Sentenza 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/06/2022, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01024/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 27 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- LU VO, TO LL, TR IVNG, NN AR RI TO - anche quale l.r. della I.C. Costruzioni S.r.l. -, CH SE, AR LA, AR LL, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Olimpia Cimaglia e Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
nei confronti
- della Due Esse S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Lai, Donato TO Muschio Schiavone e Flaviano Lai, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del permesso di costruire n. 61 del 3 luglio 2020, rilasciato dal Dirigente del Settore IV - SUE - SUAP - Attività Produttive - Centro Storico - Beni Culturali del Comune di Martina Franca al sig. Stefano Scatigna, in qualità di A.U. della Due Esse S.r.l., per la demolizione di un immobile esistente in Via dello Stadio ( Foglio di mappa 133, plla. 76 sub. 1-2-3 NCEU ) già adibito a laboratorio confezioni e successiva ricostruzione, ai sensi della L.R. n. 14/09 e s.m.i., di un nuovo fabbricato composto da un piano terra a destinazione commerciale, tre piani interrati destinati a parcheggio e quattro piani superiori destinati a ospitare 27 civili abitazioni;
- di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, e, in particolare, della Deliberazione della Giunta Comunale di Martina Franca n. 48 del 20 febbraio 2020, recante a oggetto ‘ realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in Via dello Stadio, a scomputo parziale della quota del contributo di costruzione afferente agli oneri di U.P., ex art. 16 comma 2 DPR n. 380/01, inerente la pratica edilizia 01904470737-17072019-1029 ’;
- nonché, ove occorra, della relazione istruttoria del Responsabile del procedimento in data 30 giugno 2020 e dell’autorizzazione commerciale per la media struttura di vendita prevista in progetto, ancorché non ancora conosciuta nei relativi estremi identificativi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Due Esse S.r.l. e del Comune di Martina Franca.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica dell’8 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- i sig.ri LU VO, TO LL, TR IVNG, NN AR RI TO - in proprio e in qualità di l.r. della I.C. Costruzioni S.r.l. -, CH SE, AR LA e AR LL sono proprietari e possessori, nel Comune di Martina Franca, di civili abitazioni ubicate nelle immediate vicinanze del lotto di terreno interessato dall’intervento edilizio in parola.
- con il ricorso introduttivo, in specie, essi impugnavano:
a) il permesso di costruire n. 61 del 3 luglio 2020, rilasciato dall’A.c. di Martina Franca per la demolizione di un immobile preesistente ( composto da un piano rialzato e un piano fuori terra, già adibito a laboratorio confezioni, oltre che da un piano semi-interrato abusivo ) e la successiva costruzione di un nuovo fabbricato ( composto da un piano terra a destinazione commerciale, tre piani interrati destinati a parcheggio e quattro piani superiori destinati a ospitare 27 civili abitazioni, per complessivi otto livelli );
b) la presupposta Deliberazione della Giunta Comunale di Martina Franca n. 48 del 20 febbraio 2020, con oggetto: « realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in Via dello stadio, a scomputo parziale della quota del contributo di costruzione afferente agli oneri di U.P., ex art. 16 co. 2 D.P.R. 380/01, inerente la pratica edilizia 01904470737-17072019-1029 ».
