Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi dell'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, comportanti l'abolizione delle sanzioni amministrative medesime, solo quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o incomplete, atteso che queste ultime non incidono sulla tutela della funzione di controllo che caratterizza la materia del collocamento e dell'assunzione, mentre sono da considerarsi di carattere sostanziale, e di conseguenza escluse dall'ambito applicativo dell' "abolitio", tutte le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto rivestire carattere sostanziale le condotte consistenti: nell'omessa registrazione di sette lavoratori sul libretto di lavoro, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935, n. 112; nell'omessa consegna ai lavoratori, all'atto della corresponsione della retribuzione, del prescritto prospetto di paga, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4; nell'omessa comunicazione alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, nei termini, dell'assunzione dei lavoratori nonché nell'omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro di matricola in uso, ai sensi dell'art. 9 bis, commi primo e secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in legge 28 novembre 1996, n. 608; nell'omessa comunicazione alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, nei termini, della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 264 del 1949).
Commentario • 1
- 1. Libretto di lavoro: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2008, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
IN LE, in proprio ed in qualità di amministratore unico della ditta SOGEBRA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANTALE FILIPPO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 263/04 del Tribunale di PRATO, depositata il 15/03/04 R.G.N. 2302/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/07 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
udito l'Avvocato CAMICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Matera Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 2 agosto 2002 IN EN, in proprio e quale legale rappresentante della Ditta SOGEBRA S.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 223 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Prato in data 11 luglio 2002 per violazione della L. n. 112 del 1935, artt. 3 e 4, della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3, della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, commi 1, 2 e 3, e della L. n. 264 del 1949, art. 21. Sosteneva la ricorrente che "le violazioni... non sussistono, in quanto i nominativi richiamati..., non erano all'epoca dell'accertamento dipendenti del ristorante Il Mercante, ma dell'esercizio pubblico Paris e solo comandati temporaneamente al primo. I lavoratori si trovavano solo occasionalmente presso il primo esercizio di ristorazione, data la massiccia affluenza di avventori. Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Prato, la quale resisteva all'opposizione in quanto, dagli accertamenti effettuati dagli Ispettori INPS di Prato, risultava che presso il locale Il Mercante erano occupati alcuni lavoratori già in forza presso il bar Paris, di proprietà della stessa IN, la quale era anche amministratrice unica della Sogebra S.r.l., titolare del Ristorante "Il Mercante" e che nessun provvedimento di distacco o comando era stato formalmente adottato tra le due ditte, ma che i lavoratori venivano spostati da un locale all'altro a seconda dell'affluenza dei clienti e delle esigenze del momento. Riteneva, quindi, la Direzione Provinciale che "i lavoratori considerati, essendo stati trovati intenti a svolgere la propria attività, senza alcuna legittima giustificazione, presso un datore di lavoro diverso da quello che li aveva formalmente assunti, dovevano ritenersi alle dipendenze di chi effettivamente aveva usufruito delle loro prestazioni.
Con memoria autorizzata la ricorrente, insistendo nel merito in ordine all'eccezionaiità ed occasionala del distacco presso Il Mercante dei dipendenti del Paris, rilevava che le irregolarità contestate costituivano, in realtà, violazioni formali, in quanto "non determinano una lesione del bene giuridico tutelato, ma si concretano in un mero inadempimento che non incide sulla sostanza dell'obbligo imposto".
La Direzione Provinciale, insistendo nelle conclusioni già rassegnate, precisava che "nel caso di specie non si rinviene nessuno degli elementi che legittimano, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, l'ipotesi del distacco... Il riconosciuto prestito di monodopera da parte della ricorrente non trova quindi alcuna legittimazione e deve pertanto essere considerato illecito".
2. Con sentenza del 13 ottobre - 15 marzo 2003 il tribunale di Prato accoglieva l'opposizione proposta dalla IN, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Sogebra S.r.l., avverso l'ordinanza ingiunzione n. 223 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Prato in data 11 luglio 2002 e compensava le spese tra le parti.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Direzione provinciale del lavoro di Prato con un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso la IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, e della L. n. 112 del 1935, artt. 3 e 4, e della L. n. 4 del 1953, artt 1 e 3. e della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, commi 1, 2 e 3, nonché vizio di motivazione.
