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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4124 del ruolo generale per l'anno 2016, assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tra
SA in persona del legale rappresentante pro tempore nonché Controparte_1 CP_2
ed , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Parrilli;
[...] CP_3 Parte_1
PARTE OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Damiano Bua;
PARTE OPPOSTA
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Giuseppe Grillo e Rosanna Buda;
PARTE OPPOSTA nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_6 difesa dagli Avv.ti Giuseppe Pierfelice Grillo e Rosanna Buda;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte opponente conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. Controparte_7
610/2016, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €.98.087,85 oltre ad
1 interessi e a spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione, eccepiva: a)
l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto emesso al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 633 c.p.c.; b) la non debenza delle somme ingiunte, in quanto frutto del collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito, da cui sarebbe derivata l'applicazione di interessi usurari, dell'anatocismo e di valute, spese e commissioni illegittime;
c) la nullità della fideiussione poiché priva della sottoscrizione della banca e poiché prestata a garanzia di rapporti caratterizzati dall'illegittima applicazione degli interessi nei termini sopra indicati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.2016, Controparte_7 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con comparsa di intervento depositata in data 24.09.2019, la società si Controparte_5 costituiva in giudizio nella qualità di cessionaria del credito originariamente detenuto da
[...]
(già e chiedeva estromettersi la banca opposta dal CP_8 Controparte_4 presente giudizio.
Con comparsa di intervento depositata in data 29.04.2020, la società i Controparte_6 costituiva in giudizio, in quanto cessionaria del credito vantato in precedenza da CP_5
[...]
Tanto premesso in fatto, l'opposizione non può essere accolta.
In via preliminare, non va accolta la richiesta formulata dalla società di Controparte_5 estromettere dal giudizio la Controparte_7
Infatti, l'art. 111 co. 3 c.p.c. prevede che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
La giurisprudenza ha precisato che “nel caso di successione a titolo particolare nel diritto sostanziale controverso, il processo prosegue tra le parti originarie ed il successore a titolo particolare può intervenire nel processo per tutelare le sue ragioni in considerazione dell'estensione del giudicato anche nei suoi confronti ex art. 2909 c.c. In tale ipotesi, ai fini dell'estromissione dal processo dell'alienante, occorre la richiesta in tal senso di quest'ultimo e il consenso del successore” (Cass. 8052/2003).
2 Nel caso di specie, però, la non ha prestato il consenso alla cessione Controparte_4 mentre la parte opponente non ha fatto proprio pervenire il consenso.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Ciò premesso, non può essere accolto il primo motivo di opposizione, poiché il presente giudizio non è volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo ma solo ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla parte opposta.
Sul punto, soccorre l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (in questi esatti termini, cfr., Cassazione civile, sez. III, 15/07/2005, n. 15026;
Cassazione civile 12 agosto 2005 n. 16911 sez. II;
Cassazione civile, 6 agosto 2004 n. 15186;
Cassazione civile, 29 gennaio 2004 n. 1657).
In detto contesto, giova osservare che la pretesa sostanziale della banca è fondata sia sul contratto di apertura del credito in conto corrente del 26.05.2010 sia sul contratto di conto corrente n. 6730 397 nonché sugli estratti conto prodotti, da cui risulta un saldo finale a debito per il correntista di €.98.087,85(v. allegati fascicolo parte opposta).
Non può essere accolto neanche il secondo motivo di opposizione, poiché la dedotta illegittimità del collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito non ha trovato alcun riscontro probatorio, costituendo al contrario un'operazione perfettamente legittima, in quanto diretta ad assecondare i diversi interessi delle parti.
Devono poi essere disattese le doglianze riguardanti l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, di spese e commissioni non pattuite nonché di anatocismo, poiché la parte si è limitata a svolgere generiche deduzioni, in violazione della regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c.
Tale genericità infatti finisce con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Da ultimo, vanno rigettati anche i motivi di opposizione relativi alla nullità della fideiussione poiché, in primo luogo, è stata sottoscritta da , ed Controparte_9 Controparte_2 Pt_2
3 in data 26.05.2010 e, dunque, è munita di forma scritta;
in secondo luogo, quanto alla Pt_3 nullità dell'atto poiché prestato a garanzia di rapporti asseritamente nulli, devono ribadirsi le considerazioni sopra espresse in merito alla regolazione dell'apertura di credito in conto corrente e all'infondatezza dei motivi basati sull'illegittimità degli interessi e delle spese.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00).
Le spese di lite tra la parte opponente e le parti intervenute sono compensate, atteso la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 610/2016;
II) condanna parte opponente a corrispondere alla a somma Controparte_10 di €. 7.500,00 a titolo compensi professionali oltre ad accessori di legge;
III) compensa le spese di lite tra la parte opponente e le parti intervenute.