- i ricorrenti proponevano, in particolare, i seguenti motivi di censura: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2- bis , comma 1- ter , DPR n. 380/2001 ratione temporis vigente in esito all’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2020; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, nonché dell’art. 5, comma 2, L.R. Puglia n. 14/2009; eccesso di potere per difetto di istruttoria; arbitrarietà dell’azione amministrativa; violazione dei limiti di applicabilità del Piano Casa ad opere affette da irregolarità edilizie non previamente sanate; c) violazione e falsa applicazione art. 6, comma 1, lett. b), L.R. Puglia 30.07.2009, n. 14; violazione art. 9, comma 2, DPR n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; d) violazione a falsa applicazione art. 4, commi 3 e 3- bis , L.R. Puglia n. 14/2009; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; e) violazione a falsa applicazione art. 4, commi 3 e 3- bis , L.R. Puglia n. 14/2009 sotto ulteriore autonomo profilo; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; f) violazione e falsa applicazione art. 4, commi 1-2, L.R. n. 14/2009 sotto ulteriore autonomo profilo; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; g) violazione art. 5, comma 3, lett. b), l. r. n. 14/2009; eccesso di potere per errore sui corrispondenti presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione della disciplina primaria e secondaria di riferimento in materia di monetizzazione degli standards urbanistici; h) violazione art. 2, comma 1, Reg. Reg. Puglia n. 11/2018; eccesso di potere difetto di istruttoria; travisamento; perplessità dell’azione amministrativa; violazione della disciplina legislativa e regolamentare in materia di standards urbanistici pubblici indefettibilmente correlati all’insediamento delle medie strutture di vendita; i) violazione del limite inderogabile di densità edilizia ex art. 7 D.M. 1444/1968; l) violazione art. 42 D. Lgs. n. 267/2000, lett. b) e lett. l); eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; violazione della disciplina delle ‘zone bianche’ ex art. 9 D.P.R. n. 327/2001 e art. 9 DPR n. 380/2001; incompetenza; m) violazione artt. 89 e 91 NTA del PPTR; mancata acquisizione dell’‘accertamento di compatibilità paesaggistica’; eccesso di potere per difetto di istruttoria; n) violazione artt. 7 e ss. L. n. 241/1990; violazione delle garanzie partecipative endo-procedimentali.
- in data 2 febbraio 2021, inoltre, i medesimi ricorrenti, dopo averle notificate, depositavano: o) ‘ note di replica ad ulteriore esplicitazione integrativa delle corrispondenti censure già proposte ’.
- in data 2 marzo 2021, ancora, dopo il rilascio da parte del Comune - a seguito di un accesso agli atti - di una copia del titolo di proprietà del lotto in parola, veniva proposto un secondo gravame per motivi aggiunti, così articolato: p) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L.R. n. 14/2009; eccesso di potere per erroneità, perplessità e travisamento nell’espletamento dell’attività istruttoria; sviamento.
2.- Osservato, preliminarmente, che:
- « In materia edilizia, al fine di individuare la sussistenza delle condizioni dell’azione, ha assunto nel tempo particolare rilievo il criterio della vicinitas, intesa quale stabile collegamento tra il ricorrente e il contesto territoriale nel quale si trova l’area presa in considerazione dal provvedimento impugnato. Detta situazione è ritenuta idonea ad integrare la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata, mentre nel tempo è emerso un contrasto giurisprudenziale sulla sua sufficienza ad assorbire anche il profilo dell’interesse a ricorrere. Al riguardo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22), pronunciatasi sulla questione deferita ex art. 99, comma 1, c.p.a. dal CGARS (27 luglio 2021, n. 759), ha recentemente ribadito che secondo quanto stabilito dall’articolo 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a., l’interesse al ricorso integra un’autonoma condizione all’azione rispetto alla legittimazione a ricorrere, e che la stessa deve essere accertata dal giudice, anche d’ufficio. La vicinitas in ambito edilizio-urbanistico è idonea pertanto a comprovare la sola condizione della legittimazione a ricorrere e non soddisfa in modo automatico anche l’interesse al ricorso, che ‘si lega quindi necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto’. Per l’effetto è necessario che il ricorrente dimostri lo specifico pregiudizio che l’iniziativa edilizia (che assume posta in essere in violazione delle regole di settore) gli provoca e che l’annullamento del titolo edilizio sia per lo stesso concretamente utile » (TAR Veneto, II, 9 marzo 2022, n. 415).
