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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 5.6.2025, alle ore 9.15, presso il Tribunale di Massa, di fronte al Giudice Dott.ssa Rossella Soffio è presente l'Avv. Rossella QUARTA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di PREVIDENZA proc. n. 217/2025
promossa da:
assistita dall' Avv.to Chiara MASTORCI Parte_1
C o n t r o
1 assistito dall'Avv.to Rossella QUARTA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 31.3.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio impugnando l'avviso di addebito numero 36620240000545034000, CP_1 formato il 9.10.2024 e notificatole il 18.2.2025 argomentando circa la illegittimità dell'atto emesso in carenza dei presupposti di legge. Evidenziava essere il ricorrente titolare di ditta individuale cessata alla data del 30.9.2014 come da documentazione che allegava e di essere stato, successivamente, dipendente a tempo pieno di altre società di talchè emergeva la totale infondatezza della pretesa contributiva.
Così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, laddove non sia stata sospesa inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'esecutorietà dell'opposto avviso di addebito numero 36620240000545034000, accertata la sussistenza dei gravi motivi evidenziati in narrativa e sussistendo il pericolo di arrecare un ingiusto pregiudizio al ricorrente;
- in via principale e nel merito accogliere il presente ricorso, accertare e dichiarare infondata e/o
CP_ comunque illegittima e/o inesistente la pretesa contributiva avanzata dall' nei confronti del ricorrente e di conseguenza dichiarare non dovute, per i motivi esposti nel presente ricorso, le somme ingiunte con l'avviso di addebito n. 36620240000545034000 per un importo complessivo pari ad €
9.331,51 (contributi, sanzioni e spese); per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e
comunque annullare e/o revocare per le ragioni di cui in narrativa l'avviso di addebito n.
36620240000545034000 e tutti gli atti presupposti e conseguenti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.”
si costituiva in giudizio in data 26.5.2025 rappresentando che in merito alla CP_1 posizione della parte ricorrente, era stata avviata, verificata l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, la procedura di sgravio totale dell'AVA oggetto di opposizione, come da documentazione che produceva.
Così concludeva:
2 Voglia il Tribunale di Massa in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, reietta ogni altra istanza e richiesta, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di CP_ lite, in considerazione ance del fatto che non risulta agli atti essere mai stata presentata apposita domanda di cancellazione dalla gestione.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo parte resistente dato atto di aver provveduto, in data 19.5.2025, all'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito impugnato (cfr. produzione documentale allegata alla memoria di costituzione).
In ordine alla soccombenza c.d. virtuale, è da rilevare come il resistente, all'atto della notifica del ricorso, abbia immediatamente provveduto all'accoglimento della domanda annullando l'avviso di addebito emesso in via di autotutela (strumento da valorizzare ed incentivare, anche a fini deflattivi).
E va del pari evidenziato come d'altra parte il ricorrente, correttamente iscritto ab origine alla “gestione artigiani”, a fronte della cessazione dell'attività di impresa, non abbia mai provveduto a comunicare ad tale cessazione né a chiedere la cancellazione dalla CP_1
Gestione Artigiani, fatto che avrebbe in sé escluso in radice l'emissione dell'ava impugnato.
Pertanto ritiene questo giudicante che le spese debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Massa, 5 giugno 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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