento concesso da a - che il Controparte_2 Parte_2
surrogante in quanto titolare di una posizione di diritto privato, Controparte_1
non poteva riscuotere le somme garantite dal Fondo a mezzo ruolo senza aver previamente acquisito un idoneo titolo esecutivo;
- che il d. lgs. n. 123/1998 prevedeva la riscossione a mezzo ruolo soltanto nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza di revoca, e non anche nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione restitutoria;
- che anche a voler ritenere sussistente il rapporto fideiussorio, l'opponente si era obbligata solo nei confronti di - che la cartella di pagamento conteneva CP_2
pagina 3 di 19 l'addebito di illegittimi oneri di riscossione per euro 13.354,47.
Conformemente ai dedotti motivi di opposizione l'attrice chiedeva che, previa sospensiva dell'esecutorietà del ruolo e della cartella, fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia di entrambi, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa del 18.02.2020 si costituiva la Controparte_7
che contestava integralmente l'opposizione avversaria, chiedendone il
[...]
rigetto, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per essere Controparte_2
da questa manlevata in caso di accoglimento dell'opposizione avversaria.
Con comparsa del 03.04.2020 si costituiva in giudizio che resisteva alle Controparte_2
domande proposte nei suoi confronti e concludeva per il rigetto dell'opposizione,
assumendo legittima la procedura di riscossione mediante ruolo;
in subordine CP_2
deduceva l'inammissibilità della domanda di manleva svolta nei suoi confronti da
[...]
Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione, depositate le memorie 183, comma 6, c.p.c. e ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 20.01.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1067/2022, pubblicata il 20.07.2022, rigettava l'opposizione e condannava parte opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1067/2022 ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1. “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 183 c.p.c.”.
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia errato nel ritenere inammissibile l'eccezione dell'opponente circa il recesso esercitato da quest'ultima dalla fideiussione omnibus, in quanto detta eccezione non costituisce alcun ampliamento del thema decidendum.
2. “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli
pagina 4 di 19 artt. 1373, 1938 e 2697 c.c.”.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che l'odierna appellante non abbia dato compiuta prova di aver receduto dalla fideiussione omnibus prodotta in giudizio in data anteriore al contratto di finanziamento del 1° ottobre 2015 concesso da alla CP_2 [...]
. Parte_2
3. “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c.”.
Sostiene l'appellante che non vi sia prova che la prima pagina della fideiussione prodotta in giudizio solo in copia -e priva di firma- corrisponda all'originale della fideiussione,
con la conseguenza che non si possa ritenere provato il diritto di credito azionato nei suoi confronti.
4. “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n.
46/1999”.
Il Tribunale di Perugia ha inoltre errato laddove ha ritenuto che Controparte_1
potesse agire in via esecutiva senza prima munirsi di un valido titolo avente efficacia esecutiva.
Infatti il giudice di prime cure non ha tenuto conto del disposto di cui all'art. 21 del
D.Lgs 46/1999 il quale richiede, quando si voglia riscuotere con procedura esattoriale un credito che trovi la fonte in un rapporto di diritto privato, la sussistenza di un titolo esecutivo preesistente all'emissione dell'iscrizione a ruolo.
5.“Illegittimità della sentenza impugnata perché la riscossione esattoriale non è
comunque applicabile alla IG.ra ”. Parte_1
Il Tribunale ha errato nel ritenere che potesse notificare Controparte_1
l'iscrizione a ruolo e la relativa cartella esattoriale nei confronti dell'appellante,
nonostante questa non si fosse mai impegnata direttamente con essa.
Il primo giudice ha male interpretato le norme richiamate dalle quali emerge pagina 5 di 19 l'impossibilità di azionare la riscossione tramite ruolo nei confronti di soggetti diversi rispetto al debitore principale ( ) o del soggetto che abbia Parte_2
prestato una garanzia direttamente nei confronti di . CP_1
6. “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n.
123/1998”
Il Tribunale Civile di Perugia ha errato anche nel ritenere che Controparte_1
potesse agire a mezzo di notifica dell'iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale nei confronti dell'appellante anche nel caso in cui mancasse un provvedimento di revoca del finanziamento concesso al debitore principale, quindi, in presenza del diverso e meno grave caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
7. “Illegittimità della sentenza impugnata relativamente alla debenza degli oneri
esattoriali”.
Il Tribunale Civile di Perugia ha infine errato nel ritenere legittimi gli oneri di riscossione provocando un potenziale danno all'appellante.
Tali oneri si aggiungono al credito vantato dal e non CP_1 Controparte_1
sarebbero stati dovuti se l'istituto di credito avesse agito con gli opportuni mezzi di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento, anziché tramite l'esecuzione esattoriale.
In conformità dei dedotti motivi di impugnazione, l'appellante -oltre a reiterare la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie (prova per testi) non ammesse in primo grado- ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o la disapplicazione dell'iscrizione a ruolo n. 2019/002192 e della cartella di pagamento n.
080201900115067 nei propri confronti e, per l'effetto, sentir accertare che nulla è dalla stessa dovuto nei confronti di Controparte_6
e/o dell' , con vittoria delle spese e Controparte_8
degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 19 Con comparsa di risposta del 16.12.2022 si è costituito Controparte_6
contestando integralmente le deduzioni avversarie e
[...]
domandando in via principale il rigetto dell'appello; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'appellante inerenti all'invalidità della fideiussione, ha concluso perché fosse dichiarato illegittimo il pagamento eseguito da in favore di con condanna della terza Controparte_1 Controparte_2
chiamata a rimborsare la somma ricevuta oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 13.01.2023 si è costituita domandando il rigetto Controparte_2
dell'appello e, in subordine, l'inammissibilità della domanda di manleva spiegata nei confronti.
