Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6607/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di LA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 5/6/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
LA , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa.
È presente l'Avv. BALLETTA PELLEGRINA, nell'interesse del sig. il CP_1
quale ha depositato telematicamente il fascicolo contenente gli atti di causa e ne esibisce copia cartacea chiara e leggibile dalla quale si evince a pag. 8 della CTU che il valore locativo di mercato dell'immobile in questione era stato valutato in €.1351,00 e dichiara che l'occupazione si è protratta per 10 mesi. Chiede che il Giudice decida la causa. Il difensore conclude riportandosi ai propri atti di cui chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa, le parti che si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, all'esito della Camera di Consiglio, allorquando i di- fensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LA, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito
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S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6607/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , parte elettivamente domici- CP_1 C.F._1
liata presso lo studio dell'Avv. BALLETTA PELLEGRINA (c.f.:
) dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
- ATTORE
E
(c.f.: ), Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
allorquando il difensore si è allontanato, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione del-
le ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella par-
te che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LA, in composizione monocratica ed in per-sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281 sexies
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c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati,
ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6607/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. BALLETTA PELLE-GRINA (c.f.:
) dal quale è rappresento e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- ATTORE
ESPOSITO CONCETTA, , elettivamente domicilia- Controparte_3
te presso lo studio dell'Avvocato CARMEN MAROTTA ( C.F._4
) che le rappresenta e difende, in forza di procure in atti
[...]
- CONVENUTE COSTITUITE
Nonché
, , ed Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo te-
sto dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009),
mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
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omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore esponeva di aver acquistato l'immobile per cui è causa nel corso della procedura meglio specificata in atti specificando di esserne entrato in possesso a mezzo di ufficiale giudiziario, di tal che domandava la corresponsione della indennità di occupazione sine titulo pro-
trattasi dall'acquisto al rilascio.
Deve, preliminarmente darsi atto della rinuncia all'azione nei confronti della sig.ra , conseguente al raggiungimento di accordo transattivo con Controparte_4
la stessa. Dovrà pertanto ritenersi sussistente la cessazione della materia del con-
tendere.
Deve, ancora preliminarmente, darsi atto della intervenuta rinunzia all'eredità da parte delle convenute costituite (risalente ad epoca successiva alla instaurazione del giudizio) e dell'esito negativo dell'actio interrogatoria esperita in corso di causa nei confronti dei restanti eredi con conseguente di- Persona_1
fetto di legittimazione di questi ultimi, nei cui confronti l'azione dovrà essere ri-
gettata.
Nel merito, la domanda avanzata dalla attrice nei confronti di è Controparte_2
fondata e deve essere accolta. L'attore ha documentato (e del resto è incontestato anche dalle parti costituite) l'intervenuto acquisto da parte del CP_1
dell'immobile occupato da ed che, pur Controparte_2 Persona_1
all'esito del trasferimento della proprietà, hanno continuato ad occuparlo per un periodo di 10 mesi successivi allo spirare del termine per il rilascio, di tal che non può dubitarsi in ordine alla sussistenza dell'obbligo di corrispondere l'indennità, solidalmente gravante in capo agli occupanti sine titulo.
Con riferimento alla quantificazione della predetta indennità, può nella presente
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sede ritenersi condivisibile quella effettuata dal CTU in separato giudizio forma-
tosi in contraddittorio anche degli occupati di €.1.351,00 mensili che, considerato il protrarsi dell'occupazione (10 mesi) indicato dallo stesso ricorrente, dà luogo ad una indennità di complessivi €.13.510,00. Da tale somma, al fine di evitare lo-
cupletazioni dovrà essere detratta quella indicata nell'accordo transattivo prodot-
to in atti corrispondente ad €.1.800,00, per un importo netto di €.11.710,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
mentre non risulta versata in atti o visibile alla scrivente fattura quietanzata attestante l'avvenuta correspon-
sione delle spese legali richieste.
Le spese nei confronti di seguono la soccombenza e si liquida- Controparte_2
no d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del
10.03.2014, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettiva-
mente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Considerate le dichiarazione di non voler accettare l'eredità propalate dalla con-
venute costituite, l'accordo allegato agli atti raggiunto con e le Controparte_4
sorti dell'actio interrogatoria, sussistono evidenti ragioni per disporre la spese nei confronti delle ulteriori parti del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed ecce-
zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di;
Controparte_4
- rigetta la domanda avanzata nei confronti di esposito ed CP_3 CP_6
[...]
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- accoglie la domanda avanzata nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_2
condanna quest'ultimo a pagare, nei confronti dell'attore la somma di
€.11.710,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo,
- condanna il convenuto soccombente al pagamento delle spese del presente giu-
dizio in favore della convenuta che si liquidano in liquidate in €.1.750,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se do-
vuti, come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti del giudizio.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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