- nel caso in esame i ricorrenti allegano, oltre alle condizioni di vicinitas precisate in atti, che « Lo ‘scarto’ sia dimensionale che funzionale dell’intervento pseuso-ricostruttivo, conducente alla sostituzione contra legem di un modesto edificio già destinato a laboratorio artigianale con un enorme complesso immobiliare a destinazione mista, commerciale a p.t. (senza contestuale reperimento e cessione di aree a standards) e residenziale nei nuovi 4 piani in elevato, con 3 ulteriori piani di parcheggi interrati, anche ‘liberi’, integra all’evidenza un ‘proporzionale pregiudizio specifico’, gravemente incidente sui valori urbanistici del contesto territoriale interessato in cui tutti e ciascuno dei singoli ricorrenti hanno gli edifici in proprietà, anche abitandoci con le rispettive famiglie, subendo il rischio di degradazione del proprio ambiente di vita in conseguenza dell’aumento del carico urbanistico, sovraffollamento, aumento del traffico, ecc.; con ulteriori vulnera alla stessa qualità complessiva dell’insediamento abitativo, suscettibili, ove necessario, di corrispondenti specificazioni, soprattutto in rapporto alla disciplina ‘(in)edificatoria’ del lotto interessato, gravato da vincolo procedimentale di pianificazione attuativa in funzione della prescritta riduzione del 20% della volumetria esistente già, di per sé, ‘sovrabbondante’ in situ » (p. 3 memoria 17 maggio 2022).
- tali circostanze non risultano concretamente confutate dalle difese avversarie.
- l’eccezione di inammissibilità del gravame dev’essere, dunque, respinta.
3.- Osservato, ancora, che:
- la difesa ricorrente evidenzia, con il 3° motivo di censura, qualificato prioritario, come nel PRG comunale vigente l’area interessata dall’intervento sia classificata « come ‘Zona B - Zona di ristrutturazione edilizia’, così specificamente disciplinata dall’art. 14 NTA: ‘Il rilascio delle licenze edilizie sia per la ricostruzione che per eventuali ampliamenti, sopraelevazioni e nuove costruzioni, è subordinato alla redazione di appositi piani particolareggiati estesi a maglie di Piano Regolatore’ » (p. 14 del ricorso), e come nel caso in esame, invece, l’A.c. abbia rilasciato un permesso di costruire ‘diretto’, così peraltro violando, oltre alle predette disposizioni delle NTA, anche:
- l’art. 6, comma 1, lett. b), L.R. n. 14 del 2009, a norma del quale: « Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 [per quanto di interesse, interventi straordinari di demolizione e ricostruzione da attuarsi nelle forme previste dalla legge regionale citata, ndr] : (…) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale (…) subordini gli interventi (…) di demolizione e ricostruzione all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (…) ».
- l’art. 9, comma 2, DPR n. 380/2001, secondo cui: « Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a) [manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro/risanamento conservativo, ndr] , sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del presente testo unico [ristrutturazione edilizia, ndr] che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo »: nel caso in oggetto, difatti, il predetto limite del 25 per cento verrebbe superato.