Con ordinanza del 26.01.2023 la Corte, ritenuta non necessaria ulteriore attività
istruttoria, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.01.2024.
A seguito del decesso della parte appellante, con ordinanza del 26.01.2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso del 03.04.2024 ha Controparte_6
chiesto la riassunzione del giudizio.
Riassunto regolarmente il giudizio (senza la costituzione in giudizio degli eredi dell'appellante), all'udienza del 12.09.2024 la causa è stata assegnata in decisione,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Preliminarmente la Corte non può che dichiarare la contumacia degli Eredi di e non Parte_1 Controparte_4
pagina 7 di 19 costituiti nel giudizio riassunto ancorché regolarmente evocati.
Passando all'esame dell'appello, il primo e il secondo motivo vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Con essi, parte appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondato, l'eccepito recesso dalla fideiussione dell'opponente, avvenuto - a suo dire - prima della stipula del finanziamento per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che l'odierna appellante ha contestato mediante l'opposizione a precetto di non aver mai rilasciato alcuna fideiussione a garanzia del finanziamento concesso alla (cfr. Atto di citazione in opposizione Parte_3
all'esecuzione e agli atti esecutivi – in fascicolo di primo grado dell'opponente).
con la costituzione in giudizio nel contestare l'opposizione Controparte_1
ha prodotto copia della fideiussione del 14.09.2012 (cfr. Doc. 2 comparsa di costituzione
– in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Ebbene, nella prima udienza del giudizio l'opponente (odierna appellante), che a seguito delle difese del convenuto avrebbe potuto riqualificare la propria domanda assumendo l'asserito recesso, non lo ha fatto, modificando la propria domanda solo con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 c.p.c. e così incorrendo nella preclusione prevista dall'art. 183 c.p.c., comma 5, c.p.c., che stabilisce che “nella (..) udienza (di trattazione) l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della
domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
Tale norma, infatti, (nella formulazione al tempo in vigore) consentiva all'attore di proporre le domande nuove che siano conseguenze delle eccezioni del convenuto solo nella prima udienza, e non nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, c.p.c. pagina 8 di 19 La memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, infatti, consente all'attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione (cfr. ex multis, Cass. Ord. n. 30745 26.11.2019; Cass. n. 9880 del 13/05/2016;
Cass. n. 3806 del 26/02/2016; Cass. n. 25409 del 12/11/2013, Cass. S.U. n. 3567 del
14/02/2011).
In ogni caso, il recesso - che l'appellante asserisce aver formalmente esercitato con lettera del 17.10.2013, secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 3 del contratto - non
è provato.
Difatti, come già rilevato dal primo giudice in sentenza (cfr. pag. 4) la comunicazione del 17.10.2013 prodotta in atti dall'appellante (cfr. Doc. 1 alla memoria 183, comma 6,
n. 2 c.p.c.) dimostra solo il recesso dalle polizze Zurich ivi espressamente richiamate
(peraltro accessorie rispetto al contratto fideiussorio che rimane in essere anche nell'ipotesi in cui queste ultime vengano meno), mentre non prova che l'appellante abbia richiesto il recesso dalla fideiussione rilasciata il 14.09.2012 - “sino alla concorrenza di
€.2.119.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso … Controparte_2
dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero
in seguito consentite al predetto nominativo…” (cfr. Doc. 2 comparsa di costituzione –
in fascicolo di primo grado di parte appellata) – rimanendo dunque la detta fideiussione valida ed efficace anche come garanzia del finanziamento concesso alla società da in data 1.10.2015. CP_2
Il motivo è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Con il terzo motivo di gravame la sentenza è stata censurata nella parte in cui il giudice di pagina 9 di 19 prime cure ha ritenuto provato il diritto di credito azionato nei confronti dell'appellante.
Sostiene l'appellante che la copia della fideiussione prodotta in atti dall'opposta riporta la firma di solo nella seconda pagina e, perciò, non costituisce Parte_1
prova del fatto che la stessa abbia accettato le condizioni economiche riportate nella prima pagina, non sottoscritta.
Ad avviso di parte appellante, pertanto, non può dirsi provato che la prima pagina della fideiussione prodotta in atti solo in copia corrisponda alla prima pagina dell'originale, non essendovi continuità materiale in un documento fotocopiato.
La censura non coglie nel segno.
Rileva la Corte che l'appellante non nega che la firma apposta sulla seconda e sulla quarta pagina del documento datato 14.09.2012, contenente la fideiussione (prodotto in copia dall'appellata), sia alla medesima riferibile (“l'odierna appellante, infatti, non ha
affermato di non aver in alcun modo sottoscritto la fideiussione in argomento” – cfr. pag.
27 dell'appello).
L'appellante, inoltre - come rilevato dal primo giudice in sentenza - ha pure affermato che il documento contenente la predetta garanzia è composto da due fogli compilati fronte retro entrambi recanti la sottoscrizione nella seconda e nella quarta pagina (“L'odierna
opponente, infatti, risulterebbe aver firmato solo sull'asserita seconda pagina del primo
foglio (cfr. pag. n.
1-2 in Doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione di CP_1
e in Doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione di - cfr. pag. 5
[...] CP_2
memoria 183, comma 6 n. 1 c.p.c. in fascicolo di primo grado dell'appellante).
Dunque, l'appellante non nega di aver sottoscritto la seconda e la quarta pagina della fideiussione e conferma che questa si compone di due fogli compilati fronte/retro.