Così deciso in Nocera Inferiore il 05.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4124 del ruolo generale per l'anno 2016, assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tra
SA in persona del legale rappresentante pro tempore nonché Controparte_1 CP_2
ed , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Parrilli;
[...] CP_3 Parte_1
PARTE OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Damiano Bua;
PARTE OPPOSTA
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. Giuseppe Grillo e Rosanna Buda;
PARTE OPPOSTA nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_6 difesa dagli Avv.ti Giuseppe Pierfelice Grillo e Rosanna Buda;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte opponente conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. Controparte_7
610/2016, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €.98.087,85 oltre ad
1 interessi e a spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione, eccepiva: a)
l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto emesso al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 633 c.p.c.; b) la non debenza delle somme ingiunte, in quanto frutto del collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito, da cui sarebbe derivata l'applicazione di interessi usurari, dell'anatocismo e di valute, spese e commissioni illegittime;
c) la nullità della fideiussione poiché priva della sottoscrizione della banca e poiché prestata a garanzia di rapporti caratterizzati dall'illegittima applicazione degli interessi nei termini sopra indicati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.2016, Controparte_7 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con comparsa di intervento depositata in data 24.09.2019, la società si Controparte_5 costituiva in giudizio nella qualità di cessionaria del credito originariamente detenuto da
[...]
(già e chiedeva estromettersi la banca opposta dal CP_8 Controparte_4 presente giudizio.
Con comparsa di intervento depositata in data 29.04.2020, la società i Controparte_6 costituiva in giudizio, in quanto cessionaria del credito vantato in precedenza da CP_5
[...]
Tanto premesso in fatto, l'opposizione non può essere accolta.
In via preliminare, non va accolta la richiesta formulata dalla società di Controparte_5 estromettere dal giudizio la Controparte_7
Infatti, l'art. 111 co. 3 c.p.c. prevede che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
La giurisprudenza ha precisato che “nel caso di successione a titolo particolare nel diritto sostanziale controverso, il processo prosegue tra le parti originarie ed il successore a titolo particolare può intervenire nel processo per tutelare le sue ragioni in considerazione dell'estensione del giudicato anche nei suoi confronti ex art. 2909 c.c. In tale ipotesi, ai fini dell'estromissione dal processo dell'alienante, occorre la richiesta in tal senso di quest'ultimo e il consenso del successore” (Cass. 8052/2003).
2 Nel caso di specie, però, la non ha prestato il consenso alla cessione Controparte_4 mentre la parte opponente non ha fatto proprio pervenire il consenso.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Ciò premesso, non può essere accolto il primo motivo di opposizione, poiché il presente giudizio non è volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo ma solo ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla parte opposta.
Sul punto, soccorre l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (in questi esatti termini, cfr., Cassazione civile, sez. III, 15/07/2005, n. 15026;
Cassazione civile 12 agosto 2005 n. 16911 sez. II;
Cassazione civile, 6 agosto 2004 n. 15186;
Cassazione civile, 29 gennaio 2004 n. 1657).
In detto contesto, giova osservare che la pretesa sostanziale della banca è fondata sia sul contratto di apertura del credito in conto corrente del 26.05.2010 sia sul contratto di conto corrente n. 6730 397 nonché sugli estratti conto prodotti, da cui risulta un saldo finale a debito per il correntista di €.98.087,85(v. allegati fascicolo parte opposta).
Non può essere accolto neanche il secondo motivo di opposizione, poiché la dedotta illegittimità del collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito non ha trovato alcun riscontro probatorio, costituendo al contrario un'operazione perfettamente legittima, in quanto diretta ad assecondare i diversi interessi delle parti.
Devono poi essere disattese le doglianze riguardanti l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, di spese e commissioni non pattuite nonché di anatocismo, poiché la parte si è limitata a svolgere generiche deduzioni, in violazione della regola dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c.
Tale genericità infatti finisce con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Da ultimo, vanno rigettati anche i motivi di opposizione relativi alla nullità della fideiussione poiché, in primo luogo, è stata sottoscritta da , ed Controparte_9 Controparte_2 Pt_2
3 in data 26.05.2010 e, dunque, è munita di forma scritta;
in secondo luogo, quanto alla Pt_3 nullità dell'atto poiché prestato a garanzia di rapporti asseritamente nulli, devono ribadirsi le considerazioni sopra espresse in merito alla regolazione dell'apertura di credito in conto corrente e all'infondatezza dei motivi basati sull'illegittimità degli interessi e delle spese.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €. 52.001,00 ed €. 260.000,00).
Le spese di lite tra la parte opponente e le parti intervenute sono compensate, atteso la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 610/2016;
II) condanna parte opponente a corrispondere alla a somma Controparte_10 di €. 7.500,00 a titolo compensi professionali oltre ad accessori di legge;
III) compensa le spese di lite tra la parte opponente e le parti intervenute.
Così deciso in Nocera Inferiore il 05.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
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