Erroneamente il tribunale di Prato ha supposto che le violazioni in contestazione fossero riconducibili a quelle la cui sanzione amministrativa era stata abrogata dalla medesima norma.
2. Il ricorso è fondato.
La Legge finanziaria per il 2001, art. 116, comma 12 (L. 23 dicembre 2000, n. 388), prevede che, ferme restando le sanzioni penali, sono
"abolite" non solo tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi ai sensi della L. n.689 del 1981, art. 35, commi 2 e 3, ma anche quelle relative a violazioni "di norme sul collocamento di carattere formale". Posto che non si controverte che le violazioni di cui è causa sono state commesse successivamente all'entrata in vigore di tale normativa, correttamente il tribunale ha ritenuto che esse rientrano nell'ambito applicativo di tale disposizione.
Si tratta quindi di verificare se le violazioni contestate alla resistente riguardino, o no, "norme sul collocamento di carattere formale".
Invero, nell'ambito della normativa afferente al collocamento, si connotano come violazioni di carattere meramente formale quelle che non determinano una lesione sostanziale del bene giuridico tutelato. Tali, ad esempio, le comunicazioni di assunzione errate o incomplete, che non incidano, di fatto, sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio, che caratterizza la materia del collocamento;
come avverrebbe segnatamente nel caso in cui sul modulo prestampato relativo alla comunicazione da trasmettere al centro per l'impiego si omettesse di indicare la qualifica di inquadramento o il contratto collettivo di lavoro applicato, facendo, però, corretto riferimento al tipo di rapporto, se, cioè, a tempo determinato o indeterminato. In tal senso si è già espressa questa Corte (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2007, n. 65) che ha precisato che devono ritenersi di carattere sostanziale, e quindi estranee all'abrogazione suddetta, tutte le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, in quanto effettivamente incidenti sulla suddetta finalità. Nel confermare tale orientamento giurisprudenziale deve ribadirsi, come principio di diritto, che, ai fini dell'"abolizione" delle sanzioni relative a violazioni "di norme sul collocamento di carattere formale", prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art.116, comma 12, (L. finanziaria per il 2001), il carattere sostanziale delle violazioni, che esclude tale "abolizione", può predicarsi ogni qual volta venga in rilievo uno specifico profilo di protezione del lavoratore che ha interesse a che dati cognitivi rilevanti al fine del corretto svolgimento del rapporto (quali l'attivazione e la cessazione del rapporto) siano comunicati alla pubblica amministrazione e trovino riscontro documentale nel libro matricola e nel libro paga. Sicché può dirsi che nella specie le violazioni contestate alla resistente hanno tutte carattere sostanziale, consistendo esse:
a) nell'aver omesso di effettuare le dovute registrazioni sul libretto di lavoro di sette lavoratori (L. 10 gennaio 1935 n. 112, artt. 3 e 4);
b) nell'aver omesso di consegnare agli stessi lavoratori, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga (L. 5 gennaio 1953, n. 4, artt. 1 e 3);
c) nel non aver comunicato alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro i termini di legge, l'assunzione dei lavoratori (D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, art. 9 bis, comma 1 e 2, convertito nella L. 28 novembre 1996 n. 608);
d) nel non aver loro consegnato, all'atto dell'assunzione, la dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso (L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 3);
e) e infine nel non aver comunicato alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro il termine di 5 giorni, la cessazione del rapporto di lavoro della lavoratrice Scopece Rita, avvenuta il 21 settembre 1997 (L. n. 264 del 1949, art. 21).
3. Conseguentemente il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata che invece ha ritenuto di natura formale le violazioni suddette.
Non essendo necessari accertamenti ulteriori la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.p., con il rigetto dell'opposizione originariamente proposta dell'odierna resistente. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dell'odierna resistente e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2008