A fronte di ciò, secondo il consolidato orientamento della Cassazione - dal quale questa
Corte non ha motivo di discostarsi - in assenza di un espresso disconoscimento della pagina 10 di 19 conformità della documentazione prodotta in copia all'originale (“chiaro, circostanziato
ed esplicito dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non
corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” – Cass. 17526/2016; Cass.
3122/2015) la copia della scrittura acquista la stessa efficacia probatoria di una copia autentica.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento consolidato e condiviso, afferma che se la parte disconosce, ai sensi dell'art. 2019 c.c., solo la conformità della copia fotografica o fotostatica rispetto all'originale, ciò non impedisce al giudice di accertare tale conformità
anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni (Cass. 24456/2011; Cass.
12737/2018; Cass. 27633/2018; Cass. 1324/2023).
Nel caso in esame, la parte appellante non ha neppure genericamente disconosciuto la copia della sottoscrizione prodotta in atti, ma si è limitata solo a chiedere l'esibizione dell'originale che per le motivazioni sopra esposte non è necessaria ai fini della decisione.
Il motivo di appello è quindi infondato e va respinto.
****
Con il quarto motivo di impugnazione la sentenza del Tribunale di Perugia viene censurata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che Controparte_1
possa agire esecutivamente senza prima munirsi di idoneo titolo avente efficacia esecutiva.
In particolare, l'appellante sostiene l'inapplicabilità nella fattispecie del procedimento di riscossione esattoriale, stante la natura privatistica del rapporto;
sicché - a suo dire - l'ente avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo, al pari di ogni altro privato.
L'argomento speso non è condivisibile.
La questione origina dal diritto, legislativamente riconosciuto, dell' che agisce per CP_9
pagina 11 di 19 conto del Fondo di Garanzia -odierno appellato- di richiedere la restituzione di quanto pagato a seguito di escussione della garanzia prestata, rivalendosi sull'impresa mutuataria inadempiente e/o sui garanti della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203
c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005.
L'art. 2, comma 4, d.m. 20.6.2005 stabilisce che “nello svolgimento delle procedure di
recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto
dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, la procedura
esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 67 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43 è stato abrogato e sostituito dall'art. 17 del d.lgs.
26.2.1999 n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo.
La disciplina della riscossione mediante ruolo di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 è,
inoltre, richiamata anche dalla legge 24.03.2015 n. 33 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 3 del 24.01.2015, recante norme urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
L'art. 8-bis stabilisce che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e
dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi
causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione
spettanti a terzi….Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni”.
La riscossione mediante ruolo è dunque utilizzabile anche per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge 662/1996 nei confronti pagina 12 di 19 tanto del beneficiario finale, quanto dei terzi prestatori di garanzie, e ciò sulla base dell'espressa disposizione di cui all'art.
8-bis del D.L. n. 3/2015, come convertito nella
Legge n. 33/2015.
Corretta dunque è la procedura di iscrizione a ruolo del credito vantato da
[...]
nei confronti dell'appellante. Controparte_1
L'argomento utilizzato dall'appellante, per cui non sarebbe applicabile l'articolo 9 citato in quanto verrebbe in rilievo un rapporto di natura privatistica e non già pubblicistica, non
è condivisibile.
Sull'argomento la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di interventi di
sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta
escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1
surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un
diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune
originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della
riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999” (cfr. Cassazione, ord.
1005/2023).
Il chiaro riferimento alla surroga e l'asserzione per cui anche in tal caso la natura dei fondi abbia carattere pubblicistico sono di ostacolo all'accoglimento della tesi dell'appellante.
Il d.lgs. n. 123 del 1998 è infatti una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività
produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi (Cass., Sez.
1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019), onde l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da pagina 13 di 19 concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n. 662/1996, a favore di chi ha finanziato la PIMI (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
30739 del 26/11/2019).
Peraltro, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.
La Cassazione (Sez. 1, Ord. n. 6508 del09/03/2020), ha precisato che “il privilegio
previsto dall'art.9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della
garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della
società beneficiaria del finanziamento in quanto la norma si riferisce non solo a patologie
attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella
successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione”.
Sulla questione si è pronunciata ancora di recente la Cassazione precisando che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996,
che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif.
pagina 14 di 19 dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma,
atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 9657 del
10/04/2024);
Si ritiene, quindi, non possa attribuirsi natura privata al credito vantato in surroga dal gestore del Fondo di Garanzia atteso che il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia ha natura pubblicistica e ciò in quanto connesso, come tutti gli altri interventi previsti dal d.lgs.123/1998, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività
produttive (cfr. Cass. 6508/2020).
Conseguentemente il credito per cui è causa non rientra tra le entrate di diritto privato ai fini dell'applicabilità delle norme sulla riscossione esattoriale, da cui la legittimità della procedura di riscossione mediante ruolo.
Ne deriva che anche il quarto motivo di appello non debba trovare accoglimento e sia da respingere.
****
Con il quinto motivo la sentenza del Tribunale viene gravata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che potesse procedere con l'esecuzione Controparte_1
esattoriale nei confronti dell'appellante benché questa non si fosse mai direttamente impegnata con esso.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI -ex lege 662/1996- devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento e dall'altro, quello pagina 15 di 19 riguardante – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria
(ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n.
18456.
Il predetto art. 2, comma 4, stabilisce che “in caso di inadempimento delle piccole e medie
imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso
garantiti, anziché continuare a perseguitare il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203
c.c., nell'effettuare il pagamento il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle piccole e
medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”.