3.1 Osservato che la difesa della stessa A.c., sul punto, controdeduce nei termini che seguono: « L’assunto … non merita condivisione in considerazione del fatto che il lotto interessato dall’intervento in questione insiste all’interno di una zona (la B) che risulta essere - come si evince dalla documentazione fotografica offerta in comunicazione ed alla quale opportunamente si rinvia - completamente urbanizzata, con la conseguenza che si può prescindere - per quieti principi giurisprudenziali - dalla approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Più in particolare, il lotto in questione presenta tutte le caratteristiche del c.d. lotto residuale ed intercluso, rientrando in un più ampio contesto urbano completamente edificato tanto ai lati quanto alle spalle dello stesso (lotto). Come noto, infatti, ‘può prescindersi dallo strumento attuativo del piano urbanistico generale solo laddove il lotto del richiedente sia l’unico a non essere stato ancora edificato (vi sia già stata, cioè, una pressoché completa edificazione dell’area, come nell'ipotesi del lotto residuale ed intercluso), e si trovi in una zona che, oltre ad essere integralmente interessata da costruzioni, sia anche dotata di tutte le opere di urbanizzazione necessarie, di modo che lo strumento di dettaglio risulta superfluo; ciò si verifica nei soli casi eccezionali in cui nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dalla realizzazione dello strumento stesso, ovvero in presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti’ (TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 27/11/2013, n. 763). Tanto è vero che, proprio all’interno della zona B - ovverosia la zona al cui interno insiste il lotto ove deve essere realizzato l’intervento de quo -, il Comune di Martina Franca, in questi anni, ha rilasciato almeno sette titoli edilizi tutti, si badi, in difetto dell’approvazione di un formale strumento urbanistico di secondo livello, sempre in virtù del fatto che la zona in questione risulta essere, come già detto, completamente urbanizzata (…). Ugualmente infondato, poi, è il sub-motivo contenuto all’interno del motivo avversato, in forza del quale ‘in assenza dello strumento urbanistico attuativo, la destinazione preesistente non può essere modificata per una quota superiore al 25%’, cosicché ‘il permesso di costruire oggetto della presente impugnativa è illegittimo per aver consentito l’esecuzione di un intervento di demolizione e ricostruzione (oltre che con l’ampliamento volumetrico del 35%) con complessivo cambio di destinazione d’uso (omissis) in misura ben superiore al 25%’ (cfr. pg. 15 ricorso cit.). Ciò, in particolar modo, per le ragioni che hanno preceduto (insistenza del lotto ove sarà eseguito l’intervento in un contesto oramai urbanizzato) » (pp. 11-13 del controricorso; analogamente la difesa della società controinteressata, secondo la quale « il Comune di Martina Franca - nell’esercizio della propria discrezionalità - ha ritenuto che quello che occupa costituisca lotto intercluso »; p. 1 delle note d’udienza del 6 giugno 2022).
4.- Ritenuto che:
- pur condividendosi il richiamo al principio giurisprudenziale in forza del quale in presenza di una zona già urbanizzata deve escludersi la necessità dello strumento attuativo nei casi in cui la situazione di fatto, per la presenza di una pressoché completa edificazione, sia incompatibile con un piano attuativo, deve porsi in rilievo come nella vicenda in esame l’impugnato permesso di costruire non contenga alcuna specifica valutazione sul punto - invece in ipotesi ovviamente necessaria, non potendo a tal fine valere le considerazioni difensive svolte in giudizio - da parte dell’A.c., tale dunque da giustificare il rilascio dello stesso in ‘via diretta’.
- a ciò consegue la dedotta violazione:
a) dell’art. 9, comma 2, TUED, poiché il superamento del predetto limite del 25% non viene in alcun modo concretamente confutato;
b) dell’art. 6, comma 1, lett. b), L.R. n. 14 del 2009, che specificamente preclude gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione disciplinati dalla legge medesima nelle zone in cui il piano urbanistico generale li subordini all’approvazione di uno strumento esecutivo.
c) dell’art. 14 delle NTA del comune di Martina Franca, che a sua volta specificamente richiedeva, nella zona interessata dall’intervento edilizio in progetto, la « redazione di appositi piani particolareggiati estesi a maglie di Piano Regolatore » sia per la « ricostruzione che per eventuali ampliamenti, sopraelevazioni e nuove costruzioni ».
5.- Ritenuto, pertanto, che:
- il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è dunque fondato e dev’essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione proposta.
- l’impugnato permesso di costruire n. 61 del 3 luglio 2020 va quindi annullato, fermo il potere/dovere del Comune di riprovvedere sull’istanza edilizia in oggetto.
- le spese di giudizio debbono essere eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate - fermo il diritto dei ricorrenti al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 27 del 2021 indicato in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto dei ricorrenti al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
TO Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | TO Pasca |
IL SEGRETARIO