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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 20/5/2024 da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Sassari n. 11, elettivamente domiciliato in Lentini, Via Erice n. 1, presso lo studio dell'avv. Costanzo Veronica, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Contrada Gelsari, elettivamente domiciliata in Lentini, Via Erice n. 1, presso lo studio dell'avv. Costanzo Veronica, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 20/5/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
nato a [...] l'[...] e , nato a [...] il Persona_1 Controparte_1
14/10/2019 riconosciuti da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerli.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre, in Augusta, contrada Gelsari;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
pagina1 di 3
2. Nulla si dispone in ordine alla casa familiare sita in Augusta, Contrada Gelsari, in quanto già di proprietà della sig.ra , che continuerà ad abitarla con i figli, con tutti gli arredi;
Parte_2
3. Il padre, , potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito Parte_1
indicati: tre volte alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00; a week-end alternati dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 21.00; in alternanza tra ciascun genitore il 24-25 Dicembre con il
31-01 Gennaio di ogni anno;
in alternanza tra ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; i giorni di compleanno del padre;
15 giorni consecutivi a Luglio o ad Agosto con accordi da prendersi entro il 31 Maggio di ogni anno;
4. Il padre, , si obbliga a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2
mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 150.00 per ciascun figlio e così per un totale di Euro 300.00 mensili - somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
oltre alla quota del 100% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da indicazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Siracusa;
autorizzando altresì la signora
[...]
all'incasso del 100 % dell'assegno unico riconosciuto per i figli. Pt_2
Spese legali compensate.”
Con decreto del 28/5/2024 è stata fissata udienza del 19/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 26/11/2024, il GOP, Dott. Ottaviano in sostituzione del giudice titolare, ha rimesso la causa al giudice tabellarmente competente e la causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 10/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
pagina2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
28/2/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 20/5/2024 da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Sassari n. 11, elettivamente domiciliato in Lentini, Via Erice n. 1, presso lo studio dell'avv. Costanzo Veronica, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Contrada Gelsari, elettivamente domiciliata in Lentini, Via Erice n. 1, presso lo studio dell'avv. Costanzo Veronica, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 20/5/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
nato a [...] l'[...] e , nato a [...] il Persona_1 Controparte_1
14/10/2019 riconosciuti da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerli.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre, in Augusta, contrada Gelsari;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
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2. Nulla si dispone in ordine alla casa familiare sita in Augusta, Contrada Gelsari, in quanto già di proprietà della sig.ra , che continuerà ad abitarla con i figli, con tutti gli arredi;
Parte_2
3. Il padre, , potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito Parte_1
indicati: tre volte alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00; a week-end alternati dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 21.00; in alternanza tra ciascun genitore il 24-25 Dicembre con il
31-01 Gennaio di ogni anno;
in alternanza tra ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; i giorni di compleanno del padre;
15 giorni consecutivi a Luglio o ad Agosto con accordi da prendersi entro il 31 Maggio di ogni anno;
4. Il padre, , si obbliga a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2
mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 150.00 per ciascun figlio e così per un totale di Euro 300.00 mensili - somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
oltre alla quota del 100% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da indicazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Siracusa;
autorizzando altresì la signora
[...]
all'incasso del 100 % dell'assegno unico riconosciuto per i figli. Pt_2
Spese legali compensate.”
Con decreto del 28/5/2024 è stata fissata udienza del 19/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 26/11/2024, il GOP, Dott. Ottaviano in sostituzione del giudice titolare, ha rimesso la causa al giudice tabellarmente competente e la causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 10/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
pagina2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
28/2/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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