Orbene, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 14915/2019, poi confermata anche da Corte di Appello Milano n. 3083/2022), cui questa Corte aderisce con convinzione, il D.M. 20.05.2005 è “una norma di rango secondario e di tratto
meramente attuativo. In quanto tale, si tratta di disposizione priva della stessa capacità di
produrre degli interventi di vaglio innovativo e che, piuttosto, va interpretata e
riconosciuta alla luce, e in sintonia con la normativa primaria che viene a completare”;
pertanto è una fonte di natura regolamentare confermativa di quanto previsto dall'art. 9,
comma 5 del D.lgs. n. 123/1998.
Ne consegue che al di là della previsione dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il richiamo ivi contenuto all'art. 1203 c.c. (surroga legale) consente al garante che ha pagato di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato.
ha agito dunque per il recupero delle somme quale creditore Controparte_1
procedente, ai sensi dell'art. 1203 c.c., ovvero per la surroga legale subentrando nei diritti del creditore ( e, pertanto, maturando la possibilità di perseguire oltre il debitore CP_2
principale ( ), anche i garanti della debitrice, ovvero l'odierna Parte_2
appellante, utilizzando la procedura speciale correlata al privilegio riconosciuto al suo pagina 16 di 19 credito dalla legge.
Il motivo di impugnazione è dunque infondato e viene respinto.
****
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 9 del D.Lgs n. 123/1998 (esecuzione mediante ruolo) non venendo in rilievo nella fattispecie un'ipotesi di revoca del finanziamento per deviazione dallo scopo, ma di semplice inadempimento del beneficiario.
Il motivo è infondato.
Osserva questa Corte che la Cassazione, con la sentenza n. 6508/2020, ha chiarito che dovesse fruire del privilegio di cui all'articolo 9, comma 5, D.lgs. n. 12371998 - a prescindere dal tenore letterale della norma che fa unicamente riferimento alla revoca dei finanziamenti - anche il credito che deriva dell'escussione da parte della società
beneficiaria della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia della PMI il cui gestore,
dopo aver estinto il credito della banca finanziatrice, si è surrogato ex articolo 1203 c.c.
nei diritti del creditore e ciò in considerazione della causa del credito, pur sempre riconducibile agli interventi pubblici di sostegno.
In buona sostanza, secondo il citato arresto giurisprudenziale della Cassazione dal quale questa Corte non ha motivo per discostarsi, la “revoca” richiamata dalla norma in questione non costituisce un presupposto imprescindibile in capo al gestore del Fondo di
Garanzia della facoltà di riscuotere a mezzo ruolo.
Ne consegue che il motivo di impugnazione non possa trovare accoglimento.
****
Con il settimo motivo di impugnazione la sentenza del Tribunale di Perugia è stata censurata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto legittima l'applicazione degli oneri pagina 17 di 19 di riscossione (per un importo di euro 13.354,47) che l'appellante ritiene, invece, non dovuti in ragione dell'illegittimità della procedura di riscossione mediante ruolo.
Orbene, il rigetto dei motivi di appello relativi alla procedura di riscossione determina l'assorbimento del motivo di impugnazione in esame.
In buona sostanza, la validità della procedura di riscossione mediante ruolo comporta l'applicazione degli oneri esattoriali calcolati secondo le norme di legge.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello va respinto.
****
In ultimo, quanto alle prove orali articolate in primo grado e non ammesse dal Tribunale
di Perugia, osserva questa Corte che i capitoli formulati dall'opponente vertono tutti su fatti irrilevanti, non contestati oppure da provare per tabulas, quindi la relativa richiesta,
reiterata anche nel presente grado di giudizio, va respinta.
*****
Il rigetto di tutti motivi di appello determina, come ovvia conseguenza, l'assorbimento della domanda di manleva riproposta dall'appellato nei Controparte_1
confronti di Controparte_2
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
- deceduta in corso di causa – con giudizio riassunto da Parte_1
nei confronti degli Eredi di Controparte_6
e – Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
pagina 18 di 19 contrariis reiectis, così provvede: Controparte_4
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 1607/2022
emessa dal Tribunale di Perugia il 20/07/2022);
- condanna gli Eredi di , in solido tra loro, al rimborso Parte_1
delle spese di lite sostenute dalle parti appellate costituite
[...]
e che liquida in €.10.060,00 Controparte_6 Controparte_2
ciascuna per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- nulla provvede sulle spese nei confronti di Controparte_4
rimasta contumace;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 510/2022 R.G. promossa da:
(c.f.: deceduta in Parte_1 C.F._1
corso di causa e riassunta nei confronti degli Eredi di , Parte_1
rimasti contumaci;
= Parte Appellante=
nei confronti di con sede Controparte_1
legale in Roma, viale America n. 35, in persone dell'amministratore delegato e del legale rappresentante p.t. (c.f. e p. Iva: , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via XIV
Settembre n, 67 in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
=Appellata=
pagina 1 di 19 e di
(c.f.: ), con sede legale in Milano, Piazza Gae Controparte_2 P.IVA_2
Aulenti n. 3, Capogruppo del in persona del procuratore Controparte_3
speciale Avv. Giuseppe Restivo, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sanino e dagli
Avv. Lorenzo Coraggio e Avv. Urbano Barelli, con domicilio digitale presso le pec dei predetti difensori e fisico presso lo Studio Legale Barelli in Perugia, Via Cesare Beccaria
11, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellata=
e di in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t.;
=Appellata-contumace=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante (Eredi Dell' rimangono ferme le Parte_1
conclusioni indicate nell'atto di citazione in appello;
Per parte appellata ( : come da note di trattazione scritta per Controparte_1
l'udienza del 12.09.2024;
Per parte appellata ( : come da note di trattazione per l'udienza del Controparte_2
12.09.2024;
Parte appellata ( ): contumace. Controparte_5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 19 Con atto di citazione del 9.12.2019, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia la
[...] [...]
e l' Controparte_6 Controparte_4
proponendo opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, avverso
[...]
l'iscrizione a ruolo n. 2019/002192 ed alla pedissequa cartella di pagamento n.
08020190011506761003, per l'importo di euro 458.509,43.
Esponeva in fatto l'attrice che la società aveva stipulato Parte_2
con un contratto di finanziamento (Contratto di mutuo chirografario CP_2
dell'1.10.2015 per euro 650.000,00) in cui era previsto che parte delle somme erogate fossero garantite dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese istituito presso
, ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996; - che per aver CP_1
corrisposto le somme garantite aveva esercitato il diritto di surroga Controparte_1
ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, decreto
Ministero delle Attività Produttive 25.06.2005, nei confronti dell'opponente sul presupposto che la stessa aveva prestato fideiussione omnibus a garanzia del predetto finanziamento.
Eccepiva inoltre: - di non aver mai rilasciato alcuna fideiussione a garanzia del finanziamento concesso da a - che il Controparte_2 Parte_2
surrogante in quanto titolare di una posizione di diritto privato, Controparte_1
non poteva riscuotere le somme garantite dal Fondo a mezzo ruolo senza aver previamente acquisito un idoneo titolo esecutivo;
- che il d. lgs. n. 123/1998 prevedeva la riscossione a mezzo ruolo soltanto nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza di revoca, e non anche nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione restitutoria;
- che anche a voler ritenere sussistente il rapporto fideiussorio, l'opponente si era obbligata solo nei confronti di - che la cartella di pagamento conteneva CP_2
pagina 3 di 19 l'addebito di illegittimi oneri di riscossione per euro 13.354,47.
Conformemente ai dedotti motivi di opposizione l'attrice chiedeva che, previa sospensiva dell'esecutorietà del ruolo e della cartella, fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia di entrambi, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa del 18.02.2020 si costituiva la Controparte_7
che contestava integralmente l'opposizione avversaria, chiedendone il
[...]
rigetto, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per essere Controparte_2
da questa manlevata in caso di accoglimento dell'opposizione avversaria.
Con comparsa del 03.04.2020 si costituiva in giudizio che resisteva alle Controparte_2
domande proposte nei suoi confronti e concludeva per il rigetto dell'opposizione,
assumendo legittima la procedura di riscossione mediante ruolo;
in subordine CP_2
deduceva l'inammissibilità della domanda di manleva svolta nei suoi confronti da
[...]
Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione, depositate le memorie 183, comma 6, c.p.c. e ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 20.01.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1067/2022, pubblicata il 20.07.2022, rigettava l'opposizione e condannava parte opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1067/2022 ha interposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1. “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 183 c.p.c.”.
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia errato nel ritenere inammissibile l'eccezione dell'opponente circa il recesso esercitato da quest'ultima dalla fideiussione omnibus, in quanto detta eccezione non costituisce alcun ampliamento del thema decidendum.
2. “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli
pagina 4 di 19 artt. 1373, 1938 e 2697 c.c.”.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che l'odierna appellante non abbia dato compiuta prova di aver receduto dalla fideiussione omnibus prodotta in giudizio in data anteriore al contratto di finanziamento del 1° ottobre 2015 concesso da alla CP_2 [...]
. Parte_2
3. “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c.”.
Sostiene l'appellante che non vi sia prova che la prima pagina della fideiussione prodotta in giudizio solo in copia -e priva di firma- corrisponda all'originale della fideiussione,
con la conseguenza che non si possa ritenere provato il diritto di credito azionato nei suoi confronti.
4. “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n.
46/1999”.
Il Tribunale di Perugia ha inoltre errato laddove ha ritenuto che Controparte_1
potesse agire in via esecutiva senza prima munirsi di un valido titolo avente efficacia esecutiva.
Infatti il giudice di prime cure non ha tenuto conto del disposto di cui all'art. 21 del
D.Lgs 46/1999 il quale richiede, quando si voglia riscuotere con procedura esattoriale un credito che trovi la fonte in un rapporto di diritto privato, la sussistenza di un titolo esecutivo preesistente all'emissione dell'iscrizione a ruolo.
5.“Illegittimità della sentenza impugnata perché la riscossione esattoriale non è
comunque applicabile alla IG.ra ”. Parte_1
Il Tribunale ha errato nel ritenere che potesse notificare Controparte_1
l'iscrizione a ruolo e la relativa cartella esattoriale nei confronti dell'appellante,
nonostante questa non si fosse mai impegnata direttamente con essa.
Il primo giudice ha male interpretato le norme richiamate dalle quali emerge pagina 5 di 19 l'impossibilità di azionare la riscossione tramite ruolo nei confronti di soggetti diversi rispetto al debitore principale ( ) o del soggetto che abbia Parte_2
prestato una garanzia direttamente nei confronti di . CP_1
6. “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n.
123/1998”
Il Tribunale Civile di Perugia ha errato anche nel ritenere che Controparte_1
potesse agire a mezzo di notifica dell'iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale nei confronti dell'appellante anche nel caso in cui mancasse un provvedimento di revoca del finanziamento concesso al debitore principale, quindi, in presenza del diverso e meno grave caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
7. “Illegittimità della sentenza impugnata relativamente alla debenza degli oneri
esattoriali”.
Il Tribunale Civile di Perugia ha infine errato nel ritenere legittimi gli oneri di riscossione provocando un potenziale danno all'appellante.
Tali oneri si aggiungono al credito vantato dal e non CP_1 Controparte_1
sarebbero stati dovuti se l'istituto di credito avesse agito con gli opportuni mezzi di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento, anziché tramite l'esecuzione esattoriale.
In conformità dei dedotti motivi di impugnazione, l'appellante -oltre a reiterare la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie (prova per testi) non ammesse in primo grado- ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o la disapplicazione dell'iscrizione a ruolo n. 2019/002192 e della cartella di pagamento n.
080201900115067 nei propri confronti e, per l'effetto, sentir accertare che nulla è dalla stessa dovuto nei confronti di Controparte_6
e/o dell' , con vittoria delle spese e Controparte_8
degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 6 di 19 Con comparsa di risposta del 16.12.2022 si è costituito Controparte_6
contestando integralmente le deduzioni avversarie e
[...]
domandando in via principale il rigetto dell'appello; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'appellante inerenti all'invalidità della fideiussione, ha concluso perché fosse dichiarato illegittimo il pagamento eseguito da in favore di con condanna della terza Controparte_1 Controparte_2
chiamata a rimborsare la somma ricevuta oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 13.01.2023 si è costituita domandando il rigetto Controparte_2
dell'appello e, in subordine, l'inammissibilità della domanda di manleva spiegata nei confronti.
Con ordinanza del 26.01.2023 la Corte, ritenuta non necessaria ulteriore attività
istruttoria, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.01.2024.
A seguito del decesso della parte appellante, con ordinanza del 26.01.2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso del 03.04.2024 ha Controparte_6
chiesto la riassunzione del giudizio.
Riassunto regolarmente il giudizio (senza la costituzione in giudizio degli eredi dell'appellante), all'udienza del 12.09.2024 la causa è stata assegnata in decisione,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Preliminarmente la Corte non può che dichiarare la contumacia degli Eredi di e non Parte_1 Controparte_4
pagina 7 di 19 costituiti nel giudizio riassunto ancorché regolarmente evocati.
Passando all'esame dell'appello, il primo e il secondo motivo vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Con essi, parte appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondato, l'eccepito recesso dalla fideiussione dell'opponente, avvenuto - a suo dire - prima della stipula del finanziamento per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che l'odierna appellante ha contestato mediante l'opposizione a precetto di non aver mai rilasciato alcuna fideiussione a garanzia del finanziamento concesso alla (cfr. Atto di citazione in opposizione Parte_3
all'esecuzione e agli atti esecutivi – in fascicolo di primo grado dell'opponente).
con la costituzione in giudizio nel contestare l'opposizione Controparte_1
ha prodotto copia della fideiussione del 14.09.2012 (cfr. Doc. 2 comparsa di costituzione
– in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Ebbene, nella prima udienza del giudizio l'opponente (odierna appellante), che a seguito delle difese del convenuto avrebbe potuto riqualificare la propria domanda assumendo l'asserito recesso, non lo ha fatto, modificando la propria domanda solo con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 c.p.c. e così incorrendo nella preclusione prevista dall'art. 183 c.p.c., comma 5, c.p.c., che stabilisce che “nella (..) udienza (di trattazione) l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della
domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
Tale norma, infatti, (nella formulazione al tempo in vigore) consentiva all'attore di proporre le domande nuove che siano conseguenze delle eccezioni del convenuto solo nella prima udienza, e non nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, c.p.c. pagina 8 di 19 La memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, infatti, consente all'attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione (cfr. ex multis, Cass. Ord. n. 30745 26.11.2019; Cass. n. 9880 del 13/05/2016;
Cass. n. 3806 del 26/02/2016; Cass. n. 25409 del 12/11/2013, Cass. S.U. n. 3567 del
14/02/2011).
In ogni caso, il recesso - che l'appellante asserisce aver formalmente esercitato con lettera del 17.10.2013, secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 3 del contratto - non
è provato.
Difatti, come già rilevato dal primo giudice in sentenza (cfr. pag. 4) la comunicazione del 17.10.2013 prodotta in atti dall'appellante (cfr. Doc. 1 alla memoria 183, comma 6,
n. 2 c.p.c.) dimostra solo il recesso dalle polizze Zurich ivi espressamente richiamate
(peraltro accessorie rispetto al contratto fideiussorio che rimane in essere anche nell'ipotesi in cui queste ultime vengano meno), mentre non prova che l'appellante abbia richiesto il recesso dalla fideiussione rilasciata il 14.09.2012 - “sino alla concorrenza di
€.2.119.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso … Controparte_2
dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero
in seguito consentite al predetto nominativo…” (cfr. Doc. 2 comparsa di costituzione –
in fascicolo di primo grado di parte appellata) – rimanendo dunque la detta fideiussione valida ed efficace anche come garanzia del finanziamento concesso alla società da in data 1.10.2015. CP_2
Il motivo è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Con il terzo motivo di gravame la sentenza è stata censurata nella parte in cui il giudice di pagina 9 di 19 prime cure ha ritenuto provato il diritto di credito azionato nei confronti dell'appellante.
Sostiene l'appellante che la copia della fideiussione prodotta in atti dall'opposta riporta la firma di solo nella seconda pagina e, perciò, non costituisce Parte_1
prova del fatto che la stessa abbia accettato le condizioni economiche riportate nella prima pagina, non sottoscritta.
Ad avviso di parte appellante, pertanto, non può dirsi provato che la prima pagina della fideiussione prodotta in atti solo in copia corrisponda alla prima pagina dell'originale, non essendovi continuità materiale in un documento fotocopiato.
La censura non coglie nel segno.
Rileva la Corte che l'appellante non nega che la firma apposta sulla seconda e sulla quarta pagina del documento datato 14.09.2012, contenente la fideiussione (prodotto in copia dall'appellata), sia alla medesima riferibile (“l'odierna appellante, infatti, non ha
affermato di non aver in alcun modo sottoscritto la fideiussione in argomento” – cfr. pag.
27 dell'appello).
L'appellante, inoltre - come rilevato dal primo giudice in sentenza - ha pure affermato che il documento contenente la predetta garanzia è composto da due fogli compilati fronte retro entrambi recanti la sottoscrizione nella seconda e nella quarta pagina (“L'odierna
opponente, infatti, risulterebbe aver firmato solo sull'asserita seconda pagina del primo
foglio (cfr. pag. n.
1-2 in Doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione di CP_1
e in Doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione di - cfr. pag. 5
[...] CP_2
memoria 183, comma 6 n. 1 c.p.c. in fascicolo di primo grado dell'appellante).
Dunque, l'appellante non nega di aver sottoscritto la seconda e la quarta pagina della fideiussione e conferma che questa si compone di due fogli compilati fronte/retro.
A fronte di ciò, secondo il consolidato orientamento della Cassazione - dal quale questa
Corte non ha motivo di discostarsi - in assenza di un espresso disconoscimento della pagina 10 di 19 conformità della documentazione prodotta in copia all'originale (“chiaro, circostanziato
ed esplicito dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non
corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” – Cass. 17526/2016; Cass.
3122/2015) la copia della scrittura acquista la stessa efficacia probatoria di una copia autentica.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento consolidato e condiviso, afferma che se la parte disconosce, ai sensi dell'art. 2019 c.c., solo la conformità della copia fotografica o fotostatica rispetto all'originale, ciò non impedisce al giudice di accertare tale conformità
anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni (Cass. 24456/2011; Cass.
12737/2018; Cass. 27633/2018; Cass. 1324/2023).
Nel caso in esame, la parte appellante non ha neppure genericamente disconosciuto la copia della sottoscrizione prodotta in atti, ma si è limitata solo a chiedere l'esibizione dell'originale che per le motivazioni sopra esposte non è necessaria ai fini della decisione.
Il motivo di appello è quindi infondato e va respinto.
****
Con il quarto motivo di impugnazione la sentenza del Tribunale di Perugia viene censurata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che Controparte_1
possa agire esecutivamente senza prima munirsi di idoneo titolo avente efficacia esecutiva.
In particolare, l'appellante sostiene l'inapplicabilità nella fattispecie del procedimento di riscossione esattoriale, stante la natura privatistica del rapporto;
sicché - a suo dire - l'ente avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo, al pari di ogni altro privato.
L'argomento speso non è condivisibile.
La questione origina dal diritto, legislativamente riconosciuto, dell' che agisce per CP_9
pagina 11 di 19 conto del Fondo di Garanzia -odierno appellato- di richiedere la restituzione di quanto pagato a seguito di escussione della garanzia prestata, rivalendosi sull'impresa mutuataria inadempiente e/o sui garanti della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203
c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005.
L'art. 2, comma 4, d.m. 20.6.2005 stabilisce che “nello svolgimento delle procedure di
recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto
dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, la procedura
esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 67 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43 è stato abrogato e sostituito dall'art. 17 del d.lgs.
26.2.1999 n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo.
La disciplina della riscossione mediante ruolo di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 è,
inoltre, richiamata anche dalla legge 24.03.2015 n. 33 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 3 del 24.01.2015, recante norme urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
L'art. 8-bis stabilisce che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e
dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi
causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione
spettanti a terzi….Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni”.
La riscossione mediante ruolo è dunque utilizzabile anche per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge 662/1996 nei confronti pagina 12 di 19 tanto del beneficiario finale, quanto dei terzi prestatori di garanzie, e ciò sulla base dell'espressa disposizione di cui all'art.
8-bis del D.L. n. 3/2015, come convertito nella
Legge n. 33/2015.
Corretta dunque è la procedura di iscrizione a ruolo del credito vantato da
[...]
nei confronti dell'appellante. Controparte_1
L'argomento utilizzato dall'appellante, per cui non sarebbe applicabile l'articolo 9 citato in quanto verrebbe in rilievo un rapporto di natura privatistica e non già pubblicistica, non
è condivisibile.
Sull'argomento la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di interventi di
sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta
escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1
surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un
diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune
originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della
riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999” (cfr. Cassazione, ord.
1005/2023).
Il chiaro riferimento alla surroga e l'asserzione per cui anche in tal caso la natura dei fondi abbia carattere pubblicistico sono di ostacolo all'accoglimento della tesi dell'appellante.
Il d.lgs. n. 123 del 1998 è infatti una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività
produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi (Cass., Sez.
1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019), onde l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da pagina 13 di 19 concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n. 662/1996, a favore di chi ha finanziato la PIMI (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
30739 del 26/11/2019).
Peraltro, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.
La Cassazione (Sez. 1, Ord. n. 6508 del09/03/2020), ha precisato che “il privilegio
previsto dall'art.9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della
garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della
società beneficiaria del finanziamento in quanto la norma si riferisce non solo a patologie
attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella
successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione”.
Sulla questione si è pronunciata ancora di recente la Cassazione precisando che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996,
che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif.
pagina 14 di 19 dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma,
atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 9657 del
10/04/2024);
Si ritiene, quindi, non possa attribuirsi natura privata al credito vantato in surroga dal gestore del Fondo di Garanzia atteso che il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia ha natura pubblicistica e ciò in quanto connesso, come tutti gli altri interventi previsti dal d.lgs.123/1998, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività
produttive (cfr. Cass. 6508/2020).
Conseguentemente il credito per cui è causa non rientra tra le entrate di diritto privato ai fini dell'applicabilità delle norme sulla riscossione esattoriale, da cui la legittimità della procedura di riscossione mediante ruolo.
Ne deriva che anche il quarto motivo di appello non debba trovare accoglimento e sia da respingere.
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Con il quinto motivo la sentenza del Tribunale viene gravata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che potesse procedere con l'esecuzione Controparte_1
esattoriale nei confronti dell'appellante benché questa non si fosse mai direttamente impegnata con esso.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI -ex lege 662/1996- devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento e dall'altro, quello pagina 15 di 19 riguardante – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria
(ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l. 662/96
e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n.
18456.
Il predetto art. 2, comma 4, stabilisce che “in caso di inadempimento delle piccole e medie
imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso
garantiti, anziché continuare a perseguitare il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203
c.c., nell'effettuare il pagamento il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle piccole e
medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”.
Orbene, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 14915/2019, poi confermata anche da Corte di Appello Milano n. 3083/2022), cui questa Corte aderisce con convinzione, il D.M. 20.05.2005 è “una norma di rango secondario e di tratto
meramente attuativo. In quanto tale, si tratta di disposizione priva della stessa capacità di
produrre degli interventi di vaglio innovativo e che, piuttosto, va interpretata e
riconosciuta alla luce, e in sintonia con la normativa primaria che viene a completare”;
pertanto è una fonte di natura regolamentare confermativa di quanto previsto dall'art. 9,
comma 5 del D.lgs. n. 123/1998.
Ne consegue che al di là della previsione dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il richiamo ivi contenuto all'art. 1203 c.c. (surroga legale) consente al garante che ha pagato di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato.
ha agito dunque per il recupero delle somme quale creditore Controparte_1
procedente, ai sensi dell'art. 1203 c.c., ovvero per la surroga legale subentrando nei diritti del creditore ( e, pertanto, maturando la possibilità di perseguire oltre il debitore CP_2
principale ( ), anche i garanti della debitrice, ovvero l'odierna Parte_2
appellante, utilizzando la procedura speciale correlata al privilegio riconosciuto al suo pagina 16 di 19 credito dalla legge.
Il motivo di impugnazione è dunque infondato e viene respinto.
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Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 9 del D.Lgs n. 123/1998 (esecuzione mediante ruolo) non venendo in rilievo nella fattispecie un'ipotesi di revoca del finanziamento per deviazione dallo scopo, ma di semplice inadempimento del beneficiario.
Il motivo è infondato.
Osserva questa Corte che la Cassazione, con la sentenza n. 6508/2020, ha chiarito che dovesse fruire del privilegio di cui all'articolo 9, comma 5, D.lgs. n. 12371998 - a prescindere dal tenore letterale della norma che fa unicamente riferimento alla revoca dei finanziamenti - anche il credito che deriva dell'escussione da parte della società
beneficiaria della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia della PMI il cui gestore,
dopo aver estinto il credito della banca finanziatrice, si è surrogato ex articolo 1203 c.c.
nei diritti del creditore e ciò in considerazione della causa del credito, pur sempre riconducibile agli interventi pubblici di sostegno.
In buona sostanza, secondo il citato arresto giurisprudenziale della Cassazione dal quale questa Corte non ha motivo per discostarsi, la “revoca” richiamata dalla norma in questione non costituisce un presupposto imprescindibile in capo al gestore del Fondo di
Garanzia della facoltà di riscuotere a mezzo ruolo.
Ne consegue che il motivo di impugnazione non possa trovare accoglimento.
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Con il settimo motivo di impugnazione la sentenza del Tribunale di Perugia è stata censurata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto legittima l'applicazione degli oneri pagina 17 di 19 di riscossione (per un importo di euro 13.354,47) che l'appellante ritiene, invece, non dovuti in ragione dell'illegittimità della procedura di riscossione mediante ruolo.
Orbene, il rigetto dei motivi di appello relativi alla procedura di riscossione determina l'assorbimento del motivo di impugnazione in esame.
In buona sostanza, la validità della procedura di riscossione mediante ruolo comporta l'applicazione degli oneri esattoriali calcolati secondo le norme di legge.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello va respinto.
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In ultimo, quanto alle prove orali articolate in primo grado e non ammesse dal Tribunale
di Perugia, osserva questa Corte che i capitoli formulati dall'opponente vertono tutti su fatti irrilevanti, non contestati oppure da provare per tabulas, quindi la relativa richiesta,
reiterata anche nel presente grado di giudizio, va respinta.
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Il rigetto di tutti motivi di appello determina, come ovvia conseguenza, l'assorbimento della domanda di manleva riproposta dall'appellato nei Controparte_1
confronti di Controparte_2
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Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
- deceduta in corso di causa – con giudizio riassunto da Parte_1
nei confronti degli Eredi di Controparte_6
e – Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
pagina 18 di 19 contrariis reiectis, così provvede: Controparte_4
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 1607/2022
emessa dal Tribunale di Perugia il 20/07/2022);
- condanna gli Eredi di , in solido tra loro, al rimborso Parte_1
delle spese di lite sostenute dalle parti appellate costituite
[...]
e che liquida in €.10.060,00 Controparte_6 Controparte_2
ciascuna per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- nulla provvede sulle spese nei confronti di Controparte_4
rimasta contumace;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(dott. Simone Salcerini)
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